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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE RELATRICE
Maria Antonella Sechi CONSIGLIERA
Giorgio Murru CONSIGLIERA in esito all'udienza del giorno 18 giugno 2025, sostituita dal deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di previdenza iscritta al n. 20 di RACL dell'anno 2023, proposta da
Parte_1 con sede in Roma, in persona del Direttore Regionale pro-tempore della Sardegna, rappresentato e difeso dall'avv. Annamaria Cocco e dall'Avv. Giuliana Murino, in virtù di procura generale alle liti per atto del notaio del 05.04.2016, Repertorio n. 12428, raccolta n. 6775, con domicilio eletto presso l'Avvocatura Per_1
Regionale INAIL, via Sonnino n. 96 Cagliari
APPELLANTE contro
con gli Avvocati Claudio Perrucci e Stefania Malagodi Controparte_1
contumace Controparte_2
e contro
contumace Controparte_3
APPELLATI
Conclusioni: come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza n. 717/2022, pubblicata il 28 settembre 2022, il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato estinti per prescrizione i crediti portati nelle cartelle di pagamento impugnate da con ricorso del 28 settembre 2016 e insussistente il diritto di Controparte_1 Controparte_4 CP_
, dell' e dell' di procedere ad esecuzione forzata in relazione ai crediti medesimi,
[...] Pt_1 compensando le spese del giudizio nei rapporti tra il ricorrente e l'ente incaricato della riscossione e CP_ condannando l nonché, in solido, anche l quest'ultimo sino alla concorrenza della somma di Pt_1
10.429,25 €, al rimborso in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in complessivi
17.625,43 €, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori prodotti per legge.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' che ha censurato la statuizione sulle spese ai suoi danni, Pt_1 domandando invece la compensazione integrale delle stesse nei confronti di sul principio Controparte_1 generale in forza del quale la riscossione coattiva dei crediti previdenziali è affidata al concessionario, che risponde quindi, fino ai danni, del cattivo esercizio della conseguente attività soltanto a lui affidata, come avvenuto nel caso di specie, rientrando anche il pignoramento impugnato nel giudizio di primo grado nell'attività affidata.
E poiché nel caso di specie il credito era stato iscritto a ruolo entro i termini di decadenza, mentre la prescrizione si era verificata successivamente all'invio del ruolo all'agente della riscossione, preposto alla gestione del recupero effettivo del credito, considerando i vizi degli atti interruttivi della prescrizione dal medesimo inviato e delle relative notifiche, che avevano determinato l'estinzione del credito cui era Pt_1 preclusa dalla legge la possibilità di compiere qualsivoglia atto di riscossione o di intimazione ad adempiere, era evidente l'attribuzione della responsabilità causale della lite all'agente della riscossione e il conseguente carico delle spese in capo al soggetto tributario di tale responsabilità e di lui soltanto. CP_ ha resistito, mentre l e l benché ritualmente citati, Controparte_1 Controparte_4 sono rimasti contumaci.
In corso di causa, peraltro, con ordinanza pronunciata in data 3 aprile 2025 in esito all'udienza del 2 aprile
2025, che si era tenuta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, il collegio ha formulato una proposta conciliativa le parti nel senso della “rinuncia all'appello con spese di questo grado del giudizio compensate”, richiamando i recenti arresti della Suprema Corte, anche a Sezioni Unite, con la sentenza n. 7514 del 2022 (ma anche la successiva ordinanza n. 19985 del 2024), secondo cui “in tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del
d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere
l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c.”.
*
Con note di trattazione scritta depositate da il 13 giugno 2025 e dall' il 17 giugno 2025, le parti CP_1 Pt_1 hanno entrambe dichiarato di voler aderire alla proposta conciliativa formulata dal collegio in data 3 aprile
2025 nel senso della rinuncia all'appello con spese del giudizio di secondo grado compensate.
Ciò premesso la rinuncia all'appello da parte del difensore dell' appellante deve essere qualificata come Pt_1 rinuncia all'impugnazione e ad essa consegue la cessazione della materia del contendere.
Nel giudizio di appello, infatti, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante, principale o incidentale, equivale a rinuncia all'azione e pertanto fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata e determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (così Cass. n. 821/2022 a pag. 12).
Appare al proposito opportuno riportare la motivazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 5250 del
2018: “Il ragionamento sviluppato dal Tribunale è conforme alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 20191/11, in motivazione: «Questa Corte ha ritenuto, con giurisprudenza costante, che la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex artt. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza
l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare (cfr. ex plurimis
Cass. n. 18255/2004, Cass. n. 8387/99, Cass. n. 2268/99). Questa Corte aveva, del resto, già precisato che la rinuncia all'impugnazione si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione nel giudizio di primo grado e determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
l'identità degli effetti, tuttavia, non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello
è efficace od in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cass. n. 5556/95; vedi anche Cass. n. 4499/96, secondo cui la rinuncia all'impugnazione provoca il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame indipendentemente dall'accettazione della controparte).» In sostanza, non soltanto la rinuncia all'impugnazione, ma anche la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione (a cui consegue l'estinzione di tale giudizio), determina, per il disposto dell'articolo 338
c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.” (così l'ordinanza alle pagg. 2/3).
Ed il Supremo Collegio ha, quindi, ritenuto che nel caso di rinuncia all'impugnazione non sia necessaria l'accettazione della controparte (in tal senso l'ordinanza citata).
Con riguardo alle spese del giudizio di lite ha, invece, rilevato il Supremo Collegio che, nonostante le differenze tra la rinuncia all'impugnazione e la rinuncia agli atti del giudizio di impugnazione, l'identità dell'effetto che ne consegue, ovvero il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta che ad entrambi debba applicarsi la regola dettata dall'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., che costituisce immediata applicazione del principio generale di causalità della regolazione delle spese processuali, attribuendo al giudice la sola funzione di liquidazione delle spese, con esclusione di qualunque potere di individuazione della parte soccombente e di qualunque potere di totale o parziale compensazione (cfr. Cass., ord. 5250/2018, alle pagine 3 e 4).
Nella specie tuttavia tale questione non si pone posto che, per il presente grado del giudizio, le parti hanno entrambe aderito alla proposta della Corte di procedere ad una compensazione delle spese di tale grado del giudizio e concluso concordemente in tal senso.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento all'appello proposto dall Pt_1 CP_ nei confronti di dell e dell , con spese del giudizio di Controparte_1 Controparte_4 appello totalmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere con riferimento all'appello proposto dall' con ricorso Pt_1 in data 3 febbraio 2023, avverso la sentenza n. 717 del 28/09/2022 del Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro.
Dichiara compensate per intero tra le parti le spese del giudizio di appello.
Cagliari, 19 giugno 2025 La Presidente del Collegio
Maria Luisa Scarpa