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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/09/2025, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 3809/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
PATERNOSTER EMILIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il coniuge inabile.
CONCLUSIONI: come da note delle parti depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda di trattamento di famiglia per la moglie inabile al lavoro per ottenere la liquidazione prevista dalla tabella 21/C degli assegni per il nucleo familiare (ANF)
e che detta domanda veniva respinta per insussistenza del requisito sanitario sebbene fosse sussistente una invalidità al 100% ed una condizione ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 del proprio coniuge accertata in sede giudiziale con decreto di omologa, previo inutile esperimento di gravame amministrativo, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del trattamento di famiglia nella misura prevista ai sensi della L. n. 153/1988, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione e faceva dichiarazione di esenzione dalle spese processuali.
Costituitosi l' in via preliminare eccepiva l'insussistenza del CP_1 requisito reddituale per l'accesso al beneficio economico domandato e, nel merito, affermava l'infondatezza delle domande, stante l'insussistenza del requisito sanitario in capo al coniuge della parte ricorrente, e ne domanda il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Produceva documentazione.
Dietro espressa richiesta giudiziale nel corso del giudizio veniva prodotta dalla parte ricorrente documentazione attestante la titolarità di trattamento pensionistico in capo al ricorrente.
Veniva espletata una CTU per l'accertamento del requisito ex art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L. n.
153/1988 in capo al coniuge del ricorrente.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare ed assorbente deve essere affermata l'infondatezza della domanda diretta al riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento di famiglia per coniuge inabile al lavoro per insussistenza del requisito sanitario.
1. L'assegno per il nucleo familiare in misura differenziata
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 153/1988, l'assegno per il nucleo familiare spetta in misura differenziata in base al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare. I livelli dei redditi stabiliti nella tabella
Pag. 2 di 6 allegata sono aumentati per i nuclei familiari composti da soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Questa la norma cit.:
< L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.>>.
1.1. Pertanto, perché possa essere riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare in misura diversa e più vantaggiosa per il richiedente, all'interno del nucleo familiare deve esservi un componente che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Pag. 3 di 6 La norma qualifica l'inabilità alla stregua di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Si tratta di una condizione che richiede l'accertamento della concreta possibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa, anche estranea alle attitudini del soggetto, ma comunque rispettosa della dignità della persona, che sia utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita.
L'accertamento del requisito dell'inabilità presuppone quindi un'indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale con il quale egli interagisce e nel quale dovrebbe reimpiegarsi.
Questi i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 19409/2020 cui dare continuità: “… (omissis)…
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988,
n. 69, art. 2, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 153, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
6. L'indagare se un soggetto si trovi, secondo il testo della norma "a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" richiede
l'accertamento della concreta possibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa, anche
Pag. 4 di 6 estranea alle attitudini del soggetto, ma comunque rispettosa della dignità della persona, che sia utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita (v., con riferimento all'analoga locuzione contenuta al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 39, anteriormente all'introduzione del più restrittivo criterio di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 8,Cass. 26/08/2004 n.
16955, Cass. 28/10/1992, n. 11705, Cass. n. 848 del 28/01/1987).
7. L'accertamento del requisito dell'inabilità presuppone quindi un'indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale con il quale egli interagisce e nel quale dovrebbe reimpiegarsi. …
(omissis)…”.
1.2. Alla luce dei principi appena sopra richiamati deve ritenersi che per l'accertamento del requisito dell'inabilità al lavoro non sia sufficiente il solo dato clinico del soggetto essendo imprescindibile anche l'indagine della componente socio-ambientale relativa all'effettiva collocabilità sul mercato del lavoro delle residue capacità lavorative dell'inabile.
2. L'esito degli accertamenti peritali
Nelle conclusioni dell'elaborato peritale, in risposta alle osservazioni formulate dalla difesa del ricorrente, è stato chiarito che le capacità psico fisiche del coniuge del ricorrente erano integre dal 2019 al 2021
e che, pertanto, non impedivano né rendevano difficoltosa una sua collocazione lavorativa.
Tanto conforta l'insussistenza dell'inabilità richiesta dalla disciplina appena richiamata per poter riconoscere il diritto qui reclamato dalla parte ricorrente.
Pag. 5 di 6 Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.
Tenuto conto della dichiarazione reddituale fatta dalla parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza il proposto ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,15/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 6 di 6
Sezione Lavoro
N.R.G. 3809/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1
PATERNOSTER EMILIA
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari per il coniuge inabile.
CONCLUSIONI: come da note delle parti depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Ragioni della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di aver presentato domanda di trattamento di famiglia per la moglie inabile al lavoro per ottenere la liquidazione prevista dalla tabella 21/C degli assegni per il nucleo familiare (ANF)
e che detta domanda veniva respinta per insussistenza del requisito sanitario sebbene fosse sussistente una invalidità al 100% ed una condizione ex art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992 del proprio coniuge accertata in sede giudiziale con decreto di omologa, previo inutile esperimento di gravame amministrativo, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del trattamento di famiglia nella misura prevista ai sensi della L. n. 153/1988, con il favore delle spese di lite da distrarsi. Allegava documentazione e faceva dichiarazione di esenzione dalle spese processuali.
Costituitosi l' in via preliminare eccepiva l'insussistenza del CP_1 requisito reddituale per l'accesso al beneficio economico domandato e, nel merito, affermava l'infondatezza delle domande, stante l'insussistenza del requisito sanitario in capo al coniuge della parte ricorrente, e ne domanda il rigetto, con il favore delle spese di lite.
Produceva documentazione.
Dietro espressa richiesta giudiziale nel corso del giudizio veniva prodotta dalla parte ricorrente documentazione attestante la titolarità di trattamento pensionistico in capo al ricorrente.
Veniva espletata una CTU per l'accertamento del requisito ex art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L. n.
153/1988 in capo al coniuge del ricorrente.
All'udienza già fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare ed assorbente deve essere affermata l'infondatezza della domanda diretta al riconoscimento del diritto alla liquidazione del trattamento di famiglia per coniuge inabile al lavoro per insussistenza del requisito sanitario.
1. L'assegno per il nucleo familiare in misura differenziata
Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 69/1988, convertito con modificazioni dalla L. n. 153/1988, l'assegno per il nucleo familiare spetta in misura differenziata in base al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare. I livelli dei redditi stabiliti nella tabella
Pag. 2 di 6 allegata sono aumentati per i nuclei familiari composti da soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Questa la norma cit.:
< L'assegno compete in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, secondo la tabella allegata al presente decreto, [ed è concesso per i componenti del nucleo familiare che abbiano la residenza nel territorio nazionale]. I livelli di reddito della predetta tabella sono aumentati di lire dieci milioni per i nuclei familiari che comprendono soggetti che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, ovvero, se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. I medesimi livelli di reddito sono aumentati di lire due milioni se i soggetti di cui al comma 1 si trovano in condizioni di vedovo o vedova, divorziato o divorziata, separato o separata legalmente, celibe o nubile. Con effetto dal 1° luglio 1994, qualora del nucleo familiare di cui al comma 6 facciano parte due o più figli, l'importo mensile dell'assegno spettante è aumentato di lire 20.000 per ogni figlio, con esclusione del primo.>>.
1.1. Pertanto, perché possa essere riconosciuto il diritto all'assegno per il nucleo familiare in misura diversa e più vantaggiosa per il richiedente, all'interno del nucleo familiare deve esservi un componente che a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Pag. 3 di 6 La norma qualifica l'inabilità alla stregua di assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
Si tratta di una condizione che richiede l'accertamento della concreta possibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa, anche estranea alle attitudini del soggetto, ma comunque rispettosa della dignità della persona, che sia utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita.
L'accertamento del requisito dell'inabilità presuppone quindi un'indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale con il quale egli interagisce e nel quale dovrebbe reimpiegarsi.
Questi i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte di cassazione con la pronuncia n. 19409/2020 cui dare continuità: “… (omissis)…
L'assegno per il nucleo familiare, disciplinato dal D.L. 13 marzo 1988,
n. 69, art. 2, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 153, è finalizzato ad assicurare una tutela in favore di quelle famiglie che mostrano di essere effettivamente bisognose sul piano economico ed è attribuito in modo differenziato in rapporto al numero dei componenti ed al reddito del nucleo familiare, tenendo altresì conto dell'eventuale esistenza di soggetti colpiti da infermità o difetti fisici o mentali e che pertanto si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
6. L'indagare se un soggetto si trovi, secondo il testo della norma "a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro" richiede
l'accertamento della concreta possibilità, tenuto conto delle condizioni del mercato del lavoro, di dedicarsi ad un'attività lavorativa, anche
Pag. 4 di 6 estranea alle attitudini del soggetto, ma comunque rispettosa della dignità della persona, che sia utile ed idonea a soddisfare in modo normale e non usurante le sue primarie esigenze di vita (v., con riferimento all'analoga locuzione contenuta al D.P.R. n. 818 del 1957, art. 39, anteriormente all'introduzione del più restrittivo criterio di cui alla L. 12 giugno 1984, n. 222, art. 8,Cass. 26/08/2004 n.
16955, Cass. 28/10/1992, n. 11705, Cass. n. 848 del 28/01/1987).
7. L'accertamento del requisito dell'inabilità presuppone quindi un'indagine accurata relativa non solo alle condizioni cliniche del soggetto, tali da renderlo direttamente collocabile sul mercato del lavoro, ma anche alle condizioni dell'ambiente economico e sociale con il quale egli interagisce e nel quale dovrebbe reimpiegarsi. …
(omissis)…”.
1.2. Alla luce dei principi appena sopra richiamati deve ritenersi che per l'accertamento del requisito dell'inabilità al lavoro non sia sufficiente il solo dato clinico del soggetto essendo imprescindibile anche l'indagine della componente socio-ambientale relativa all'effettiva collocabilità sul mercato del lavoro delle residue capacità lavorative dell'inabile.
2. L'esito degli accertamenti peritali
Nelle conclusioni dell'elaborato peritale, in risposta alle osservazioni formulate dalla difesa del ricorrente, è stato chiarito che le capacità psico fisiche del coniuge del ricorrente erano integre dal 2019 al 2021
e che, pertanto, non impedivano né rendevano difficoltosa una sua collocazione lavorativa.
Tanto conforta l'insussistenza dell'inabilità richiesta dalla disciplina appena richiamata per poter riconoscere il diritto qui reclamato dalla parte ricorrente.
Pag. 5 di 6 Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbiti tutti gli altri motivi di doglianza.
Tenuto conto della dichiarazione reddituale fatta dalla parte ricorrente da far valere ai fini dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta per infondatezza il proposto ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Bari,15/09/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
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