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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 838 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
rappresentata e difesa dall'avvocato GIARDINA GIUSEPPE Parte_1 appellante
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. GARRONE GIOVANNA e dell'avv. PARISI CP_1
MARIO
Controparte_2
OGGETTO: Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento (art. 18) CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: «Voglia il sig. Presidente della Corte di Appello ed il collegio nell'ambito delle rispettive attribuzioni. Reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente, giuste le ragioni indicate in premessa, disporre, ai sensi dell'art 19 L.F., la sospensione della liquidazione dell'attivo nell'ambito della procedura Fallimentare della società dichiarata fallita con la Parte_1 reclamata sentenza. Nel merito, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, con ogni statuizione, annullare e/o revocare, la sentenza N.12/2021 resa inter partes dal Collegio del Tribunale di Agrigento, Sez. Fallimentare, depositata in data 02/04/2021, nell'ambito del
1 procedimento prefallimentare iscritto al n. 14/2021 e notificata in data 13/04/2021. Conseguentemente e, per l'effetto, ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile e, comunque, nel merito rigettare, o perché infondato sia in fatto che in diritto, il ricorso per dichiarazione di fallimento promosso dalla , nei confronti della società ondannare la , in persona del CP_1 Parte_1 CP_1 suo legale rappresentante pro tempore al pagamento delle spese e compensi per entrambe le fasi di giudizio. In via istruttoria si chiede ammettersi l'escussione di informatori “a braccio” o, altrimenti, ammettersi prova per testi di cui ai seguenti capitolati: 1) “Vero è che il credito vantato da di nei confronti della dopo la notifica del decreto ingiuntivo n. 55/2019 è stato CP_1 CP_3 Parte_1 totalmente corrisposto dalla sia tramite bonifici, assegni e contanti”; 2) “Vero è che in sede di accesso per apposizione di sigilli da Pt_1 parte del Curatore nominato Dott. avvenuto in data 07/04/2021 ho chiamato personalmente il legale rapp.te della Persona_1 CP_1[... C
il quale mi confermava che il credito dalla stessa vantato nei confronti di era stato totalmente saldato e che veva Pt_1 CP_1 nella sostanza rinunciato al credito ma tale rinuncia non era stata formalizzata nella procedura fallimentare;
Allo scopo si indica come testi i Controparte_ signori e , da Canicattì. » CP_5
Conclusioni per l'appellato: « Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione - In via principale rigettare il reclamo proposto in quanto integralmente infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- In ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 13 maggio 2021, la ha proposto Parte_1 reclamo avverso la sentenza n. 12/2021, con cui il Tribunale di Agrigento ne ha dichiarato il fallimento.
Si è costituita la che ha contestato il reclamo e ne ha chiesto il rigetto. CP_1
Con il primo motivo, lamenta che il Tribunale Fallimentare Parte_1 avrebbe omesso di accertare che nel periodo tra l'istanza per fallimento e la sua dichiarazione, il credito vantato dalla società stato interamente saldato con CP_1 il pagamento effettuato dall . Pt_1
Il motivo è infondato.
Infatti, la vanta un credito oggetto di decreto ingiuntivo del Tribunale di CP_1
Agrigento n. 55/2019 – RG n. 33/2019, emesso il 23 gennaio 2019.
La a affermato nel reclamo che “Il credito vantato dalla è Parte_1 CP_1 inesistente, in quanto totalmente saldato come da dichiarazioni e/o quietanze liberatorie che si depositano unitamente al presente reclamo”. Tuttavia, non ha prodotto tali quietanze e liberatorie, lasciando le sue affermazioni prive di supporto documentale.
In maniera contraddittoria, la società reclamante ha poi articolato una prova testimoniale
2 per dimostrare l'avvenuto pagamento del debito, che risulta inammissibile.
Sul punto, è principio consolidato che “la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c. è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta” (Cass. 20.4.2020 n. 7940; Cass. 25.5.1993 n. 5884; Cass.
7.6.2013 n. 14457).
Nel caso di specie, non ricorrono motivi che giustifichino la deroga al divieto di prova testimoniale, in quanto si tratta di un ingente debito intercorrente tra società commerciali, per cui esisteva già un titolo giudiziale.
Se la società avesse effettivamente provveduto al pagamento del debito, avrebbe Pt_1 certamente provveduto a farsi rilasciare una ricevuta o altra idonea documentazione scritta.
Con il secondo motivo, i duole che il Tribunale Fallimentare Parte_1 abbia omesso di accertare il presupposto oggettivo del fallimento di cui all'art. 5 L.F., in relazione ad indizi e fattori esteriori ulteriori rispetto al mero inadempimento.
Anche questo motivo è infondato.
Ai fini della dichiarazione di fallimento, lo stato di insolvenza va desunto, più che dal rapporto tra attività e passività, dalla possibilità dell'impresa di continuare ad operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le obbligazioni (Cass.
Sentenza n. 29913 del 20/11/2018).
Lo stato d'insolvenza dell'imprenditore commerciale, quale presupposto per la dichiarazione di fallimento, "si realizza in presenza di una situazione di impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività, mentre resta irrilevante ogni indagine sull'imputabilità o meno all'imprenditore medesimo delle cause del dissesto, ovvero sulla loro riferibilità a rapporti estranei all'impresa, così come sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti fatti valere nei suoi
3 confronti" (cfr. Cass. Sez. Un. 115-01, Cass. Sez. U n. 1997-03).
In considerazione dei principi menzionati, deve essere confermato il giudizio espresso dal
Tribunale riguardo all'entità complessiva dei debiti che la società reclamante si trova a fronteggiare, denotando la sua incapacità strutturale a soddisfare le obbligazioni nascenti dall'esercizio dell'attività.
Infatti, dall'istruttoria prefallimentare è emerso il mancato pagamento di ingenti debiti tributari e previdenziali, di ammontare complessivo pari a € 218.103,42, maturati a partire dall'anno d'imposta 2016, come emerge dall'informativa dell'Agente della riscossione.
Le affermazioni della società che sostiene di non avere mai ricevuto le Parte_1 rituali notifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell e di Riscossione Sicilia, CP_7 non risultano dimostrate e non provano dunque l'insussistenza dei detti debiti.
Inoltre, dai Bollettini ufficiali dei protesti e dal Registro informatico dei protesti risultano protesti a carico della società in relazione ad assegni, per un importo complessivo di €
112.157,56.
A ciò si aggiunge che la società non ha depositato i bilanci di esercizio in violazione dell'art. 2478 bis c.c., poiché l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 2017.
Tutte queste circostanze, unite al fatto che la società non ha adempiuto a un debito commerciale nei confronti della dimostrano come la stessa non abbia più CP_1 mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
Per le ragioni esposte, il reclamo va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in applicazione dei parametri previsti dal decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 2022, vigenti pro tempore, in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. nella misura di legge.
Al rigetto dell'impugnazione consegue, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115 del 2002, l'obbligo per la parte reclamante di provvedere al versamento di un ulteriore
4 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte D'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:
1.Rigetta il reclamo proposto da avverso la sentenza n. 12/2021 del Parte_1
Tribunale di Agrigento, resa in data 2 aprile 2021.
2.Condanna la reclamante al pagamento delle spese processuali in favore della CP_1
che liquida in euro 3.500,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA nella misura di
[...] legge.
3.Dà atto, ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della reclamante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione stessa.
Così deciso in Palermo il 5 dicembre 2024.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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