Ordinanza cautelare 31 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2025, n. 949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 949 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00949/2025REG.PROV.COLL.
N. 07446/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7446 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Di Leo e Francesco Lanatà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero della difesa ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
nei confronti
dei signori-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione I bis , n. -OMISSIS-, resa inter partes , concernente esclusione da concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei carabinieri.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2025 il consigliere Giovanni Sabbato e udito per la parte appellante l’avvocato Francesco Lanatà;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n.-OMISSIS-, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il dott. -OMISSIS-, Medico Chirurgo iscritto all’Ordine dei Medici di MI (il quale prestava già servizio dal 2020 per l’Arma dei Carabinieri, con la qualifica di Tenente medico presso l’infermeria presidiaria di MI, in quanto assunto a tempo determinato all’esito di una delle “Procedure straordinarie ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34” per l’arruolamento eccezionale di ufficiali medici nel periodo pandemico) aveva chiesto l’annullamento:
a ) del provvedimento, notificato in data 14.9.2023, contenente il giudizio definitivo della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, di cui al verbale protocollo n. 382170/3-4, del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, relativi al concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri, con il quale il sig. -OMISSIS-è stato dichiarato “inidoneo” ed escluso dal concorso;
b ) della graduatoria di merito – idonei vincitori (graduatoria del bando di Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2 tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnico dell’Arma dei Carabinieri), approvata e pubblicata in data 26.9.2023;
c ) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi della parte ricorrente, ivi compresi, ove occorrer possa, i risultati delle prove orali esperite nell’ambito del suddetto concorso, non conosciute dal ricorrente.
2. A sostegno del ricorso aveva dedotto, nel quadro di due motivi di gravame, la mancata considerazione delle precedenti esperienze professionali nonché che: - i test ai quali il candidato è stato sottoposto avrebbero dato risultati contraddittori; - non sarebbe assistito da adeguata motivazione il giudizio negativo della Commissione laddove afferma che emergerebbe in qualche modo “una modesta predisposizione (del candidato n.d.r.) ad avere comportamenti energici e proattivi”.
3. Nella resistenza del Ministero della difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, il Tribunale adìto (Sezione I bis ) ha respinto il ricorso ed ha compensato le spese di lite.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ l’articolazione motivazionale del provvedimento sia stata adeguatamente esposta e risulta intellegibile, priva di elementi di contraddittorietà ”;
- “ dalle stesse schede valutative prodotte dal ricorrente e relative agli anni 2020/21 e 2021/22 (doc. 2 ric.), si ricava che la qualifica finale conseguita dall’odierno ricorrente è sempre stata di “superiore alla media” valore che, com’è noto, non è quello massimo previsto per questo tipo di documentazione caratteristica ”;
- “ non si ha totale sovrapponibilità tra il ruolo già ricoperto dall’interessato (di Ufficiale medico a tempo determinato assunto in base a procedura d’urgenza nel periodo pandemico) e quello da ricoprire a seguito del superamento del concorso per cui è causa (Ufficiale medico in servizio permanente) ”;
- la “tendenza a fornire un’immagine di sé artificiosamente positiva” riscontrata in sede di colloquio si pone in termini di totale coerenza con il risultato testologico.
5. Avverso tale pronuncia il dottor -OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato e depositato il 4 ottobre 2024, lamentando, attraverso quattro motivi di gravame (pagine 4-30), quanto di seguito sintetizzato:
I) PREMESSA : la sentenza sarebbe connotata da una visione “atomistica” degli elementi valutativi in modo da valorizzare solo quelli negativi e senza tener conto della pregressa esperienza maturata dal dott. -OMISSIS-nello stesso ruolo e nella stessa Arma per ben tre anni;
II) ERROR IN IUDICANDO - DIFETTO DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO – VIOLAZIONE DELL’ART. 2 DEL BANDO DI CONCORSO E VIOLAZIONE DELL’ART. 5 DELLE NORME TECNICHE PER GLI ACCERTAMENTI PSICOATTITUDINALI (All. A al f. n. 115/3-5 U di prot. datato 24 agosto 2023 del C.N.S.R.) – FALSA APPLICAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELL’ART. 1099-BIS DELL’ORDINAMENTO RE : il T.a.r., entrando in una sfera di discrezionalità tecnica riservata all’attività dell’amministrazione, avrebbe tentato di “sanare” le carenze e i profili di contraddittorietà della valutazione resa, spingendosi a rendere esse stessa una vera e propria integrazione della valutazione e dunque un’integrazione postuma del provvedimento impugnato; il T.a.r. avrebbe dovuto rilevare che la Commissione di concorso ha del tutto omesso di valutare l’esperienza pregressa nello stesso ruolo di Tenente medico e nella stessa Arma dei Carabinieri; il T.a.r. avrebbe indebitamente “ integrato in via postuma ” il provvedimento impugnato e non avrebbe tenuto conto di una valutazione periodica - nel corso di tre anni - che è idonea a fornire un dato fenomenico di assoluto pregio; il T.a.r. non avrebbe considerato che un posto era stato riservato dal bando proprio a chi, come il-OMISSIS- ha ricoperto il ruolo di Ufficiale Medico a tempo determinato; circa la possibile nomina del medesimo in ruoli che sono preclusi a dipendenti a tempo determinato il T.a.r. non avrebbe considerato che assumere incarichi di responsabilità maggiori è un’evenienza del tutto ipotetica e ben lontana nel futuro;
III) ERROR IN IUDICANDO – ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO - VIOLAZIONE DELL’ORDINANZA RE : la sentenza del T.a.r. è errata nella parte in cui non avrebbe rilevato alcuna contraddittorietà tra le risultanze dei test (BFQ-2 e MMPI-2) somministrati al dott.-OMISSIS- pur dovendo dare prevalenza al secondo per quanto riguarda la scala del “Lie” ed al primo per quanto riguarda le vette di amicalità e stabilità emotiva; non sarebbe poi dato comprendere perché il -OMISSIS-avrebbe fornito una rappresentazione non veritiera nelle risposte raccolte nel questionario informativo; il T.a.r. avrebbe altresì errato nel valutare le risultanze del colloquio orale non essendovi domande che hanno mai accertato la volontà dell’appellante di fornire risposte poco sincere, né tanto meno il colloquio ne menziona alcuna;
IV) ERROR IN IUDICANDO - ECCESSO DI POTERE PER ERRORE E/O CARENZA NEI PRESUPPOSTI DI FATTO, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DELLA SITUAZIONE DI FATTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ALLEGATO A DELLE NORME TECNICHE PER GLI ACCERTAMENTI PSICO-ATTITUDINALI (ALL. A AL F. N. 115/3-5 U DI PROT. DATATO 24 AGOSTO 2023 DEL C.N.S.R.) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 641 DEL “CODICE DELL’ORDINAMENTO RE” LEGGE N. 66/2010 , in quanto la Commissione non avrebbe considerato che nel test BFQ-2, il -OMISSIS-raggiunge vette di stabilità emotiva, di controllo delle emozioni e degli impulsi al di sopra della media; i risultati del test MMPI-2 sarebbero in netta contraddizione con la valutazione resa e la Commissione non avrebbe rappresentato le ragioni della inidoneità con riferimento a tutti e 6 i requisiti attitudinali richiesti.
6. L’appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 8 ottobre 2024 il Ministero della difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio.
8. In data 25 ottobre 2024 parte appellata ha depositato memoria di controdeduzioni, al fine di resistere, concludendo per il rigetto dell’avverso gravame. Ha evidenziato, tra l’altro, che il fatto che il -OMISSIS-ha riportato nel periodo in cui ha prestato servizio nei CC valutazioni positive non può essere considerato come un elemento che inficia le conclusioni cui è pervenuta la Commissione e non ricorre il lamentato difetto motivazionale.
9. Con ordinanza del 31 ottobre 2024 la domanda cautelare è stata accolta ai soli fini di una pronta fissazione del merito.
10. In data 20 dicembre 2024 parte appellante ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame anche alla luce delle argomentazioni difensive di controparte.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 21 gennaio 2025, è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato.
13. Occorre innanzitutto evidenziare, con riferimento al primo motivo di gravame, che la vicenda di causa si colloca in un contesto in cui l’Amministrazione vanta un potere valutativo di stampo discrezionale particolarmente elevato.
Questa Sezione ha infatti avuto modo di ribadire, di recente, che “ le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito al possesso in capo ai candidati dei prescritti requisiti psico-attitudinali ai fini del reclutamento nell’Arma dei carabinieri, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, di tipo tecnico, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto ”(cfr. Cons. Stato, sez. II, 22 aprile 2022, n. 3056; id ., 11 giugno 2021, n. 4518, id., 5 maggio 2021, n.3520, secondo cui “ nell’ambito dei concorsi pubblici, l'accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali rappresenta manifestazione di discrezionalità tecnica non sindacabile nel merito; tuttavia, sindacabile per macroscopico travisamento dei fatti, illogicità nei presupposti o nelle considerazioni conclusive ”). Già da tempo questo Consiglio ha per vero rilevato che “ al giudizio d’inidoneità psico-fisica all’arruolamento nell’Arma dei Carabinieri, espresso dalla competente commissione, non è in alcun modo consentito al giudice amministrativo sovrapporre una propria diversa valutazione, ostandovi i noti limiti posti al sindacato giurisdizionale in ordine alle valutazioni tecnico-discrezionali riservate all’Amministrazione e suoi ausiliari; in sostanza, quando non emergono dalla documentazione tecnico-amministrativa macroscopiche lacune o incongruenze, non vi è spazio per un intervento dell’organo giurisdizionale che, una volta esclusa la fondatezza dell’originaria doglianza di carente motivazione, ribalti le conclusioni raggiunte all’esito della verifica attitudinale ” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 marzo 2013, n.1463).
Ebbene parte appellante si limita a contestare, con un rilievo avente esplicito carattere preliminare, l’insufficienza del quadro motivazionale che connota la sentenza impugnata, ma trattasi di censura priva di ogni attitudine ad inficiare la decisione del giudice di primo grado dovendosi in questa sede verificare, in un contesto sostanziale, se gli elementi ostesi dall’Amministrazione siano tali da suffragare la determinazione sfavorevole assunta nei riguardi dell’odierno appellante. Invero, pur essendo il quadro lessicale che connota l’atto impugnato compendiato nella formula di massima sintesi (“ non idoneo ”) occorrerà verificare nel dettaglio se gli elementi istruttori richiamati in seno alla determinazione finale della competente Commissione siano o meno sufficientemente esplicativi delle ragioni a sostegno della contestata determinazione. Va, infine, rilevato sul punto che quanto dedotto da parte appellante al fine di stigmatizzare il quadro motivazionale che connota l’impugnata sentenza, lamentandone la lacunosità e finanche “ un atteggiamento inspiegabilmente ostativo nei confronti del dott. -OMISSIS- ”, non ha alcuna possibile refluenza sull’esito del presente giudizio dovendosi verificare la fondatezza delle deduzioni sollevate alla luce della motivazione a base della contestata sfavorevole determinazione dell’Amministrazione.
14. Preso atto della insussistenza di elementi vizianti ricavabili dal primo motivo, avente peraltro esplicito carattere meramente introduttivo, si impone di transitare alla disamina del secondo mezzo di gravame, nella parte in cui si insiste nel porre in rilievo profili di indebita portata integrativa della motivazione della sentenza a sostegno del provvedimento impugnato in prime cure oltre che la mancata valorizzazione di esiti degli accertamenti svolti di segno favorevole all’appellante.
14.1. Devesi innanzitutto ribadire che eventuali integrazioni motivazionali alle quali il T.a.r. avrebbe indebitamente provveduto sono prive di refluenza sull’atto impugnato in prime cure e pertanto non potrebbero condurre ex se all’accoglimento del gravame.
Peraltro, contrariamente a quanto dedotto, non si configura alcuna effettiva indebita addizione del quadro motivazionale ad opera del T.a.r. essendosi limitato a valorizzare i passaggi argomentativi ricavabili dalla documentazione di causa e segnatamente l’esito delle valutazioni (prove attitudinali e colloquio finale di verifica) alle quali il candidato è stato sottoposto: “ Area Cognitiva – Compatibile; Area Comportamentale – Non Compatibile; Area dell’Assunzione di Ruolo – Non Compatibile ”. Nella sentenza impugnata vengono invero esattamente riportate le risultanze del protocollo testologico e l’esito dell’intervista dinnanzi alla Commissione. Gli accertamenti espletati hanno condotto ad un esito valutativo che è adeguatamente compendiato dalla seguente formula lessicale: “la motivazione non risulta sufficientemente sentita, ponderata e sostenuta da una piena consapevolezza commisurata alle sue caratteristiche di personalità, nonostante la pregressa esperienza nell’Istituzione”. Da tanto deriva l’infondatezza anche di quanto dedotto col motivo in esame (§ 1.2) al fine di lamentare l’eccessiva prolissità della relazione tecnica del Ministero avendo mera finalità esplicativa del quadro motivazionale che trova adeguato riscontro negli atti emessi dalla Commissione esaminatrice come di seguito si avrà modo di dettagliare.
15. Occorre quindi verificare, al fine di sondare la fondatezza dell’appello in esame, in relazione anche al motivo sub 3 suscettibile di trattazione congiunta, se il quadro motivazionale che connota l’atto impugnato sia oltre che esaustivo sul piano lessicale anche connotato da sufficienti elementi di coerenza rispetto alle risultanze procedimentali.
Ebbene non emergono elementi che denotano la esorbitanza delle valutazioni svolte dall’Amministrazione dall’ambito che le compete e dal quadro istruttorio, in quanto:
- l’attività svolta dall’appellante, quale Ufficiale Medico a tempo determinato nel periodo Covid, non ha specifica e decisiva refluenza sul quadro valutativo che connota il reclutamento a tempo indeterminato avendo questo autonome e specifiche caratteristiche;
- il tenore del bando sul punto, evidenziato da parte appellante (§ 1.3), non induce a diverse conclusioni, in quanto la relativa previsione contempla soltanto la introduzione di una quota di riserva senza attribuire carattere decisivo all’espletamento del servizio di Tenente medico a tempo determinato presso la stessa Arma dei Carabinieri; tale previsione non precludeva cioè all’amministrazione di verificare in concreto il possesso dei requisiti attitudinali richiesti dalla procedura concorsuale;
- peraltro il rendimento mostrato dall’appellante (di regola “ superiore alla media ”) non ha mai raggiunto livelli di eccellenza e tale considerazione, così come effettuata dal giudice di prime cure, non si traduce in una indebita ingerenza in un contesto valutativo di pertinenza della Commissione di concorso quanto riflette la presa d’atto di un dato obiettivo al fine di verificarne la possibile refluenza sull’esito del giudizio;
- occorre altresì ribadire in questa sede che le valutazioni delle Commissioni tecniche in ordine ai requisiti psico - fisici e attitudinali richiesti per il reclutamento nelle Forze Armate e nelle Forze di Polizia, oltre che essere espressione di discrezionalità tecnica, “ sono soggette al principio tempus regit actum ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 11 giugno 2021, n.4518);
- va quindi ribadito quanto sul punto osservato dal T.a.r. e cioè che “ con riguardo alle varie voci intermedie di ciascuna scheda, afferenti alle specifiche qualità dell’Ufficiale scrutinato (come “capacità organizzativa”, “gestione del personale”, “senso della disciplina” ecc.) le qualifiche attribuite non sono quasi mai quelle massime ” (v. allegato 2 al ricorso di primo grado)
- né può utilmente lamentarsi la mancata considerazione di questo dato obiettivo siccome in grado di denotare comunque il lodevole rendimento dell’appellante nel corso del servizio volontario, in quanto ancora una volta il rilievo riflette l’intento di sollecitare un sindacato afferente al merito di valutazioni che sono invece affidate alla competente commissione;
- non rileva la circostanza che “ era stato riservato dal bando proprio a chi, come il-OMISSIS- ha ricoperto il ruolo di Ufficiale Medico a tempo determinato ”, in quanto tale condizione soggettiva in cui l’appellante versava non imponeva all’Amministrazione di provvedere necessariamente al reclutamento dell’appellante;
- non è dato, quindi, attribuire rilievo determinante alla “ pregressa esperienza ” maturata dal -OMISSIS-nei tre anni di servizio svolto a tempo determinato, tanto più che l’accertamento dei requisiti attitudinali riflette l’esigenza di una verifica dei requisiti attitudinali in proiezione temporale;
- non emerge dalle considerazioni di parte appellante (§ 6-6.1) alcuna forma di invadenza da parte del T.a.r. in un ambito valutativo riservato alla competente Commissione, essendosi limitato a rimarcare la consustanziale differenza tra il ruolo di Ufficiale Medico a tempo determinato e a tempo indeterminato ancora una volta per evincere che l’attività svolta nel primo non può avere decisiva refluenza nel secondo, di guisa che trattasi di un approccio argomentativo coerente col tenore della doglianza posta al suo esame;
- per quanto riguarda l’esito dei test ai quali il -OMISSIS-è stato sottoposto, l’appellante, anche in sede di memoria, insiste nel ritenere che “ i due test somministrati all'appellante – il BFQ-2 e il MMPI-2, risultano contrastanti tra di loro ”, tant’è che il valore elevato “Lie” registratosi nel primo non ha trovato riscontro nel secondo;
- in particolare, l’appellante deduce che “ Se i livelli di affidabilità, sincerità e veridicità del soggetto esaminato non fossero sufficienti, questo dato avrebbe dovuto emergere univocamente da tutti i test ”; - ebbene va confermato quanto sul punto osservato dal T.a.r. e cioè che il primo, a differenza del secondo, ha carattere autoreferenziale, in quanto “ il Questionario BFQ-2 è uno strumento autodescrittivo costituito da un elenco di affermazioni rispetto alle quali l’interessato deve indicare il grado in cui descrivono la sua personalità ”;
- non solo, quindi, non si può inferire un regime di contraddittorietà tra i meccanismi di indagine sol perché abbiano conseguito un esito eterogeneo se non contrapposto, ma deve anche attribuirsi carattere prevalente al test MMPI-2 avendo proprio la finalità di sondare la verosimiglianza delle risposte al questionario;
- da ciò discende l’insussistenza dell’asserita contrapposizione tra l’esito dei test somministrati nel BFQ-2 circa le “ vette di amicalità e stabilità emotiva alti (al di sopra della media) ” e quello del colloquio conclusosi con esito negativo nonché con riferimento alla categoria valutativa “ Area dell’assunzione di ruolo ”;
- per quanto riguarda le risultanze del questionario informativo, di questo se ne dà atto nel verbale della Commissione (“ il candidato ha risposto fornendo risposte coerenti e dense di contenuti utili all’esplorazione e alla conoscenza della personalità e della motivazione ”), fermo restando la sua nemmeno eccepita refluenza sull’esito degli accertamenti psico-attitudinali svolti e che è del tutto plausibile ritenere che ogni verifica al riguardo sia demandata alla fase successiva del colloquio per escludere ogni forma di condizionamento psicologico;
- non può essere condiviso quanto lamentato da parte appellante nel senso che “ non si comprende come il dott. -OMISSIS-possa ritenere l’Arma come un semplice “secondo lavoro ”” (cfr. appello, pagina 22), in quanto tale affermazione risulta esattamente riportata nel verbale della competente Commissione in corrispondenza dell’esito dell’intervista;
- per quanto riguarda “ i livelli di Sc1, Sc2, Sc3, Sc4, Sc5 ed Sc6 ” essi rientrano nelle sottoscale di AR & IN e pertanto pertengono alla sfera della salute mentale invece che di quella attitudinale (T.a.r. Veneto, sez. I, n. 235 del 1° febbraio 2010)
- deduce, altresì, l’appellante che il colloquio non sarebbe “ in alcun modo rilevante ai fini che qui interessano, poiché non vi sono domande che hanno mai accertato la sua volontà di fornire risposte poco sincere, né tanto meno il colloquio ne menziona alcuna ”;
- nemmeno tale deduzione risulta convincente, in quanto impinge in valutazioni di pertinenza della competente Commissione non sondabili in sede giudiziale se non nei limiti anzidetti.
16. Viene quindi all’esame del Collegio il quarto motivo che, per stessa ammissione di parte appellante, contiene deduzioni che afferiscono al merito delle valutazioni che pertengono alla competente Commissione e che pertanto, come sopra rilevato, non sono sondabili in questa sede se non nei limiti del grave travisamento.
Premesso che la correttezza o meno di quanto affermato da parte del giudice di prime cure nel senso che “ La selezione attitudinale si basa su un metodo scientifico consolidato (...)” non ha alcuna specifica refluenza, nemmeno chiarita da parte appellante, non è dato attribuire rilievo decisivo alle “ conclusioni alle quali la Commissione è pervenuta nel test BFQ-2 (laddove, ndr) raggiunge vette di stabilità emotiva, di controllo delle emozioni e degli impulsi al di sopra della media ”, in quanto, come dianzi evidenziato, le sue risultanze vanno esaminate alla luce degli ulteriori passaggi del complesso percorso istruttorio, non ultimo quello rappresentato dal colloquio a cura anche di un Ufficiale Psicologo. Lo stesso dicasi per quanto attiene alla categoria valutativa “ Area dell’assunzione di ruolo ”, tanto più che in questo ambito parte appellante valorizza il risultato di test che, come dedotto, afferiscono alla sfera della salute mentale che a quella attitudinale.
Va infine rilevato che la competente Commissione, nell’esprimere i giudizi finali- compatibile per l’area cognitiva (“bagaglio cognitivo” e “livello di efficienza intellettiva”) ed invece incompatibile per l’area comportamentale (“il livello evolutivo” e l’ “autocontrollo emotivo”) e dell’assunzione di ruolo (“capacità di interazione sociale” e “motivazione”) - ha dato mostra, contrariamente a quanto dedotto, di essersi soffermato su tutti e sei i requisiti attitudinali.
17. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
18. Condanna parte appellante, secondo il canone della soccombenza, al rimborso delle spese di lite nella misura stabilita in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7446/2024), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del Ministero della difesa e del Comanda Generale dell’Arma dei Carabinieri, in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio nell’importo di € 3.000,00 (tremila/00) oltre IVA, CPA ed accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Sabbato | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.