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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 24/02/2026, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1192/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7203/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Spa 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359602 37 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 752/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.10.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 31.07.2025, di pagamento della somma di € 446,88 per tassa rifiuti anno 2012, eccependo la prescrizione quinquennale e la decadenza;
l'omessa notifica e l'omessa allegazione di atti presupposti ed il difetto di motivazione.
Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione
Si costituiva l'ATO ME1, il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la pregressa notifica delle fatture e di intimazione TIA;
contestava i motivi, deducendo il successivo deposito di documentazione comprovante la richiesta, con il favore delle spese con distrazione.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS.
Il ricorrrente depositava memoria, rilevando la mancata costituzione dei AdER;
dichiarava di rifiutare, in caso di tardiva costituzione, il contraddittorio sulla documentazioen eventualmente prodotta;
qaunto alla documentazione prodotta da ATO eccepiva la mancata produzione della cd. C.A.D, nonché la nullità della notifica per ricezione a persona diversa dal destinatario.
All'udienza del 13.2.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ATO ME1 ha depositato: busta bianca relativa alla raccomandata spedita il 19.09.2019 da ATO
a Morello Maria, con annotazione al mittente per compiuta giacenza 10.10.2019; ricevuta di raccomandata spedita il 9.12.2017, firmata da “Guadagnino Maria” il 30.01.28 (rectius 2018), fattura saldo TIA 2012 ed intimazione di pagamento TIA per gli anni dal 2008 al 2012, n. 290365/2019, con “dettaglio documenti”, con l'annotazione che il plico, inviato per posta, è stato rifiutato in data 19.10.2019.
Poichè in relazione a tale “rifiuto” manca non solo la firma dell'incaricato alla distribuzione, ma pure qualsiasi annotazione in merito all'osservanza delle formalità relative al tentativo di consegna del plico ed al rifiuto da parte del destinatario, il predetto “atto” non è idoneo a fornire la prova del “rifiuto” del plico da parte del destinatario dell'atto di intimazione.
Nè il procedimento notificatorio per compiuta giacenza, di cui alla busta bianca prodotta, può ritenersi perfezionato, in difetto della produzione della cd. C.A.D., alla luce della giurisprudenza della S.C. (Cass.
Sez. Un. n. 10012/2021).
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo maturato alla data di notifica dell'atto impugnato (31.7.2025) il termine quiquennale di prescrizione a decorrere dalla data di notifica della fattura sopra indicata in data 16.01.2018, pur sommato il termine di sospensione (gg. 542 complessivi) di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID19 (art. 68, comma 1, dl d. l. n. 10/2020, nella sua versione via via modificata e prorogata fino al c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/21).
Gli altri motivi restano assorbiti.
In conclusione, il ricorso va accolto ed annullato l'atto impugnato.
Grava sui convenuti, in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario, come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle sepse del giudizio, che si liquidano, in favore della ricorrente, in complessivi € 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. SS
13.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GREGORIO MARIA RITA, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7203/2025 depositato il 23/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - OS - SS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Spa 1 In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 295 2024 00359602 37 000 TARSU/TIA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 752/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23.10.2025 Ricorrente_1 impugnava, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate OS e dell'ATO ME1 S.p.A., in liquidazione, la cartella, notificata il 31.07.2025, di pagamento della somma di € 446,88 per tassa rifiuti anno 2012, eccependo la prescrizione quinquennale e la decadenza;
l'omessa notifica e l'omessa allegazione di atti presupposti ed il difetto di motivazione.
Concludeva per la nullità della cartella, con il favore delle spese del giudizio, con distrazione
Si costituiva l'ATO ME1, il quale eccepiva l'inammissibilità del ricorso per la pregressa notifica delle fatture e di intimazione TIA;
contestava i motivi, deducendo il successivo deposito di documentazione comprovante la richiesta, con il favore delle spese con distrazione.
Non si costituiva l'Agenzia delle Entrate OS.
Il ricorrrente depositava memoria, rilevando la mancata costituzione dei AdER;
dichiarava di rifiutare, in caso di tardiva costituzione, il contraddittorio sulla documentazioen eventualmente prodotta;
qaunto alla documentazione prodotta da ATO eccepiva la mancata produzione della cd. C.A.D, nonché la nullità della notifica per ricezione a persona diversa dal destinatario.
All'udienza del 13.2.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ATO ME1 ha depositato: busta bianca relativa alla raccomandata spedita il 19.09.2019 da ATO
a Morello Maria, con annotazione al mittente per compiuta giacenza 10.10.2019; ricevuta di raccomandata spedita il 9.12.2017, firmata da “Guadagnino Maria” il 30.01.28 (rectius 2018), fattura saldo TIA 2012 ed intimazione di pagamento TIA per gli anni dal 2008 al 2012, n. 290365/2019, con “dettaglio documenti”, con l'annotazione che il plico, inviato per posta, è stato rifiutato in data 19.10.2019.
Poichè in relazione a tale “rifiuto” manca non solo la firma dell'incaricato alla distribuzione, ma pure qualsiasi annotazione in merito all'osservanza delle formalità relative al tentativo di consegna del plico ed al rifiuto da parte del destinatario, il predetto “atto” non è idoneo a fornire la prova del “rifiuto” del plico da parte del destinatario dell'atto di intimazione.
Nè il procedimento notificatorio per compiuta giacenza, di cui alla busta bianca prodotta, può ritenersi perfezionato, in difetto della produzione della cd. C.A.D., alla luce della giurisprudenza della S.C. (Cass.
Sez. Un. n. 10012/2021).
Ne consegue la fondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo maturato alla data di notifica dell'atto impugnato (31.7.2025) il termine quiquennale di prescrizione a decorrere dalla data di notifica della fattura sopra indicata in data 16.01.2018, pur sommato il termine di sospensione (gg. 542 complessivi) di cui alla normativa emergenziale sanitaria da COVID19 (art. 68, comma 1, dl d. l. n. 10/2020, nella sua versione via via modificata e prorogata fino al c.d. Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/21).
Gli altri motivi restano assorbiti.
In conclusione, il ricorso va accolto ed annullato l'atto impugnato.
Grava sui convenuti, in solido, in quanto soccombenti, il pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore anticipatario, come in dispositivo.
P.Q.M.
accoglie il ricorso ed annulla la cartella impugnata. Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle sepse del giudizio, che si liquidano, in favore della ricorrente, in complessivi € 349,00, oltre accessori e rimborso contributo unificato, se assolto, con distrazione in favore del difensore anticipatario. SS
13.02.2026 Il Giudice monocratico dott.ssa M. Rita Gregorio