Art. 1757. Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana 1. In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799. 2. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a quello del personale delle Forze armate. 3. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.
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9 ottobre 2010
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Ipotesi di modelli per progettare l'Ufficio per il Processo Pubblicato il 29/11/21 00:00 [Articolo 1757]
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Giurisprudenza • 64
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/10/2024, n. 26865Provvedimento: […] Il motivo di ricorso è così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. con riferimento agli artt. 116, comma 1, r.d. n. 484/1936 e dell'art. 1757, comma 3, Codice Ordinamento Militare. […] Non viene messa in discussione l'interpretazione che il Tribunale ha dato all'art. 1757, comma 3, del Codice dell'Ordinamento Militare (d.lgs. n. 66 del 2010) e nemmeno quella dell'analogo, e previgente, art. 116, comma 1, del r.d. n. 484 del 1936. […]Leggi di più...
- equiparazione retributiva·
- inammissibilità ricorso·
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- contributo unificato·
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- art. 360 c.p.c.·
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