Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 2007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2007 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 22/05/2025 (è stato concesso termine per memorie difensive finali, non depositate), visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3894/2024 R.G. proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Perrone, Parte_1
domiciliato come in atti, giusta mandato in atti
- parte attrice - nei confronti di
Controparte_1
- parte convenuta, contumace -
Oggetto: ricorso ex artt. 99 dpr 115/2002 e 281 decies ss. c.p.c. avverso decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Con ricorso ex art. 99 d.p.r. 115/2002 depositato il 28/03/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso il diniego all'ammissione al patrocinio a
[...]
spese dello Stato (richiesta con istanza del 24/10/2023), pronunciato con decreto emesso il 05/12/2023 dal Giudice di Pace di Bari nell'ambito del proc. pen. n. 592/2022 R.G.,
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comunicato il 28/02/2024, chiedendo di essere ammesso al richiesto patrocinio a spese dello Stato.
In dettaglio, per il tramite del gravato decreto, il giudice penale ha rigettato l'istanza
“perché non vi è carta d'identità della parte richiedente”; di talchè, l'istante ha contestato in questa sede l'erroneità dell'approdo de quo, per essere la carta d'identità in atti al momento della presentazione dell'istanza di ammissione e, in ogni caso, in mancanza di previsione normativa di inammissibilità correlata all'assenza del documento.
I.2.- Il evocato non si è costituito ed è stato perciò dichiarato CP_1
contumace (ord. 25/01/2025).
I.3.- In assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa perviene all'odierna udienza, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate.
II.- In via preliminare e assorbente, il ricorso è inammissibile per tardività, in quanto proposto oltre il termine di venti giorni dalla notizia del provvedimento reiettivo.
Inconferente è il termine impugnatorio di trenta giorni indicato dal invero, la Pt_1
pertinente disposizione di cui all'art. 99 cit. (Ricorso avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza) dispone, al co. 1, che “Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione, l'interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell'articolo 97, davanti al presidente del tribunale o al presidente della corte d'appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.”.
Ebbene, per stessa allegazione della parte istante, la Cancelleria ha provveduto alla comunicazione del provvedimento di diniego, qui impugnato, in data 28/02/2024, mentre il ricorso all'odierno vaglio è stato depositato soltanto il 28/03/2024.
L'esposto profilo, oggetto di rilievo d'ufficio, non necessita della sollecitazione del contraddittorio (tra le molte Cass., n. 3432/2016), a fronte di una questione di puro diritto fondata su elementi documentali: la questione ex officio va sollevata dal giudice, sollecitando di conseguenza l'instaurazione del contraddittorio (art. 101 cpv. c.p.c.), solo ove “comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale” e non dunque ove sia “di mero diritto e, quindi, di natura processuale”.
Con specifico riferimento ai procedimenti di impugnazione (tale è il presente
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procedimento), va richiamata, tra le molte, Cass., n. 32527/2022, che ha affermato che
“non soggiace al divieto posto dall'art. 101 c.p.c. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini”.
Nulla pertanto osta alla definizione in rito della procedura.
III.- Nulla va disposto per le spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
IV.- Questa sentenza è redatta a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e si ha per letta in udienza mediante il deposito telematico eseguito dal Giudice. Il
Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in esame, così provvede:
DICHIARA l'inammissibilità del ricorso.
NULLA per le spese.
Si comunichi.
Bari, 22/05/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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