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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12134 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 23551/2021 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PO, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23551/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in PO alla Via Villa Bisignano I Parte_1
Traversa 58 presso l'avv. Maria Grazia Esposito, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
ATTORE riassumente
E
in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 domiciliata in PO alla Via Santa Lucia 107 presso l'avv. Gianluca Actis, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Empoli alla Via Tripoli 36 CP_2 presso gli avv.ti Gianni Assirelli e Valentina Berlincioni, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta residente in [...] CP_3
pagina 1 di 8 CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione, nei confronti dei convenuti e CP_3 Controparte_1
Riassumendo un giudizio a seguito di sentenza 2476/2021 della Corte d'Appello di PO che aveva rimesso gli atti al Tribunale, ha convenuto spa Parte_1
e chiedendo di condannare i convenuti in Controparte_1 CP_2 CP_3 solido a risarcire i danni che assumeva di aver subito in un sinistro verificatosi in data 19/1/2003 in PO tra il proprio ciclomotore Piaggio Beverly 200 tg. BP61732 da lui condotto e l'autovettura LA DR tg. FI/N35322 di proprietà di ed CP_3 assicurata per la RCA con – danni al ciclomotore e per le lesioni Controparte_4 personali riportate nell'evento, e da liquidare in € 49.007,50 o nella diversa misura ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita chiedendo di Controparte_1 dichiarare prescritto il diritto vantato dall'attore, di dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile la domanda e comunque rigettarla nel merito, essendo unico responsabile del sinistro lo stesso , o subordinatamente dichiarare il pari Parte_1 concorso di colpa tra i due conducenti, e ridurre il quantum a quanto risultante dalle proprie perizie di parte, con vittoria o subordinatamente compensazione delle spese di lite;
si è costituita chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva, di dichiarare nulli gli atti di citazione ad esse notificati nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza 2476/2021, e comunque rigettare perché infondate le domande di , o Parte_1 subordinatamente condannare a manlevare la comparente anche Controparte_1 relativamente alle spese legali di questo giudizio, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva dall'ing. ed è stata espletata consulenza Persona_1 tecnica d'ufficio medica del dr. ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, avendo l'attore chiesto il risarcimento ex art. 145 Cod.Ass. alla compagnia assicurativa convenuta, con raccomandate ricevute il 29/7/2003 (all'epoca la compagnia era
[...]
, il 25/10/2006, il 16/9/2008, il 12/10/2009; l'atto di citazione introduttivo CP_5 del presente giudizio è stato poi notificato a in data 24/3/2011; Controparte_1 anche se tali richieste difettassero di alcuni dei requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass., pagina 2 di 8 la domanda sarebbe lo stesso proponibile, in base al principio enunciato da Cass. 20802/2024: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).” ; il quinto comma dell'art. 148 Cod.Ass. stabilisce: “ In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”, e il principio sopra enunciato si applica evidentemente anche all'azione ordinaria;
ciò posto, non risulta che mai la compagnia assicurativa convenuta abbia chiesto all'attore di integrare la richiesta, né entro il termine e neppure dopo.
Come si è accennato precedentemente, la Corte d'Appello di PO con sentenza 2476/2021 ha rinviato il giudizio a questo Tribunale, dichiarando nulla la precedente sentenza 1312/2017 emessa da questo stesso Tribunale sulla domanda di risarcimento proposta da , avendo accertato che in data 19/1/2023, data del dedotto sinistro, Parte_1
l'autovettura tg. FI/N35322 non apparteneva a originariamente convenuta CP_2 quale responsabile civile, bensì a quale è stato regolarmente convenuto Controparte_6 nel presente giudizio di rinvio, ma non si è costituito. Conseguentemente, non è chiaro perché l'attore ha convenuto in questo giudizio che la Corte d'Appello di CP_2
PO (con sentenza che non risulta essere stata impugnata) ha accertato non essere titolare passiva del rapporto risarcitorio dedotto in giudizio, formulando anche domanda nei confronti di tale società: la domanda nei confronti di va dunque rigettata per CP_2 difetto di titolarità passiva.
Da un certificato cronologico del PRA di PO, emerge che alla data del dedotto sinistro era proprietario del motociclo tg. BP61732. Parte_1
Nel merito, secondo quanto dedotto in citazione, in data 19/1/2003 in PO/Barra al Viale delle Ville Romane, direzione Via delle Repubbliche Marinare, il conducente dell'autovettura LA DR tg. FI/N35322 “spostandosi repentinamente da destra verso sinistra per invertire il proprio senso di marcia in prossimità di un incrocio, tamponava violentemente il motociclo Beverly …” di “…facendolo cadere al Parte_1 suolo unitamente all'occupante”. Costituendosi nella prima fase del giudizio, ha sostenuto invece che “dovendo eseguire manovra di svolta a Controparte_1 sinistra, il conducente della LA DR azionava il regolare indicatore di direzione e, mentre la vettura era ancora ferma, sopraggiungeva da tergo ad elevata velocità il pagina 3 di 8 motociclo Piaggio Beverly tg. BP61732; il conducente del suddetto motociclo Beverly perdeva il controllo dello stesso ed impattava contro la parte anteriore sinistra della ancora ferma rovinando al suolo e proseguendo la corsa fino a collidere la CP_7 portiera destra di un'Alfa Romeo tg. LI-514358 ferma all'incrocio”. E' agli atti il rapporto redatto dalla Polizia Municipale di PO subito dopo il sinistro: gli agenti redassero il seguente rilievo planimetrico dell'incidente, dove il veicolo A è l'autovettura LA DR di Visco e il veicolo B l'autovettura Alfa Romeo 33 di
, cui si accenna nella versione dei fatti di parte convenuta: Controparte_8
e descrissero i danni subiti dai veicolo coinvolti, così:
pagina 4 di 8 inoltre, i verbalizzanti raccolsero le dichiarazioni di il quale fornì la CP_3 versione poi riportata nella comparsa di risposta di e sentirono Controparte_1 come informatore , proprietario e conducente dell'autovettura Alfa Controparte_8
Romeo 33 pure coinvolta nell'evento, il quale dichiarò: “Nell'incrocio in questione stavo fermo dopo aver attraversato la prima mezza carreggiata, per dare precedenza ai veicolo provenienti dalla mia dx (venivano da Via Villa Romana in direzione Via R. Marinare) il ciclomotore si urtava con la LA DR almeno 50 metri prima dell'incrocio ed iniziava a procedere scivolando x terra fino a fermarsi nella portiera dx della mia vettura. Faccio notare che il ciclomotore procedeva e velocità folle”. Nella prima fase del presente giudizio è stato escusso un teste, , che ha Testimone_1 riferito: “il giorno dell'incidente ero insieme all'attore mio amico ognuno sul suo motorino, e lui procedeva insieme a me e a un altro passeggero;
erano circa a 200/300metri di distanza. La strada che percorrevamo era a senso unico e a doppia corsia;
noi procedevamo sulla sinistra allorquando una macchina LA DR di colore scuro che procedeva sulla destra ha improvvisamente cambiato corsia urtando con la sua parte sinistra centrale il lato posteriore destro del motorino, facendo perdere l'equilibrio al che cadeva e proseguiva la corsa contro un veicolo che in senso opposto Parte_1 procedeva ad un cambio di corsia. Nonostante la distanza di 200 metri ho visto bene l'urto tra le DR e il ciclomotore, atteso che la strada essendo in discesa offre buona visibilità”. Il CTU nominato nel presente giudizio menziona anche le dichiarazioni rese da tal : “PERCORRENDO LA SUPERSTRADA IN VIA VILLA DELLE Testimone_2
ROMANE IN DIREZIONE VIA REP. MARINARE, NOTAVO QUANTO ACCADUTO OVVERO L'ARRIVO DI ALCUNI CICLOMOTORI CHE PERCORREVANO IL TRATTO DI STRADA A FORTE VELOCITÀ. PREMESSO CHE LA LANCIA DEDRA, NELL'ISTANTE DI SVOLTARE A SINISTRA, ERA FERMA, IL VEICOLO SCOOTER BEVERLY ERA IN FASE DI SORPASSO ALLA SINISTRA DELL'AUTO SUDDETTA LA STRISCIAVA E PERDENDO IL CONTROLLO DEL MEZZO URTAVA VIOLENTEMENTE UN'ALFA 33 CHE SI ACCINGEVA ANCH'ESSA AD IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA”. Alla luce di tutto ciò, si comprende che il motociclo seguiva l'autovettura LA, e procedeva a velocità non prudenziale;
CP_9
l'autovettura LA, all'altezza del varco nello spartitraffico, curvò verso sinistra;
il motociclo Piaggio che la seguiva a sua volta frenò e deviò verso sinistra, ma non riuscì ad evitare di andare ad impattare con l'angolo anteriore sinistro dell'autovettura, per poi cadere e terminare le sua corsa contro l'Alfa Romeo che stava attraversando lo spartitraffico nella direzione opposta. La deviazione e la frenata del motociclo cominciarono ben prima di incrociare la traiettoria con l'autovettura LA, per tentare di evitare di collidere, ma senza successo;
quando si urtarono i due veicoli, inoltre, l'autovettura LA ancora stava svoltando verso sinistra, ossia si stava muovendo, come dedotto dal CTU osservando le tracce lasciate dall'impatto sul motociclo (“le tracce scure seguono un andamento dal basso verso l'alto”): quindi, i due veicoli seguirono traiettorie che li portarono ad urtarsi – il ciclomotore Piaggio, pur avendo deviato verso sinistra, non riuscì a spostarsi abbastanza sinistra da non incrociare l'altro veicolo che si spostava a sinistra;
e l'autovettura LA ancora si spostava a sinistra, mentre da tergo proveniva il ciclomotore che tentava di evitarla. Se i veicoli di CP_3
pagina 5 di 8 e di collisero, fu in primo luogo perché l'autovettura LA deviò verso Parte_1 sinistra senza rispettare l'art. 154 CdS, il quale impone ai conducenti dei veicoli che intendono voltare a destra o a sinistra di “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” (non risulta che lo abbia fatto) … per voltare a sinistra, anche per CP_3 immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.”; evidentemente, il conducente dell'autovettura LA DR iniziò a svoltare verso sinistra senza considerare il motociclo Piaggio che procedeva da tergo, e la cui traiettoria finì per incrociare;
. Va anche considerato, d'altro canto, che il motociclo Piaggio procedeva davvero a velocità eccessiva, calcolata dal CTU in più di 42 km/h, al di sotto del limite di velocità di 50 km/h, ma comunque non rispettosa dell'art. 145.1 CdS: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti” – tanto che non riuscì a frenare adeguatamente, lasciando sull'asfalto una traccia di metri 18, e a non evitare l'impatto. Si ritiene dunque che entrambi i conducenti abbiano parimenti concorso a determinare il verificarsi del sinistro.
Si fa presente che se è stato nominato un CTU per verificare quali danni potesse aver subito il veicolo dell'attore nel sinistro, e quali lesioni personali potesse aver subito l'attore nell'evento, è stato fatto perché il giudice non disponeva delle competenze tecniche necessarie ad accertare tali danni;
che dal verbale della Polizia Municipale non emergono elementi tali da poter considerare certo che il conducente della LA DR non sia stato almeno corresponsabile dell'accaduto – anche se i verbalizzanti si sono limitati a sanzionare solo per aver tentato di superare l'autovettura LA Parte_1 violando l'art. 148 CdS, si tratta di una valutazione non vincolante per il giudice civile, mentre proprio dal grafico allegato al rapporto emerge che il conducente dell'autovettura LA deviò verso sinistra senza considerare il veicolo che seguiva;
che il CTU, incaricato di stabilire quali danni potesse aver subito il motociclo Piaggio nel sinistro, ha necessariamente dovuto ricostruire la dinamica per evidenziare la compatibilità dei danni, e non risulta che la convenuta abbia osservato nulla alla sua Controparte_1 relazione;
che nelle note di partecipazione all'ultima udienza del 26/9/2025 la convenuta nel precisare le conclusioni, non ha insistito per Controparte_1
l'ammissione di alcun mezzo istruttorio.
I danni al motociclo di sono stati calcolati dal CTU meccanico, con Parte_1 valutazione alla quale non sono state mosse specifiche osservazioni e dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, in € 1.345,39 IVA compresa a prezzi dell'epoca dei fatti. Di
pagina 6 di 8 tale somma è in concreto dovuto all'attore il 50%, in ragione del concorso di colpa, pari ad € 672,69.
Il CTU medico ha accertato che nel sinistro riportò “contusione cranica;
Parte_1 frattura della 5°, 6°, 7° e 8° costola all'emitorace destro con pneumotorace;
contusioni escoriate multiple per il corpo”; è seguita una invalidità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di giorni 20, parziale al 25% di altri giorni 20; sono residuati postumi permanenti costituiti da postumi anatomici di uno pneumotorace a destra;
una sindrome algica all'emitorace destro per le fratture costali dalla 5° alla 8° al terzo medio;
due cicatrici cutanee delle dimensioni di monete da venti centesimi di euro in tale sede, con tessuto biancastro e lievemente ipertrofico, vestigia dei tramiti cutanei dei drenaggi aspirativi utilizzati per il ripristino del polmone destro a parete.”; tali postumi integrano un danno biologico nella misura del 6%, in soggetto che aveva l'età di anni 27 al momento del sinistro. . Anche a alla relazione del CTU medico, le parti non hanno osservato nulla, e non v'è ragione per discostarsene. Non sono state documentate spese mediche Non sono state addotte valide ragioni per liquidare un danno morale ulteriore rispetto al danno non patrimoniale collegato al danno biologico. Applicando i criteri stabiliti dall'art. 139 Cod.Ass., ed i valori fissati dal D.Min. Imprese e Made in Italy 18/7/2025, sono liquidabili € 2528,10 per l'invalidità temporanea ed € 8991,41 per l'invalidità permanente, per un totale di € 11.519,51; di tale somma è dovuto il 50%, in ragione del concorso di colpa, pari ad € 5759,75, determinati all'attualità.
Per quanto detto, e in solido vanno condannati in solido a CP_3 Controparte_1 pagare a , a titolo di danni a cose, la somma di € 672,69; oltre rivalutazione Parte_1 secondo indici Istat dal 19/1/2003 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/1/2003 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
e a titolo di danni alla persona, la somma di € 5759,75; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 19/1/2003 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia.
Le spese del giudizio (compresa la prima fase dinanzi al Tribunale, ma escluse le psese vive della prima fase, poiché sono state sostenute dall'attore per un suo errore) seguono le diverse soccombenze e si liquidano come in dispositivo ( per sulla base della CP_2 domanda, ma con parametri minimi vista la semplicità della difesa;
mentre per , Parte_1 sulla base di quanto liquidato).
PQM
Il Tribunale di PO, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23551/2021 RGAC tra:
, attore;
e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 convenuti;
così provvede: pagina 7 di 8 1) Rigetta la domanda nei confronti di per difetto di titolarità passiva;
CP_2
2) Condanna a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in € Parte_1 CP_2
4.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
3) Dichiara e responsabili in pari misura del sinistro per cui è Parte_1 CP_3 causa;
4) Condanna e in solido a risarcire il 50% dei danni CP_3 Parte_2 subiti da nell'evento per cui è causa, che liquida per la quota per danni a cose Parte_1 in € 672,69; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 19/1/2003 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/1/2003 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
e sempre per la quota, per danni alla persona in € 5759,75; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 19/1/2003 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia;
5) Condanna e a rimborsare a ogni somma CP_3 Controparte_1 Parte_1 che questi dimostri di aver pagato ai due CC.TT.UU. in base di decreti di liquidazione in atti;
6) Condanna e a rimborsare a le spese del CP_3 Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 293 per esborsi ed euro 5.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Esposito. Così deciso in Portici in data 20/12/2025 Il giudice unico pagina 8 di 8
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di PO, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23551/2021 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in PO alla Via Villa Bisignano I Parte_1
Traversa 58 presso l'avv. Maria Grazia Esposito, dalla quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore
ATTORE riassumente
E
in persona di un procuratore speciale, elettivamente Controparte_1 domiciliata in PO alla Via Santa Lucia 107 presso l'avv. Gianluca Actis, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Empoli alla Via Tripoli 36 CP_2 presso gli avv.ti Gianni Assirelli e Valentina Berlincioni, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta residente in [...] CP_3
pagina 1 di 8 CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione, nei confronti dei convenuti e CP_3 Controparte_1
Riassumendo un giudizio a seguito di sentenza 2476/2021 della Corte d'Appello di PO che aveva rimesso gli atti al Tribunale, ha convenuto spa Parte_1
e chiedendo di condannare i convenuti in Controparte_1 CP_2 CP_3 solido a risarcire i danni che assumeva di aver subito in un sinistro verificatosi in data 19/1/2003 in PO tra il proprio ciclomotore Piaggio Beverly 200 tg. BP61732 da lui condotto e l'autovettura LA DR tg. FI/N35322 di proprietà di ed CP_3 assicurata per la RCA con – danni al ciclomotore e per le lesioni Controparte_4 personali riportate nell'evento, e da liquidare in € 49.007,50 o nella diversa misura ritenuta equa, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituita chiedendo di Controparte_1 dichiarare prescritto il diritto vantato dall'attore, di dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile la domanda e comunque rigettarla nel merito, essendo unico responsabile del sinistro lo stesso , o subordinatamente dichiarare il pari Parte_1 concorso di colpa tra i due conducenti, e ridurre il quantum a quanto risultante dalle proprie perizie di parte, con vittoria o subordinatamente compensazione delle spese di lite;
si è costituita chiedendo di dichiarare il proprio difetto di legittimazione CP_2 passiva, di dichiarare nulli gli atti di citazione ad esse notificati nel giudizio di primo grado conclusosi con la sentenza poi riformata dalla Corte d'Appello con la sentenza 2476/2021, e comunque rigettare perché infondate le domande di , o Parte_1 subordinatamente condannare a manlevare la comparente anche Controparte_1 relativamente alle spese legali di questo giudizio, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione, è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio ricostruttiva dall'ing. ed è stata espletata consulenza Persona_1 tecnica d'ufficio medica del dr. ora la causa va decisa. Persona_2
Preliminarmente la domanda va dichiarata proponibile, avendo l'attore chiesto il risarcimento ex art. 145 Cod.Ass. alla compagnia assicurativa convenuta, con raccomandate ricevute il 29/7/2003 (all'epoca la compagnia era
[...]
, il 25/10/2006, il 16/9/2008, il 12/10/2009; l'atto di citazione introduttivo CP_5 del presente giudizio è stato poi notificato a in data 24/3/2011; Controparte_1 anche se tali richieste difettassero di alcuni dei requisiti richiesti dall'art. 148 Cod.Ass., pagina 2 di 8 la domanda sarebbe lo stesso proponibile, in base al principio enunciato da Cass. 20802/2024: “L'azione diretta proposta dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. è proponibile anche se preceduta da una richiesta stragiudiziale non conforme alle prescrizioni dell'articolo 148 c.ass., se l'assicuratore si è avvalso della facoltà di chiederne l'integrazione dopo la scadenza del termini previsto dal quinto comma della disposizione citata, in quanto, in applicazione dei principi di correttezza e buona fede da cui è governata la procedura in esame, l'assicuratore non può trarre un vantaggio (la persistente improponibilità della domanda risarcitoria) dalla propria inerzia (la mancata tempestiva richiesta di integrazione della documentazione già ricevuta).” ; il quinto comma dell'art. 148 Cod.Ass. stabilisce: “ In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni;
in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.”, e il principio sopra enunciato si applica evidentemente anche all'azione ordinaria;
ciò posto, non risulta che mai la compagnia assicurativa convenuta abbia chiesto all'attore di integrare la richiesta, né entro il termine e neppure dopo.
Come si è accennato precedentemente, la Corte d'Appello di PO con sentenza 2476/2021 ha rinviato il giudizio a questo Tribunale, dichiarando nulla la precedente sentenza 1312/2017 emessa da questo stesso Tribunale sulla domanda di risarcimento proposta da , avendo accertato che in data 19/1/2023, data del dedotto sinistro, Parte_1
l'autovettura tg. FI/N35322 non apparteneva a originariamente convenuta CP_2 quale responsabile civile, bensì a quale è stato regolarmente convenuto Controparte_6 nel presente giudizio di rinvio, ma non si è costituito. Conseguentemente, non è chiaro perché l'attore ha convenuto in questo giudizio che la Corte d'Appello di CP_2
PO (con sentenza che non risulta essere stata impugnata) ha accertato non essere titolare passiva del rapporto risarcitorio dedotto in giudizio, formulando anche domanda nei confronti di tale società: la domanda nei confronti di va dunque rigettata per CP_2 difetto di titolarità passiva.
Da un certificato cronologico del PRA di PO, emerge che alla data del dedotto sinistro era proprietario del motociclo tg. BP61732. Parte_1
Nel merito, secondo quanto dedotto in citazione, in data 19/1/2003 in PO/Barra al Viale delle Ville Romane, direzione Via delle Repubbliche Marinare, il conducente dell'autovettura LA DR tg. FI/N35322 “spostandosi repentinamente da destra verso sinistra per invertire il proprio senso di marcia in prossimità di un incrocio, tamponava violentemente il motociclo Beverly …” di “…facendolo cadere al Parte_1 suolo unitamente all'occupante”. Costituendosi nella prima fase del giudizio, ha sostenuto invece che “dovendo eseguire manovra di svolta a Controparte_1 sinistra, il conducente della LA DR azionava il regolare indicatore di direzione e, mentre la vettura era ancora ferma, sopraggiungeva da tergo ad elevata velocità il pagina 3 di 8 motociclo Piaggio Beverly tg. BP61732; il conducente del suddetto motociclo Beverly perdeva il controllo dello stesso ed impattava contro la parte anteriore sinistra della ancora ferma rovinando al suolo e proseguendo la corsa fino a collidere la CP_7 portiera destra di un'Alfa Romeo tg. LI-514358 ferma all'incrocio”. E' agli atti il rapporto redatto dalla Polizia Municipale di PO subito dopo il sinistro: gli agenti redassero il seguente rilievo planimetrico dell'incidente, dove il veicolo A è l'autovettura LA DR di Visco e il veicolo B l'autovettura Alfa Romeo 33 di
, cui si accenna nella versione dei fatti di parte convenuta: Controparte_8
e descrissero i danni subiti dai veicolo coinvolti, così:
pagina 4 di 8 inoltre, i verbalizzanti raccolsero le dichiarazioni di il quale fornì la CP_3 versione poi riportata nella comparsa di risposta di e sentirono Controparte_1 come informatore , proprietario e conducente dell'autovettura Alfa Controparte_8
Romeo 33 pure coinvolta nell'evento, il quale dichiarò: “Nell'incrocio in questione stavo fermo dopo aver attraversato la prima mezza carreggiata, per dare precedenza ai veicolo provenienti dalla mia dx (venivano da Via Villa Romana in direzione Via R. Marinare) il ciclomotore si urtava con la LA DR almeno 50 metri prima dell'incrocio ed iniziava a procedere scivolando x terra fino a fermarsi nella portiera dx della mia vettura. Faccio notare che il ciclomotore procedeva e velocità folle”. Nella prima fase del presente giudizio è stato escusso un teste, , che ha Testimone_1 riferito: “il giorno dell'incidente ero insieme all'attore mio amico ognuno sul suo motorino, e lui procedeva insieme a me e a un altro passeggero;
erano circa a 200/300metri di distanza. La strada che percorrevamo era a senso unico e a doppia corsia;
noi procedevamo sulla sinistra allorquando una macchina LA DR di colore scuro che procedeva sulla destra ha improvvisamente cambiato corsia urtando con la sua parte sinistra centrale il lato posteriore destro del motorino, facendo perdere l'equilibrio al che cadeva e proseguiva la corsa contro un veicolo che in senso opposto Parte_1 procedeva ad un cambio di corsia. Nonostante la distanza di 200 metri ho visto bene l'urto tra le DR e il ciclomotore, atteso che la strada essendo in discesa offre buona visibilità”. Il CTU nominato nel presente giudizio menziona anche le dichiarazioni rese da tal : “PERCORRENDO LA SUPERSTRADA IN VIA VILLA DELLE Testimone_2
ROMANE IN DIREZIONE VIA REP. MARINARE, NOTAVO QUANTO ACCADUTO OVVERO L'ARRIVO DI ALCUNI CICLOMOTORI CHE PERCORREVANO IL TRATTO DI STRADA A FORTE VELOCITÀ. PREMESSO CHE LA LANCIA DEDRA, NELL'ISTANTE DI SVOLTARE A SINISTRA, ERA FERMA, IL VEICOLO SCOOTER BEVERLY ERA IN FASE DI SORPASSO ALLA SINISTRA DELL'AUTO SUDDETTA LA STRISCIAVA E PERDENDO IL CONTROLLO DEL MEZZO URTAVA VIOLENTEMENTE UN'ALFA 33 CHE SI ACCINGEVA ANCH'ESSA AD IMMETTERSI SULLA CARREGGIATA”. Alla luce di tutto ciò, si comprende che il motociclo seguiva l'autovettura LA, e procedeva a velocità non prudenziale;
CP_9
l'autovettura LA, all'altezza del varco nello spartitraffico, curvò verso sinistra;
il motociclo Piaggio che la seguiva a sua volta frenò e deviò verso sinistra, ma non riuscì ad evitare di andare ad impattare con l'angolo anteriore sinistro dell'autovettura, per poi cadere e terminare le sua corsa contro l'Alfa Romeo che stava attraversando lo spartitraffico nella direzione opposta. La deviazione e la frenata del motociclo cominciarono ben prima di incrociare la traiettoria con l'autovettura LA, per tentare di evitare di collidere, ma senza successo;
quando si urtarono i due veicoli, inoltre, l'autovettura LA ancora stava svoltando verso sinistra, ossia si stava muovendo, come dedotto dal CTU osservando le tracce lasciate dall'impatto sul motociclo (“le tracce scure seguono un andamento dal basso verso l'alto”): quindi, i due veicoli seguirono traiettorie che li portarono ad urtarsi – il ciclomotore Piaggio, pur avendo deviato verso sinistra, non riuscì a spostarsi abbastanza sinistra da non incrociare l'altro veicolo che si spostava a sinistra;
e l'autovettura LA ancora si spostava a sinistra, mentre da tergo proveniva il ciclomotore che tentava di evitarla. Se i veicoli di CP_3
pagina 5 di 8 e di collisero, fu in primo luogo perché l'autovettura LA deviò verso Parte_1 sinistra senza rispettare l'art. 154 CdS, il quale impone ai conducenti dei veicoli che intendono voltare a destra o a sinistra di “a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione” (non risulta che lo abbia fatto) … per voltare a sinistra, anche per CP_3 immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all'asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul margine sinistro della carreggiata.”; evidentemente, il conducente dell'autovettura LA DR iniziò a svoltare verso sinistra senza considerare il motociclo Piaggio che procedeva da tergo, e la cui traiettoria finì per incrociare;
. Va anche considerato, d'altro canto, che il motociclo Piaggio procedeva davvero a velocità eccessiva, calcolata dal CTU in più di 42 km/h, al di sotto del limite di velocità di 50 km/h, ma comunque non rispettosa dell'art. 145.1 CdS: “I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti” – tanto che non riuscì a frenare adeguatamente, lasciando sull'asfalto una traccia di metri 18, e a non evitare l'impatto. Si ritiene dunque che entrambi i conducenti abbiano parimenti concorso a determinare il verificarsi del sinistro.
Si fa presente che se è stato nominato un CTU per verificare quali danni potesse aver subito il veicolo dell'attore nel sinistro, e quali lesioni personali potesse aver subito l'attore nell'evento, è stato fatto perché il giudice non disponeva delle competenze tecniche necessarie ad accertare tali danni;
che dal verbale della Polizia Municipale non emergono elementi tali da poter considerare certo che il conducente della LA DR non sia stato almeno corresponsabile dell'accaduto – anche se i verbalizzanti si sono limitati a sanzionare solo per aver tentato di superare l'autovettura LA Parte_1 violando l'art. 148 CdS, si tratta di una valutazione non vincolante per il giudice civile, mentre proprio dal grafico allegato al rapporto emerge che il conducente dell'autovettura LA deviò verso sinistra senza considerare il veicolo che seguiva;
che il CTU, incaricato di stabilire quali danni potesse aver subito il motociclo Piaggio nel sinistro, ha necessariamente dovuto ricostruire la dinamica per evidenziare la compatibilità dei danni, e non risulta che la convenuta abbia osservato nulla alla sua Controparte_1 relazione;
che nelle note di partecipazione all'ultima udienza del 26/9/2025 la convenuta nel precisare le conclusioni, non ha insistito per Controparte_1
l'ammissione di alcun mezzo istruttorio.
I danni al motociclo di sono stati calcolati dal CTU meccanico, con Parte_1 valutazione alla quale non sono state mosse specifiche osservazioni e dalla quale non vi sono ragioni per discostarsi, in € 1.345,39 IVA compresa a prezzi dell'epoca dei fatti. Di
pagina 6 di 8 tale somma è in concreto dovuto all'attore il 50%, in ragione del concorso di colpa, pari ad € 672,69.
Il CTU medico ha accertato che nel sinistro riportò “contusione cranica;
Parte_1 frattura della 5°, 6°, 7° e 8° costola all'emitorace destro con pneumotorace;
contusioni escoriate multiple per il corpo”; è seguita una invalidità temporanea totale di giorni 30, parziale al 50% di giorni 20, parziale al 25% di altri giorni 20; sono residuati postumi permanenti costituiti da postumi anatomici di uno pneumotorace a destra;
una sindrome algica all'emitorace destro per le fratture costali dalla 5° alla 8° al terzo medio;
due cicatrici cutanee delle dimensioni di monete da venti centesimi di euro in tale sede, con tessuto biancastro e lievemente ipertrofico, vestigia dei tramiti cutanei dei drenaggi aspirativi utilizzati per il ripristino del polmone destro a parete.”; tali postumi integrano un danno biologico nella misura del 6%, in soggetto che aveva l'età di anni 27 al momento del sinistro. . Anche a alla relazione del CTU medico, le parti non hanno osservato nulla, e non v'è ragione per discostarsene. Non sono state documentate spese mediche Non sono state addotte valide ragioni per liquidare un danno morale ulteriore rispetto al danno non patrimoniale collegato al danno biologico. Applicando i criteri stabiliti dall'art. 139 Cod.Ass., ed i valori fissati dal D.Min. Imprese e Made in Italy 18/7/2025, sono liquidabili € 2528,10 per l'invalidità temporanea ed € 8991,41 per l'invalidità permanente, per un totale di € 11.519,51; di tale somma è dovuto il 50%, in ragione del concorso di colpa, pari ad € 5759,75, determinati all'attualità.
Per quanto detto, e in solido vanno condannati in solido a CP_3 Controparte_1 pagare a , a titolo di danni a cose, la somma di € 672,69; oltre rivalutazione Parte_1 secondo indici Istat dal 19/1/2003 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/1/2003 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
e a titolo di danni alla persona, la somma di € 5759,75; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 19/1/2003 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia.
Le spese del giudizio (compresa la prima fase dinanzi al Tribunale, ma escluse le psese vive della prima fase, poiché sono state sostenute dall'attore per un suo errore) seguono le diverse soccombenze e si liquidano come in dispositivo ( per sulla base della CP_2 domanda, ma con parametri minimi vista la semplicità della difesa;
mentre per , Parte_1 sulla base di quanto liquidato).
PQM
Il Tribunale di PO, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 23551/2021 RGAC tra:
, attore;
e Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 convenuti;
così provvede: pagina 7 di 8 1) Rigetta la domanda nei confronti di per difetto di titolarità passiva;
CP_2
2) Condanna a rimborsare a le spese del giudizio, che liquida in € Parte_1 CP_2
4.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
3) Dichiara e responsabili in pari misura del sinistro per cui è Parte_1 CP_3 causa;
4) Condanna e in solido a risarcire il 50% dei danni CP_3 Parte_2 subiti da nell'evento per cui è causa, che liquida per la quota per danni a cose Parte_1 in € 672,69; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 19/1/2003 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 19/1/2003 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
e sempre per la quota, per danni alla persona in € 5759,75; oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo;
oltre interessi legali sulla somma devalutata al 19/1/2003 e poi via via annualmente rivalutata da tale data alla pronuncia;
5) Condanna e a rimborsare a ogni somma CP_3 Controparte_1 Parte_1 che questi dimostri di aver pagato ai due CC.TT.UU. in base di decreti di liquidazione in atti;
6) Condanna e a rimborsare a le spese del CP_3 Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida in € 293 per esborsi ed euro 5.000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Maria Grazia Esposito. Così deciso in Portici in data 20/12/2025 Il giudice unico pagina 8 di 8