Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente relatore dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott. Sonia Di Gesu Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 4311/2024 V.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentato e difesa dall'avv. Dario Di Stefano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Dario Di Stefano, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 08.01.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Adrano il 27.5.2014 dal quale era nata la figlia , nata il [...] Per_1
Esponevano di essersi separati sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano sentenza con cui è stata omologata la separazione n. 691/2024, resa da questo Tribunale il 12.01.2024, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente nominava se stesso relatore ed assegnava termine fino al 08.01.2025 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza
In seno alle note entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza con cui è stata omologata la separazione n. 691/2024, resa da questo Tribunale il 12.01.2024.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e il mantenimento della prole va rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
pagina2 di 4 “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Adrano, trascritto nel registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Adrano (Atto n. 27 –
Parte I – Serie Ufficio 1 – Anno 2014); 2) Disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore , fissando, quale residenza abituale per la propria figlia l'abitazione sita in Per_1
Adrano, Via Isacco Newton n. 22 presso l'abitazione condotta in locazione dalla nonna materna della minore, ove la minore già vive dalla separazione di fatto tra i genitori;
3)
Disporsi che il sig. potrà tenere con sé la figlia in ogni momento e Parte_1
compatibilmente con gli impegni scolastici della stessa;
in ogni caso nelle ore e nei giorni appresso indicati: - due pomeriggi a settimana, il martedì ed il giovedì, dalle ore 17:00 alle ore 20:00; - nessun pernottamento viene al momento previsto presso l'abitazione del padre, fintato che le parti non riconosceranno una volontà differente della minore;
- trenta (30) giorni nel periodo estivo da suddividere in due periodi di quindici giorni anche non consecutivi che i signori concorderanno ogni anno entro il 15 Giugno, fornendo reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno i figli;
- sette (7) giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del Natale o di quella del Capodanno, nel periodo natalizio, ed in ogni caso ad anni alterni, il padre trascorrerà la vigilia di
Natale o il 25 dicembre con il figlio e, parimenti, la cena del 31 dicembre o il pranzo dell'1 gennaio;
- tre (3) giorni comprensivi ad anni alterni della festività di Pasqua o di quella del nel periodo pasquale;
4) Disporsi che il sig. verserà Parte_1
mensilmente alla sig.ra la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00), a Parte_2
titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore. Tale somma subirà gli aumenti esclusivamente in ragione delle variazioni ISTAT, e sarà corrisposta il 5° giorno di ogni mese, mentre le spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per la figlia saranno sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
5) Le parti Per_1
danno atto della reciproca, nonché adeguata, indipendenza economica, per cui ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento, pertanto nulla è richiesto e dovuto tra i coniugi”
Tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
pagina3 di 4 Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Compensate le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto, pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Adrano il 27.5.2014 tra e , Parte_1 Parte_2
matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Adrano dell'anno 2014, al n. 27, della parte 1, alle condizioni indicate in motivazione.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 10.01.2025.
Il Presidente est
Massimo Escher
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