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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 13/08/2025, n. 1344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1344 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3511/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3511/2020 R.G.A.C., riservata in decisione, senza termini, all'udienza del 16 gennaio 2025, vertente:
TRA
• cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Torricelli Ferrovieri n. 43°, presso lo studio dell'avv. Annunziato Antonino Denisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato, depositata sul canale telematico il 18 maggio 2022;
-Attore- CONTRO
• - Divisione (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
), cod. fisc. , in persona del Procuratore Speciale e legale CP_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
Roberto Rainone in virtù di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta –
Conclusioni delle parti (Udienza del 16 gennaio 2025): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti difensivi e verbali di causa.
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo che: il 30 maggio 2017 aveva stipulato con la convenuta un contratto di credito al consumo sotto forma di delegazione di pagamento, recante delega n. 0313791301, che prevedeva un piano di restituzione della somma concessa in prestito in 108 rate mensili di euro 297,00 ciascuna, mediante trattenuta dallo stipendio;
apparteneva al Corpo della Giardia di Finanza e, da ottobre 2017, erano stati disposti, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, i prelievi per il pagamento delle rate previste;
nell'ottobre del 2019, avendo necessità di acquistare un'autovettura, inoltrava, per il tramite della concessionaria BE Auto S.p.a. di Reggio Calabria, che gli aveva anche fornito un preventivo di spesa, richieste di finanziamento, che, tuttavia, inspiegabilmente, venivano respinte sia da Volkswagen NK GM che da LI S.p.A.; secondo quanto comunicato dalle stesse società di finanziamento alla filiale BE, la ragione del rigetto era da ricercarsi nell'esistenza di segnalazioni creditizie negative risultanti negli archivi CRIF e nei sistemi di informazione creditizia (SIC); pertanto, il 19 dicembre 2019, inoltrava, sempre per il tramite della citata concessionaria, una nuova richiesta di prestito, anche questa ingiustamente denegata a cagione, evidentemente, dei dati erronei presenti nei circuiti interbancari e comunicati da;
a causa della mancata concessione CP_1 del finanziamento richiesto per l'acquisto dell'automobile, aveva perso l'occasione di avvantaggiarsi della proposta avanzatagli dalla BE Auto S.p.a. per l'acquisto di una vettura modello “VW T-Roc 1,6 TDI” al prezzo di € 26.400,00 e, quindi, di concludere l'affare in questione usufruendo di uno sconto pari ad € 4.296,81; a seguito del diniego di finanziamento, non soltanto la proposta era stata annullata ma, peraltro, quella successivamente avanzatagli dalla BE prevedeva un prezzo d'acquisto superiore a quello precedentemente offerto (pari ad euro 28.000,00) e condizioni d'acquisto meno favorevoli;
aveva chiesto più volte la cancellazione delle segnalazioni CRIF, ma tutte le istanze trasmesse alla sede di di Messina erano CP_1 rimaste inevase;
all'esito delle visure effettuate nel febbraio 2019, apprendeva che la sua posizione di soggetto insolvente risultava ancora registrata;
su consiglio del proprio promotore finanziario di fiducia, , provvedeva a richiedere le visure CP_5 inerenti la propria posizione direttamente agli uffici centrali della Centrale Rischi, così scoprendo che l'iscrizione negativa, ancora pendente a proprio carico, riguardava due rate insolute relative al contratto di delega al consumo stipulato con;
il CP_1
18 marzo 2020, diffidava la banca convenuta a cancellare l'iscrizione alla CRIF che pregiudicava la propria reputazione e la propria immagine;
con nota del 10 aprile 2020, la comunicava di avere “provveduto alle opportune rettifiche presso gli CP_1 archivi SIC delle segnalazioni inerenti il finanziamento in oggetto”, rifiutando di risarcire pagina 2 di 12 alcun danno; con successiva missiva del 15 maggio 2020, prendendo atto dell'avvenuta cancellazione dell'iscrizione, contestava l'illegittimità del rifiuto opposto dalla Banca, che, con successiva comunicazione del 21 maggio 2020, ribadiva la legittimità del diniego risarcitorio;
aveva, quindi, instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo a causa della ingiustificata mancata comparizione della CP_1
aveva diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'errore
[...] commesso dalla convenuta e dalla stessa implicitamente ammesso con la successiva cancellazione della segnalazione, atteso che, a prescindere dall'errore e dal carattere illecito della segnalazione, l'iscrizione era avvenuta senza alcun preavviso, ossia in evidente violazione delle disposizioni di cui al Codice di Deontologia e Buona Condotta dei sistemi finanziari, che all'art.4, comma 7, prevedeva espressamente l'obbligo di avvertire l'interessato dell'imminente registrazione;
l'illecita segnalazione effettuata dalla convenuta e l'impossibilità – per il periodo di oltre due anni durante il quale CP_6 il proprio nominativo era rimasto iscritto alla Crif – di accedere al credito, gli avevano cagionato ingenti pregiudizi di natura sia patrimoniale che non patrimoniale;
aveva subito un danno patrimoniale dovuto al mancato accesso al finanziamento richiesto per l'acquisto di un'autovettura destinata a soddisfare non soltanto le proprie esigenze, ma anche quelle della propria famiglia e, in particolare, del figlio che Persona_1 necessitava di un mezzo di trasporto sia per ragioni di studio (per raggiungere cioè più facilmente le sedi dislocate della facoltà di giurisprudenza presso cui era iscritto in Reggio Calabria) sia per attendere alla sua attività di arbitro;
doveva essere ristorato del danno non patrimoniale, derivante dalla diffusione delle informazioni negative relative alla propria posizione creditizia, che avevano compromesso la propria immagine e la propria reputazione di militare di specchiata condotta, provocandogli forte stress e notevoli patimenti d'animo; la condotta denunciata – integrando anche gli estremi di un illecito trattamento dei dati personali, indebitamente trattati e diffusi - aveva anche comportato una lesione del proprio diritto alla riservatezza e, più in generale, dei propri diritti fondamentali. Chiedeva al Tribunale adito di: “accertare la responsabilità di in persona del rappresentante legale, con sede in Controparte_1
Milano, in via Piazza del Calendario n. 3, per tutte le causali rappresentate, ai sensi dell' art. 2043 del c.c., ovvero per violazione delle norme a tutela del diritto alla privacy, ovvero per le causali giuridiche che saranno identificate dal Giudicante;
condannare pertanto la medesima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per come CP_1 rappresentato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo e pari ad € 25.000,00, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ovvero da determinarsi in via equitativa con tutte le voci accessorie secondo legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16 marzo 2021, si costituiva in giudizio la (già Divisione Parte_2
pagina 3 di 12 ), la quale, contrastando la domanda attorea, sosteneva di aver provveduto CP_3 alla segnalazione in contestazione nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice di deontologia e Buona condotta per i sistemi Informativi creditizi. Più precisamente osservava che: in data 30 maggio 2017, aveva concluso con il Pt_1 un contratto di finanziamento, con il quale l'attore aveva richiesto un prestito personale sotto forma di delegazione di pagamento, per un importo complessivo di euro
24.416,00, da restituirsi secondo un piano di 108 rate mensili;
l'attore, in data 23 giugno 2017, con istanza diretta alla Guardia di Finanza – C.I.A.N., premettendo di aver richiesto un finanziamento alla (quale istituto delegatario che Controparte_1 con diverso modello sottoscritto in pari data ne aveva attestato una positiva determinazione) aveva autorizzato la propria amministrazione a trattenere dalle competenze mensili l'importo di euro 297,91; in data 26 giugno 2017, aveva erogato il finanziamento richiesto;
tuttavia, l'attore - per come emergeva anche dal piano di ammortamento trasmesso allo stesso in data 10 dicembre 2020 – era risultato Pt_1 inadempiente rispetto al pagamento delle prime due rate (rispettivamente in scadenza il
25 agosto 2017 ed il 25 settembre 2017) ed infatti l'ufficio amministrativo che gestiva la partita stipendiale aveva provveduto ad eseguire il primo versamento della somma mensilmente dovuta soltanto ad ottobre 2017, coprendo così la terza rata;
dacchè aveva trasmesso all'attore ben tre raccomandate (rispettivamente del 29.05.2018, del 25.07.2018 e del 25.08.2018), con le quali l'avvisava del fatto che, in caso di omessa regolarizzazione della sua posizione, si sarebbe dato corso alla segnalazione del mancato pagamento nei Sistemi di Informazioni Creditizi;
la segnalazione nei SIC del mancato pagamento di ben due rate del finanziamento era senza alcun dubbio legittima;
in data 10 aprile 2020 - preso atto della regolarità dei pagamenti delle rate successive ed al sol fine di favorire l'attore – aveva provveduto a rettificare la segnalazione presso gli archivi SIC, dandone all'uopo notizia al a mezzo pec del 10.04.2020, nonché a Pt_1 posticipare la scadenza delle due rate insolute al 2026 (rispettivamente al 25.08.2026 ed al 25.09.2026). Contestava pertanto la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti, negando la sussistenza di un nesso eziologico tra la propria (legittima) condotta ed i danni asseritamente patiti dal ed instava, Pt_1 conclusivamente, per il rigetto della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23 maggio 2022, pronunciata fuori udienza, questa Giudicante “ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte attrice nell'atto di citazione, ribadita nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., limitatamente alla circostanza di cui al punto 1 con il teste
mentre inammissibile è la prova con il teste atteso che, nei capitoli formulati, Tes_1 CP_5 non è indicato il momento storico nel quale l'attore si sarebbe rivolto al predetto teste per una consulenza della quale neppure vi è traccia documentale, e quella con il teste in Persona_1
pagina 4 di 12 quanto, a tacere di altre considerazioni, i capitoli di prova 2 e 3, per come formulati, sono generici, esplorativi e tendono a richiedere valutazioni ed interpretazioni soggettive non demandabili ai testimoni, mentre irrilevante è la circostanza di prova di cui al capitolo 1, riguardando per altro un dato valutativo (“generalmente necessità di disporre”)” ammetteva la prova testimoniale di parte attrice nei limiti di cui sopra, fissando l'udienza del 7 luglio 2022 per l'escussione del teste.
Espletata l'ammessa prova testimoniale, si dichiarava chiusa la fase istruttoria ex art. 209 c.p.c. e si rinviava la causa all'udienza del 16 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note difensive conclusionali.
All'esito di alcuni rinvii disposti dal G.o.t. istruttore in sostituzione della scrivente, le parti, all'udienza del 12 settembre 2024, precisavano le conclusioni richiamando quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi. All'udienza del 16 gennaio 2025, chiedevano la decisione della causa senza termini in quanto già concessi per il deposito di note difensive conclusionali.
2. – La domanda va respinta per quanto dappresso si espone.
3. – La Corte di Cassazione ha affermato in più pronunce che il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso, fra le più recenti, Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.9936; Cass. 28.5.2014 n.12002). Da detto principio discende che, proposta domanda risarcitoria, il giudice di merito, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore. Pertanto, nel caso in cui sia proposta domanda di risarcimento danni, il giudice “che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta
pagina 5 di 12 carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 17214 del 2016).
4. – Ciò premesso, nel caso di specie, è evidente la carenza di allegazione e prova delle pretese risarcitorie avanzate.
4.1 – In particolare, in merito al danno non patrimoniale asseritamente cagionato dalla
“iscrizione in CRIF e nei circuiti correlati”, l'attore, a pagina 6 dell'atto di citazione, si limita ad asserire di essersi visto “comunicare il diniego del prestito richiesto alle società finanziarie, per il tramite dell'operatore della società concessionaria, ove godeva fino ad allora di ottima reputazione sia per il lavoro che svolge, sia perché ha sempre goduto della fama di
“buon pagatore”, smentita ingiustamente dal tenore delle comunicazioni di rifiuto della concessione dei prestiti in argomento” ed pag. 7 che “la condotta posta in essere dalla Banca, ha dato luogo all'illecito trattamento dei dati personali di parte attrice, con grave lesione dell'immagine e reputazione, e del diritto alla riservatezza, il cui danno non patrimoniale potrebbe quantificarsi anche in via equitativa ed in considerazione, nel caso di specie, della buona reputazione di cui gode il sig. ”. Ancora a pag. 3 e 4 della citazione Parte_1 ha sostenuto che “il mancato finanziamento gli aveva procurato in danno ingiusto sia patrimoniale che non patrimoniale, procurandogli altresì un danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione, per non tacere della sofferenza morale che tali circostanze gli avevano cagionato”.
4.1.1 - Null'altro è stato allegato nell'atto di citazione né precisato nella memoria a ciò finalizzata di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che l'attore ha depositato sul canale telematico in data 8 maggio 2021.
4.2 – Ora, come è noto, è vero che il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quale la reputazione e l'immagine, che sia derivato da condotta colpevole, può essere provato mediante presunzioni, ed è un danno conseguenza suscettibile di quantificazione in via equitativa, tuttavia, nella fattispecie, come sopra rappresentato, non può dirsi integrata la prova del pregiudizio sofferto, non avendo l'attore neppure allegato, con un minimo di specificità e concretezza, quale fosse il pregiudizio ai diritti de quibus di cui sarebbe rimasto vittima. Invero, l'attore, con le superiori generiche affermazioni, ha di fatto ritenuto il danno in re ipsa.
4.3 – Sennonchè, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide pienamente e che è stato recentemente confermato, “il danno non patrimoniale” da lesione di diritti fondamentali, “quale tipico danno-
pagina 6 di 12 conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire”, Cass. Civ. ord. 18.1.2018, n. 907 (in senso analogo, Cass. Civ. sent. 25.1.2017, n. 1931), essendo stato anche chiarito che, “in materia di responsabilità civile ... è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione ... di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici”, Cass. Civ., sent. 13.10.2016, n. 20643.
4.3.1 - Questo indirizzo giurisprudenziale, del resto, segue l'autorevole orientamento proposto dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno da tempo chiarito che è “da respingere ... l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, Cass. Civ. Sez. Un., sent. 11.11.2008, n. 26972. Infine, per quanto necessita, merita ancora di essere ricordato che la Suprema Corte ha anche avuto modo di specificare che “in tema di responsabilità civile ... il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni”(Cass. Civ., sent. 26.10.2017, n. 25420; si veda anche Cass. Civ. n. 1931/2017: può ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato).
4.3.2 – Ed ancora con riferimento specifico all'illecito in lite, il Supremo Consesso ha affermato (si veda ord. n. 6589/2023) che “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della
pagina 7 di 12 interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati) – conf. Cass. Civ. ord n. 11732/2024; Cass. Civ. n. 13264/2020; Cass. Civ. n. 20885/2019; Cass. Civ. n. 207/2019; Cass. Civ. n. 11269/2018; Cass. Civ. n. 10904/2017. Ed ancora, con l'ordinanza n. 29252 depositata il 13 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine «per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi», in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594)”.
4.3.3 – Inoltre, sul danno non patrimoniale per violazione delle norme a tutela della privacy deve evidenziarsi che non rileva la mera violazione delle prescrizioni poste dal codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (cfr. Cass. Civ. ord. n. 11020/2021).
4.4 – Ebbene, nel presente giudizio, l'attore ha solo riportato le (generiche) affermazioni ut supra, senza impegnarsi a fornire la prova, anche presuntiva, del danno ingiusto, recte quello all'immagine ed alla reputazione o privacy, che ha addotto di avere subito.
4.5 – Il tutto senza considerare che, in relazione alle asserzioni contenute a pag. 3 e 4 della citazione per cui, rispettivamente “la dissennata condotta tenuta da nei CP_1 riguardi dell'esponente attore, avesse altresì determinato la pregiudizievole diffusione dei suoi dati personali riguardanti valutazioni negative sul suo merito creditizio, nella stessa città ove il vive e presta servizio, con conseguente grave danno alla sua reputazione di militare di Pt_1 specchiata condotta. E segnatamente presso la società BE Auto di Reggio Calabria cui lo stesso si è rivolto per 'acquisto dell'autovettura” e “il diniego del finanziamento al sig. Pt_1 per il tramite delle concessionarie automobilistiche, cui le stesse società sono associate in convenzione… ha inevitabilmente comportato la diffusione delle erronee informazioni creditizie riguardanti l'odierno attore, anche presso gli operatori della concessionaria”, le stesse risultano pienamente sconfessate e smentite dalla prova testimoniale acquisita al processo.
4.5.1 - Ed infatti, il teste dipendente della Volkswagen BE, Testimone_2 escusso all'udienza del 7 luglio 2022, ha dichiarato: “Ho visto il sig. Parte_1 presso la concessionaria uno o due volte circa. Ho stilato per lui dei preventivi per l'acquisto della nuova macchina, Volkswagen T-Rock e poi è venuto in concessionaria per portare la documentazione necessaria per la concessione del finanziamento necessario all'acquisto del
pagina 8 di 12 veicolo. Non ricordo esattamente quando l'ho visto. Credo che siano trascorsi due anni, ma non ne sono certo La richiesta di finanziamento è stata fatta alla Volkswagen NK non è stato concesso. Sono state riscontrate delle criticità nella posizione del cliente ed il finanziamento non è stato concesso. Non conosco le ragioni ovvero, nel merito, le criticità per la tutela della privacy del cliente stesso. Per questo la finanziaria nulla ci comunica sul punto.
La richiesta di finanziamento da me curata è stata rivolta solo alla Volkswagen NK noi associata per i finanziamenti e non ad altre società di finanziamenti. Non so se il cliente per conto suo si è rivolto ad altra finanziaria.
… Ho saputo attraverso contatti telefonici con i referenti della società finanziaria del diniego del finanziamento. Non c'è un atto, o almeno io non l'ho visto né mi è stato recapito, o missiva proveniente dalla società finanziaria con noi associata di diniego del finanziamento. E sempre telefonicamente mi è stato detto che sono state ravvisate delle criticità sulla posizione del Pt_1 ma nulla mi è stato comunicato per iscritto. Sono stato poi io a comunicare al sig. che la pratica di finanziamento non era andata a Pt_1 buon fine e che il finanziamento non era stato concesso per le criticità, non meglio precisate, ravvisate sulla sua posizione”.
4.6 – Per quanto concerne il danno patrimoniale, il ha dedotto di non avere Pt_1
“potuto acquistare l'autovettura di cui aveva necessità personale per sé e la propria famiglia, in ragione del rifiuto della concessione del finanziamento della somma necessaria a tale finalità, poiché il suo nominativo è stato iscritto nei sistemi di informazione creditizia” precisando che le società finanziarie Volkswagen NK GM e LI S.p.a., con lettere
“rispettivamente del 3/10/2019 e del 28/12/2019” hanno comunicato “di non erogare il prestito in ragione delle informazioni creditizie negative relative al signor e Pt_1 segnatamente presenti presso CRIF Servizi Informazioni SPA” (così pag. 5 citazione). Ha aggiunto a pag. 6 della citazione “quanto al danno patrimoniale, l'illecita iscrizione ha causato la compromissione dell'accesso al credito dell'odierno attore: per le ragioni rappresentate il signor ha infatti visto sfumare ingiustamente ben due richieste finalizzate all'acquisto Pt_1 dell'automobile ed a quelle condizioni (segnatamente con riguardo all'offerta di sconto), per di più avanzate per mezzo della … concessionaria di automobili di Reggio Calabria, ove il vive, è ben conosciuto e presta il suo onorevole servizio di Brigadiere della Guardia di Pt_1
Finanza”; e, ulteriormente, a pag. 8 che “l'autovettura al cui acquisto il prestito era finalizzato, infatti, non solo era destinata all'uso personale dell'odierno attore, ma anche all'uso del figlio dello stesso, sig. sia per ragioni di studio, per raggiungere più Persona_1 facilmente le sedi dislocate della facoltà di giurisprudenza presso cui è iscritto, in Reggio Calabria, ma segnatamente per poter attendere alla sua attività di arbitro appartenente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ( - SEZ. di Reggio Calabria – cod. Mecc. 6148385 -) che naturalmente prevede delle trasferte presso località diverse della propria città di residenza;
pagina 9 di 12 circostanza che richiede dunque l'autonomia e l'indipendenza negli spostamenti, tipica di quando si dispone di un'autovettura di uso personale”.
4.7 – In tema, va precisato che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire “un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza” (così, in motivazione, Cass., Civ., 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass. Civ., 10/02/2020, n. 3133).
4.8 – Ora, le acquisizioni processuali, e, segnatamente, la documentazione prodotta dall'odierno attore a supporto del danno asseritamente patito, non consentono di affermare l'esistenza del dedotto pregiudizio ovvero la sua riconducibilità, quale conseguenza immediata e diretta, dell'illecita segnalazione.
4.8.1 - Invero, va in primis rilevato che le missive di diniego del chiesto finanziamento comunicate dalla Volkswagen NK GM e dalla LI, rispettivamente del 3 ottobre 2019 e del 28 dicembre 2019, non sono assolutamente continue e vicine, dal punto di vista temporale, alla dedotta indebita segnalazione che, secondo quanto sostenuto dall'attore nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., pagina 3, risalirebbe “quantomeno a far data dal dicembre 2017”.
4.8.2 - In secundis, la missiva di diniego della Volkswagen NK GM del dicembre 2019 (allegata tra i documenti di cui al n. 6) è del seguente tenore: “Desideriamo comunicarLe che, in applicazione ai nostri criteri di valutazione del merito creditizio che rispondono a principi di prudenza nell'erogazione dei finanziamenti, la nostra società ha ritenuto di non accogliere la Sua richiesta. Le segnaliamo che per istruire la richiesta di credito abbiamo consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante l'uso di tecniche o sistemi autorizzati di credit scoring. Per istruire la Sua richiesta la nostra Società ha consultato anche dati personali relativi ad: informazioni creditizie di tipo negativo presso: CRIF SEVIZI INFORMAZIONI SPA”. Anche la missiva di diniego di LI del 28 dicembre 2019 (allegata tra i documenti di cui al n. 6) rappresenta quanto segue: “Il sistema di valutazione è basato sulla ponderazione di diversi fattori appartenenti alle seguenti tipologie: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
pagina 10 di 12 Inoltre sono effettuati controlli sulle seguenti banche dati definite Sistema d'informazione Creditizia : CTC (Consorzio per la Tutela del Credito - Corso Italia, 17 -20122 Milano),- CRIF Sp.A. (Centrale Rischi Finanziari - Via Francesco Zanardi4l, 40131 Bologna), ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA - Via Massimo d'Azeglio, 33 – 00184 Roma). Sono verificate le banche dati pubbliche di seguito elencate: archivio Protesti, archivio Pregiudizievoli, Agenzia delle Entrate. Sono effettuate interrogazioni sulla banca dati Distel per la verifica dell'attribuzione delle utenze telefoniche. Nell'ambito del sistema di valutazione sono inoltre utilizzati modelli statistici di crediti scoring all'interno dei quali sono considerati anche dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità lavorativa e abitativa, etc al fine di valutare il Suo merito creditizio e quindi decidere sull'accoglibilità della Sua richiesta. Sulla base di questa valutazione integrata, la nostra società non ha ritenuto di accogliere la Sua richiesta”.
4.8.3 - In definitiva, dal contenuto delle suddette lettere si evince che le menzionate società finanziarie hanno negato il credito richiesto dall'attore sulla scorta di una valutazione omnicomprensiva effettuata considerando vari elementi, dati ed indicatori, tra i quali – solo uno tra tanti -, l'esito dei controlli sulla banca dati creditizia CRIF.
4.8.4 – Per altro, le missive in questione, con l'anzidetto contenuto, provenienti da società di finanziamento e non da istituti di credito, sono insufficienti, come dato documentale, a provare l'assunta “riduzione o … impossibilità di accedere al sistema creditizio” (così pag. 7 citazione).
4.8.5 – Né l'attore ha dimostrato il conseguente pregiudizio parimenti invocato ovvero il non avere “potuto acquistare … l'autovettura che gli occorreva per i bisogni quotidiani familiari, determinando pertanto, anche un peggioramento della qualità della vita, delle sue normali quotidiane attività”. Invero, il non ha provato la sua impossibilità Pt_1 effettiva, reale e concreta a comprare un nuovo veicolo se non attraverso (quale presupposto indispensabile) il ricorso al finanziamento, per assenza di liquidità sufficiente sua e dei propri congiunti ovvero per mancanza di risparmi familiari con i quali affrontare il costo dell'autovettura né ha dimostrato, sul piano eziologico, che il mancato “acquisto dell'autovettura di cui parte attrice aveva necessità” fosse la conseguenza immediata e diretta della negativa iscrizione presente in CRIF.
5. – La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta perché non provata.
pagina 11 di 12 6. – Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto che delle ragioni del pronunciamento, incentrato su giurisprudenza di legittimità anche di recente formazione, e delle difese di parte convenuta, la quale, da un lato, non ha provato di avere avvisato l'attore dell'imminente registrazione dei dati in sistemi di informazione creditizia, atteso che le missive prodotte agli allegati 7, 8 e 9 del proprio fascicolo di parte, non sono delle raccomandate con prova di invio e ricevuta di ritorno, e, dall'altro lato, ha ammesso di avere provveduto “in data 10.04.2020, … a rettificare la segnalazione presso gli archivi SIC” (così pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3511/2020 promossa da nei Parte_1 confronti di – (già Controparte_1 Parte_2 [...]
), disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede: CP_3
- rigetta la domanda attorea per quanto esposto in motivazione;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria 30 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona della Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3511/2020 R.G.A.C., riservata in decisione, senza termini, all'udienza del 16 gennaio 2025, vertente:
TRA
• cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, Via Torricelli Ferrovieri n. 43°, presso lo studio dell'avv. Annunziato Antonino Denisi, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore in sostituzione di quello precedentemente designato, depositata sul canale telematico il 18 maggio 2022;
-Attore- CONTRO
• - Divisione (già Controparte_1 Controparte_2 [...]
), cod. fisc. , in persona del Procuratore Speciale e legale CP_3 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. CP_4
Roberto Rainone in virtù di procura apposta su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta –
Conclusioni delle parti (Udienza del 16 gennaio 2025): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei propri atti difensivi e verbali di causa.
pagina 1 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE 1.- Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio davanti a questo Tribunale la in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, esponendo che: il 30 maggio 2017 aveva stipulato con la convenuta un contratto di credito al consumo sotto forma di delegazione di pagamento, recante delega n. 0313791301, che prevedeva un piano di restituzione della somma concessa in prestito in 108 rate mensili di euro 297,00 ciascuna, mediante trattenuta dallo stipendio;
apparteneva al Corpo della Giardia di Finanza e, da ottobre 2017, erano stati disposti, previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, i prelievi per il pagamento delle rate previste;
nell'ottobre del 2019, avendo necessità di acquistare un'autovettura, inoltrava, per il tramite della concessionaria BE Auto S.p.a. di Reggio Calabria, che gli aveva anche fornito un preventivo di spesa, richieste di finanziamento, che, tuttavia, inspiegabilmente, venivano respinte sia da Volkswagen NK GM che da LI S.p.A.; secondo quanto comunicato dalle stesse società di finanziamento alla filiale BE, la ragione del rigetto era da ricercarsi nell'esistenza di segnalazioni creditizie negative risultanti negli archivi CRIF e nei sistemi di informazione creditizia (SIC); pertanto, il 19 dicembre 2019, inoltrava, sempre per il tramite della citata concessionaria, una nuova richiesta di prestito, anche questa ingiustamente denegata a cagione, evidentemente, dei dati erronei presenti nei circuiti interbancari e comunicati da;
a causa della mancata concessione CP_1 del finanziamento richiesto per l'acquisto dell'automobile, aveva perso l'occasione di avvantaggiarsi della proposta avanzatagli dalla BE Auto S.p.a. per l'acquisto di una vettura modello “VW T-Roc 1,6 TDI” al prezzo di € 26.400,00 e, quindi, di concludere l'affare in questione usufruendo di uno sconto pari ad € 4.296,81; a seguito del diniego di finanziamento, non soltanto la proposta era stata annullata ma, peraltro, quella successivamente avanzatagli dalla BE prevedeva un prezzo d'acquisto superiore a quello precedentemente offerto (pari ad euro 28.000,00) e condizioni d'acquisto meno favorevoli;
aveva chiesto più volte la cancellazione delle segnalazioni CRIF, ma tutte le istanze trasmesse alla sede di di Messina erano CP_1 rimaste inevase;
all'esito delle visure effettuate nel febbraio 2019, apprendeva che la sua posizione di soggetto insolvente risultava ancora registrata;
su consiglio del proprio promotore finanziario di fiducia, , provvedeva a richiedere le visure CP_5 inerenti la propria posizione direttamente agli uffici centrali della Centrale Rischi, così scoprendo che l'iscrizione negativa, ancora pendente a proprio carico, riguardava due rate insolute relative al contratto di delega al consumo stipulato con;
il CP_1
18 marzo 2020, diffidava la banca convenuta a cancellare l'iscrizione alla CRIF che pregiudicava la propria reputazione e la propria immagine;
con nota del 10 aprile 2020, la comunicava di avere “provveduto alle opportune rettifiche presso gli CP_1 archivi SIC delle segnalazioni inerenti il finanziamento in oggetto”, rifiutando di risarcire pagina 2 di 12 alcun danno; con successiva missiva del 15 maggio 2020, prendendo atto dell'avvenuta cancellazione dell'iscrizione, contestava l'illegittimità del rifiuto opposto dalla Banca, che, con successiva comunicazione del 21 maggio 2020, ribadiva la legittimità del diniego risarcitorio;
aveva, quindi, instaurato il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo a causa della ingiustificata mancata comparizione della CP_1
aveva diritto al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'errore
[...] commesso dalla convenuta e dalla stessa implicitamente ammesso con la successiva cancellazione della segnalazione, atteso che, a prescindere dall'errore e dal carattere illecito della segnalazione, l'iscrizione era avvenuta senza alcun preavviso, ossia in evidente violazione delle disposizioni di cui al Codice di Deontologia e Buona Condotta dei sistemi finanziari, che all'art.4, comma 7, prevedeva espressamente l'obbligo di avvertire l'interessato dell'imminente registrazione;
l'illecita segnalazione effettuata dalla convenuta e l'impossibilità – per il periodo di oltre due anni durante il quale CP_6 il proprio nominativo era rimasto iscritto alla Crif – di accedere al credito, gli avevano cagionato ingenti pregiudizi di natura sia patrimoniale che non patrimoniale;
aveva subito un danno patrimoniale dovuto al mancato accesso al finanziamento richiesto per l'acquisto di un'autovettura destinata a soddisfare non soltanto le proprie esigenze, ma anche quelle della propria famiglia e, in particolare, del figlio che Persona_1 necessitava di un mezzo di trasporto sia per ragioni di studio (per raggiungere cioè più facilmente le sedi dislocate della facoltà di giurisprudenza presso cui era iscritto in Reggio Calabria) sia per attendere alla sua attività di arbitro;
doveva essere ristorato del danno non patrimoniale, derivante dalla diffusione delle informazioni negative relative alla propria posizione creditizia, che avevano compromesso la propria immagine e la propria reputazione di militare di specchiata condotta, provocandogli forte stress e notevoli patimenti d'animo; la condotta denunciata – integrando anche gli estremi di un illecito trattamento dei dati personali, indebitamente trattati e diffusi - aveva anche comportato una lesione del proprio diritto alla riservatezza e, più in generale, dei propri diritti fondamentali. Chiedeva al Tribunale adito di: “accertare la responsabilità di in persona del rappresentante legale, con sede in Controparte_1
Milano, in via Piazza del Calendario n. 3, per tutte le causali rappresentate, ai sensi dell' art. 2043 del c.c., ovvero per violazione delle norme a tutela del diritto alla privacy, ovvero per le causali giuridiche che saranno identificate dal Giudicante;
condannare pertanto la medesima al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, per come CP_1 rappresentato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo e pari ad € 25.000,00, o alla somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, ovvero da determinarsi in via equitativa con tutte le voci accessorie secondo legge”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 16 marzo 2021, si costituiva in giudizio la (già Divisione Parte_2
pagina 3 di 12 ), la quale, contrastando la domanda attorea, sosteneva di aver provveduto CP_3 alla segnalazione in contestazione nel pieno rispetto delle disposizioni previste dal Codice di deontologia e Buona condotta per i sistemi Informativi creditizi. Più precisamente osservava che: in data 30 maggio 2017, aveva concluso con il Pt_1 un contratto di finanziamento, con il quale l'attore aveva richiesto un prestito personale sotto forma di delegazione di pagamento, per un importo complessivo di euro
24.416,00, da restituirsi secondo un piano di 108 rate mensili;
l'attore, in data 23 giugno 2017, con istanza diretta alla Guardia di Finanza – C.I.A.N., premettendo di aver richiesto un finanziamento alla (quale istituto delegatario che Controparte_1 con diverso modello sottoscritto in pari data ne aveva attestato una positiva determinazione) aveva autorizzato la propria amministrazione a trattenere dalle competenze mensili l'importo di euro 297,91; in data 26 giugno 2017, aveva erogato il finanziamento richiesto;
tuttavia, l'attore - per come emergeva anche dal piano di ammortamento trasmesso allo stesso in data 10 dicembre 2020 – era risultato Pt_1 inadempiente rispetto al pagamento delle prime due rate (rispettivamente in scadenza il
25 agosto 2017 ed il 25 settembre 2017) ed infatti l'ufficio amministrativo che gestiva la partita stipendiale aveva provveduto ad eseguire il primo versamento della somma mensilmente dovuta soltanto ad ottobre 2017, coprendo così la terza rata;
dacchè aveva trasmesso all'attore ben tre raccomandate (rispettivamente del 29.05.2018, del 25.07.2018 e del 25.08.2018), con le quali l'avvisava del fatto che, in caso di omessa regolarizzazione della sua posizione, si sarebbe dato corso alla segnalazione del mancato pagamento nei Sistemi di Informazioni Creditizi;
la segnalazione nei SIC del mancato pagamento di ben due rate del finanziamento era senza alcun dubbio legittima;
in data 10 aprile 2020 - preso atto della regolarità dei pagamenti delle rate successive ed al sol fine di favorire l'attore – aveva provveduto a rettificare la segnalazione presso gli archivi SIC, dandone all'uopo notizia al a mezzo pec del 10.04.2020, nonché a Pt_1 posticipare la scadenza delle due rate insolute al 2026 (rispettivamente al 25.08.2026 ed al 25.09.2026). Contestava pertanto la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata nei propri confronti, negando la sussistenza di un nesso eziologico tra la propria (legittima) condotta ed i danni asseritamente patiti dal ed instava, Pt_1 conclusivamente, per il rigetto della stessa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 23 maggio 2022, pronunciata fuori udienza, questa Giudicante “ritenuta l'ammissibilità della prova testimoniale dedotta da parte attrice nell'atto di citazione, ribadita nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., limitatamente alla circostanza di cui al punto 1 con il teste
mentre inammissibile è la prova con il teste atteso che, nei capitoli formulati, Tes_1 CP_5 non è indicato il momento storico nel quale l'attore si sarebbe rivolto al predetto teste per una consulenza della quale neppure vi è traccia documentale, e quella con il teste in Persona_1
pagina 4 di 12 quanto, a tacere di altre considerazioni, i capitoli di prova 2 e 3, per come formulati, sono generici, esplorativi e tendono a richiedere valutazioni ed interpretazioni soggettive non demandabili ai testimoni, mentre irrilevante è la circostanza di prova di cui al capitolo 1, riguardando per altro un dato valutativo (“generalmente necessità di disporre”)” ammetteva la prova testimoniale di parte attrice nei limiti di cui sopra, fissando l'udienza del 7 luglio 2022 per l'escussione del teste.
Espletata l'ammessa prova testimoniale, si dichiarava chiusa la fase istruttoria ex art. 209 c.p.c. e si rinviava la causa all'udienza del 16 novembre 2023 per la precisazione delle conclusioni, la discussione orale della lite e la lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per note difensive conclusionali.
All'esito di alcuni rinvii disposti dal G.o.t. istruttore in sostituzione della scrivente, le parti, all'udienza del 12 settembre 2024, precisavano le conclusioni richiamando quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi. All'udienza del 16 gennaio 2025, chiedevano la decisione della causa senza termini in quanto già concessi per il deposito di note difensive conclusionali.
2. – La domanda va respinta per quanto dappresso si espone.
3. – La Corte di Cassazione ha affermato in più pronunce che il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso, fra le più recenti, Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n.9936; Cass. 28.5.2014 n.12002). Da detto principio discende che, proposta domanda risarcitoria, il giudice di merito, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore. Pertanto, nel caso in cui sia proposta domanda di risarcimento danni, il giudice “che ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed entità del danno subito, può - in applicazione del principio della cd. "ragione più liquida" - invertire l'ordine delle questioni e, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio valorizzate dall'art. 111 Cost., respingere la domanda sulla base di detta
pagina 5 di 12 carenza, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe in ogni caso condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 17214 del 2016).
4. – Ciò premesso, nel caso di specie, è evidente la carenza di allegazione e prova delle pretese risarcitorie avanzate.
4.1 – In particolare, in merito al danno non patrimoniale asseritamente cagionato dalla
“iscrizione in CRIF e nei circuiti correlati”, l'attore, a pagina 6 dell'atto di citazione, si limita ad asserire di essersi visto “comunicare il diniego del prestito richiesto alle società finanziarie, per il tramite dell'operatore della società concessionaria, ove godeva fino ad allora di ottima reputazione sia per il lavoro che svolge, sia perché ha sempre goduto della fama di
“buon pagatore”, smentita ingiustamente dal tenore delle comunicazioni di rifiuto della concessione dei prestiti in argomento” ed pag. 7 che “la condotta posta in essere dalla Banca, ha dato luogo all'illecito trattamento dei dati personali di parte attrice, con grave lesione dell'immagine e reputazione, e del diritto alla riservatezza, il cui danno non patrimoniale potrebbe quantificarsi anche in via equitativa ed in considerazione, nel caso di specie, della buona reputazione di cui gode il sig. ”. Ancora a pag. 3 e 4 della citazione Parte_1 ha sostenuto che “il mancato finanziamento gli aveva procurato in danno ingiusto sia patrimoniale che non patrimoniale, procurandogli altresì un danno all'immagine, all'onore ed alla reputazione, per non tacere della sofferenza morale che tali circostanze gli avevano cagionato”.
4.1.1 - Null'altro è stato allegato nell'atto di citazione né precisato nella memoria a ciò finalizzata di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. che l'attore ha depositato sul canale telematico in data 8 maggio 2021.
4.2 – Ora, come è noto, è vero che il danno da lesione di diritti assoluti della personalità costituzionalmente protetti, quale la reputazione e l'immagine, che sia derivato da condotta colpevole, può essere provato mediante presunzioni, ed è un danno conseguenza suscettibile di quantificazione in via equitativa, tuttavia, nella fattispecie, come sopra rappresentato, non può dirsi integrata la prova del pregiudizio sofferto, non avendo l'attore neppure allegato, con un minimo di specificità e concretezza, quale fosse il pregiudizio ai diritti de quibus di cui sarebbe rimasto vittima. Invero, l'attore, con le superiori generiche affermazioni, ha di fatto ritenuto il danno in re ipsa.
4.3 – Sennonchè, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che si condivide pienamente e che è stato recentemente confermato, “il danno non patrimoniale” da lesione di diritti fondamentali, “quale tipico danno-
pagina 6 di 12 conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire”, Cass. Civ. ord. 18.1.2018, n. 907 (in senso analogo, Cass. Civ. sent. 25.1.2017, n. 1931), essendo stato anche chiarito che, “in materia di responsabilità civile ... è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificarsi con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione ... di diritti della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè in re ipsa, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche tramite presunzioni semplici”, Cass. Civ., sent. 13.10.2016, n. 20643.
4.3.1 - Questo indirizzo giurisprudenziale, del resto, segue l'autorevole orientamento proposto dalle stesse Sezioni Unite della Suprema Corte, le quali hanno da tempo chiarito che è “da respingere ... l'affermazione che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in re ipsa, perché la tesi snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, Cass. Civ. Sez. Un., sent. 11.11.2008, n. 26972. Infine, per quanto necessita, merita ancora di essere ricordato che la Suprema Corte ha anche avuto modo di specificare che “in tema di responsabilità civile ... il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicchè la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni”(Cass. Civ., sent. 26.10.2017, n. 25420; si veda anche Cass. Civ. n. 1931/2017: può ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l'id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato).
4.3.2 – Ed ancora con riferimento specifico all'illecito in lite, il Supremo Consesso ha affermato (si veda ord. n. 6589/2023) che “in tema di illegittima segnalazione alla centrale rischi, il danno all'immagine e alla reputazione non può considerarsi sussistente "in re ipsa", ma va allegato specificamente e dimostrato da chi ne invoca il risarcimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, pur a fronte della erronea segnalazione circa la qualità di terzo datore di ipoteca, ha respinto la richiesta risarcitoria, anche per il danno non patrimoniale, in quanto genericamente allegata ed in assenza di dimostrazione della
pagina 7 di 12 interlocuzione con soggetti bancari nel periodo di riferimento o l'accesso al sistema di archivio della centrale rischi da parte di operatori interessati) – conf. Cass. Civ. ord n. 11732/2024; Cass. Civ. n. 13264/2020; Cass. Civ. n. 20885/2019; Cass. Civ. n. 207/2019; Cass. Civ. n. 11269/2018; Cass. Civ. n. 10904/2017. Ed ancora, con l'ordinanza n. 29252 depositata il 13 novembre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui “in materia di responsabilità civile, il danno all'immagine «per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi», in quanto costituente «danno conseguenza», non può ritenersi sussistente «in re ipsa», dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento” (Cass., sez. 6-3, 28/03/2018, n. 7594)”.
4.3.3 – Inoltre, sul danno non patrimoniale per violazione delle norme a tutela della privacy deve evidenziarsi che non rileva la mera violazione delle prescrizioni poste dal codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (cfr. Cass. Civ. ord. n. 11020/2021).
4.4 – Ebbene, nel presente giudizio, l'attore ha solo riportato le (generiche) affermazioni ut supra, senza impegnarsi a fornire la prova, anche presuntiva, del danno ingiusto, recte quello all'immagine ed alla reputazione o privacy, che ha addotto di avere subito.
4.5 – Il tutto senza considerare che, in relazione alle asserzioni contenute a pag. 3 e 4 della citazione per cui, rispettivamente “la dissennata condotta tenuta da nei CP_1 riguardi dell'esponente attore, avesse altresì determinato la pregiudizievole diffusione dei suoi dati personali riguardanti valutazioni negative sul suo merito creditizio, nella stessa città ove il vive e presta servizio, con conseguente grave danno alla sua reputazione di militare di Pt_1 specchiata condotta. E segnatamente presso la società BE Auto di Reggio Calabria cui lo stesso si è rivolto per 'acquisto dell'autovettura” e “il diniego del finanziamento al sig. Pt_1 per il tramite delle concessionarie automobilistiche, cui le stesse società sono associate in convenzione… ha inevitabilmente comportato la diffusione delle erronee informazioni creditizie riguardanti l'odierno attore, anche presso gli operatori della concessionaria”, le stesse risultano pienamente sconfessate e smentite dalla prova testimoniale acquisita al processo.
4.5.1 - Ed infatti, il teste dipendente della Volkswagen BE, Testimone_2 escusso all'udienza del 7 luglio 2022, ha dichiarato: “Ho visto il sig. Parte_1 presso la concessionaria uno o due volte circa. Ho stilato per lui dei preventivi per l'acquisto della nuova macchina, Volkswagen T-Rock e poi è venuto in concessionaria per portare la documentazione necessaria per la concessione del finanziamento necessario all'acquisto del
pagina 8 di 12 veicolo. Non ricordo esattamente quando l'ho visto. Credo che siano trascorsi due anni, ma non ne sono certo La richiesta di finanziamento è stata fatta alla Volkswagen NK non è stato concesso. Sono state riscontrate delle criticità nella posizione del cliente ed il finanziamento non è stato concesso. Non conosco le ragioni ovvero, nel merito, le criticità per la tutela della privacy del cliente stesso. Per questo la finanziaria nulla ci comunica sul punto.
La richiesta di finanziamento da me curata è stata rivolta solo alla Volkswagen NK noi associata per i finanziamenti e non ad altre società di finanziamenti. Non so se il cliente per conto suo si è rivolto ad altra finanziaria.
… Ho saputo attraverso contatti telefonici con i referenti della società finanziaria del diniego del finanziamento. Non c'è un atto, o almeno io non l'ho visto né mi è stato recapito, o missiva proveniente dalla società finanziaria con noi associata di diniego del finanziamento. E sempre telefonicamente mi è stato detto che sono state ravvisate delle criticità sulla posizione del Pt_1 ma nulla mi è stato comunicato per iscritto. Sono stato poi io a comunicare al sig. che la pratica di finanziamento non era andata a Pt_1 buon fine e che il finanziamento non era stato concesso per le criticità, non meglio precisate, ravvisate sulla sua posizione”.
4.6 – Per quanto concerne il danno patrimoniale, il ha dedotto di non avere Pt_1
“potuto acquistare l'autovettura di cui aveva necessità personale per sé e la propria famiglia, in ragione del rifiuto della concessione del finanziamento della somma necessaria a tale finalità, poiché il suo nominativo è stato iscritto nei sistemi di informazione creditizia” precisando che le società finanziarie Volkswagen NK GM e LI S.p.a., con lettere
“rispettivamente del 3/10/2019 e del 28/12/2019” hanno comunicato “di non erogare il prestito in ragione delle informazioni creditizie negative relative al signor e Pt_1 segnatamente presenti presso CRIF Servizi Informazioni SPA” (così pag. 5 citazione). Ha aggiunto a pag. 6 della citazione “quanto al danno patrimoniale, l'illecita iscrizione ha causato la compromissione dell'accesso al credito dell'odierno attore: per le ragioni rappresentate il signor ha infatti visto sfumare ingiustamente ben due richieste finalizzate all'acquisto Pt_1 dell'automobile ed a quelle condizioni (segnatamente con riguardo all'offerta di sconto), per di più avanzate per mezzo della … concessionaria di automobili di Reggio Calabria, ove il vive, è ben conosciuto e presta il suo onorevole servizio di Brigadiere della Guardia di Pt_1
Finanza”; e, ulteriormente, a pag. 8 che “l'autovettura al cui acquisto il prestito era finalizzato, infatti, non solo era destinata all'uso personale dell'odierno attore, ma anche all'uso del figlio dello stesso, sig. sia per ragioni di studio, per raggiungere più Persona_1 facilmente le sedi dislocate della facoltà di giurisprudenza presso cui è iscritto, in Reggio Calabria, ma segnatamente per poter attendere alla sua attività di arbitro appartenente alla Federazione Italiana Giuoco Calcio ( - SEZ. di Reggio Calabria – cod. Mecc. 6148385 -) che naturalmente prevede delle trasferte presso località diverse della propria città di residenza;
pagina 9 di 12 circostanza che richiede dunque l'autonomia e l'indipendenza negli spostamenti, tipica di quando si dispone di un'autovettura di uso personale”.
4.7 – In tema, va precisato che il danno patrimoniale da segnalazione indebita può essere oggetto anche di prova presuntiva, che, nel caso di un imprenditore, può investire “un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza” (così, in motivazione, Cass., Civ., 09/07/2014, n. 15609), mentre, per un qualsiasi altro soggetto, può consistere anche nella dimostrazione della maggiore difficoltà nell'accesso al credito (Cass. Civ., 10/02/2020, n. 3133).
4.8 – Ora, le acquisizioni processuali, e, segnatamente, la documentazione prodotta dall'odierno attore a supporto del danno asseritamente patito, non consentono di affermare l'esistenza del dedotto pregiudizio ovvero la sua riconducibilità, quale conseguenza immediata e diretta, dell'illecita segnalazione.
4.8.1 - Invero, va in primis rilevato che le missive di diniego del chiesto finanziamento comunicate dalla Volkswagen NK GM e dalla LI, rispettivamente del 3 ottobre 2019 e del 28 dicembre 2019, non sono assolutamente continue e vicine, dal punto di vista temporale, alla dedotta indebita segnalazione che, secondo quanto sostenuto dall'attore nella memoria difensiva di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., pagina 3, risalirebbe “quantomeno a far data dal dicembre 2017”.
4.8.2 - In secundis, la missiva di diniego della Volkswagen NK GM del dicembre 2019 (allegata tra i documenti di cui al n. 6) è del seguente tenore: “Desideriamo comunicarLe che, in applicazione ai nostri criteri di valutazione del merito creditizio che rispondono a principi di prudenza nell'erogazione dei finanziamenti, la nostra società ha ritenuto di non accogliere la Sua richiesta. Le segnaliamo che per istruire la richiesta di credito abbiamo consultato dati relativi a giudizi, indicatori o punteggi di tipo negativo ottenuti mediante l'uso di tecniche o sistemi autorizzati di credit scoring. Per istruire la Sua richiesta la nostra Società ha consultato anche dati personali relativi ad: informazioni creditizie di tipo negativo presso: CRIF SEVIZI INFORMAZIONI SPA”. Anche la missiva di diniego di LI del 28 dicembre 2019 (allegata tra i documenti di cui al n. 6) rappresenta quanto segue: “Il sistema di valutazione è basato sulla ponderazione di diversi fattori appartenenti alle seguenti tipologie: numero e caratteristiche dei rapporti di credito in essere, andamento e storia dei pagamenti dei rapporti in essere, eventuale presenza e caratteristiche delle nuove richieste di credito, storia dei rapporti di credito estinti.
pagina 10 di 12 Inoltre sono effettuati controlli sulle seguenti banche dati definite Sistema d'informazione Creditizia : CTC (Consorzio per la Tutela del Credito - Corso Italia, 17 -20122 Milano),- CRIF Sp.A. (Centrale Rischi Finanziari - Via Francesco Zanardi4l, 40131 Bologna), ASSOCIAZIONE ITALIANA LEASING - ASSILEA - Via Massimo d'Azeglio, 33 – 00184 Roma). Sono verificate le banche dati pubbliche di seguito elencate: archivio Protesti, archivio Pregiudizievoli, Agenzia delle Entrate. Sono effettuate interrogazioni sulla banca dati Distel per la verifica dell'attribuzione delle utenze telefoniche. Nell'ambito del sistema di valutazione sono inoltre utilizzati modelli statistici di crediti scoring all'interno dei quali sono considerati anche dati di carattere reddituale, di composizione familiare, area geografica, stabilità lavorativa e abitativa, etc al fine di valutare il Suo merito creditizio e quindi decidere sull'accoglibilità della Sua richiesta. Sulla base di questa valutazione integrata, la nostra società non ha ritenuto di accogliere la Sua richiesta”.
4.8.3 - In definitiva, dal contenuto delle suddette lettere si evince che le menzionate società finanziarie hanno negato il credito richiesto dall'attore sulla scorta di una valutazione omnicomprensiva effettuata considerando vari elementi, dati ed indicatori, tra i quali – solo uno tra tanti -, l'esito dei controlli sulla banca dati creditizia CRIF.
4.8.4 – Per altro, le missive in questione, con l'anzidetto contenuto, provenienti da società di finanziamento e non da istituti di credito, sono insufficienti, come dato documentale, a provare l'assunta “riduzione o … impossibilità di accedere al sistema creditizio” (così pag. 7 citazione).
4.8.5 – Né l'attore ha dimostrato il conseguente pregiudizio parimenti invocato ovvero il non avere “potuto acquistare … l'autovettura che gli occorreva per i bisogni quotidiani familiari, determinando pertanto, anche un peggioramento della qualità della vita, delle sue normali quotidiane attività”. Invero, il non ha provato la sua impossibilità Pt_1 effettiva, reale e concreta a comprare un nuovo veicolo se non attraverso (quale presupposto indispensabile) il ricorso al finanziamento, per assenza di liquidità sufficiente sua e dei propri congiunti ovvero per mancanza di risparmi familiari con i quali affrontare il costo dell'autovettura né ha dimostrato, sul piano eziologico, che il mancato “acquisto dell'autovettura di cui parte attrice aveva necessità” fosse la conseguenza immediata e diretta della negativa iscrizione presente in CRIF.
5. – La domanda risarcitoria va, pertanto, respinta perché non provata.
pagina 11 di 12 6. – Le spese del giudizio vanno interamente compensate tra le parti tenuto conto che delle ragioni del pronunciamento, incentrato su giurisprudenza di legittimità anche di recente formazione, e delle difese di parte convenuta, la quale, da un lato, non ha provato di avere avvisato l'attore dell'imminente registrazione dei dati in sistemi di informazione creditizia, atteso che le missive prodotte agli allegati 7, 8 e 9 del proprio fascicolo di parte, non sono delle raccomandate con prova di invio e ricevuta di ritorno, e, dall'altro lato, ha ammesso di avere provveduto “in data 10.04.2020, … a rettificare la segnalazione presso gli archivi SIC” (così pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice istruttore dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3511/2020 promossa da nei Parte_1 confronti di – (già Controparte_1 Parte_2 [...]
), disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede: CP_3
- rigetta la domanda attorea per quanto esposto in motivazione;
- compensa per intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria 30 giugno 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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