Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4403 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2024,
TRA
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Alessandro Calò, come da mandato in atti;
e
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._2 dall'avv. Marco Doria, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili.
All'udienza del 9/12/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Al P.M. gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento il 112/11/2024.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 21/10/2024, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in Melendugno (Le) il 4/06/2001;
- che dalla loro unione sono nate due figlie: il 17/10/2005 e , il Per_1 Per_2
26/09/2009;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con sentenza n.
1447/2023 emessa dal Tribunale di Lecce il 16/05/2023;
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Tanto premesso, hanno chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto, alle seguenti condizioni:
a) autorizzare i coniugi a vivere separatamente;
b) affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, Per_2 con collocamento prevalente presso la madre;
c) porre a carico del padre un assegno mensile di complessivi euro 300,00, da corrispondere alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere da gennaio 2023, quale contributo per il mantenimento della figlia Per_2 oltre che della figlia oramai maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente giacché convive con la madre e non svolge alcuna attività lavorativa e comunque fino a quando ella non diverrà economicamente sufficiente (euro 150 per ciascuna delle figlie), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie sia per la figlia che per la figlia richiamando per queste ultime la Per_2 Per_1 regolamentazione di cui al protocollo del Tribunale di Lecce;
il padre verserà inoltre la sua quota di Assegno Unico Universale erogata dall'Inps, corrispondente al 50%, per tutto il tempo di spettanza della prestazione e fino alla data di materiale erogazione da parte dell'Istituto previdenziale;
d) i coniugi vivranno separati e ciascuno per proprio conto, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di trasferire la propria residenza;
e) assegnare la casa coniugale alla sig.ra che vivrà con le figlie Parte_1
e ; Per_1 Per_2
f) la figlia verrà affidata in forma condivisa ad entrambi i genitori Per_2 con collocazione prevalente presso la madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla minore. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla minore per le questioni di ordinaria amministrazione nei
2 rispettivi periodi di convivenza;
g) la Sig.ra avrà la piena facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Pt_1 trasferire altrove la propria residenza e quella della figlia minore, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre;
h) i genitori, quindi, si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto;
i) entrambi i genitori avranno reciprocamente, inoltre, piena facoltà di condurre temporaneamente la minore all'Estero tutte le volte che lo riterranno opportuno e necessario previa comunicazione all'altro genitore che vi presterà il consenso per scritto anche con vie brevi;
j) tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative alla salute, educazione ed istruzione saranno assunte dai genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione e gestione della minore saranno prese dalla madre o comunque dal genitore presente;
k) il padre, potrà vedere e tenere con sé la minore il mercoledì, il giovedì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 17:00 alle ore 20:30 nel periodo invernale e dalle ore 18:00 alle ore 23:30 nel periodo estivo ovvero, previa comunicazione con la sig.ra ogniqualvolta gli sarà possibile, Pt_1 compatibilmente con gli impegni di scolastici o parascolastici della minore;
potrà prendere e tenere con sé la minore a fine settimana alternati dalle ore
10:00 alle ore 21:00, nel periodo invernale, e dalle ore 11:00 alle ore 23:30 nel periodo estivo;
l) durante le vacanze natalizie la minore trascorrerà con uno dei genitori dal giorno 24 sino al giorno 30 di dicembre, mentre con l'altro genitore trascorrerà le vacanze dal 31 dicembre sino al 6 gennaio. Se con uno dei due genitori un anno ha trascorso il giorno di Natale, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro genitore, e così di anno in anno seguendo tale criterio alternativo. Durante le vacanze pasquali la minore trascorrerà il giorno della Pasqua con un genitore ed il giorno del Lunedì in Albis con l'altro genitore. Se un anno con l'un genitore ha trascorso il giorno della Santa
Pasqua, l'anno successivo lo trascorrerà con l'altro e così di anno in anno seguendo tale criterio alternativo;
m) durante le vacanze estive la minore trascorrerà con il padre almeno dieci
3 giorni consecutivi da concertarsi previamente con la madre entro il mese di maggio di ogni anno;
n) se il padre o la madre condurranno la minore in località diversa dal domicilio attuale sarà obbligo per ciascuno di comunicare anche per le vie bravi (sms o altro modo) all'altro genitore la località ed il luogo in cui soggiorna con i minori ed il numero telefonico su cui è reperibile. Nei periodi di vacanza in cui la minore sarà con un genitore l'altro potrà prendere quotidianamente contatto telefonico compatibilmente con gli orari dei pasti e del riposo;
o) genitori potranno di comune accordo modificare le modalità di incontro con la figlia minore nel rispetto delle esigenze della minore e dei reciproci impegni lavorativi;
p) ciascun genitore, qualora fosse impossibilitato a tenere con sé la figlia dovrà verificare la disponibilità dell'altro a restare con gli stessi, prima di rivolgersi a terze persone;
q) resta, in ogni caso, convenuto che – indipendentemente da quanto innanzi
– è facoltà per il padre visitare e tenere con sé la figlia anche in altre ricorrenze e/o occasioni (compleanni, comunioni, feste) previa intesa telefonica con la madre, nel rispetto del superiore interesse dei minori e sempre compatibilmente con le loro esigenze scolastiche;
r) i genitori, infine, si danno atto reciprocamente di aver risolto ogni questione di carattere patrimoniale e con l'esatto adempimento di quanto contenuto nel presente atto di nulla più avere a pretendere ad alcun titolo;
s) i genitori si impegnano, altresì, reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia minore;
t) i coniugi dichiarano, ad ogni effetto, di non aver nulla a pretendere reciprocamente sotto il profilo patrimoniale avendo acclarato ogni residuo rapporto di tale natura.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta
4 dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché alla data di proposizione del ricorso era stata pronunciata la separazione ed erano decorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione;
le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le concordi deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, poi, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi delle stesse e della prole, sicché non vi è ragione per discostarsene.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Pt_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così
[...] Parte_2 provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Melendugno
(Le) il 4/06/2001 da e , trascritto nei registri Parte_1 Parte_2 dello stato civile di quel Comune al n. 9, Parte II, serie A, anno 2001, alle seguenti condizioni di cui in parte motiva;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. n. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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