Articolo 1757 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1756Articolo 1758
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9 ottobre 2010
Art. 1757. Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana 1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799. 2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a quello del personale delle Forze armate. 3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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