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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 802/2024 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/04/2024 da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Adele Cardone;
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
12.02.1972, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Martire;
- ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 15.11.2023,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza particolari condizioni, come già concordato per la pronuncia di separazione, non avendo previsto alcuna somma a titolo di assegno di divorzio, prevedendo, invece, l'obbligo in capo al di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni CP_1 ma economicamente non autosufficienti, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), oltre rivalutazione Istat e 70 % delle spese straordinarie, assegnando la casa coniugale, condotta in locazione, alla sig.ra . Pt_1
A tal fine le parti hanno depositato in data 10.01.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per lo scioglimento del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento, come da attestazione di cancelleria, del 30.04.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (03.06.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il emessa il
09.07.2024 e pubblicata dal Tribunale di Trani il 15.07.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 10.01.2025, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli minori da tutelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, in Canosa di Puglia, il 27/10/2003 (trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Canosa di
Puglia, sotto il n. 11, parte I, serie A, per l'anno 2003), da e Parte_1 [...]
, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato 17.04.2024, CP_1 che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) compensa le spese di lite;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di
Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 21.01.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli . dott. Giuseppe Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile - Area Famiglia-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17/04/2024 da
(C.F. ), nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Adele Cardone;
e
(C.F. ), nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
12.02.1972, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Martire;
- ricorrenti – nonché
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- Interventore ex lege -
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 15.11.2023,
e ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., essendo decorsi i termini di legge, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza particolari condizioni, come già concordato per la pronuncia di separazione, non avendo previsto alcuna somma a titolo di assegno di divorzio, prevedendo, invece, l'obbligo in capo al di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, maggiorenni CP_1 ma economicamente non autosufficienti, la somma complessiva di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi), oltre rivalutazione Istat e 70 % delle spese straordinarie, assegnando la casa coniugale, condotta in locazione, alla sig.ra . Pt_1
A tal fine le parti hanno depositato in data 10.01.2025 note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.01.2025, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare per lo scioglimento del matrimonio le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso congiunto con provvedimento, come da attestazione di cancelleria, del 30.04.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (03.06.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c..
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il emessa il
09.07.2024 e pubblicata dal Tribunale di Trani il 15.07.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 10.01.2025, la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio coniugi può pertanto esser recepita, non apparendo contraria a norme imperative o di ordine pubblico e non essendovi figli minori da tutelare.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile, in Canosa di Puglia, il 27/10/2003 (trascritto negli atti dello Stato Civile del Comune di Canosa di
Puglia, sotto il n. 11, parte I, serie A, per l'anno 2003), da e Parte_1 [...]
, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato 17.04.2024, CP_1 che qui deve intendersi integralmente richiamato e trascritto e forma parte integrante della presente sentenza;
2) compensa le spese di lite;
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Canosa di
Puglia perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
Così deciso in Trani, il 21.01.2025, nella Camera di Consiglio della Sezione Civile.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Sandra Moselli . dott. Giuseppe Rana