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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 20/06/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4727/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4727/2022 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata in [...] ( EE ) il 29.04.1950 e residente in [...]
Durando n. 14, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
GI MO SI, codice fiscale giusta procura allegata al C.F._2
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Ivanoe Ciocca (c.f. posta elettronica certificata: C.F._3 t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023; Persona_1
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 23/9/2022, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini della indennità di accompagnamento nonché dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e succ. mod.
Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, qualora non già disposto con omologa, allo status di handicap lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella perizia medico legale del Dr. nel Per_2
procedimento di ATP recante R.g.N. 406/2022 e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1
maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 28/6/2023 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
2 in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 20/6/2023, differita d'ufficio all'udienza del 3/10/2023, successivamente rinviata all'udienza dell'8/2/2024 e ancora rinviata all'udienza del 30/4/2024. In data 26/4/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente e all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 30/4/2024 (in cui veniva chiamato per la prima volta il procedimento) veniva emessa ordinanza istruttoria del 2/5/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale con nomina del CTU dott. seguiva l'udienza del 17/10/2024 per il giuramento del CTU. Con Persona_3 comunicazione del 31/1/2025 il CTU nominato dott. rimetteva l'incarico inevaso Per_3
perché il ricorrente non si presentava a visita nonostante plurime convocazioni. Seguiva
l'udienza 20/6/2025 per la discussione orale della causa e all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava, conclusivamente, nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_4
n. 406/2022 RG, non essendo stata espletata la CTU medico-legale – nonostante la rinnovazione- nella presente fase di merito, per mancata presentazione a visita della ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 406/2022 il CTU dott. esprimeva Persona_4
sulla ricorrente le seguenti conclusioni riconoscendo in suo favore con decorrenza dalla
3 domanda amministrativa lo status di portatrice di handicap lieve ai sensi dell'art. 3 co. 1 L
104/1992, non riconoscendo però i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art 3 co
3 L 104/1992” (v. doc. allegato al ricorso).
7. Ciò posto, alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno al procedimento n.
406/2022 RG, nella fase di ATP, tenuto conto delle domande formulate, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap lieve ex art 3 co 1 L 104/1992;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i..
3. Le spese di lite.
8. Stante la soccombenza della ricorrente e l'insussistenza dei presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in applicazione della tabella n. 4 CP_1
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
832,00
4) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
4 per un totale di 2695,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
9. Per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 liquida definitivamente nella misura di € 2695,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della CTU liquidate con separato decreto relative al procedimento di ATPO n. 406/2022
RG, salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap lieve ex art 3 co 1 L 104/1992;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i.;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 definitivamente nella misura di € 2695,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della
CTU liquidate con separato decreto relative al procedimento di ATPO n. 406/2022 RG, salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 20 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 20 giugno 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4727/2022 R.G.L., relativa al procedimento ex art 445 bis co 6 cpc avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, nata in [...] ( EE ) il 29.04.1950 e residente in [...]
Durando n. 14, codice fiscale , rappresentata e difesa dall'avvocato C.F._1
GI MO SI, codice fiscale giusta procura allegata al C.F._2
ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
– corrente in Roma, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall' Avv. Ivanoe Ciocca (c.f. posta elettronica certificata: C.F._3 t), in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Email_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n. 37590 e Raccolta n. 7131 del 23.1.2023; Persona_1
- Resistente -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.Con ricorso di merito ex art 445 bis co 6 cpc depositato il 23/9/2022, Parte_1 chiedeva all'intestato Tribunale di: “- RITENERE e DICHIARARE il diritto della ricorrente al riconoscimento dello status di invalido civile ex art. 1 Legge 18/80 ai fini della indennità di accompagnamento nonché dello status di handicap grave ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa o da quella di Giustizia, da erogarsi nei modi e nella misura previsti dalla legge e succ. mod.
Nella denegata ipotesi la SS.VV. Ill.ma non dovesse accogliere la richiesta di rinnovazione della consulenza medico legale Voglia, sempre in via principale,
- RITENERE E DICHIARARE il diritto della ricorrente, qualora non già disposto con omologa, allo status di handicap lieve ex art. 3 comma 1 L. 104/92 a far data dalla domanda amministrativa, così come riconosciuto nella perizia medico legale del Dr. nel Per_2
procedimento di ATP recante R.g.N. 406/2022 e, conseguentemente,
- CONDANNARE l' al pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e CP_1
maturandi del diritto riconosciuto, con decorrenza dalla domanda amministrativa o di giustizia, oltre accessori di legge” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria del 28/6/2023 per chiedere al Tribunale CP_1 adito di: “in via preliminare, dichiarare l'improponibilità e/o l'inammissibilità del ricorso per i motivi in premessa;
2 in via subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui ripetuti e trascritti.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata per il 20/6/2023, differita d'ufficio all'udienza del 3/10/2023, successivamente rinviata all'udienza dell'8/2/2024 e ancora rinviata all'udienza del 30/4/2024. In data 26/4/2024 il procedimento veniva riassegnato a questo decidente e all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 30/4/2024 (in cui veniva chiamato per la prima volta il procedimento) veniva emessa ordinanza istruttoria del 2/5/2024 con la quale veniva disposta la rinnovazione della CTU medico-legale con nomina del CTU dott. seguiva l'udienza del 17/10/2024 per il giuramento del CTU. Con Persona_3 comunicazione del 31/1/2025 il CTU nominato dott. rimetteva l'incarico inevaso Per_3
perché il ricorrente non si presentava a visita nonostante plurime convocazioni. Seguiva
l'udienza 20/6/2025 per la discussione orale della causa e all'esito veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
4.L'istruttoria si estrinsecava, conclusivamente, nella produzione documentale offerta dalle parti, nella CTU medico-legale, espletata dal dott. nel procedimento per ATPO Persona_4
n. 406/2022 RG, non essendo stata espletata la CTU medico-legale – nonostante la rinnovazione- nella presente fase di merito, per mancata presentazione a visita della ricorrente.
2. In fatto e in diritto.
5. In via preliminare, l'opposizione proposta risulta ammissibile, in quanto la dichiarazione di dissenso è stata tempestivamente depositata nel termine perentorio fissato dal Giudice ai sensi dell'art. 445 bis 4°comma c.p.c. ed il giudizio di merito è stato introdotto nel termine perentorio di 30 giorni di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
6. Nel procedimento per ATPO iscritto al n. 406/2022 il CTU dott. esprimeva Persona_4
sulla ricorrente le seguenti conclusioni riconoscendo in suo favore con decorrenza dalla
3 domanda amministrativa lo status di portatrice di handicap lieve ai sensi dell'art. 3 co. 1 L
104/1992, non riconoscendo però i requisiti sanitari per l'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art 3 co
3 L 104/1992” (v. doc. allegato al ricorso).
7. Ciò posto, alla luce degli esiti della CTU medico-legale disposta in seno al procedimento n.
406/2022 RG, nella fase di ATP, tenuto conto delle domande formulate, il Tribunale:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap lieve ex art 3 co 1 L 104/1992;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i..
3. Le spese di lite.
8. Stante la soccombenza della ricorrente e l'insussistenza dei presupposti reddituali per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite ex art 152 disp att cpc, condanna quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che liquida in applicazione della tabella n. 4 CP_1
(cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n.
37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore indeterminato compreso nel III scaglione come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase istruttoria: 1664,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a €
832,00
4) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 €
4 per un totale di 2695,50 € oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
9. Per l'effetto, condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che CP_1 liquida definitivamente nella misura di € 2695,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della CTU liquidate con separato decreto relative al procedimento di ATPO n. 406/2022
RG, salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara che sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap lieve ex art 3 co 1 L 104/1992;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dello status di portatrice di handicap grave ex art 3 co 3 L 104/1992;
- accerta e dichiara che non sussistono i requisiti medico legali per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e s.m.i.;
-condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' che liquida CP_1 definitivamente nella misura di € 2695,50 oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico della ricorrente le spese della
CTU liquidate con separato decreto relative al procedimento di ATPO n. 406/2022 RG, salvo il vincolo di solidarietà a carico delle parti in favore del CTU.
Così deciso in Velletri, il 20 giugno 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
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