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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07 gennaio 2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Bernarda Zangla, nel procedimento promosso da (avv. SPINA FRANCESCO ) contro Parte_1
(avv. PECO GIULIO ) nella Controparte_1
causa iscritta al n. 6787 /2024 Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
23/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'avv. Francesco Spina
mediante il deposito di note, viene pronunciata la seguente sentenza ex art. 127 ter e
429 c.p.c. senza darne lettura alla conclusione dell'udienza ed allegandola al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla ha emesso la seguente
Rilasciata spedizione in SENTENZA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 6787/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
____________________________
(Avv. Francesco Spina)
[...]
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
CP_ ___________________________ (Avv.ti Giulio Peco e Delia Cernigliaro)
Il Cancelliere resistente
avente il seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP_
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l alla rifusione della delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 incluse spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, distraendole in favore del procuratore costituito ex art. 93
cpc.
e le seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 02/05/2024 parte ricorrente chiedeva che fosse annullato
CP_ il provvedimento con cui l in data 12/10/2023 aveva richiesto la restituzione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della somma di € 1.033,72, ed il successivo ricevuto il 24/10/2023 con cui gli veniva comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/01/2019 al 31/10/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n.
14048796 per un importo complessivo di € 928,60 per i seguenti motivi: sono state
riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante…”.
CP_ L costituitosi in giudizio comunicava che “Considerate le ragioni illustrate nel
ricorso ed esaminata la relativa documentazione, l' ha annullato l'indebito”. CP_1
◊
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ.,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più
diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr.
Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è
in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie, l'intervenuto annullamento in autotutela dell'indebito solo in data
03/10/2024, determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. da parte del ricorrente.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n.
723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel caso specifico il ricorso era fondato, e, le spese, dunque, seguono la soccombenza,
ma tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, si liquidano ai minimi della tariffa e con distrazione in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, lì 07/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/12/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 07 gennaio 2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Bernarda Zangla, nel procedimento promosso da (avv. SPINA FRANCESCO ) contro Parte_1
(avv. PECO GIULIO ) nella Controparte_1
causa iscritta al n. 6787 /2024 Ruolo Generale, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
23/12/2024, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione dell'avv. Francesco Spina
mediante il deposito di note, viene pronunciata la seguente sentenza ex art. 127 ter e
429 c.p.c. senza darne lettura alla conclusione dell'udienza ed allegandola al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Bernarda Zangla
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Bernarda Zangla ha emesso la seguente
Rilasciata spedizione in SENTENZA forma esecutiva all'Avv. nella causa iscritta al n. 6787/2024 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
____________________________
(Avv. Francesco Spina)
[...]
per ricorrente
_____________________________ CONTRO
CP_ ___________________________ (Avv.ti Giulio Peco e Delia Cernigliaro)
Il Cancelliere resistente
avente il seguente dispositivo:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
CP_
◊ dichiara cessata la materia del contendere e condanna l alla rifusione della delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.000,00 incluse spese generali, oltre
IVA e CPA come per legge, distraendole in favore del procuratore costituito ex art. 93
cpc.
e le seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione:
Con ricorso depositato il 02/05/2024 parte ricorrente chiedeva che fosse annullato
CP_ il provvedimento con cui l in data 12/10/2023 aveva richiesto la restituzione
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro della somma di € 1.033,72, ed il successivo ricevuto il 24/10/2023 con cui gli veniva comunicato che “a seguito di verifiche è emerso che lei ha ricevuto, per il periodo dal
01/01/2019 al 31/10/2023, un pagamento non dovuto sulla pensione cat. VO n.
14048796 per un importo complessivo di € 928,60 per i seguenti motivi: sono state
riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante…”.
CP_ L costituitosi in giudizio comunicava che “Considerate le ragioni illustrate nel
ricorso ed esaminata la relativa documentazione, l' ha annullato l'indebito”. CP_1
◊
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
Di recente la Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte,
ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
E' noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ.,
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sez. lav.
6.4.83 n. 24069). Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo. Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili se non per un unico elemento costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più
diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr.
Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass. SU 28.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime,
Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n.
9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n.
12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU
128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è
in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Nel caso di specie, l'intervenuto annullamento in autotutela dell'indebito solo in data
03/10/2024, determina la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100
c.p.c. da parte del ricorrente.
Pertanto, essendo venuto meno l'interesse della parte a proseguire il giudizio, viene meno anche l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. 26.1.87, n.
723; Cass., 28.1.80, n. 661; Cass., 14.11.77, n. 4923).
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Nel caso specifico il ricorso era fondato, e, le spese, dunque, seguono la soccombenza,
ma tenuto conto della semplicità delle questioni trattate, si liquidano ai minimi della tariffa e con distrazione in favore dei procuratori ai sensi dell'art. 93 cpc.
PER QUESTI MOTIVI
decide come in epigrafe.
◊
Così deciso in Palermo, lì 07/01/2025 – a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 23/12/2024.
IILL GGIIUUDDIICCEE OONNOORRAARRIIOO
BBEERRNNAARRDDAA ZZAANNGGLLAA
Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/12/2012, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal d. m. del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro