TRIB
Sentenza 25 novembre 2024
Sentenza 25 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/11/2024, n. 2032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2032 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3860/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3860 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FERRARINI EMANUELA;
e con l'avv. Federico Arcolai, quale amministratore di sostegno, nato Controparte_1
l'11.11.1970 ad ANCONA, rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIARDI ANTONIO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MA.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Agugliano (AN), in
Via g. Brodolini n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Signora Parte_1
, nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà
[...] raggiunto l'indipendenza e autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e
1 favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna, con Per_1
facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate con congruo anticipo secondo le esigenze di entrambi i coniugi.
5. Confermare l'esonero per il Signor dal versamento del contributo per il mantenimento del CP_1
figlio minore e delle spese straordinarie fin tanto che lo stesso non riprenderà a percepire la propria retribuzione lavorativa;
6. Confermare che le spese ordinarie saranno a carico della madre mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, intendendosi per queste ultime quelle individuate dall'art. 10 del Protocollo del Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal
16/9/2013 rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%:
7. Confermare che l'importo di € 527,16, erogato dall' a titolo di indennità di accompagnamento CP_2 del figlio minore e l'importo di € 257,20 di cui all'assegno unico verranno gestiti interamente Per_1
dalla Signora nell'interesse del figlio e per far fronte alle esigenze di questo. Parte_1
8. Prendere atto che entrambe le parti hanno rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla disporre in ordine all'assegno di divorzio.
10. Prendere atto che entrambe le parti hanno prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figlio ai fini della validità per l'espatrio, con autorizzazione reciproca ad effettuare viaggi con il figlio sia in Italia che all'estero, purché l'altro genitore venga reso edotto con congruo anticipo del periodo e della destinazione.
11. Compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.07.2023, e Parte_1 Controparte_1
si sono rivolti a questo Tribunale per ottenere la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MA (MC) il 7.06.2003.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 5.09.2023 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 20.10.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 114/2024 emessa in data 17.01.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
2 Con memoria di costituzione del 17.07.2024, si è costituito il tramite l'amministratore CP_1
di sostegno, avv. Federico Arcolai, a seguito di autorizzazione da parte del giudice tutelare, dott.ssa
Lara Seccacini, il quale si è riportato integralmente al ricorso congiunto.
All'udienza del 20.11.2024, le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la sentenza n. 114 del 17.01.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MA (MC) il 07.06.2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MA (AN) al n. 8, parte
II, serie A dell'anno 2003.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a MA (MC) il 07.06.2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
MA (AN) al n. 8, parte II, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 3860 degli affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso da:
nata il [...] a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
FERRARINI EMANUELA;
e con l'avv. Federico Arcolai, quale amministratore di sostegno, nato Controparte_1
l'11.11.1970 ad ANCONA, rappresentato e difeso dall'avv. GAGLIARDI ANTONIO.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO – CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI: “1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di MA.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Agugliano (AN), in
Via g. Brodolini n. 8, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Signora Parte_1
, nell'interesse del figlio minore ivi stabilmente convivente e fin tanto che lo stesso non avrà
[...] raggiunto l'indipendenza e autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento del figlio ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore collocatario impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e
1 favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Confermare la collocazione prevalente del figlio minore presso la dimora materna, con Per_1
facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con sé ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo accordo con il coniuge collocatario e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi dello stesso;
le vacanze natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza; le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate con congruo anticipo secondo le esigenze di entrambi i coniugi.
5. Confermare l'esonero per il Signor dal versamento del contributo per il mantenimento del CP_1
figlio minore e delle spese straordinarie fin tanto che lo stesso non riprenderà a percepire la propria retribuzione lavorativa;
6. Confermare che le spese ordinarie saranno a carico della madre mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per il figlio, intendendosi per queste ultime quelle individuate dall'art. 10 del Protocollo del Tribunale di Ancona per i procedimenti in materia di famiglia in vigore dal
16/9/2013 rimarranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%:
7. Confermare che l'importo di € 527,16, erogato dall' a titolo di indennità di accompagnamento CP_2 del figlio minore e l'importo di € 257,20 di cui all'assegno unico verranno gestiti interamente Per_1
dalla Signora nell'interesse del figlio e per far fronte alle esigenze di questo. Parte_1
8. Prendere atto che entrambe le parti hanno rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e, pertanto, nulla disporre in ordine all'assegno di divorzio.
10. Prendere atto che entrambe le parti hanno prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figlio ai fini della validità per l'espatrio, con autorizzazione reciproca ad effettuare viaggi con il figlio sia in Italia che all'estero, purché l'altro genitore venga reso edotto con congruo anticipo del periodo e della destinazione.
11. Compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 24.07.2023, e Parte_1 Controparte_1
si sono rivolti a questo Tribunale per ottenere la separazione consensuale e contestualmente la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MA (MC) il 7.06.2003.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., che in data 5.09.2023 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
L'udienza di comparizione delle parti del 20.10.2023 è stata sostituita dal deposito di note scritte, con cui le stesse hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare.
Con sentenza n. 114/2024 emessa in data 17.01.2024, il Tribunale ha dichiarato la separazione delle parti e, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
2 Con memoria di costituzione del 17.07.2024, si è costituito il tramite l'amministratore CP_1
di sostegno, avv. Federico Arcolai, a seguito di autorizzazione da parte del giudice tutelare, dott.ssa
Lara Seccacini, il quale si è riportato integralmente al ricorso congiunto.
All'udienza del 20.11.2024, le parti hanno dichiarato nuovamente di non volersi conciliare e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla legge n. 898 del 1970.
Va premesso che il nuovo art. 473 bis.49 c.p.c. consente ai coniugi di proporre, in via cumulativa, la domanda di separazione e la domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, precisando che “le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
Dalla documentazione prodotta in atti risulta che la sentenza n. 114 del 17.01.2024, con cui questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi, è divenuta definitiva.
Risulta altresì ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte (atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita, appunto, dal deposito telematico di note scritte).
Non è inoltre contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a MA (MC) il 07.06.2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di MA (AN) al n. 8, parte
II, serie A dell'anno 2003.
Le condizioni prospettate non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico e appaiono corrispondenti agli interessi del figlio minore.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a MA (MC) il 07.06.2003 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
MA (AN) al n. 8, parte II, serie A dell'anno 2003; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MA (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20.11.2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4