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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel. dott. Fabio Luongo Giudice dott.ssa Marta Diamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 170/2025 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 24.1.2025
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Alessia Buffon ricorrente
CONTRO
CP_1
con il proc. e dom. avv. Ugo Sandri resistente
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
Oggetto: affidamento e mantenimento figli naturali ex art. 473 bis 12 ss. c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente, congiuntamente:
1 disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
in riferimento al diritto di visita il padre starà con la figlia tre weekend al mese, da determinarsi in via anticipata di mese in mese, dal venerdì pomeriggio (o alla mattina nel caso in cui la minore non abbia impegni scolatici) fino al sabato sera, quando la riporterà presso la madre e ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre. Starà altresì con il padre un giorno infrasettimanale, e nello specifico il mercoledì (dal pomeriggio alla mattina del giorno dopo), nelle le due settimane al mese in cui lo stesso non è in trasferta.
Inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia in orari ed in giorni diversi, anche in aggiunta a quelli sopra individuati, e ciò previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni,
soprattutto scolastici, della minore e lavorativi di genitori.
Disporre che la figlia trascorra con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (che i genitori si comunicheranno in via anticipata entro il 30 aprile di ogni anno), nonché metà delle vacanze natalizie, con alternanza di anno in anno del giorno di Natale con quello del Capodanno, e metà delle vacanze pasquali, con alternanza di anno in anno del giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti.
in merito al mantenimento il padre si impegna al versamento entro il giorno 10 di ogni mese delle seguenti somme:
- € 500,00#, a titolo di spese ordinarie e contributo alle spese di alloggio, direttamente alla sig.ra e ciò mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato (Unicredit Parte_1
Filiale di Fagagna Iban [...]);
- sempre per i bisogni di la somma mensile di € 50,00# sulla carta prepagata n. Per_1
0103070422765, attivata presso la Banca Monte Paschi Siena, allo stesso intestata ma già
nella disponibilità della sig. Pt_1
L'assegno unico spetterà interamente alla sig.ra Pt_1
2 Le spese straordinarie, tra le quali vanno comprese anche quelle per la mensa scolastica,
saranno interamente a carico del sig. e verranno regolate come indicate nel Protocollo CP_1
Udinese dd. 28.08.2015, che si richiama e che le parti dichiarano di aver ricevuto e di conoscere.
Si conferma l'impegno da parte del sig. a sostenere le spese individuate a pagina 4 CP_1
del ricorso introduttivo della sig.ra e che di seguito si riportano: spese per a scuola Pt_1
privata frequentata da spese dentistiche già programmate con la dottoressa SA Per_1
CO di San Daniele del Friuli;
il costo, a carico del padre, dei rientri pomeridiani previsti per la scuola pubblica che frequenterà il prossimo anno;
gli importi necessari al fine di Per_1
consentire alla bambina di partecipare a centri estivi e centri vacanza per almeno due mesi all'anno nel periodo estivo;
gli importi relativi alle attività sportive della bambina (piscina e cavallo); gli importi necessari per la gita scolastica già programmata a Malta nel 2025.
Il sig. si impegna a cedere alla sig.ra l'automobile "Fiat Tipo" targata FL596ZZ CP_1 Pt_1
con la specificazione che i costi del passaggio di proprietà saranno a carico del sig. CP_1
mentre, successivamente al trasferimento, tutte le spese di gestione del mezzo, di qualsiasi natura, spetteranno alla sig.ra Pt_1
Il sig. rinuncia infine a qualsiasi pretesa relativamente alle somme dallo stesso CP_1
sostenute per gli arredi relativi all'immobile attualmente condotto in locazione dalla sig.ra nonché alle spese di trasloco. L'importo da egli versato per la cauzione dovrà essergli Pt_1
restituito quando la sig.ra risolverà il relativo contratto di locazione. Pt_1
Spese di lite compensate con sottoscrizione dei legali per la rinuncia alla solidarietà
professionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-letto il ricorso per la regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore (2.3.2014), nata fuori dal matrimonio e riconosciuta da entrambi i genitori, presentato Per_1
3 da nei confronti di in data 24.1.2025 ex art. 473bis 12 ss. c.p.c., con cui Parte_1 CP_1
è stato chiesto l'affido condiviso ai genitori della minore con collocamento prevalente della figlia presso di sé; una frequentazione prevalente della minore presso di sé ed un assegno di mantenimento della figlia a carico del padre di euro 1.100,00 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie necessarie per la minore;
-letta la memoria di costituzione del resistente, il quale ha invece chiesto una diversa frequentazione con la figlia ed un diverso e più articolato mantenimento della minore a proprio carico, concedendo invece alla ricorrente l'intero assegno unico universale per la minore;
-rilevato che alla prima udienza del 20.5.2025 i genitori hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo ed hanno pertanto chiesto un rinvio, con udienza a trattazione scritta, per rassegnare conclusioni congiunte;
-rilevato che all'udienza del 4.6.2025, che si è tenuta con l modalità della trattazione scritta, le parti hanno depositato note scritte contenenti conclusioni congiunte come riportate in epigrafe, con rinuncia ai termini per conclusioni e repliche: pertanto, il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione;
-ritenuto che le conclusioni rassegnate dalle parti risultano conformi agli interessi della figlia minore e possono dunque venire integralmente accolte;
Per_1
-che le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti come richiesto
P.Q.M.
il Tribunale di Udine, nella sopra intestata composizione, definitivamente pronunciando, così dispone:
dispone l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
con riferimento al diritto di visita, dispone che il padre starà con la figlia tre weekend al mese, da determinarsi in via anticipata di mese in mese, dal venerdì pomeriggio (o dalla mattina nel caso in cui la minore non abbia impegni scolatici) fino al sabato sera, quando la riporterà presso la madre: ciò compatibilmente con gli impegni di lavoro del padre. starà Per_1
altresì con il padre un giorno infrasettimanale, e nello specifico il mercoledì (dal pomeriggio alla mattina del giorno dopo), nelle due settimane al mese in cui lo stesso non è in trasferta.
4 Inoltre, il padre potrà tenere con sé la figlia in orari ed in giorni diversi, anche in aggiunta a quelli sopra individuati, e ciò previo accordo con la madre e tenuto conto degli impegni,
soprattutto scolastici, della minore e lavorativi dei genitori.
Dispone che la figlia trascorra con ciascun genitore almeno due settimane, anche non consecutive, durante il periodo estivo (che i genitori si comunicheranno in via anticipata entro il 30 aprile di ogni anno), nonché metà delle vacanze natalizie, con alternanza di anno in anno del giorno di Natale con quello del Capodanno, e metà delle vacanze pasquali, con alternanza di anno in anno del giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo, salvi diversi accordi tra le parti.
in merito al mantenimento, dispone che il padre versi entro il giorno 10 di ogni mese le seguenti somme:
- € 500,00#, a titolo di spese ordinarie e contributo alle spese di alloggio, direttamente alla sig.ra e ciò mediante bonifico sul conto corrente a lei intestato (Unicredit Parte_1
Filiale di Fagagna Iban [...]);
- sempre per i bisogni di la somma mensile di € 50,00# sulla carta prepagata n. Per_1
0103070422765, attivata presso la Banca Monte Paschi Siena, allo stesso intestata ma già
nella disponibilità della sig. Pt_1
L'assegno unico universale in favore della minore spetterà interamente alla sig.ra Pt_1
Le spese straordinarie, tra le quali vanno comprese anche quelle per la mensa scolastica,
saranno interamente a carico del sig. e verranno regolate come indicate nel Protocollo CP_1
Udinese dd. 28.08.2015, che si richiama e che le parti dichiarano di aver ricevuto e di conoscere.
Dà atto dell'impegno da parte del sig. a sostenere le spese individuate a pagina 4 del CP_1
ricorso introduttivo della sig.ra e che di seguito si riportano: spese per a scuola privata Pt_1
frequentata da spese dentistiche già programmate con la dottoressa SA CO Per_1
di San Daniele del Friuli;
il costo, a carico del padre, dei rientri pomeridiani previsti per la
5 scuola pubblica che frequenterà il prossimo anno;
gli importi necessari al fine di Per_1
consentire alla bambina di partecipare a centri estivi e centri vacanza per almeno due mesi all'anno nel periodo estivo;
gli importi relativi alle attività sportive della bambina (piscina e cavallo); gli importi necessari per la gita scolastica già programmata a Malta nel 2025.
Dà atto che il sig. si impegna a cedere alla sig.ra l'automobile "Fiat Tipo" CP_1 Pt_1
targata FL596ZZ con la specificazione che i costi del passaggio di proprietà saranno a carico del sig. mentre, successivamente al trasferimento, tutte le spese di gestione del mezzo, CP_1
di qualsiasi natura, spetteranno alla sig.ra Pt_1
Dà atto che il sig. rinuncia infine a qualsiasi pretesa relativamente alle somme dallo CP_1
stesso sostenute per gli arredi relativi all'immobile attualmente condotto in locazione dalla sig.ra nonché alle spese di trasloco. L'importo da egli versato per la cauzione dovrà Pt_1
essergli restituito quando la sig.ra risolverà il relativo contratto di locazione. Pt_1
Spese di lite compensate con sottoscrizione dei legali per la rinuncia alla solidarietà
professionale.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 19.6.2025.
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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