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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/07/2025, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4186/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4186/2023 R.G. promossa da: con sede legale in contrada San Demetrio s.n.c., Carlentini (SR), Partita IVA Controparte_1
, in persona del titolare nato a [...] il [...], codice P.IVA_1 Controparte_2 fiscale , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dall'Avv. C.F._1 Antonino Tribulato (codice fiscale ) e dall'Avv. Filadelfo Tribulato (codice C.F._2 fiscale ), presso il cui Studio sito nel cortile Tribulato n. 14, Lentini (SR) è C.F._3 elettivamente domiciliata;
Opponente
contro
: con sede legale in Contrada Gesuiti s.n.c., Belpasso (CT), Partita IVA , in _3 P.IVA_2 persona dell'amministratore pro tempore codice fiscale , CP_4 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Napolitano presso il cui Studio sito in via Monte n. 50/A, Somma Vesuviana (NA) è elettivamente domiciliata;
Opposta
CONCLUSIONI All'udienza del 31 marzo 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e il Giudice ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 18 marzo 2023, la ditta individuale proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto monitorio n. 945/2023 del 7 febbraio 2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Catania all'esito del procedimento iscritto al n. 16560/2023 R.G. Trib. Catania, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 27.103,57, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, in favore della somma richiesta, a titolo di corrispettivo per la fornitura di _3
“compost sfuso”, in forza delle fatture n. 360 del 31 dicembre 2020 per € 6.033,08; n. 7 del 31 gennaio 2021 per € 16.666,42; n. 16 del 27 febbraio 2021 per € 4.237,50; n. 149 del 1° dicembre 2021 per € 166,57, rimaste tutte asseritamente impagate. In seno all'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente rilevava che: la non avesse _3 mai effettuato alcuna fornitura in favore della ditta e che avesse emesso fatture senza aver CP_2
pagina 1 di 6 prima consegnato alcunché; il prezzo unitario risultante dalle fatture fosse più elevato rispetto a quello concordato tra le parti;
l'importo pari ad € 7.000,00 fosse stato versato a titolo di acconto esclusivamente al fine di sbloccare la consegna;
nonostante tale ultimo pagamento, la non _3 avesse comunque iniziato la fornitura pattuita. Conseguentemente, atteso l'asserito (grave) inadempimento della controparte, chiedeva volersi dichiarare la risoluzione del contratto con condanna alla restituzione dell'acconto già corrisposto, oltre rivalutazione e interessi. In subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo richiesto, rilevando che il prezzo della fornitura sarebbe stato calcolato erroneamente avendo la applicato un prezzo unitario (€ 2), _3 superiore a quello concordato (€1) e che, in ogni caso, la somma ingiunta non avrebbe tenuto conto del superiore acconto versato. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la insistendo _3 sull'esistenza del credito maturato come emergerebbe sia dalle fatture trasmesse elettronicamente (e mai contestate) e dalle scritture contabili con autentica notarile di regolare tenuta. L'opposta, ad ulteriore riprova dell'avvenuta consegna della merce, depositava copia dei documenti di trasporto (d'ora in avanti DDT, doc. 2, fascicolo , nonché delle fatture emesse dalla _3 [...]
, a titolo di corrispettivo, a fronte dell'attività prestata quale vettore per la consegna del Parte_1 compost presso l'opponente (doc. 3, fascicolo . _3 Tanto premesso, insisteva nella conferma del decreto, limitatamente alla somma di € 20.103,57 (nonché nella provvisoria esecuzione dello stesso) e chiedeva la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., attesa la manifesta temerarietà della lite. All'udienza del 13 novembre 2023, l'opposta insisteva nella provvisoria esecuzione del decreto monitorio come supra rideterminato e chiedeva volersi concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. L'opponente si associava alla richiesta di assegnazione dei superiori termini;
si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione;
disconosceva la conformità agli originali delle copie dei DDT prodotti;
eccepiva l'irrilevanza delle fatture emesse dalla ditta , “anch'esse di Parte_1 dubbia genuinità”, evidenziando come il corrispettivo richiesto per il trasporto (29.250,00) fosse persino superiore al prezzo dell'intera fornitura, rendendo l'intera operazione antieconomica. Il Giudice riservava ordinanza. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice, esaminati gli atti e considerate le deduzioni delle parti, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava per il prosieguo l'udienza del 10 giugno 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. In seno ai propri atti ritualmente depositati, le parti insistevano in tutto quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi. La chiedeva, in via istruttoria, di ordinare alla ditta individuale, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in _3 giudizio delle scritture contabili autenticate afferenti all'arco temporale relativo alle fatture oggetto della ingiunzione (al fine di verificare la corretta annotazione delle stesse). L'opponente chiedeva disporsi prova per testi in ordine al seguente capitolo di prova: “vero o no che nel periodo da inizio novembre 2020 a fine aprile 2021 nessuna consegna di compost è stata eseguita presso il fondo del sig. acquistato con l'atto del notaio del Controparte_2 Per_1 13.07.2028 che le si esibisce (mostrare al teste il doc. 4)?”; altresì, depositava perizia di parte dalla quale risulterebbe che la quantità di compost asseritamente consegnata (per come risultante dalle fatture prodotte), pari a 13.030,56 tonnellate sarebbe idonea a “concimare 521,22 Ha di terreno. Superficie che il sig. non possiede. Si precisa altresì, che l'apporto di tali quantitativi di CP_2
pagina 2 di 6 compost è assolutamente ingiustificata su una superficie così limitata di Ha 6,20 dove il suo accumulo ne avrebbe reso impossibile l'accesso ed il movimento sul fondo nonché la sua coltivazione”. Controparte contestava la validità della ridetta consulenza, in quanto non imparziale, e l'esattezza dei calcoli effettuati nonché l'ammissibilità della prova testimoniale in quanto avente ad oggetto fatti negativi. All'udienza del 10 giugno 2024, le parti insistevano nei propri atti e, in particolare, nelle richieste istruttorie ivi formulate;
il Giudice riservava ordinanza. Con provvedimento del 13 giugno 2024, il Decidente, ritenuta l'inammissibilità dell'articolato testimoniale siccome avente ad oggetto una circostanza negativa, l'irrilevanza dell'ordine di esibizione richiesto e la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 febbraio 2025 (poi differita d'ufficio al 31 marzo 2025). Alla superiore udienza, il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge.
***************** Con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale: operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cassazione civile, S. U. n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nella fattispecie de qua, il debitore ha lamentato la mancata prova del credito, non potendo esso fondarsi esclusivamente sulle fatture commerciali. La Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha invero chiarito che “una fattura commerciale non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova per entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente credito quando la fattura è accettata dal destinatario della prestazione” (Cass. civile, sez. II, sentenza n. 3581 dell'8 febbraio 2024). L'accettazione della fattura può implicitamente desumersi anche dalla mancata contestazione, in sede stragiudiziale, dell'importo richiesto. La Suprema Corte ha così inteso individuare un equilibrio tra la necessità di garantire la certezza delle transazioni commerciali e quella di evitare abusi nella valorizzazione probatoria delle fatture commerciali. La fattura, pertanto, assume piena valenza probatoria esclusivamente quando è inserita in un contesto di accettazione tacita o esplicita del destinatario, confermando così la sua centralità nelle dinamiche contrattuali. In presenza di fatture relative a prestazioni e/o forniture non effettuate (come denunciato nella fattispecie de qua) ovvero nel caso in cui vi siano errori e/o incongruenze nel documento, il soggetto ricevente dovrà provvedere tempestivamente alla loro contestazione. Peraltro, con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica anche tra i privati, il principio enunciato dalla Suprema Corte deve essere conciliato con l'impossibilità, da parte di soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, di rifiutare il ricevimento di una fattura elettronica e dunque di rifiutare la sua annotazione nelle scritture contabili, come richiesto dalla Cassazione. Al fine di ovviare a detta circostanza, pertanto, è necessario procedere immediatamente sia alla contestazione della fattura ricevuta, con comunicazione diretta all'emittente con la quale si intima il suo storno (con emissione di nota di variazione a credito), sia con l'annotazione nelle scritture contabili di detta contestazione, al fine di evitare l'effetto confessorio ritenuto dalla Corte di legittimità. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie.
pagina 3 di 6 L'opponente, infatti:
- in data 5 novembre 2021 effettuava un bonifico per un importo pari ad Euro 7.000,00 avente come causale “acconto fatt. nr 7 del 31-01-2021” (rientrante tra quelle del presente giudizio);
- non effettuava alcun ulteriore pagamento nonostante l'emissione e la regolare consegna delle fatture elettroniche oggetto del decreto monitorio (come da documentazione in atti);
- parimenti, non eccepiva e contestava alcunchè (quantomeno fino alla proposizione del presente giudizio) né a fronte della ricezione delle predette fatture nè delle diverse richieste di pagamento formulate dalla controparte (7 marzo 2022; 25 maggio 2022; 7 luglio 2022);
- si limitava, in data 26 marzo 2022, a chiarire che avrebbe provveduto, in caso di positive verifiche contabili, “al pagamento delle partite ancora aperte”, senza fornire alcun ulteriore riscontro. In effetti, appare inverosimile che l'opponente, a fronte dell'asserita mancata consegna del prodotto ordinato, anziché contestare le (numerose) fatture ricevute, abbia provveduto al pagamento di un acconto. Parimenti, è difficile immaginare che il debitore abbia versato tale somma, peraltro riferibile ad una seconda (in ordine temporale) fattura, solo al fine di “sbloccare” la consegna di quanto richiesto e che, nonostante l'inadempimento anche successivamente a tale esborso, sia rimasto inerte per quasi due anni, fino all'instaurazione del presente giudizio. Di contro, l'opposto, a sostegno del corretto adempimento della propria prestazione ha depositato: copia delle fatture regolarmente registrate e contabilizzate;
copia conforme del registro delle fatture di vendita con certificazione notarile dalla quale risulta la regolare tenuta delle scritture contabili;
copia dei DDT da cui risulta l'avvenuta consegna del compost, sottoscritti dal mittente e dal vettore;
copia delle fatture ricevute da uno dei vettori ( con riferimento ai DDT in atti. Parte_1 Ed infatti, se è vero che i DDT privi di sottoscrizione del destinatario non fanno piena prova sull'effettiva consegna dei beni indicati, è altrettanto vero che gli stessi, unitamente, ad altri elementi, possono assumere valore indiziario (Cass. Civile, sez. II, 6 dicembre 2019, n. 31974). Allo stesso modo, in merito alla negazione di conformità agli originali dei DDT ritualmente depositati, si rileva che nessuna prova è stata prodotta a sostengo della denunciata “dubbia genuinità di tali documenti, in quanto redatti sempre con la medesima grafia e quindi nel medesimo contesto”. In particolare, l'opponente non ha adeguatamente chiarito quali sarebbero gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale, né quali siano gli ulteriori elementi da cui potrebbe desumersi tale difformità: “Il disconoscimento della scrittura privata (art. 214 c.p.c.) priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento, ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto. Quel che si ha l'onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio, non il documento altrui. Se, dunque, una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente disconosciuto. Il documento proveniente da un terzo, in quanto non rientrante nella previsione di cui all'art. 214 c.p.c., è utilizzabile anche se “disconosciuto” dalla parte contro cui è prodotto” (ex multis, Cass. Civile, sez. III, ordinanza n. 9329 dell'8 aprile 2024; nello stesso senso Cass. Civile, sez. III, n. 6650 del 9 marzo 2020, Cass. S. U. n. 15169/2010; conf. Cass. 23788/2014; conf. Cass. 24208/2010). Ed ancora, alcun rilievo probatorio può essere riconosciuto all'asserita “antieconomicità” dell'operazione conclusa tra la e il summenzionato vettore – costi di trasporto maggiori _3 rispetto al presunto guadagno realizzabile dalla prima con la vendita del materiale – trattandosi di rapporti che riguardano esclusivamente la ditta e un soggetto terzo, estraneo al presente giudizio. Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'eccessiva quantità di compost indicato in fattura rispetto agli ettari di terreno di proprietà della ditta considerato che, da una parte, la stessa si è CP_2
pagina 4 di 6 limitata a produrre copia di un contratto di vendita da cui risulta l'acquisto di alcune particelle di terreno, senza che possa tuttavia escludersi che la proprietà si estenda ulteriormente e che, dall'altra, l'opposto richiama altre particelle asseritamente risultanti dalla visura catastale che invero non è mai stata depositata in atti da nessuna delle parti. La relazione depositata dall'opposta non è idonea a scalfire la superiore ricostruzione, atteso che, come chiarito, fa esclusivo riferimento alle particelle relative al contratto di vendita de quo sebbene nulla escluda che il terreno si estenda ulteriormente, in mancanza di qualsiasi documento da cui sia possibile ricavare l'effettiva dimensione dell'area. In ogni caso, trattandosi di un atto proveniente dalla parte si richiama «quella giurisprudenza di legittimità – pienamente condivisibile - che riconosce che la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013)… E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 6 probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998)» (Cass. Civ., sez. III, Ordinanza n. 5362 del 28 febbraio 2025). In merito all'esatto importo del decreto ingiuntivo si rileva quanto segue. L'opposta ha esplicitamente ammesso e riconosciuto di aver ricevuto un acconto per € 7.000,00 e, conseguentemente, ha richiesto che venisse rideterminato l'importo ingiunto nella minor somma pari ad € 20.103,57. Nessun rilievo, invece, può essere riconosciuto all'eccezione relativa all'asserita erroneità del prezzo applicato (2€ per tonnellata) stante che l'opponente non è stata in grado di dimostrare che, in realtà, le parti avessero concordato il diverso importo di 1€ per tonnellata, non producendo alcun documento o indicando altro elemento in grado di confermare quanto apoditticamente affermato. Alla luce delle doglianze e delle eccezioni formulate da entrambe le parti, si ritiene non sussistano i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Tanto premesso, accoglie parzialmente l'opposizione e ridetermina l'importo dovuto dall'opponente in
€ 20.103,57, oltre interessi come da domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 945/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 7 febbraio 2023;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 20.103,57, oltre interessi come da domanda;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.540,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania, il 16 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente Dott. Mariano Sciacca, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4186/2023 R.G. promossa da: con sede legale in contrada San Demetrio s.n.c., Carlentini (SR), Partita IVA Controparte_1
, in persona del titolare nato a [...] il [...], codice P.IVA_1 Controparte_2 fiscale , rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dall'Avv. C.F._1 Antonino Tribulato (codice fiscale ) e dall'Avv. Filadelfo Tribulato (codice C.F._2 fiscale ), presso il cui Studio sito nel cortile Tribulato n. 14, Lentini (SR) è C.F._3 elettivamente domiciliata;
Opponente
contro
: con sede legale in Contrada Gesuiti s.n.c., Belpasso (CT), Partita IVA , in _3 P.IVA_2 persona dell'amministratore pro tempore codice fiscale , CP_4 C.F._4 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Napolitano presso il cui Studio sito in via Monte n. 50/A, Somma Vesuviana (NA) è elettivamente domiciliata;
Opposta
CONCLUSIONI All'udienza del 31 marzo 2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni riportandosi agli atti già ritualmente depositati e il Giudice ha posto la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione del 18 marzo 2023, la ditta individuale proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto monitorio n. 945/2023 del 7 febbraio 2023, emesso dal Giudice del Tribunale di Catania all'esito del procedimento iscritto al n. 16560/2023 R.G. Trib. Catania, con cui le veniva ingiunto il pagamento di € 27.103,57, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento, in favore della somma richiesta, a titolo di corrispettivo per la fornitura di _3
“compost sfuso”, in forza delle fatture n. 360 del 31 dicembre 2020 per € 6.033,08; n. 7 del 31 gennaio 2021 per € 16.666,42; n. 16 del 27 febbraio 2021 per € 4.237,50; n. 149 del 1° dicembre 2021 per € 166,57, rimaste tutte asseritamente impagate. In seno all'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente rilevava che: la non avesse _3 mai effettuato alcuna fornitura in favore della ditta e che avesse emesso fatture senza aver CP_2
pagina 1 di 6 prima consegnato alcunché; il prezzo unitario risultante dalle fatture fosse più elevato rispetto a quello concordato tra le parti;
l'importo pari ad € 7.000,00 fosse stato versato a titolo di acconto esclusivamente al fine di sbloccare la consegna;
nonostante tale ultimo pagamento, la non _3 avesse comunque iniziato la fornitura pattuita. Conseguentemente, atteso l'asserito (grave) inadempimento della controparte, chiedeva volersi dichiarare la risoluzione del contratto con condanna alla restituzione dell'acconto già corrisposto, oltre rivalutazione e interessi. In subordine, chiedeva la rideterminazione dell'importo richiesto, rilevando che il prezzo della fornitura sarebbe stato calcolato erroneamente avendo la applicato un prezzo unitario (€ 2), _3 superiore a quello concordato (€1) e che, in ogni caso, la somma ingiunta non avrebbe tenuto conto del superiore acconto versato. Con comparsa tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la insistendo _3 sull'esistenza del credito maturato come emergerebbe sia dalle fatture trasmesse elettronicamente (e mai contestate) e dalle scritture contabili con autentica notarile di regolare tenuta. L'opposta, ad ulteriore riprova dell'avvenuta consegna della merce, depositava copia dei documenti di trasporto (d'ora in avanti DDT, doc. 2, fascicolo , nonché delle fatture emesse dalla _3 [...]
, a titolo di corrispettivo, a fronte dell'attività prestata quale vettore per la consegna del Parte_1 compost presso l'opponente (doc. 3, fascicolo . _3 Tanto premesso, insisteva nella conferma del decreto, limitatamente alla somma di € 20.103,57 (nonché nella provvisoria esecuzione dello stesso) e chiedeva la condanna dell'opponente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., attesa la manifesta temerarietà della lite. All'udienza del 13 novembre 2023, l'opposta insisteva nella provvisoria esecuzione del decreto monitorio come supra rideterminato e chiedeva volersi concedere i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c.. L'opponente si associava alla richiesta di assegnazione dei superiori termini;
si opponeva alla concessione della provvisoria esecuzione;
disconosceva la conformità agli originali delle copie dei DDT prodotti;
eccepiva l'irrilevanza delle fatture emesse dalla ditta , “anch'esse di Parte_1 dubbia genuinità”, evidenziando come il corrispettivo richiesto per il trasporto (29.250,00) fosse persino superiore al prezzo dell'intera fornitura, rendendo l'intera operazione antieconomica. Il Giudice riservava ordinanza. A scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice, esaminati gli atti e considerate le deduzioni delle parti, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e fissava per il prosieguo l'udienza del 10 giugno 2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. In seno ai propri atti ritualmente depositati, le parti insistevano in tutto quanto già dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi. La chiedeva, in via istruttoria, di ordinare alla ditta individuale, ex art. 210 c.p.c., l'esibizione in _3 giudizio delle scritture contabili autenticate afferenti all'arco temporale relativo alle fatture oggetto della ingiunzione (al fine di verificare la corretta annotazione delle stesse). L'opponente chiedeva disporsi prova per testi in ordine al seguente capitolo di prova: “vero o no che nel periodo da inizio novembre 2020 a fine aprile 2021 nessuna consegna di compost è stata eseguita presso il fondo del sig. acquistato con l'atto del notaio del Controparte_2 Per_1 13.07.2028 che le si esibisce (mostrare al teste il doc. 4)?”; altresì, depositava perizia di parte dalla quale risulterebbe che la quantità di compost asseritamente consegnata (per come risultante dalle fatture prodotte), pari a 13.030,56 tonnellate sarebbe idonea a “concimare 521,22 Ha di terreno. Superficie che il sig. non possiede. Si precisa altresì, che l'apporto di tali quantitativi di CP_2
pagina 2 di 6 compost è assolutamente ingiustificata su una superficie così limitata di Ha 6,20 dove il suo accumulo ne avrebbe reso impossibile l'accesso ed il movimento sul fondo nonché la sua coltivazione”. Controparte contestava la validità della ridetta consulenza, in quanto non imparziale, e l'esattezza dei calcoli effettuati nonché l'ammissibilità della prova testimoniale in quanto avente ad oggetto fatti negativi. All'udienza del 10 giugno 2024, le parti insistevano nei propri atti e, in particolare, nelle richieste istruttorie ivi formulate;
il Giudice riservava ordinanza. Con provvedimento del 13 giugno 2024, il Decidente, ritenuta l'inammissibilità dell'articolato testimoniale siccome avente ad oggetto una circostanza negativa, l'irrilevanza dell'ordine di esibizione richiesto e la causa matura per la decisione, rigettava le richieste istruttorie e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17 febbraio 2025 (poi differita d'ufficio al 31 marzo 2025). Alla superiore udienza, il Giudice poneva la causa in decisione, assegnando i termini di legge.
***************** Con la proposizione dell'opposizione, si instaura un ordinario procedimento di cognizione, cui sono applicabili le norme generali in tema di onere della prova e responsabilità contrattuale: operano, dunque, i principi sanciti dagli artt. 2697 e 1218 c.c. – quali interpretati, per tutte, da Cassazione civile, S. U. n. 13533/2001 – secondo cui, in tema di responsabilità contrattuale, è onere del creditore produrre il titolo su cui l'obbligazione è fondata ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrarne l'assenza o la non imputabilità. Nella fattispecie de qua, il debitore ha lamentato la mancata prova del credito, non potendo esso fondarsi esclusivamente sulle fatture commerciali. La Cassazione, con una recentissima pronuncia, ha invero chiarito che “una fattura commerciale non solo ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, ma può costituire piena prova per entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente credito quando la fattura è accettata dal destinatario della prestazione” (Cass. civile, sez. II, sentenza n. 3581 dell'8 febbraio 2024). L'accettazione della fattura può implicitamente desumersi anche dalla mancata contestazione, in sede stragiudiziale, dell'importo richiesto. La Suprema Corte ha così inteso individuare un equilibrio tra la necessità di garantire la certezza delle transazioni commerciali e quella di evitare abusi nella valorizzazione probatoria delle fatture commerciali. La fattura, pertanto, assume piena valenza probatoria esclusivamente quando è inserita in un contesto di accettazione tacita o esplicita del destinatario, confermando così la sua centralità nelle dinamiche contrattuali. In presenza di fatture relative a prestazioni e/o forniture non effettuate (come denunciato nella fattispecie de qua) ovvero nel caso in cui vi siano errori e/o incongruenze nel documento, il soggetto ricevente dovrà provvedere tempestivamente alla loro contestazione. Peraltro, con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica anche tra i privati, il principio enunciato dalla Suprema Corte deve essere conciliato con l'impossibilità, da parte di soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione, di rifiutare il ricevimento di una fattura elettronica e dunque di rifiutare la sua annotazione nelle scritture contabili, come richiesto dalla Cassazione. Al fine di ovviare a detta circostanza, pertanto, è necessario procedere immediatamente sia alla contestazione della fattura ricevuta, con comunicazione diretta all'emittente con la quale si intima il suo storno (con emissione di nota di variazione a credito), sia con l'annotazione nelle scritture contabili di detta contestazione, al fine di evitare l'effetto confessorio ritenuto dalla Corte di legittimità. Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie.
pagina 3 di 6 L'opponente, infatti:
- in data 5 novembre 2021 effettuava un bonifico per un importo pari ad Euro 7.000,00 avente come causale “acconto fatt. nr 7 del 31-01-2021” (rientrante tra quelle del presente giudizio);
- non effettuava alcun ulteriore pagamento nonostante l'emissione e la regolare consegna delle fatture elettroniche oggetto del decreto monitorio (come da documentazione in atti);
- parimenti, non eccepiva e contestava alcunchè (quantomeno fino alla proposizione del presente giudizio) né a fronte della ricezione delle predette fatture nè delle diverse richieste di pagamento formulate dalla controparte (7 marzo 2022; 25 maggio 2022; 7 luglio 2022);
- si limitava, in data 26 marzo 2022, a chiarire che avrebbe provveduto, in caso di positive verifiche contabili, “al pagamento delle partite ancora aperte”, senza fornire alcun ulteriore riscontro. In effetti, appare inverosimile che l'opponente, a fronte dell'asserita mancata consegna del prodotto ordinato, anziché contestare le (numerose) fatture ricevute, abbia provveduto al pagamento di un acconto. Parimenti, è difficile immaginare che il debitore abbia versato tale somma, peraltro riferibile ad una seconda (in ordine temporale) fattura, solo al fine di “sbloccare” la consegna di quanto richiesto e che, nonostante l'inadempimento anche successivamente a tale esborso, sia rimasto inerte per quasi due anni, fino all'instaurazione del presente giudizio. Di contro, l'opposto, a sostegno del corretto adempimento della propria prestazione ha depositato: copia delle fatture regolarmente registrate e contabilizzate;
copia conforme del registro delle fatture di vendita con certificazione notarile dalla quale risulta la regolare tenuta delle scritture contabili;
copia dei DDT da cui risulta l'avvenuta consegna del compost, sottoscritti dal mittente e dal vettore;
copia delle fatture ricevute da uno dei vettori ( con riferimento ai DDT in atti. Parte_1 Ed infatti, se è vero che i DDT privi di sottoscrizione del destinatario non fanno piena prova sull'effettiva consegna dei beni indicati, è altrettanto vero che gli stessi, unitamente, ad altri elementi, possono assumere valore indiziario (Cass. Civile, sez. II, 6 dicembre 2019, n. 31974). Allo stesso modo, in merito alla negazione di conformità agli originali dei DDT ritualmente depositati, si rileva che nessuna prova è stata prodotta a sostengo della denunciata “dubbia genuinità di tali documenti, in quanto redatti sempre con la medesima grafia e quindi nel medesimo contesto”. In particolare, l'opponente non ha adeguatamente chiarito quali sarebbero gli aspetti differenziali della copia rispetto all'originale, né quali siano gli ulteriori elementi da cui potrebbe desumersi tale difformità: “Il disconoscimento della scrittura privata (art. 214 c.p.c.) priva di efficacia probatoria non qualsiasi documento, ma solo il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto. Quel che si ha l'onere di disconoscere, a pena di inoppugnabilità, è il documento proprio, non il documento altrui. Se, dunque, una delle parti produce in giudizio un documento sottoscritto da terzi, l'unica questione di cui si può discorrere rispetto a quel documento è se esso sia o non sia una prova attendibile, ma non se sia stato validamente disconosciuto. Il documento proveniente da un terzo, in quanto non rientrante nella previsione di cui all'art. 214 c.p.c., è utilizzabile anche se “disconosciuto” dalla parte contro cui è prodotto” (ex multis, Cass. Civile, sez. III, ordinanza n. 9329 dell'8 aprile 2024; nello stesso senso Cass. Civile, sez. III, n. 6650 del 9 marzo 2020, Cass. S. U. n. 15169/2010; conf. Cass. 23788/2014; conf. Cass. 24208/2010). Ed ancora, alcun rilievo probatorio può essere riconosciuto all'asserita “antieconomicità” dell'operazione conclusa tra la e il summenzionato vettore – costi di trasporto maggiori _3 rispetto al presunto guadagno realizzabile dalla prima con la vendita del materiale – trattandosi di rapporti che riguardano esclusivamente la ditta e un soggetto terzo, estraneo al presente giudizio. Parimenti infondata è l'eccezione relativa all'eccessiva quantità di compost indicato in fattura rispetto agli ettari di terreno di proprietà della ditta considerato che, da una parte, la stessa si è CP_2
pagina 4 di 6 limitata a produrre copia di un contratto di vendita da cui risulta l'acquisto di alcune particelle di terreno, senza che possa tuttavia escludersi che la proprietà si estenda ulteriormente e che, dall'altra, l'opposto richiama altre particelle asseritamente risultanti dalla visura catastale che invero non è mai stata depositata in atti da nessuna delle parti. La relazione depositata dall'opposta non è idonea a scalfire la superiore ricostruzione, atteso che, come chiarito, fa esclusivo riferimento alle particelle relative al contratto di vendita de quo sebbene nulla escluda che il terreno si estenda ulteriormente, in mancanza di qualsiasi documento da cui sia possibile ricavare l'effettiva dimensione dell'area. In ogni caso, trattandosi di un atto proveniente dalla parte si richiama «quella giurisprudenza di legittimità – pienamente condivisibile - che riconosce che la consulenza tecnica di parte, “costituendo una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico”, risulta essere “priva di autonomo valore probatorio” (Cass. 259/2013)… E vanno altresì evocati ulteriori arresti quali Cass. ord. 34450/2022 (per cui le conclusioni raggiunte in una perizia stragiudiziale “non possono formare oggetto di applicazione del principio di non contestazione” ex articolo 115 c.p.c. perché “non assurgono a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituiscono un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice”) e Cass. 2063/2010 (per cui la consulenza di parte “costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore Corte di Cassazione - copia non ufficiale 6 di 6 probatorio”; conformi Cass. ord. 9483/2021, Cass. 20821/2006, Cass. 6432/2002 e Cass. 5151/1998)» (Cass. Civ., sez. III, Ordinanza n. 5362 del 28 febbraio 2025). In merito all'esatto importo del decreto ingiuntivo si rileva quanto segue. L'opposta ha esplicitamente ammesso e riconosciuto di aver ricevuto un acconto per € 7.000,00 e, conseguentemente, ha richiesto che venisse rideterminato l'importo ingiunto nella minor somma pari ad € 20.103,57. Nessun rilievo, invece, può essere riconosciuto all'eccezione relativa all'asserita erroneità del prezzo applicato (2€ per tonnellata) stante che l'opponente non è stata in grado di dimostrare che, in realtà, le parti avessero concordato il diverso importo di 1€ per tonnellata, non producendo alcun documento o indicando altro elemento in grado di confermare quanto apoditticamente affermato. Alla luce delle doglianze e delle eccezioni formulate da entrambe le parti, si ritiene non sussistano i presupposti per una condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Tanto premesso, accoglie parzialmente l'opposizione e ridetermina l'importo dovuto dall'opponente in
€ 20.103,57, oltre interessi come da domanda. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 945/2023 emesso dal Tribunale Civile di Catania il 7 febbraio 2023;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 20.103,57, oltre interessi come da domanda;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite pari ad € 2.540,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
pagina 5 di 6 Così deciso in Catania, il 16 luglio 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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