Sentenza breve 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza breve 09/06/2025, n. 11242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11242 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11242/2025 REG.PROV.COLL.
N. 14162/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cpa;
sul ricorso numero di registro generale 14162 del 2024, proposto dal Sig.
-OMISSIS-i , rappresentato e difeso dagli avvocati Nevenca Damiani Di Vergada Franzetti , Enrico Damiani Di Vergada Franzetti , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, 12.
per l'annullamento
- PREVIA TUTELA CAUTELARE -
- del provvedimento n.2142 del 9/10/2024 di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato (pos. n. 3687/2024) dell'Ambasciata d'Italia ad Abidjan;
- la Comunicazione n.2030 del 19/9/2024 - notificata a mani proprie del destinatario il 1/10/2024 – recante preavviso di rigetto ex art.10 bis L.241/1990:
- nonché ogni atto presupposto, antecedente, conseguente, connesso o collegato in modo diretto o indiretto, conseguenziale e/o dipendente dalla suindicata determinazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 il dott. Roberto Maria Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cpa.
L’odierno ricorrente, cittadino della TA d’VO , in quanto beneficiario di Nulla Osta nominativo rilasciato dal competente SUI di Lecco il 19/5/2024, formalizzava, in data 30/8/2024, la necessaria richiesta di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato ( CCNL Lavoro Domestico: assistente familiare convivente con rapporto a tempo parziale di 30 ore settimanali ).
Ma veniva notificato all’istante il 1/10/2024 – da parte dell 'Ambasciata d'Italia ad Abidjan – la Comunicazione n.2030 del 19/9/2024 recante Preavviso di rigetto ex art. 10 - bis L 241/1990 , così motivato: “Il vostro profilo professionale non corrisponde al lavoro che vi è stato assegnato in base ai termini del contratto”. Nonostante le controdeduzioni dell’interessato, la competente Rappresentanza Diplomatica – con provvedimento n.2142 del 9/10/2024 - gli ricusava il visto, ribadendo l’incoerenza del suo percorso professionale e ravvisando il cd . rischio migratorio.
Con ricorso – ritualmente proposto il 27/12/2024 – l’istante impugnava, previa tutela cautelare, il diniego del 9/10/2024 nonché gli atti indicati in epigrafe.
Si costituiva in resistenza – in data 9/1/ 2025 – il MAECI , a mezzo della difesa erariale.
All’udienza camerale del 3/6/2025 – previo avviso ex art. 60 cpa – la causa veniva trattenuta in decisione.
Ciò premesso, preliminarmente , si constata che la procura – come documenta il recente deposito – è attualmente munita della legalizzazione di rito .
Quanto al merito , il gravame – ribadendo, sostanzialmente, le controdeduzioni dell’interessato in risposta alla Comunicazione n.2030 del 19/9/2024 – evidenzia che “in seguito a tale preavviso di rigetto, in data 02.10.2024, il sig. -OMISSIS- integrava immediatamente la documentazione relativa al proprio percorso professionale mediante consegna a mani presso gli Uffici dell’Ambasciata d’Italia ad Abidjan di seguito esposta;- per citare l’esperienza lavorativa del ricorrente, dal 17.11.2022 al 09.04.2023 lo stesso lavorava presso l’Hope Road Hospital come addetto alle pulizie; a seguire, ossia dal 10.04.2023 ad oggi, il ricorrente veniva adibito alla mansione di autista presso la medesima struttura;- infatti, oltre al curriculum vitae ed all’attestato rilasciato dall’Hope Road Hospital in data 27.08.2024, con il quale si dava atto che il ricorrente lavorava alle dipendenze della struttura ospedaliera con le mansioni suindicate, lo stesso produceva altresì un certificato rilasciato sempre dall’Hope Road Hospital, con il quale l’Ospedale specificava che dal 17.11.2022 al 09.04.2023 il sig. -OMISSIS- lavorava presso la struttura ospedaliera come “technicien de surface”[trad. addetto alle pulizie] ed in seguito, dal 10.04.2023 come “chauffeur” [trad.autista] si produce la relativa documentazione in lingua francese con riserva di farne avere traduzione giurata ove risultasse necessario (doc.5b curriculum vitaesig. -OMISSIS-; doc.5c attestation de travail rilasciata dall’Hope Road Hospital in data 27.08.2024; doc.5d certificat de travail rilasciato dall’Hope Road Hospital in data 02.10.2024);- dalla documentazione sopra prodotta, tempestivamente consegnata dal ricorrente all'Ambasciata d'Italia ad Abidjan nell’ambito del procedimento di rilascio del visto, si rilevava chiaramente come il percorso professionale del sig. -OMISSIS- risultasse coerente con la figura di assistente familiare/collaboratore domestico, ruolo che lo stesso avrebbe ricoperto alle dipendenze della sig.ra -OMISSIS- con l’ingresso in Italia;- infatti, come detto, il ricorrente ha già avuto esperienze lavorative nell’ambito dei servizi alla persona ed in particolare, ha svolto e svolge attualmente il ruolo di autista, nonché, in precedenza, ha svolto la mansione di addetto alle pulizie, sempre presso l’Hope Road Hospital, struttura ospedaliera di Adjame in TA d’VO, così maturando la relativa esperienza;- nonostante la tempestiva consegna della documentazione integrativa inerente il proprio percorso professionale nell’ambito dei servizi alla persona, in data09.10.2024, l'Ambasciata d'Italia ad Abidjan emetteva il provvedimento di diniego della richiesta di visto d'ingresso per lavoro subordinato”. .
Le risultanze in atti sostanzialmente confermano quanto rappresentato dal ricorrente.
L’ Ufficio procedente non solo ha disatteso le controdeduzioni dell’istante rispetto al Preavviso di rigetto - come, in astratto, ben poteva - ma non le ha neppure considerate, anche solo per rigettarle, come invece avrebbe dovuto fare.
Il che ha inciso negativamente sulla stessa attendibilità della decisione di rifiuto del visto, in ragione dell’evidente inadeguatezza dell’istruttoria del relativo procedimento.
La competente Sede - con l’impugnato diniego – si è limitata, infatti, ad operare una sorta di mera conferma della precedente Comunicazione ex art. 10 – Bis L 241/1990 , omettendo di esaminare e – meno che mai - confutare le plausibili controdeduzioni dell’interessato.
Né ha ritenuto di convocare il richiedente - al fine di accertare le effettive finalità del soggiorno in Italia - per il cd. colloquio consolare, che riveste, ai fini dell’istruttoria - secondo l’art. 4, comma 2, secondo periodo DI n.850 dell’11/5/2011 – “ Fondamentale rilevanza ”.
In tal modo, sono state eluse quelle regole sul giusto procedimento improntate all’osservanza del principio del contraddittorio endoprocedimentale , particolarmente in caso di adozione di provvedimenti - come nel caso di specie – di diniego.
Attese tali evidenti carenze, il Collegio non riscontra – allo stato degli atti, non potendo valutare quanto rappresentato dalla difesa erariale nella Memoria depositata il 18/1/2025 , trattandosi di cd. motivazione postuma - elementi idonei che documentino quei ragionevoli dubbi sulla documentazione prodotta e sulle motivazioni dell’interessato, ravvisati dall’ Ambasciata.
In conclusione, il ricorso va accolto e - per l’effetto - annullato il diniego del 9/10/2024.
Né – in sede di riedizione del potere – la competente Rappresentanza Diplomatica potrà reiterare il rifiuto in base alle stesse risultanze istruttorie sinora acquisite.
Le spese di lite seguono la soccombenza del MAECI e vengono liquidate nella misura forfettaria indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e – per l’effetto - annulla il provvedimento n.2142 del 9/10/2024 di diniego del visto d'ingresso per lavoro subordinato dell' Ambasciata d'Italia ad Abidjan.
Liquida le spese processuali - a carico del MAECI e a favore del ricorrente - in € 1.000 (Mille), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato .
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Arzillo, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Maria Giordano | Francesco Arzillo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.