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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/01/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.L 439/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 439/2024 rgl avverso la sentenza n. 902 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Florio) deciso il primo ottobre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesca BIANCHINI con studio in Roma, Via Crescenzio n. 20 che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: – Email_1
Appellante,
Contro
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato Valeria Capotorti (c.f. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana –
Appellato,
e
(c.f. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Buffoni (c.f. P.IVA_2
pagina 1 di 11 ) elettivamente domiciliato in Milano, Via Mazzini n. 7 presso la C.F._3
Sede di Milano - Appellato. CP_2
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello depositato in Parte_1
data 23 aprile 2024 :"Si ricorre a questa Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare preliminarmente: rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli
i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art.
615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Il valore della lite è di euro 1.000”;
Per la parte appellata come da Controparte_1
Memoria difensiva e di costituzione in appello datata 12 giugno 2024:” Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, per i motivi su esposti in fatto ed in diritto, rigettare il ricorso introduttivo in quanto inammissibile e/o infondato e/o improponibile e, per tale effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. In via istruttoria , ove ritenuto opportuno, ordinare ad Agenzia delle Entrate la produzione della copia della domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente con i pagina 2 di 11 relativi pagamenti ed eventuali atti dell'esecuzione successivi eventualmente predisposti: ovvero ordinare all'appellante la produzione della suddetta istanza di agevolazione con i relativi pagamenti. Con vittoria di spese ed onorari”;
Per la parte appellata Controparte_2
come da atto di costituzione datato 20 maggio 2024:” Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte adita così decidere: in via preliminare di rito, autorizzare la chiamata in Contr giudizio, di ex art. 106 cpc, fissandosi all'uopo nuova udienza, in via principale, nel merito, respingere l'appello proposto da siccome infondato con Parte_1
integrale conferma della sentenza Tribunale di Milano n.902/2023. In via istruttoria, si Contr chiede che venga ordinato ad ex art. 210 cpc l'esibizione di ogni documento comprovante l'avvenuta notifica al ricorrente. Spese, diritti ed onorari come per legge”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 902 del 2024, ha respinto il ricorso proposto da avente ad oggetto il diniego amministrativo di sgravio relativo a tre Parte_1
cartelle di pagamento così identificate: 068 2017 0039910967000 per € 1.396,12; CP_2
068 2017 0084034518000 per € 1.322,19; 068 2019 0074049314000 per € 727,94 e a undici Avvisi di addebito così identificati: 368 2018 0001646600000 per € 365,96; CP_1
368 20180003142377000 per € 2.488,34; 368 2018 0004225326000 per € 385,11; 368
2018 0014029849000 per € 9.239,99; 368 2018 0018385683000 per € 218,18; 368 2018
0027336634000 per € 2.559,77; 368 2019 0000416854000 per € 766,46; 368 2019
0003478574000 per € 21,50; 368 2019 0011445745000 per € 2.495,07; 368 2019
0018895651000 per € 21,08; 368 2019 0024985939000 per € 2.411,56.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascuna parte convenuta.
In motivazione il primo giudice – ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in relazione alle Cartelle di pagamento essendo la riscossione dei
[...]
pagina 3 di 11 crediti previdenziali attività affidata in via esclusiva all'Agenzia di Riscossione – ha ritenuto dovute le pretese contributive dell' Controparte_1
alla luce della documentazione versata in atti e avente ad oggetto le relate di
[...]
notifica dei detti Avvisi unitamente alla domanda di definizione agevolata del 13 aprile
2023 presentata dal ricorrente, da qualificarsi come riconoscimento di debito idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Sul punto il primo giudice ha, inoltre, rilevato che il ricorrente nel corso del procedimento, instaurato successivamente alla domanda di definizione agevolata, non ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 1 comma 236 della legge n. 197 del 2022, né ha dato atto di voler rinunciare al giudizio in corso.
Avverso detta decisione ha interposto appello Parte_1
L'appellante - testualmente premettendo: “Cenni di impugnazione della sentenza. Lo scrivente Avvocato osserva: Competente a contraddire nel rito lavoro è solo l'ente creditore. Le notifiche versate in atti sono inesistenti ex artt. 140, 143 e 160 c.p.c., in quanto assenti degli elementi legali. Mentre per la prescrizione, essa è rilevabile
d'ufficio nel rito lavoro e sottratta alla disponibilità delle parti. Da ultimo si osserva
l'irrilevanza dall'adesione alla rottamazione, in quanto non è equiparabile ad accettazione del debito e né all'interruzione della prescrizione sottratta alla disponibilità delle parti. Si chiede riforma della condanna alle spese” – ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi.
In particolare - sotto un primo profilo, intestato:” Omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” – l'appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” e – sotto altro profilo intestato:” Sul rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art. 139 c.p.c. e ss.
e onere della prova ex art. 2697 c.c.” – ha ricordato che la prescrizione nella materia di cui trattasi non solo è rilevabile d'ufficio ma è altresì irrinunciabile. pagina 4 di 11 L'appellante ha, inoltre, censurato sia la ritenuta validità del procedimento notificatorio dei titoli opposti - sul punto deducendo sia che il Giudice deve sempre verificare la regolarità del procedimento notificatorio e sia che l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, indicando la qualifica di chi lo ritira – sia la qualificazione attribuita dal primo giudice alla domanda di definizione agevolata sul punto deducendo che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia i poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva.
Da ultimo l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese chiedendo che, in caso di accoglimento, “piaccia alla Giustizia adita condannare la parte resistente alle spese di giudizio, come previsto dai parametri forensi minimi D.M. 55/2014 in favore dello scrivente difensore distrattario”.
All'interposto appello ha resistito l' Controparte_2
preliminarmente formulando richiesta di chiamata in
[...]
causa di Agenzia delle Entrate Riscossione ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata all'uopo rilevando l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, peraltro solo genericamente formulata, attesa la regolarità della notifica degli atti opposti che l'appellante, chiedendo la definizione agevolata ha, comunque, riconosciuto di conoscere.
All'appello ha resistito anche l' Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata che, correttamente, ha respinto la domanda del ricorrente richiamando l'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 deducendo, comunque, la regolarità delle notifiche degli Avvisi opposti e, quindi, la inammissibilità dell'azione proposta.
All'udienza del primo ottobre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce. pagina 5 di 11 MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati e l'appello va, complessivamente, respinto.
Nella fattispecie in esame l'appellante – invero in maniera generica e magmatica – ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni credito deducendo l'invalidità delle notifiche dei titoli impugnati.
A tale proposito la Corte rileva quanto segue.
Per quanto concerne le pretese contributive di competenza dell'
[...]
, dalla documentazione Controparte_2
versata in atti dall' (cfr. docc. da 2 a 4 fascicolo di primo grado) emerge che sia la CP_1
Cartella n. 068 2017 00399 10967 e sia la Cartella n. 068 2017 00 4034 518 si riferiscono alla richiesta di premi per l'anno 2016, iscritte a ruolo la prima in data 17 luglio 2017 e la seconda in data 29 dicembre 2017 - nel rispetto dei termini di decadenza previsti dal decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 – ed entrambe vengono indicate come notificate in data 9 marzo 2018.
Anche la terza Cartella di pagamento – ovvero la Cartella n. 068 2019 0074 049314 – portante la pretesa contributiva relativa ai premi per l'anno 2018 e iscritta a ruolo il
23.08.2019 nel rispetto dei termini di decadenza, viene indicata dall' come CP_2
notificata regolarmente.
In relazione alle indicate notifiche l'appellante - richiamando varia giurisprudenza – si è limitato ad eccepire che:” le notifiche versate in atti sono inesistenti ex artt. 140,143, e
160 c.p.c. in quanto assenti degli elementi legali” ovvero deducendo “l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 140, 143 e 160 c.p.c.” ovvero ancora eccependo che: ”l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, indicando la qualifica invece di chi lo ritira”. pagina 6 di 11 L'assenza di valide doglianze, specificamente riferite alle singole Cartelle contestate – unitamente al fatto che l'appellante non nega di avere ricevuto la notifica ma si limita a formulare generiche doglianza formali sulle notifiche – consente di ritenere le notifiche regolarmente perfezionatesi alla data indicata dalla documentazione versata in atti dall' ovvero in data 9 marzo 2018. CP_2
La pretesa contributiva portata dalle Cartelle opposte risulta, peraltro, interrotta CP_2
con la notifica del Fermo Amministrativo in data 26 luglio 2019, circostanza dedotta dall' e non contestata dall'appellante. CP_2
Va, da ultimo, evidenziato che la prova dell'avvenuta notificazione delle predette
Cartelle emerge sia dalla domanda di definizione agevolata presentata in data 13 aprile
2023 e sia dall'istanza di sgravio presentata dall'appellante in data 29 Settembre 2023 – aventi ad oggetto sia le Cartelle in esame e sia gli Avvisi di addebito opposti (cfr. docc. da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Sul valore di detti atti di parte – presentati entrambi entro il termine prescrizionale quinquennale delle pretese contributive contestate – deve richiamarsi l'insegnamento della Corte di Cassazione.
In particolare la Corte di Cassazione, con plurime decisioni (cfr. ex multis: n. 18904 del
07/09/2007; n. 20260 del 15/07/2021) ha precisato, in linea generale, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà e che, quindi, il riconoscimento del diritto può essere anche tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
pagina 7 di 11 Applicando alla fattispecie in esame i richiamati principi le doglianze formulate dall'appellante aventi ad oggetto le pretese contributive vanno, dunque, respinte CP_2
alla luce sia degli atti relativi alla procedura di notificazione versata in atti dall' e CP_2
sia della documentazione relativa alle richieste di definizione agevolate e di sgravio.
Analogamente e per i medesimi principi vanno respinte anche le doglianze aventi ad oggetto le pretese contributive portate dagli Avvisi di addebito oggetto di CP_1
contestazione.
Dalla documentazione versata in atti dall' (cfr. doc.1 fascicolo di primo grado CP_1
dell' ) emerge quanto segue. CP_1
L'Avviso di addebito n. 368 2018 00016466 00000 formato il 24 febbraio 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 271,47, poi ascesa a complessivi € 365,96 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 11/2017 a
11/2017 risulta notificato per compiuta giacenza in data 6 aprile 2018 – 11 maggio 2018;
l'Avviso di addebito n. 368 2018 0003142377000 formato il 24 marzo 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 1.849,14 poi ascesa a complessivi € 2.488,34 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 12/2017 a
12/2017 risulta notificato per compiuta giacenza in data 17 aprile 2018 – 24 maggio
2018;
l'Avviso di addebito n. 36820180004225326000 formato il 09 maggio 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 1.443,49 poi successivamente indicata in € 385,11 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 1/2018 a
1/2018 risulta notificato per posta e consegnato in data 01 giugno 2018;
l'Avviso di addebito n. 368 2018 0014029849000 formato il 23 giugno 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 7.079,88 poi ascesa a complessivi € 9.239,99 – per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2016 a 12/2017 risulta notificato per posta e consegnato in data 04 settembre 2018;
pagina 8 di 11 l'Avviso di addebito n. 368 2018 0018385683000 formato il 24 settembre 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 169,54 poi ascesa a complessivi € 218,18 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 12/2017 a
01/2018 risulta notificato per posta e consegnato in data 9 ottobre 2018;
l'Avviso di addebito n. 368 2018 0027336634000 formato il 7 dicembre 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 2.008,89 poi ascesa a complessivi € 2559,77 – per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2017 a 12/2018 risulta notificato per posta e consegnato in data 6 febbraio 2019;
l'Avviso di addebito n. 368 2019 0000416854000 formato il 09 gennaio 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 615,15 poi ascesa a complessivi € 766,46 – per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2015 a 12/2015 risulta notificato per posta e consegnato in data 12 febbraio 2019;
l'Avviso di addebito n. 368 2019 0003478574000 formato il 23 marzo 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 18,15 poi ascesa a complessivi € 21,50 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 11/2017 a
11/2017 risulta notificato per compiuta giacenza in data 09 aprile 2019 – 16 maggio
2019;
l'Avviso di addebito n. 368 2019 0011445745000 formato il 24 giugno 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 2.042,04 poi ascesa a complessivi € 2495,07 – per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2018 a 12/2018 risulta notificato per posta e consegnato in data 23 agosto 2019;
l'Avviso di addebito n. 368 2019 0018895651000 formato il 24 settembre 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 18,33 poi ascesa a complessivi € 21,08 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 02/2018 a
02/2018 risulta notificato per compiuta giacenza in data 16 ottobre 2019 – 21 novembre
2019;
pagina 9 di 11 l'Avviso di addebito n. 368 2019 0024985939000 formato il 09 novembre 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 2.040,02 poi ascesa a complessivi € 2411,56
– per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2018 a 12/2019 risulta notificato per posta e consegnato in data 23 gennaio 2020.
Anche i predetti avvisi di addebito, peraltro, sono compresi sia nella domanda di definizione agevolata presentata in data 13 aprile 2023 e sia nell'istanza di sgravio presentata dall'appellante in data 29 Settembre 2023 (cfr. docc. da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellante) a cui deve essere riconosciuto il valore di riconoscimento di debito idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Assorbita ogni altra questione l'appello deve, quindi, essere respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, dell'assenza di attività istruttoria - sono liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 902 del 2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante a rifondere a ciascuna parte appellata costituita le spese del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti pagina 10 di 11 per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 01 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, composta da:
Dott. Roberto VIGNATI Presidente
Dott. Giovanni CASELLA Consigliere
Dott. Andrea TRENTIN Giudice Ausiliario – Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio di appello n. 439/2024 rgl avverso la sentenza n. 902 del 2024 emessa dal
Tribunale di Milano (Florio) deciso il primo ottobre 2024 e promosso da:
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1 C.F._1
Francesca BIANCHINI con studio in Roma, Via Crescenzio n. 20 che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: – Email_1
Appellante,
Contro
(c.f. ) rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1
difeso dall'avvocato Valeria Capotorti (c.f. ), elettivamente C.F._2
domiciliato in Milano, Via Savarè n.1 presso la sede dell'Avvocatura Metropolitana –
Appellato,
e
(c.f. Controparte_2
) rappresentato e difeso dall'Avvocato Maria Buffoni (c.f. P.IVA_2
pagina 1 di 11 ) elettivamente domiciliato in Milano, Via Mazzini n. 7 presso la C.F._3
Sede di Milano - Appellato. CP_2
CONCLUSIONI
Per la parte appellante come da ricorso in appello depositato in Parte_1
data 23 aprile 2024 :"Si ricorre a questa Magistratura adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, voglia fissare l'udienza al fine di così sentenziare preliminarmente: rilevare d'ufficio sia l'intervenuta prescrizione ed anche l'inesistente, omessa e invalidità della notificazione dei provvedimenti sottesi impugnati;
rilevare altresì d'ufficio la prescrizione successiva alla notifica dei titoli esattoriali sottesi impugnati ex art. 615 c.p.c. Nel merito: accogliere il ricorso, dichiarando nulli, illegittimi ed inefficaci i provvedimenti impugnati, per effetto dell'omessa o non provata notifica, dell'intervenuta prescrizione dei diritti;
accogliere il ricorso e dichiarare nulli
i titoli esattoriali impugnati per prescrizione successiva alla regolare notifica ex art.
615 c.p.c. In via traversa: rilevare interesse ex art. 100 c.p.c. anche in virtù dell'eccezione di prescrizione successiva dalle notifiche dei titoli esattoriali e dichiararla. Si avanza richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c., correttamente quantificate secondo parametri forensi D.M. 55/2014, e successive modifiche, minimi inderogabili C. 9815/2023, in favore dello scrivente Avvocato distrattario. La suestesa domanda giudiziale non è soggetta a condizioni di procedibilità. Il valore della lite è di euro 1.000”;
Per la parte appellata come da Controparte_1
Memoria difensiva e di costituzione in appello datata 12 giugno 2024:” Voglia l'Ecc.ma
Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, per i motivi su esposti in fatto ed in diritto, rigettare il ricorso introduttivo in quanto inammissibile e/o infondato e/o improponibile e, per tale effetto, confermare integralmente la sentenza appellata. In via istruttoria , ove ritenuto opportuno, ordinare ad Agenzia delle Entrate la produzione della copia della domanda di definizione agevolata presentata dal ricorrente con i pagina 2 di 11 relativi pagamenti ed eventuali atti dell'esecuzione successivi eventualmente predisposti: ovvero ordinare all'appellante la produzione della suddetta istanza di agevolazione con i relativi pagamenti. Con vittoria di spese ed onorari”;
Per la parte appellata Controparte_2
come da atto di costituzione datato 20 maggio 2024:” Voglia
[...]
l'Ecc.ma Corte adita così decidere: in via preliminare di rito, autorizzare la chiamata in Contr giudizio, di ex art. 106 cpc, fissandosi all'uopo nuova udienza, in via principale, nel merito, respingere l'appello proposto da siccome infondato con Parte_1
integrale conferma della sentenza Tribunale di Milano n.902/2023. In via istruttoria, si Contr chiede che venga ordinato ad ex art. 210 cpc l'esibizione di ogni documento comprovante l'avvenuta notifica al ricorrente. Spese, diritti ed onorari come per legge”.
Fatto e svolgimento del Giudizio
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 902 del 2024, ha respinto il ricorso proposto da avente ad oggetto il diniego amministrativo di sgravio relativo a tre Parte_1
cartelle di pagamento così identificate: 068 2017 0039910967000 per € 1.396,12; CP_2
068 2017 0084034518000 per € 1.322,19; 068 2019 0074049314000 per € 727,94 e a undici Avvisi di addebito così identificati: 368 2018 0001646600000 per € 365,96; CP_1
368 20180003142377000 per € 2.488,34; 368 2018 0004225326000 per € 385,11; 368
2018 0014029849000 per € 9.239,99; 368 2018 0018385683000 per € 218,18; 368 2018
0027336634000 per € 2.559,77; 368 2019 0000416854000 per € 766,46; 368 2019
0003478574000 per € 21,50; 368 2019 0011445745000 per € 2.495,07; 368 2019
0018895651000 per € 21,08; 368 2019 0024985939000 per € 2.411,56.
Spese del grado secondo il principio di soccombenza liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge in favore di ciascuna parte convenuta.
In motivazione il primo giudice – ritenuta fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_2
in relazione alle Cartelle di pagamento essendo la riscossione dei
[...]
pagina 3 di 11 crediti previdenziali attività affidata in via esclusiva all'Agenzia di Riscossione – ha ritenuto dovute le pretese contributive dell' Controparte_1
alla luce della documentazione versata in atti e avente ad oggetto le relate di
[...]
notifica dei detti Avvisi unitamente alla domanda di definizione agevolata del 13 aprile
2023 presentata dal ricorrente, da qualificarsi come riconoscimento di debito idoneo ad interrompere il decorso del termine di prescrizione.
Sul punto il primo giudice ha, inoltre, rilevato che il ricorrente nel corso del procedimento, instaurato successivamente alla domanda di definizione agevolata, non ha chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'articolo 1 comma 236 della legge n. 197 del 2022, né ha dato atto di voler rinunciare al giudizio in corso.
Avverso detta decisione ha interposto appello Parte_1
L'appellante - testualmente premettendo: “Cenni di impugnazione della sentenza. Lo scrivente Avvocato osserva: Competente a contraddire nel rito lavoro è solo l'ente creditore. Le notifiche versate in atti sono inesistenti ex artt. 140, 143 e 160 c.p.c., in quanto assenti degli elementi legali. Mentre per la prescrizione, essa è rilevabile
d'ufficio nel rito lavoro e sottratta alla disponibilità delle parti. Da ultimo si osserva
l'irrilevanza dall'adesione alla rottamazione, in quanto non è equiparabile ad accettazione del debito e né all'interruzione della prescrizione sottratta alla disponibilità delle parti. Si chiede riforma della condanna alle spese” – ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e omessa pronuncia su punti decisivi.
In particolare - sotto un primo profilo, intestato:” Omessa pronuncia sulla prescrizione anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” – l'appellante ha eccepito l'intervenuta prescrizione delle pretese in esame, anche ai sensi dell'art. 615 c.p.c.” e – sotto altro profilo intestato:” Sul rilievo d'ufficio della prescrizione, omessa notifica ex art. 139 c.p.c. e ss.
e onere della prova ex art. 2697 c.c.” – ha ricordato che la prescrizione nella materia di cui trattasi non solo è rilevabile d'ufficio ma è altresì irrinunciabile. pagina 4 di 11 L'appellante ha, inoltre, censurato sia la ritenuta validità del procedimento notificatorio dei titoli opposti - sul punto deducendo sia che il Giudice deve sempre verificare la regolarità del procedimento notificatorio e sia che l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, indicando la qualifica di chi lo ritira – sia la qualificazione attribuita dal primo giudice alla domanda di definizione agevolata sul punto deducendo che il riconoscimento di debito, quale atto interruttivo della prescrizione, non solo deve provenire da un soggetto che abbia i poteri dispositivi del diritto, ma richiede altresì, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva.
Da ultimo l'appellante ha censurato la statuizione sulle spese chiedendo che, in caso di accoglimento, “piaccia alla Giustizia adita condannare la parte resistente alle spese di giudizio, come previsto dai parametri forensi minimi D.M. 55/2014 in favore dello scrivente difensore distrattario”.
All'interposto appello ha resistito l' Controparte_2
preliminarmente formulando richiesta di chiamata in
[...]
causa di Agenzia delle Entrate Riscossione ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza impugnata all'uopo rilevando l'infondatezza dell'eccepita prescrizione, peraltro solo genericamente formulata, attesa la regolarità della notifica degli atti opposti che l'appellante, chiedendo la definizione agevolata ha, comunque, riconosciuto di conoscere.
All'appello ha resistito anche l' Controparte_1
chiedendo la conferma della sentenza impugnata che, correttamente, ha respinto la domanda del ricorrente richiamando l'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 deducendo, comunque, la regolarità delle notifiche degli Avvisi opposti e, quindi, la inammissibilità dell'azione proposta.
All'udienza del primo ottobre 2024 le parti hanno discusso la causa e la Corte ha deciso come da dispositivo steso in calce. pagina 5 di 11 MOTIVAZIONE
I motivi di appello, da trattarsi congiuntamente per la loro intima connessione, sono infondati e l'appello va, complessivamente, respinto.
Nella fattispecie in esame l'appellante – invero in maniera generica e magmatica – ha eccepito l'intervenuta prescrizione di ogni credito deducendo l'invalidità delle notifiche dei titoli impugnati.
A tale proposito la Corte rileva quanto segue.
Per quanto concerne le pretese contributive di competenza dell'
[...]
, dalla documentazione Controparte_2
versata in atti dall' (cfr. docc. da 2 a 4 fascicolo di primo grado) emerge che sia la CP_1
Cartella n. 068 2017 00399 10967 e sia la Cartella n. 068 2017 00 4034 518 si riferiscono alla richiesta di premi per l'anno 2016, iscritte a ruolo la prima in data 17 luglio 2017 e la seconda in data 29 dicembre 2017 - nel rispetto dei termini di decadenza previsti dal decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999 – ed entrambe vengono indicate come notificate in data 9 marzo 2018.
Anche la terza Cartella di pagamento – ovvero la Cartella n. 068 2019 0074 049314 – portante la pretesa contributiva relativa ai premi per l'anno 2018 e iscritta a ruolo il
23.08.2019 nel rispetto dei termini di decadenza, viene indicata dall' come CP_2
notificata regolarmente.
In relazione alle indicate notifiche l'appellante - richiamando varia giurisprudenza – si è limitato ad eccepire che:” le notifiche versate in atti sono inesistenti ex artt. 140,143, e
160 c.p.c. in quanto assenti degli elementi legali” ovvero deducendo “l'inesistenza della notificazione di ogni atto presupposto e di ogni atto interruttivo, poiché non eseguite conformemente a legge, dunque in assenza dei requisiti ex artt. 140, 143 e 160 c.p.c.” ovvero ancora eccependo che: ”l'avviso di ricevimento deve attestare l'assenza del destinatario, il rifiuto o assenza delle persone abilitate a ricevere l'atto, indicando la qualifica invece di chi lo ritira”. pagina 6 di 11 L'assenza di valide doglianze, specificamente riferite alle singole Cartelle contestate – unitamente al fatto che l'appellante non nega di avere ricevuto la notifica ma si limita a formulare generiche doglianza formali sulle notifiche – consente di ritenere le notifiche regolarmente perfezionatesi alla data indicata dalla documentazione versata in atti dall' ovvero in data 9 marzo 2018. CP_2
La pretesa contributiva portata dalle Cartelle opposte risulta, peraltro, interrotta CP_2
con la notifica del Fermo Amministrativo in data 26 luglio 2019, circostanza dedotta dall' e non contestata dall'appellante. CP_2
Va, da ultimo, evidenziato che la prova dell'avvenuta notificazione delle predette
Cartelle emerge sia dalla domanda di definizione agevolata presentata in data 13 aprile
2023 e sia dall'istanza di sgravio presentata dall'appellante in data 29 Settembre 2023 – aventi ad oggetto sia le Cartelle in esame e sia gli Avvisi di addebito opposti (cfr. docc. da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellante).
Sul valore di detti atti di parte – presentati entrambi entro il termine prescrizionale quinquennale delle pretese contributive contestate – deve richiamarsi l'insegnamento della Corte di Cassazione.
In particolare la Corte di Cassazione, con plurime decisioni (cfr. ex multis: n. 18904 del
07/09/2007; n. 20260 del 15/07/2021) ha precisato, in linea generale, che il riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'articolo 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che esso contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà e che, quindi, il riconoscimento del diritto può essere anche tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
pagina 7 di 11 Applicando alla fattispecie in esame i richiamati principi le doglianze formulate dall'appellante aventi ad oggetto le pretese contributive vanno, dunque, respinte CP_2
alla luce sia degli atti relativi alla procedura di notificazione versata in atti dall' e CP_2
sia della documentazione relativa alle richieste di definizione agevolate e di sgravio.
Analogamente e per i medesimi principi vanno respinte anche le doglianze aventi ad oggetto le pretese contributive portate dagli Avvisi di addebito oggetto di CP_1
contestazione.
Dalla documentazione versata in atti dall' (cfr. doc.1 fascicolo di primo grado CP_1
dell' ) emerge quanto segue. CP_1
L'Avviso di addebito n. 368 2018 00016466 00000 formato il 24 febbraio 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 271,47, poi ascesa a complessivi € 365,96 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 11/2017 a
11/2017 risulta notificato per compiuta giacenza in data 6 aprile 2018 – 11 maggio 2018;
l'Avviso di addebito n. 368 2018 0003142377000 formato il 24 marzo 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 1.849,14 poi ascesa a complessivi € 2.488,34 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 12/2017 a
12/2017 risulta notificato per compiuta giacenza in data 17 aprile 2018 – 24 maggio
2018;
l'Avviso di addebito n. 36820180004225326000 formato il 09 maggio 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 1.443,49 poi successivamente indicata in € 385,11 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 1/2018 a
1/2018 risulta notificato per posta e consegnato in data 01 giugno 2018;
l'Avviso di addebito n. 368 2018 0014029849000 formato il 23 giugno 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 7.079,88 poi ascesa a complessivi € 9.239,99 – per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2016 a 12/2017 risulta notificato per posta e consegnato in data 04 settembre 2018;
pagina 8 di 11 l'Avviso di addebito n. 368 2018 0018385683000 formato il 24 settembre 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 169,54 poi ascesa a complessivi € 218,18 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 12/2017 a
01/2018 risulta notificato per posta e consegnato in data 9 ottobre 2018;
l'Avviso di addebito n. 368 2018 0027336634000 formato il 7 dicembre 2018 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 2.008,89 poi ascesa a complessivi € 2559,77 – per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2017 a 12/2018 risulta notificato per posta e consegnato in data 6 febbraio 2019;
l'Avviso di addebito n. 368 2019 0000416854000 formato il 09 gennaio 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 615,15 poi ascesa a complessivi € 766,46 – per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2015 a 12/2015 risulta notificato per posta e consegnato in data 12 febbraio 2019;
l'Avviso di addebito n. 368 2019 0003478574000 formato il 23 marzo 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 18,15 poi ascesa a complessivi € 21,50 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 11/2017 a
11/2017 risulta notificato per compiuta giacenza in data 09 aprile 2019 – 16 maggio
2019;
l'Avviso di addebito n. 368 2019 0011445745000 formato il 24 giugno 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 2.042,04 poi ascesa a complessivi € 2495,07 – per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2018 a 12/2018 risulta notificato per posta e consegnato in data 23 agosto 2019;
l'Avviso di addebito n. 368 2019 0018895651000 formato il 24 settembre 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 18,33 poi ascesa a complessivi € 21,08 – per contributi Gestione Aziende con lavoratori dipendenti relativi al periodo 02/2018 a
02/2018 risulta notificato per compiuta giacenza in data 16 ottobre 2019 – 21 novembre
2019;
pagina 9 di 11 l'Avviso di addebito n. 368 2019 0024985939000 formato il 09 novembre 2019 - portante l'iniziale pretesa contributiva di € 2.040,02 poi ascesa a complessivi € 2411,56
– per contributi Gestione Artigiani relativi al periodo 01/2018 a 12/2019 risulta notificato per posta e consegnato in data 23 gennaio 2020.
Anche i predetti avvisi di addebito, peraltro, sono compresi sia nella domanda di definizione agevolata presentata in data 13 aprile 2023 e sia nell'istanza di sgravio presentata dall'appellante in data 29 Settembre 2023 (cfr. docc. da 1 a 4 fascicolo di primo grado di parte appellante) a cui deve essere riconosciuto il valore di riconoscimento di debito idoneo ad interrompere il decorso del termine prescrizionale.
Assorbita ogni altra questione l'appello deve, quindi, essere respinto e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e - in applicazione del D.M. n. 55/2014 come novellato, tenendo conto del valore della controversia nonché dell'attività processuale effettivamente svolta, dell'assenza di attività istruttoria - sono liquidate, in favore di ciascuna parte appellata, in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Non sussistendo alcuna discrezionalità si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater
d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, novellato dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012
n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 902 del 2024 Parte_1
emessa dal Tribunale di Milano.
Condanna parte appellante a rifondere a ciascuna parte appellata costituita le spese del grado liquidate in euro 2.000,00 oltre spese generali e oneri accessori come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti pagina 10 di 11 per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Milano, 01 ottobre 2024
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Andrea TRENTIN Roberto VIGNATI
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