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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 29/09/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 29.9.2025, alle ore 10.40, presso il Tribunale di Massa, di fronte al Giudice Dott.ssa LA Soffio è presente l'Avv. Michela CERU' per la parte ricorrente e l'Avv. LA QUARTA per la parte resistente. È pure presente il funzionario UPP Dr.ssa che provvede Persona_1 all'assistenza del magistrato e all'odierna verbalizzazione.
IL GIUDICE Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
Il difensore di parte resistente, come da memoria depositata, chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite atteso che la materia è stata oggetto di difformi pronunciamenti della giurispridenza di merito e solo recentemente risolta dalla Suprema Corte con la sentenza del 25.3.2025. Parte ricorrente si associa alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere con il favore delle spese evidenziando che vi è soccomnebza virtuale e che la formazione dell'atto impugnato è successivo di circa tre mesi alla pronuncia n. 7845/2025 della Suprema Corte che ha risolto definitivamente la questione interpretativa. I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Il giudice si ritira in camera di consiglio, previa richiesta delle parti di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa LA Soffio
all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
1 SENTENZA nella causa di PREVIDENZA proc. n. 475/2025
promossa da:
assistita dall' Avv.to Michela CERU' Parte_1
C o n t r o assistito dall'Avv.to LA QUARTA CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con ricorso depositato telematicamente in data 28.7.2025 parte ricorrente ha convenuto in giudizio impugnando l'ordinanza ingiunzione n. OI – 002048444, notificatagli il CP_1
9.7.2025 argomentando circa la illegittimità dell'atto emesso in carenza dei presupposti di legge. Evidenziava l'odierno ricorrente essere soggetto estraneo alla violazione contestata in quanto già alla data di formazione dell' atto di accertamento non rivestiva la carica di legale rappresentante della società, avendo cessato la carica di amministratore sin dal
9.7.2018. Rileva ed eccepisce che non essere mai stato notificato il suindicato prodromico atto di accertamento a cui la impugnata ordinanza ingiunzione si riferisce.
Eccepiva inoltre la prescrizione nonché la violazione dei termini imposti dalla legge (art. 14 L. 689/81) per la contestazione della violazione da cui conseguentemente CP_1 risultava decaduto.
Così concludeva:
“Voglia il Giudice adito, previa sospensione, se del caso anche INAUDITA ALTERA PARTE, dell'esecutività della ordinanza ingiunzione opposta, dichiarare nullo e/o annullare e/o dichiarare inefficace e/o illegittimo, in tutto o in parte, l'atto di accertamento indicato in atti n. prot. CP_ CP_ 4600.18/11/2019.012693 e la ordinanza ingiunzione opposta n. OI – 002048444 – Prot.
4600.19/06/2025.0098586, notificata al sig. il 09.07.2025; in quanto emessi nei Parte_1 confronti di persona estranea alla asserita violazione, oltre che per tutti i motivi e le eccezioni, anche di prescrizione e decadenza e di merito, di cui al presente ricorso, con ogni conseguente pronuncia di legge. In via subordinata e senza recesso delle superiori richieste Voglia rideterminare l'importo della sanzione nella misura minima e/o proporzionata e/o corrispondente all'importo delle ritenute previdenziali omesse e/o ritenuta di giustizia, sempre per i motivi di cui al presente ricorso,con ogni conseguente pronuncia di legge.
2 Vinte le spese del giudizio, di cui il sottoscritto difensore si dichiara sin d'ora antistatario e il rimborso del CU”.
si costituiva in giudizio in data 19.9.2025 rappresentando di avere provveduto in CP_1 autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione impugnata, come da documentazione che produceva.
Così concludeva:
Voglia il Tribunale adito, ogni diversa istanza, eccezione e difesa ex adverso sollevata reietta e disattesa, dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di causa.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere avendo parte resistente dato atto di aver provveduto, in data 19.9.2025, all'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione impugnata (cfr. doc. 5 allegato alla memoria di costituzione).
In ordine alla soccombenza c.d. virtuale, è da rilevare come il resistente, all'atto della notifica del ricorso, abbia immediatamente provveduto all'accoglimento della domanda annullando l'ordinanza ingiunzione impugnata in via di autotutela (strumento da valorizzare ed incentivare, anche a fini deflattivi).
E va del pari evidenziato come, a fronte delle oscillazioni della giurisprudenza di merito riguardo alla interpretazione dell'art. 14 della l.689/1981, solo a partire dal 22.3.2025 la
Suprema Corte sia intervenuta con pronuncia specifiche, con l'enunciazione dei principi di diritto: cfr. Sez. L - , Sentenza n. 7641 del 22/03/2025: “in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzato dall'art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8 del 2016, il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, del medesimo d.lgs., l' deve notificare al responsabile la violazione CP_1 amministrativa relativa all'omissione, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dall'entrata in vigore del d.lgs. predetto (6 febbraio 2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto,
l'accertamento delle violazioni non ha richiesto alcuna attività istruttoria da parte dell' CP_1
Sez. L - , Sentenza n. 8075 del 27/03/2025: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, d.lgs. nr. 8del 2016, l' CP_1 deve notificare al responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto
3 legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del d.lgs. nr. 8 del 2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria”. CP_1
Pertanto, le spese, liquidate come da dispositivo secondo valore e nei minimi, in ragione della semplicità della causa, possono essere compensate nella misura del 30% e poste per il restante 70% carico di parte convenuta.
Compenso per fase istruttoria escluso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara cessata tra le parti la materia del contendere.
Liquida le spese di lite in 1.305,50 per competenze, oltre €. 43 per CU, oltre iva e cpa come per legge disponendone la compensazione nella misura del 30% tra le parti e ponendo il restante 70% a carico della resistente e disponendone la distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massa, 29 settembre 2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa LA Soffio
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