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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/02/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8268/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8268/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZEPPA CARMELA e dell'avv. OLIVETTI FRANCESCA
ATTORE c o n t r o
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO C O N C L U S I O N I Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, per tutto quanto esposto nella narrativa che precede, - accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, al 5.10.2023, del Contratto inter partes di cui in narrativa, condannare CP_1
(P.I. ) in persona del suo l.r.p.t. a restituire a
[...] P.IVA_2 Parte_1
l'importo di € 15.125,21 oltre Iva (quindi complessivi € 18.452,76), ovvero il diverso
[...] maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, a titolo di contributo corrispettivo non maturato, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data della cessazione del Contratto, ai sensi dell'art.
3.2 del medesimo Contatto, nonché condannare (P.I. ) in persona del suo l.r.p.t. a corrispondere a CP_1 P.IVA_2
l'importo di € 38.569,29, ovvero il diverso maggiore o Parte_1 minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, a titolo di penale ai sensi dell'art. 8 del Contratto;
- condannare infine la (P.I. ) in persona CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 6 del suo l.r.p.t. a corrispondere a la somma di € 847,91 quale residuo suo avere con Pt_1 riferimento alle transazioni commerciali di cui alle fatture allegate al presente atto come docc. 5 e 7, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dell'ultima fattura non pagata;
- il tutto oltre rivalutazione e interessi, anche ex art. 1284, c. 4, c.c. in quanto dovuti;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.07.2024, ritualmente notificato, la società
[...] ha convenuto in giudizio per l'inadempimento del “contratto Parte_2 CP_1 di acquisto esclusivo con contributo corrispettivo” intercorso tra le parti e sottoscritto il 14.6.2022 (doc. 2). Ai sensi dell'art. 2 di tale Contratto, si era obbligata, tra l'altro: CP_1
- a vendere nel proprio esercizio (denominato “Just Me” e corrente in Marina di Pietrasanta – LU, via Roma, n. 123) i prodotti commercializzati dalla (art. 2.1 Pt_1 del Contratto);
- a realizzare, nel corso dell'intera durata contrattuale, un fatturato complessivo (il “Minimo Complessivo”) di € 340.000,00 (importo netto, iva esclusa) corrispondenti a un “Minimo Annuale” di € 170.000,00 annui (art.
2.2 del Contratto). A fronte di ciò, riconosceva alla controparte un “Contributo Corrispettivo” Pt_1 pari a € 20.000,00, oltre IVA (pari a complessivi € 24.400,00). Prinz cioè, a fronte degli impegni di le riconosceva un importo che la cliente avrebbe potuto CP_1 trattenere per intero se avesse raggiunto, nel tempo prefissato, gli obiettivi di consumo minimo previsti. Parte attrice ha lamentato, in particolare, l'inadempimento delle pattuizioni contrattuali, facendo riferimento al fatto che, una volta riconosciuto l'intero contributo corrispettivo tramite compensazione con le fatture di vendita, la società cessava gli acquisti di merce, risultando pertanto inadempiente agli CP_1 obblighi contrattuali. L'attrice ha infatti evidenziato che ove invece gli obiettivi minimi non fossero stati raggiunti, all'art.
3.2 del Contratto veniva previsto che, in qualunque ipotesi di cessazione del rapporto, la cliente avrebbe comunque dovuto restituire a la Pt_1 quota parte di Contributo Corrispettivo non maturato;
quota, questa, calcolata sulla base del fatturato netto effettivamente sviluppato e di quello previsto nel pagina 2 di 6 Contratto come fatturato Minimo Complessivo, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di cessazione del Contratto, senza necessità di messa in mora. Al termine del primo anno contrattuale, scaduto il 14 giugno 2023, l'attrice accertava che la società non aveva ripreso gli acquisti previsti dal CP_1 contratto, e non aveva raggiunto il fatturato minimo annuale di €170.000,00, avendo realizzato solo un fatturato di €82.871,40. Dopo aver tentato invano di riprendere i contatti con la CP_1 Pt_1 comunicava, tramite PEC, la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, richiedendo al contempo il pagamento di €15.125,21, oltre IVA (per un totale di €18.452,76), dovuti ai sensi dell'art.
3.2 del Contratto, a titolo di restituzione della quota parte del Contributo Corrispettivo inizialmente riconosciuto.
Inoltre, a seguito dell'intervenuta risoluzione del Contratto, per l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
9.1 dello stesso, la ha richiesto Pt_1
a il pagamento della penale prevista dall'art. 8 del Contratto, pari al 15% CP_1 del fatturato minimo complessivo non sviluppato. Infine, parte attrice ha domandato il pagamento dell'importo di euro 847,91 quale residuo suo avere con riferimento alle fatture emesse nel periodo giugno 2022-luglio 2022, per fornitura di merci e servizi. La società resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
2. La documentazione prodotta consente di ritenere parzialmente fondata la domanda. Va premesso in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche
pagina 3 di 6 nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (SS.UU.n. 13533/2021) In ordine alla domanda di restituzione della quota parte del contributo corrispettivo parte attrice ha documentato l'esistenza del contratto con la previsione dell'obbligo di raggiungimento di un obiettivo minimo (doc. 2) ed il versamento del contributo (fattura n. 37 del 5.8.2022 emessa da - doc.ti 3.a. CP_1
e 3b - con emissione di fatture vendita merce da parte di scontate fino alla Pt_1 concorrenza dell'importo del contributo – doc.ti 4, 5, 6, 7). La ha allegato in maniera precisa l'inadempimento all'obbligazione posta Pt_1 dall'art.
3.2. del contratto, facendo riferimento sia al mancato raggiungimento del fatturato minimo che alla cessazione della vendita dei prodotti. Sarebbe stato quindi onere della convenuta, rimasta invece contumace, fornire la prova del proprio diligente adempimento, per cui l'onere probatorio gravante sull'attrice può ritenersi assolto. Il contratto deve quindi ritenersi risolto ai sensi dell'art. 9 del contratto, clausola risolutiva espressa di cui l'attrice ha dichiarato di avvalersi con pec del 5.10.2023 (doc. 9).
E' quindi fondata la domanda di pagamento della somma di:
- € 15.125,21, oltre iva (e quindi complessivamente € 18.452,76) oltre interessi legali dalla cessazione del contratto, dovuti, ai sensi dell'art.
3.2 del Contratto, a titolo di restituzione della quota parte del Contributo Corrispettivo inizialmente riconosciuto da a , calcolato sulla base della proporzione tra Pt_1 CP_1 fatturato non sviluppato e fatturato Minimo contrattualmente previsto
- € 38.569,29, dovuti, ai sensi dell'art. 8 del Contratto, quale penale per la mancata realizzazione, alla cessazione del medesimo, del fatturato Minimo contrattualmente previsto. La penale è infatti pari al 15% del fatturato complessivo non sviluppato. Considerando che il fatturato Minimo Complessivo non sviluppato è indicato in € 257.128,60 (€ 340.000,00 – 82.871,40), la penale è pari al 15% di € 257.128,60.
pagina 4 di 6
3. Sulla richiesta di pagamento del residuo dovuto di cui alle fatture emesse da con riferimento alla fornitura merce, è opportuno rilevare come, per costante Pt_1 giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova dell'esecuzione della prestazione e quindi del credito vantato, potendo assumere valore solo nella fase monitoria in caso di richiesta di decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, non operando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in caso di contumacia, né risultando le fatture riconosciute (ed essendo solo in parte sottoscritte dal destinatario), le stesse non possono ritenersi sufficienti a fondare la domanda di pagamento, gravando sull'attore l'onere di dimostrare di aver adempiuto alla propria prestazione prima di poter esigere il pagamento. Non avendo la neppure documentato in maniera analitica e chiara i Pt_1 rapporti di dare/avere funzionali a calcolare l'asserito residuo dovuto la domanda di pagamento di € 874,91 non può essere accolta.
4.
Considerato che
la domanda non è stata accolta solo per una minima parte rispetto al credito vantato, le spese di lite vanno poste integralmente a carico della convenuta. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022 considerata l'effettiva attività svolta, la natura documentale della lite e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto, al 5.10.2023, del Contratto di cui in motivazione;
2) condanna a restituire a l'importo di CP_1 Parte_1
€ 15.125,21 oltre Iva (quindi complessivi € 18.452,76), a titolo di contributo corrispettivo non maturato, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data della cessazione del Contratto;
3) condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo di € 38.569,29 a titolo di penale ai sensi dell'art. 8 del Contratto, dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 4) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi, spese generali 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi
Firenze, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Umberto Castagnini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FIRENZE TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8268/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. ZEPPA CARMELA e dell'avv. OLIVETTI FRANCESCA
ATTORE c o n t r o
C.F. ), contumace CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO C O N C L U S I O N I Parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione disattesa, per tutto quanto esposto nella narrativa che precede, - accertata l'intervenuta risoluzione di diritto, al 5.10.2023, del Contratto inter partes di cui in narrativa, condannare CP_1
(P.I. ) in persona del suo l.r.p.t. a restituire a
[...] P.IVA_2 Parte_1
l'importo di € 15.125,21 oltre Iva (quindi complessivi € 18.452,76), ovvero il diverso
[...] maggiore o minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, a titolo di contributo corrispettivo non maturato, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data della cessazione del Contratto, ai sensi dell'art.
3.2 del medesimo Contatto, nonché condannare (P.I. ) in persona del suo l.r.p.t. a corrispondere a CP_1 P.IVA_2
l'importo di € 38.569,29, ovvero il diverso maggiore o Parte_1 minore importo che dovesse risultare dovuto in corso di causa, a titolo di penale ai sensi dell'art. 8 del Contratto;
- condannare infine la (P.I. ) in persona CP_1 P.IVA_2
pagina 1 di 6 del suo l.r.p.t. a corrispondere a la somma di € 847,91 quale residuo suo avere con Pt_1 riferimento alle transazioni commerciali di cui alle fatture allegate al presente atto come docc. 5 e 7, oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza dell'ultima fattura non pagata;
- il tutto oltre rivalutazione e interessi, anche ex art. 1284, c. 4, c.c. in quanto dovuti;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione del 10.07.2024, ritualmente notificato, la società
[...] ha convenuto in giudizio per l'inadempimento del “contratto Parte_2 CP_1 di acquisto esclusivo con contributo corrispettivo” intercorso tra le parti e sottoscritto il 14.6.2022 (doc. 2). Ai sensi dell'art. 2 di tale Contratto, si era obbligata, tra l'altro: CP_1
- a vendere nel proprio esercizio (denominato “Just Me” e corrente in Marina di Pietrasanta – LU, via Roma, n. 123) i prodotti commercializzati dalla (art. 2.1 Pt_1 del Contratto);
- a realizzare, nel corso dell'intera durata contrattuale, un fatturato complessivo (il “Minimo Complessivo”) di € 340.000,00 (importo netto, iva esclusa) corrispondenti a un “Minimo Annuale” di € 170.000,00 annui (art.
2.2 del Contratto). A fronte di ciò, riconosceva alla controparte un “Contributo Corrispettivo” Pt_1 pari a € 20.000,00, oltre IVA (pari a complessivi € 24.400,00). Prinz cioè, a fronte degli impegni di le riconosceva un importo che la cliente avrebbe potuto CP_1 trattenere per intero se avesse raggiunto, nel tempo prefissato, gli obiettivi di consumo minimo previsti. Parte attrice ha lamentato, in particolare, l'inadempimento delle pattuizioni contrattuali, facendo riferimento al fatto che, una volta riconosciuto l'intero contributo corrispettivo tramite compensazione con le fatture di vendita, la società cessava gli acquisti di merce, risultando pertanto inadempiente agli CP_1 obblighi contrattuali. L'attrice ha infatti evidenziato che ove invece gli obiettivi minimi non fossero stati raggiunti, all'art.
3.2 del Contratto veniva previsto che, in qualunque ipotesi di cessazione del rapporto, la cliente avrebbe comunque dovuto restituire a la Pt_1 quota parte di Contributo Corrispettivo non maturato;
quota, questa, calcolata sulla base del fatturato netto effettivamente sviluppato e di quello previsto nel pagina 2 di 6 Contratto come fatturato Minimo Complessivo, oltre agli interessi al tasso legale decorrenti dalla data di cessazione del Contratto, senza necessità di messa in mora. Al termine del primo anno contrattuale, scaduto il 14 giugno 2023, l'attrice accertava che la società non aveva ripreso gli acquisti previsti dal CP_1 contratto, e non aveva raggiunto il fatturato minimo annuale di €170.000,00, avendo realizzato solo un fatturato di €82.871,40. Dopo aver tentato invano di riprendere i contatti con la CP_1 Pt_1 comunicava, tramite PEC, la sua intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa, richiedendo al contempo il pagamento di €15.125,21, oltre IVA (per un totale di €18.452,76), dovuti ai sensi dell'art.
3.2 del Contratto, a titolo di restituzione della quota parte del Contributo Corrispettivo inizialmente riconosciuto.
Inoltre, a seguito dell'intervenuta risoluzione del Contratto, per l'operatività della clausola risolutiva espressa di cui all'art.
9.1 dello stesso, la ha richiesto Pt_1
a il pagamento della penale prevista dall'art. 8 del Contratto, pari al 15% CP_1 del fatturato minimo complessivo non sviluppato. Infine, parte attrice ha domandato il pagamento dell'importo di euro 847,91 quale residuo suo avere con riferimento alle fatture emesse nel periodo giugno 2022-luglio 2022, per fornitura di merci e servizi. La società resistente, pur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio rimanendo contumace.
2. La documentazione prodotta consente di ritenere parzialmente fondata la domanda. Va premesso in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio che: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche
pagina 3 di 6 nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.” (SS.UU.n. 13533/2021) In ordine alla domanda di restituzione della quota parte del contributo corrispettivo parte attrice ha documentato l'esistenza del contratto con la previsione dell'obbligo di raggiungimento di un obiettivo minimo (doc. 2) ed il versamento del contributo (fattura n. 37 del 5.8.2022 emessa da - doc.ti 3.a. CP_1
e 3b - con emissione di fatture vendita merce da parte di scontate fino alla Pt_1 concorrenza dell'importo del contributo – doc.ti 4, 5, 6, 7). La ha allegato in maniera precisa l'inadempimento all'obbligazione posta Pt_1 dall'art.
3.2. del contratto, facendo riferimento sia al mancato raggiungimento del fatturato minimo che alla cessazione della vendita dei prodotti. Sarebbe stato quindi onere della convenuta, rimasta invece contumace, fornire la prova del proprio diligente adempimento, per cui l'onere probatorio gravante sull'attrice può ritenersi assolto. Il contratto deve quindi ritenersi risolto ai sensi dell'art. 9 del contratto, clausola risolutiva espressa di cui l'attrice ha dichiarato di avvalersi con pec del 5.10.2023 (doc. 9).
E' quindi fondata la domanda di pagamento della somma di:
- € 15.125,21, oltre iva (e quindi complessivamente € 18.452,76) oltre interessi legali dalla cessazione del contratto, dovuti, ai sensi dell'art.
3.2 del Contratto, a titolo di restituzione della quota parte del Contributo Corrispettivo inizialmente riconosciuto da a , calcolato sulla base della proporzione tra Pt_1 CP_1 fatturato non sviluppato e fatturato Minimo contrattualmente previsto
- € 38.569,29, dovuti, ai sensi dell'art. 8 del Contratto, quale penale per la mancata realizzazione, alla cessazione del medesimo, del fatturato Minimo contrattualmente previsto. La penale è infatti pari al 15% del fatturato complessivo non sviluppato. Considerando che il fatturato Minimo Complessivo non sviluppato è indicato in € 257.128,60 (€ 340.000,00 – 82.871,40), la penale è pari al 15% di € 257.128,60.
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3. Sulla richiesta di pagamento del residuo dovuto di cui alle fatture emesse da con riferimento alla fornitura merce, è opportuno rilevare come, per costante Pt_1 giurisprudenza, la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, non costituisce piena prova dell'esecuzione della prestazione e quindi del credito vantato, potendo assumere valore solo nella fase monitoria in caso di richiesta di decreto ingiuntivo. Nel caso di specie, non operando il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. in caso di contumacia, né risultando le fatture riconosciute (ed essendo solo in parte sottoscritte dal destinatario), le stesse non possono ritenersi sufficienti a fondare la domanda di pagamento, gravando sull'attore l'onere di dimostrare di aver adempiuto alla propria prestazione prima di poter esigere il pagamento. Non avendo la neppure documentato in maniera analitica e chiara i Pt_1 rapporti di dare/avere funzionali a calcolare l'asserito residuo dovuto la domanda di pagamento di € 874,91 non può essere accolta.
4.
Considerato che
la domanda non è stata accolta solo per una minima parte rispetto al credito vantato, le spese di lite vanno poste integralmente a carico della convenuta. I compensi vanno liquidati con applicazione dei valori minimi di cui al DM 147/2022 considerata l'effettiva attività svolta, la natura documentale della lite e la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento della domanda, così provvede:
1) accerta l'intervenuta risoluzione di diritto, al 5.10.2023, del Contratto di cui in motivazione;
2) condanna a restituire a l'importo di CP_1 Parte_1
€ 15.125,21 oltre Iva (quindi complessivi € 18.452,76), a titolo di contributo corrispettivo non maturato, oltre interessi al tasso legale decorrenti dalla data della cessazione del Contratto;
3) condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1
l'importo di € 38.569,29 a titolo di penale ai sensi dell'art. 8 del Contratto, dalla domanda al saldo;
pagina 5 di 6 4) condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 7.052,00 per compensi, spese generali 15%,
[...]
IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex art. 281-sexies c.p.c.
Si comunichi
Firenze, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Umberto Castagnini
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