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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127-ter, 429 e 442
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 3526 dell'anno 2024 TRA
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Parte_1
Di Pierro, Michele Di Pierro e Roberto Di Pierro, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- Ricorrente –
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Tedone congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Ilaria De Leonardis, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
In data 24.03.2025 la causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2024 il ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU, proponeva giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire l'indennità di accompagnamento. Costituendosi in giudizio, l' contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i CP_1 benefici richiesti.
******* In via preliminare si ritiene che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. debba avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, a seguito della sentenza emessa, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in CP_1 capo a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Ciò detto, la domanda del ricorrente è infondata. L'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa: a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche ai minori degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
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Orbene, nel caso in esame, il CTU nominato in questa fase di merito ha ritenuto che il ricorrente, a causa delle patologie sofferte, sia totalmente e permanentemente invalido al 100%, ma senza la necessità di aiuto permanente o assistenza continua, poiché conserva autonomia funzionale. In particolare, il Consulente ha affermato che: “Dalla disamina della documentazione agli atti, dall'anamnesi e dall'esame obiettivo il periziando risulta affetto da complesso pluripatologico consistente in “IRC V° stadio KDOQI in trattamento emodialitico quadrisettimanale, esiti di asportazione rene sn per neoplasia maligna, diverticolosi del sigma, cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, displipidemia mista, stato ansioso”. Il paziente attualmente conserva una buona autonomia negli spostamenti e una discreta autonomia nello svolgimento delle normali attività di vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, mangiare ecc). La dialisi prevede sedute di circa 4 ore per cui il paziente è costretto a raggiungere il punto ospedaliero o territoriale di riferimento.
Per quanto detto il periziando allo stato attuale, nonostante sia da considerarsi invalido civile totale in stato di gravità, non necessita di una assistenza continuativa nello svolgimento dei normali atti di vita quotidiana” (cfr. CTU in atti, a cui si rinvia e che le parti non hanno specificatamente contestato).
Le argomentazioni esposte appaiono esenti da vizi logici e idonee ad essere poste alla base della presente decisione, atteso che il Consulente ha dimostrato di aver adeguatamente valutato le patologie e carico del ricorrente, nonché le sue condizioni obiettive.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento. Dunque, alla luce della CTU espletata, la domanda del ricorrente deve essere rigettata.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, nulla può essere liquidato in danno dell'attore (nonostante la soccombenza) ed in favore dell' , essendo presente in atti la CP_1 dichiarazione di esenzione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di CTU devono definitivamente porsi a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 03.05.2024 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1 1) dichiara che il ricorrente non possiede il requisito sanitario per percepire l'indennità di accompagnamento;
2) nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali in ragione dell'art.152 disp. att. c.p.c.;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in Trani in data 24.03.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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