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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2522 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 17666 2024 RG
FRA
Avv. MARINELLI Parte_1
GIOVANNA
[...]
[...]
contumace Parte_2
contumace Controparte_1
contumace CP_2
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato a seguito di opposizione all'esecuzione in data 8.5.2024,
ha convenuto la soc. Parte_1 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore
[...] Controparte_3
nonché la , per sentir
[...] Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni:
“- revocare la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- rigettare l'opposizione all'esecuzione proposta avverso gli avvisi di addebito perché il debitore ha agito nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva per quanto innanzi rappresentato;
- in via del tutto subordinata, si chiede all'adito Giudice del Lavoro di valutare discrezionalmente l'opportunità di disporre l'intervento dell' alla luce delle CP_2 motivazioni addotte dal GE;
- dichiarare che ha diritto di procedere alla Parte_1 esecuzione forzata nei confronti della società … …, per gli avvisi di Parte_2 addebito sottesi al PPT opposto;
- condannare il debitore al pagamento delle spese di lite sia per la fase cautelare che per la fase di merito, con attribuzione”.
Ha premesso che, con pignoramento presso terzi ex art. 72bis del DPR 602/73, PPT n.
09784202300014335000, notificato al terzo il 19/07/2023 (Fascicolo 097/2023/000329884), l'agente della riscossione aveva pignorato le somme dovute dall'istituto di all'opponente, per complessivi euro Controparte_1 CP_1
73.793,07, di cui alle cartelle e avvisi di addebito n.ri 09720220193723302000,
09720230012198908000, 09720230012199009000, 09720230052613468000,
09720230052613569000, 39720220018416669000, 39720220021775282000,
3972022002605510800 (doc. 1);
- la società aveva proposto opposizione all'esecuzione, notificando Parte_2 ricorso e decreto (RE 80364/2023) per l'udienza del 12/02/2024 (doc. 2);
- aveva in tal sede lamentato la inesistenza giuridica della notificazione dell'atto esecutivo perché spedito da indirizzo pec non inserito in pubblici registri, la mancata notifica del PPT al debitore, nonché la mancata notifica degli atti presupposti, ovvero le cartelle e avvisi di addebito;
- si era costituita l' contestando i motivi di opposizione, Controparte_4 dimostrandone la totale infondatezza, depositando tutte le relate di notifica degli atti esattoriali di propria competenza;
con riferimento agli avvisi di addebito evidenziando che la competenza non apparteneva all'agente della riscossione che, dunque, non poteva fornirne prova.
Aveva richiamato la giurisprudenza di legittimità (SS.UU. n. n. 7514/2022) che aveva chiarito che “La disciplina della riscossione mediante ruolo dei crediti previdenziali è peculiare rispetto ad altre fattispecie ed è prevista una normativa specifica che individua come legittimato passivo l'ente impositore (art. 24 d.lgs. 46/1999). Pertanto, nelle opposizioni sul merito della pretesa contributiva - come le opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e le opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo - la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito (ex art. 24 d.lgs. 46/1999)” Pertanto: a) qualora il contribuente agisca direttamente verso l'ente creditore, il riscossore rimane vincolato alla decisione del giudice della sua qualità di destinatario del pagamento ex art. 1188 c.c. (adiectus solutionis causa); b) qualora il contribuente agisca nei confronti dell'agente della riscossione, questi, se non vuole rispondere dell'esito sfavorevole della lite, deve chiamare in giudizio l'ente titolare del credito. Secondo tale orientamento giurisprudenziale, nel caso di impugnazione della cartella esattoriale per motivi relativi all'omessa notifica o all'invalidità degli atti impositivi presupposti, l'individuazione del legittimato passivo in uno soltanto dei due soggetti (titolare del credito o ente riscossore) non determina l'inammissibilità della domanda;
eventualmente, il riscossore può chiamare in giudizio l'ente creditore ma, in difetto, il giudice non deve integrare il contraddittorio non sussistendo alcun litisconsorzio necessario (Sez. 5, n. 14991/2020, Manzon, Rv. 658358-01). (doc. 3); l' non era stato convenuto. CP_2 In data 3/4/2024 il Giudice dell'Esecuzione aveva quindi così disposto: “ritenuta l'irrilevanza dell'incompetenza “ratione materiae” eccepita dall' Parte_1
rispetto agli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento, stante il
[...] mancato assolvimento, da parte dello stesso agente della riscossione, dell'onere della chiamata in causa dell'ente creditore, ossia dell' nel caso concreto;
ritenuto, CP_2 pertanto, in difetto di prova documentale dell'avvenuta notificazione dei tre avvisi di addebito alla società debitrice, la verosimile fondatezza, allo stato degli atti, del motivo di opposizione sollevato in punto di nullità derivata dell'atto di pignoramento per mancata e/o invalida notificazione degli stessi avvisi di addebito;
revoca la sospensione integrale dell'esecuzione, disposta inaudita altera parte dal giudice dell'esecuzione di turno, e sospende l'esecuzione parzialmente e limitatamente ai soli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento, mantenendo ferma l'esecuzione esattoriale per tutto il resto;
2) compensa in toto le spese di lite tra le parti;
3) assegna termine perentorio fino al 30.05.2024 per l'instaurazione della fase eventuale di merito dell'opposizione agli atti esecutivi innanzi al giudice competente…” (doc. 4). Ha quindi precisato che la competenza alla trattazione della controversia spettava per materia all'intestato ufficio giudiziario vertendosi in fattispecie ex art. 24, comma 5, D.
Lgs. n. 46/1999 e rappresentato che l'opposizione all'esecuzione avverso gli avvisi di addebito era inammissibile perché proposta nei confronti di soggetto non legittimato passivo, che era quanto avrebbe dovuto rilevare il GE con l'ordinanza di sospensione parziale dell'esecuzione; il GE aveva erroneamente ritenuto che l'agenzia avrebbe dovuto assolvere all'onere della chiamata in causa dell'ente creditore, ossia dell' non considerando la norma speciale prevista per tali fattispecie, contenuta CP_2 nell'art. 30 del D.L. n. 78/2010; in base a tale norma, il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso ed il decreto all' , quale unico legittimato passivo per i citati CP_2 avvisi di addebito.
Ciò era stato dedotto in comparsa di costituzione in fase cautelare, dove era stato precisato che la disposizione in parola, rubricata «Potenziamento dei processi di CP_ riscossione dell' , aveva introdotto un nuovo sistema di riscossione che interessava le modalità di recupero dei crediti contributivi dell' , prevedendo espressamente CP_5 al comma 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il recupero delle somme dovute CP_ all' «a qualunque titolo», anche a seguito di accertamento, doveva essere effettuato CP_ attraverso la notifica al debitore di un avviso di addebito, atto dell' con valore di titolo esecutivo. In base al tenore letterale della norma l'avviso di addebito veniva utilizzato sia per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non versati alla scadenza mensile o periodica, sia per le somme accertate come dovute dagli uffici o dagli organi di vigilanza, anche di altri Enti. Non era più necessaria, dunque, la CP_ formazione del ruolo da parte dell' e la trasmissione dello stesso al concessionario che doveva provvedere alla formazione e notificazione della cartella. L'atto di determinazione della pretesa (avviso di addebito) e l'atto costituente titolo per dare esecuzione alla pretesa (il ruolo) e che intimava il pagamento entro un certo termine a pena di esecuzione forzata (precetto) erano unificati. Ne derivava che unico legittimato passivo per l'opposizione avverso l'avviso di addebito –sia per motivi inerenti il merito della pretesa che per motivi inerenti a vizi CP_ formali dell'atto- doveva ritenersi l' cui esclusivamente l'opposizione andava notificata. L'avviso di addebito assorbiva infatti le funzioni che prima erano svolte dalla cartella esattoriale e dal ruolo, acquisendo così natura di atto impositivo e atto esattivo allo stesso tempo.
Con disposizione di coordinamento contenuta nel comma 14 dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, del resto, il legislatore aveva previsto che ogni riferimento contenuto in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento dovevano CP_ intendersi effettuati all'avviso di addebito emesso dall' contenente l'intimazione ad adempiere l'obbligo di pagamento. Venendo al caso in esame, con unico atto di opposizione erano state fatte valere sia ragioni di merito che di regolarità formale della cartella e della procedura di riscossione, con la conseguente legittimazione passiva dell'Ente impositore o dell'agente per la riscossione in relazione a ciascuna di tali azioni;
quindi, tenuta in considerazione la peculiarità del sistema della riscossione previdenziale, e cioè che l'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - nel testo oggi vigente, e vigente ratione temporis - dispone che nel giudizio contro l'iscrizione a ruolo la legittimazione spetta all'ente impositore e poiché la disposizione del comma 5 dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 non era stata modificata nella parte concernente la legittimazione dell'ente impositore, anche quando il legislatore aveva modificato la norma espungendo l'obbligo di notifica del ricorso al concessionario, si doveva escludere che questa disposizione fosse stata implicitamente superata dall'art. 39 d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112, emanato successivamente al cit. art. 24.
Limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, pertanto, la legittimazione passiva continuava ad essere regolata dal citato art. 24, senza che potesse trovare applicazione l'art. 39 d.lgs. n.112 del 1999 e le conseguenze che da esso aveva tratto la giurisprudenza in materia tributaria, atteso che «dalla complessiva lettura del d.lgs. n. 112 del 1999 [...] si trae conferma del fatto che si tratta di decreto principalmente rivolto alla riscossione dei tributi>> (Cass. S.U.25 ottobre 2016 n.23397). Pertanto, sussisteva la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore in considerazione dell'oggetto dell'azione che era individuabile nel merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) - in conformità all'art.24 d.lgs.46 del 1999 – rispetto al quale l'agente della riscossione restava estraneo. Appariva in definitiva evidente come il Tribunale dell'esecuzione avesse errato nel ritenere applicabile al caso concreto la disciplina prevista dall'articolo 39 del Dlgs 112/1999, affermando che l'agente della riscossione avrebbe dovuto chiamare in causa l'ente previdenziale. Al contrario, il GE avrebbe dovuto rilevare la nullità dell'opposizione all'esecuzione relativamente agli avvisi di addebito, poiché il ricorrente non aveva notificato il ricorso ed il decreto nei confronti dell'unico legittimato passivo, . CP_2
Ha infine richiamato la sentenza n. 7514/2022, con la quale le Sezioni Unite avevano precisato che “In tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art.
107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” e concluso nei sensi sopra riportati.
La società non si è costituita nonostante la rituale notifica del ricorso in Parte_2 riassunzione (v. RDAC all'avv. Galloni del 10.5.2024) come la
[...] (v. PEC inviata all'indirizzo PEC Controparte_1
08327.contenzioso@actaliscertymail.ti del 10.5.2024. Il ricorso in riassunzione è stato notificato anche all' , via PEC in data 10.5.2024, ai CP_2 sensi dell'art. 44, comma 3, D.L. 296/2003: l' non si è costituito. CP_2
Alla odierna udienza quindi il processo è stato deciso.
Con l'odierno ricorso riassume il giudizio di Controparte_6 opposizione agli atti esecutivi promosso dalla debitrice, soc. avverso Parte_2 l'esecuzione esattoriale direttamente intrapresa con il coinvolgimento del debitor debitoris ( e chiede, previa revoca della Controparte_1 sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, il rigetto della opposizione, quanto agli avvisi di addebito, in quanto la cit. società aveva agito nei confronti del soggetto privo di legittimazione passiva;
chiede poi, in via subordinata, di valutare discrezionalmente l'opportunità di disporre l'intervento dell' alla luce delle motivazioni addotte dal CP_2
GE ed in ogni caso di affermare il proprio diritto di procedere alla esecuzione forzata, per gli avvisi di addebito sottesi al PPT opposto.
Va ricordato che il procedimento di opposizione agli atti esecutivi è stato promosso dalla società debitrice, a fronte della esecuzione esattoriale intrapresa dall' ed Pt_1 incardinato presso il Tribunale ordinario, con riguardo a vari motivi di opposizione ed in particolare:
1) l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento alla debitrice, stante la notificazione con p.e.c. in data 17.07.2023 al solo terzo pignorato;
2) l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento in ragione della provenienza da un indirizzo p.e.c. non rientrante nei registi pubblici (IPA, REGINDE,
INIPEC);
3) la nullità derivata dell'atto di pignoramento per omessa notificazione delle cartelle esattoriali e degli avvisi di addebito;
4) la nullità dell'atto di pignoramento per vizio proprio, in ragione dell'omessa specificazione dei crediti da parte dell' . Parte_1 Il GE con ordinanza del 3.4.2024: “rilevata, in base all'estratto di ruolo, la natura giuridica tributaria dei crediti iscritti nelle cartelle esattoriali n.
09720230012199009000 (omesso versamento contributi;
I.r.p.e.f.), n.
09720230012198908000 (I.r.p.e.f.), n. 09720230052613468000 (I.v.a.) e n.
09720230052613569000 (Diritto annuale C.C.I.A.A.)” ha declinato la propria giurisdizione mentre, relativamente ai crediti “extratributari” iscritti a titolo di premio/contributi I.N.A.I.L. nella cartella n. 097.2022.0193723302.000, ha ritenuto infondato sia il motivo di opposizione agli atti esecutivi “sollevato sotto il profilo della inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento per omessa notificazione dello stesso atto esecutivo iniziale alla società debitrice, alla luce della prova documentale della suddetta notificazione con p.e.c. in data 19.07.2023, fornita dalla difesa dell'
[...]
, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c., depositata in Parte_1 atti”, che quello attinente alla mancata “notificazione della cartella n. 097.2022.0193723302.000, stante la prova della notificazione di quest'ultima alla società debitrice in data 30.01.2023, come da ricevuta di avvenuta consegna con p.e.c., depositata in atti”. Sempre nella cit. ordinanza il GE ha ritenuto: “verosimilmente infondati, allo stato degli atti, i motivi di opposizione agli atti esecutivi sollevati sotto i profili: 1) dell'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento in quanto proveniente da un indirizzo p.e.c. non rientrante nei registi pubblici (IPA, REGINDE, INIPEC):
1a) atteso che l'art. 26 del d.P.R. n. 602/73, così come novellato con l'art. 14, co. 1, del d. l.vo n. 159/2015, prevede che l'agente della riscossione notifichi con p.e.c. le cartelle esattoriali e gli atti ad esse successivi e, quindi, anche gli avvisi di intimazione di pagamento e gli atti di pignoramento;
1b) stante l'irrilevanza dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato dall' Controparte_7
quale mittente e, al contrario, in ragione della rilevanza dell'indirizzo di
[...] posta elettronica del destinatario, che deve essere quello risultante dai registri pubblici;
infatti, a mente dell'art. 26 del d.P.R. n. 602/73 (nel testo in vigore dal 31.05.2010), “la notifica della cartella può essere eseguita con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)….” risultanti dagli elenchi riconosciuti dalla legge;
1c) alla luce dell'operatività, comunque, della sanatoria dell'asserita nullità a seguito e per effetto dell'avvenuta proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, in applicazione del principio generale del raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. co., c.p.c. (ex multis: Cass. civ., sez. III, sentenza 12.06.2020, n. 11290); 2) della nullità dell'atto di pignoramento per vizio proprio, ossia per omessa indicazione dettagliata dei crediti in relazione alla cartella n.
097.2022.0193723302.000, in ragione della verosimile conoscenza o, quanto meno, della conoscibilità, secondo la diligenza ordinaria, del contenuto della suddetta cartella, a seguito della notificazione della stessa cartella eseguita con p.e.c. nei confronti della società debitrice”. Ritenuta altresì, l'irrilevanza dell'incompetenza ratione materiae sollevata dall' rispetto agli avvisi di addebito sottesi all'atto di pignoramento, stante il Pt_1 mancato assolvimento, da parte dello stesso agente della riscossione dell'onere di chiamata in causa dell'ente creditore ( ) ed in difetto di prova dell'avvenuta CP_2 notificazione dei tre avvisi di addebito, ha ritenuto la verosimile fondatezza del motivo di nullità del pignoramento per mancata o invalida notificazione di tali avvisi di addebito, il GE ha correlativamente sospeso parzialmente l'esecuzione (limitatamente ai soli avvisi di addebito) e rimesso le parti al giudice competente per l'eventuale instaurazione del giudizio di merito (ord. G.E. agli atti di parte ricorrente).
Orbene, ciò premesso, osserva il Giudice che non può darsi luogo alla revoca o modifica della ordinanza con il quale il GE ha disposto la sospensiva. E' noto come dal pignoramento ex art. 72-bis D.P.R. n. 602 del 1973 scaturisca «un'autentica espropriazione presso terzi, sia pure in forme del tutto speciali ed in tutto riconducibili a quelle del procedimento esecutivo esattoriale» (Cass., Sez. 3, Sentenza
n. 20294 del 04/10/2011), nella quale trova applicazione – in quanto non derogata dalle disposizioni speciali e nei limiti della compatibilità con queste ultime – la disciplina ordinaria del processo esecutivo (art. 49, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973); «l'ordine di pagamento diretto rivolto dall'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 72 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, configura un pignoramento in forma speciale» (Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 2857/2015), ma «dà comunque luogo ad un vero e proprio processo esecutivo per espropriazione di crediti presso terzi, differenziandosi dalla procedura ordinaria essenzialmente per la possibilità del creditore di “ordinare” direttamente al terzo il pagamento delle somme pignorate;
a tale procedura si applica, quindi (nei limiti della compatibilità), la disciplina ordinaria del processo esecutivo» (Cass., Sez.
6-3, Ordinanza n. 26549/2021). E' quindi conseguente che contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione, qualsivoglia doglianza deve essere avanzata con apposito reclamo ai sensi dell'articolo 669 terdecies.
Quanto al merito, si deve poi rappresentare – pur volendo considerare superato il profilo della integrità del contraddittorio - avendo l'Agenzia notificato il presente ricorso in riassunzione anche all'Istituto di Previdenza, rileva il vaglio relativo alla avvenuta notificazione degli AAddAA ed alla conseguente nullità del pignoramento, rispetto ai quali il GE, atteso il mancato adempimento all'onere di chiamata in causa dell'ente creditore ( ) da parte dell'Agenzia e verificato il difetto di prova dell'avvenuta CP_2 notificazione dei tre avvisi di addebito, ha ritenuto la verosimile fondatezza del motivo di nullità del pignoramento, rimettendo le parti dinanzi a questo giudice del lavoro competente.
Nell'atto di riassunzione come sopra riportato, lamenta la erroneità CP_8 dell'ordinanza del GE nella misura in cui avrebbe preteso il coinvolgimento dell'Ente impositore ( ) su istanza dello stesso esattore. CP_2 Ritiene il Giudicante che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi debbano essere proposte nei confronti dell'unico legittimato passivo rispetto alle stesse e cioè l'agente di riscossione che è il titolare esclusivo dell'azione esecutiva e che tale regola non possa essere applicata solo qualora si proponga un'opposizione recuperatoria (Cass. 3870/2023) mentre nell'odierna fattispecie la Società opponente aveva lamentato esclusivamente la nullità del pignoramento, seppure per la omessa notificazione degli atti prodromici, fra cui gli AAddAA portanti poste previdenziali. E' vero che la S. Corte, chiamata a pronunciarsi a sezioni unite ha affermato che, in materia di riscossione di crediti previdenziali, la legittimazione a contraddire compete all'ente impositore, ma tale principio vale quando si deduca l'omessa notificazione della cartella recante il credito che si reputa insussistente (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514); nel giungere a tali conclusioni la S. Corte – ponendo l'accento sulla specificità e sull'autonomia del sistema di riscossione dei crediti previdenziali (sentenza n. 7514 del
2022, cit., punto 12) ha richiamato il disposto dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, nella versione modificata dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art. 4, comma 2- quater, convertito, con modificazioni, nella L. 22 novembre 2002, n. 265, ed affermato che alla luce del testo oggi vigente, il ricorso contro l'iscrizione a ruolo dev'essere notificato all'ente impositore, unico legittimato a contraddire. Tali conclusioni, tuttavia, si attagliano alle azioni "… accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva" (cifr. sentenza n. 7514 del 2022, punto 12.2.) potendosi concludere nel senso che, anche quando ha innovato la normativa in esame, il legislatore ha scelto di lasciare inalterata tale disposizione, attesa la specialità della riscossione dei crediti previdenziali.
Nè si può dunque ritenere che tale specialità sia implicitamente superata, in difetto di indicazioni univoche, da quel D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (sentenza n. 7514 del
2022, cit., punto 12.2.).
Ciò precisato e considerato che il giudizio incardinato dalla società, rispetto al quale in riassunzione non ha ritenuto di rinnovare la sua costituzione, non riguarda anche la negazione del credito azionato e la fondatezza dello stesso (ovvero il merito della pretesa e la sussistenza del debito iscritto a ruolo), non può affermarsi il diritto di di proseguire nell'esecuzione, dovendo trovare applicazione l'art. 39 del d.lgs. n. CP_8
112 del 1999, con onere a carico del concessionario di chiamare in causa l'ente creditore (in tal senso Cassazione civile sez. lav., 19/06/2019, n.16425).
Conseguentemente va dichiarato che non ha diritto di Parte_1 procedere alla esecuzione forzata nei confronti della società per le poste Parte_2 contenute negli avvisi di addebito sottesi al PPT opposto.
Nulla per le spese attesa la contumacia dei convenuti.
P.Q.M.
Dichiara che non ha diritto di procedere Controparte_6
CP_ esecutivamente relativamente ai crediti di natura previdenziale azionati dall' con gli avvisi di addebito di cui all'atto di pignoramento;
nulla per le spese processuali.
Roma lì, 28.2.2025 Il Giudice