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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/09/2025, n. 12628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12628 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORI Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Stefano Gotti
e
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Moreschini
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed – nella loro qualità di condòmini – hanno Parte_1 Parte_2
impugnato avanti a questo Tribunale la delibera del 10.6.2022 con cui l'assemblea del convenuto ha approvato i bilanci consuntivi con i riparti CP_1
afferenti alle gestioni 2018, 2019 e 2020. Hanno in sintesi dedotto che tale delibera è illegittima in quanto nei suddetti riparti non sono stati conteggiati in detrazione gli importi già corrisposti dagli attori secondo quanto documentato nella mail inviata all'amministratore in data (24.5.2022)
precedente all'assemblea.
Hanno pertanto concluso chiedendo l'annullamento di tale delibera.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1
chiesto il conseguente rigetto.
Depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Il convenuto ha depositato il verbale assembleare del 18.10.2023 da cui CP_1
risulta che – nella pendenza del presente giudizio – sono stati frattanto approvati il bilancio consuntivo per la gestione 2022 ed il preventivo per la gestione 2023 nei cui riparti sono state pacificamente recepite le contestazioni contabili sollevate dagli
attori (riguardo alla mancata detrazione degli importi – già versati – di cui alla mail
del 24.5.2022).
Tale sopraggiunta approvazione dei nuovi bilanci – ove sono stati pacificamente conteggiati in detrazione i suddetti importi – comporta la cessata materia del contendere (così come eccepito dal convenuto).
Resta però da valutare – ai fini della soccombenza virtuale – l'originaria fondatezza o meno della domanda (avendo entrambe le parti – nelle conclusioni finali formulate all'udienza del 20.5.2025 con richiamo agli atti introduttivi – insistito per il rimborso delle spese processuali).
L'impugnazione – in tale prospettiva – risulta fondata.
E' infatti pacifico che i riparti originariamente approvati con la delibera del 10.6.2022
– nonostante la precedente comunicazione del 24.5.2022 – non tenessero conto dei pagamenti parziali ivi documentati dagli attori.
Né appare sufficiente – anche al fine di escludere un loro originario interesse all'impugnazione – il fatto che l'amministratore avesse poi comunicato agli attori il
24.6.2022 (prima dell'introduzione del giudizio) un estratto debitorio aggiornato in cui si teneva invece conto di tali pagamenti: è infatti evidente che – in mancanza di un nuovo intervento assembleare che procedesse alla formale rettifica del riparto – gli attori mantenevano un pieno interesse all'annullamento di una delibera che costituiva
comunque titolo idoneo del maggior credito (sul punto, cfr. Cass. 29618/2022).
Le spese processuali – pertanto – devono seguire la virtuale soccombenza del convenuto. CP_1
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive,
rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
16.9.2025. IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 71873 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
ATTORI Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv. Corrado Stefano Gotti
e
CONVENUTO Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Moreschini
MOTIVI DELLA DECISIONE
ed – nella loro qualità di condòmini – hanno Parte_1 Parte_2
impugnato avanti a questo Tribunale la delibera del 10.6.2022 con cui l'assemblea del convenuto ha approvato i bilanci consuntivi con i riparti CP_1
afferenti alle gestioni 2018, 2019 e 2020. Hanno in sintesi dedotto che tale delibera è illegittima in quanto nei suddetti riparti non sono stati conteggiati in detrazione gli importi già corrisposti dagli attori secondo quanto documentato nella mail inviata all'amministratore in data (24.5.2022)
precedente all'assemblea.
Hanno pertanto concluso chiedendo l'annullamento di tale delibera.
Il – nel costituirsi – ha contestato la fondatezza della domanda e ne ha CP_1
chiesto il conseguente rigetto.
Depositate dalle parti le memorie autorizzate ex art. 183, sesto comma, c.p.c. – senza l'espletamento di attività istruttorie – la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.5.2025.
Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.
Il convenuto ha depositato il verbale assembleare del 18.10.2023 da cui CP_1
risulta che – nella pendenza del presente giudizio – sono stati frattanto approvati il bilancio consuntivo per la gestione 2022 ed il preventivo per la gestione 2023 nei cui riparti sono state pacificamente recepite le contestazioni contabili sollevate dagli
attori (riguardo alla mancata detrazione degli importi – già versati – di cui alla mail
del 24.5.2022).
Tale sopraggiunta approvazione dei nuovi bilanci – ove sono stati pacificamente conteggiati in detrazione i suddetti importi – comporta la cessata materia del contendere (così come eccepito dal convenuto).
Resta però da valutare – ai fini della soccombenza virtuale – l'originaria fondatezza o meno della domanda (avendo entrambe le parti – nelle conclusioni finali formulate all'udienza del 20.5.2025 con richiamo agli atti introduttivi – insistito per il rimborso delle spese processuali).
L'impugnazione – in tale prospettiva – risulta fondata.
E' infatti pacifico che i riparti originariamente approvati con la delibera del 10.6.2022
– nonostante la precedente comunicazione del 24.5.2022 – non tenessero conto dei pagamenti parziali ivi documentati dagli attori.
Né appare sufficiente – anche al fine di escludere un loro originario interesse all'impugnazione – il fatto che l'amministratore avesse poi comunicato agli attori il
24.6.2022 (prima dell'introduzione del giudizio) un estratto debitorio aggiornato in cui si teneva invece conto di tali pagamenti: è infatti evidente che – in mancanza di un nuovo intervento assembleare che procedesse alla formale rettifica del riparto – gli attori mantenevano un pieno interesse all'annullamento di una delibera che costituiva
comunque titolo idoneo del maggior credito (sul punto, cfr. Cass. 29618/2022).
Le spese processuali – pertanto – devono seguire la virtuale soccombenza del convenuto. CP_1
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna il convenuto a rimborsare agli attori le spese del presente CP_1
giudizio, liquidate in euro 2.540,00 per compensi, oltre euro 264,00 per spese vive,
rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.
16.9.2025. IL GIUDICE