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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 03/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza Sezione Civile
Il Tribunale di Firenze, nella persona del GOP dott. Gianfranco Apollonio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 6497/2023 promosso da:
AVV. , con il patrocinio dell'avv. Daria Sciarra Parte_1
Ricorrente contro
, , Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
con il patrocinio dell'avv. Giampaolo Pacini
[...]
Resistenti
****
Conclusioni della parte ricorrente :“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale ed accertati i fatti di causa, in accoglimento del ricorso e sulla base della rettifica dell'importo richiesto come formulata dalla ricorrente all'esito delle eccezioni e deduzioni dei resistenti, condannare i resistenti , nato a [...] il Controparte_5
06/08/1999 e residente in [...], C.F.
, , nato a [...] il [...] e residente in C.F._1 CP_2
Campi ZI (FI) via G. Mammoli n° 37C, C.F. , C.F._2 CP_3
, nato a [...] il [...] e residente in [...] via U.
[...]
Terracini n° 40/A, C.F. , nato a [...] il C.F._3 Controparte_4
17/04/2003 e residente in [...], C.F.
, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente della C.F._4 somma complessiva di € 50.984,76, ottenuta applicando ai compensi l'aumento per il numero delle parti rettificato nella percentuale del 90% e l'ulteriore aumento del 20% del compenso come previsto dal DM 55/2014 per la transazione documentata dai
1 resistenti, i cui presupposti sono stati posti dalla ricorrente. Precisa che la somma sopra indicata trae giustificazione dai seguenti importi dettagliati: A) per assistenza e difesa nel giudizio n° 8693/2022 RG Tribunale di Firenze Valore della controversia: da € 1.000.000,00 ad € 2.000.000,00; Fase di studio della controversia (valore medio)
€ 6.230,00 Fase introduttiva del giudizio (valore medio) € 2.635,00 Fase istruttoria e/o di trattazione (valore medio) € 6.708,00 Fase decisionale (valore medio) € 4.313,00
Compenso tabellare (valori medi) € 19.886,00 Aumento del 90% per la presenza di più parti (3) aventi stessa posizione processuale (art.4, comma 2) € 17.897,40 Spese
N.I. (compresa trasferta Trib. Firenze) € 335,00 Totale € 38.118,40 B) Per disamina reclamo avverso sequestro giudiziario Valore della controversia: da € 1.000.000,00 a
€ 2,000.000,00 Studio della controversia (valore medio) € 6.230,00 aumento per presenza di altre 3 parti (90%) € 5.607,00 Totale € 11.837,00 Acconti percepiti €
7.468,10 Residuo compenso maturato € 42.487,30. C) Per raggiunta transazione, tenendo presente che le basi per una tale transazione risultano essere state poste dall'opera della ricorrente, spetta alla medesima un ulteriore incremento dei compensi che viene quantificato nel 20% delle somme dovute e, per l'effetto, porta ad un ulteriore importo dovuto pari ad € 8.497,46. Condannare i medesimi resistenti ad altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre a rimborso spese generali, cassa avvocati e IVA come per legge, per le causali di cui in premessa. Sempre e comunque, applicarsi alle somme liquidate gli interessi di mora ex art. 1284 c.c. e la rivalutazione monetaria dalla messa in mora al saldo e al pagamento dei compensi del presente giudizio oltre ad IVA e CPA come per legge. Condannare, infine, i medesimi resistenti, sempre in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 96 cpc. sussistendone presupposti e condizioni come previsti dalla legge, danno da liquidarsi in via equitativa. Salvo ogni ulteriore credito per risarcimento danni ed esborsi”.
Conclusioni delle parti resistenti : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: - IN VIA PRELIMINARE: rilevare l'illegittimità della modifica della domanda avvenuta nella memoria depositata dalla ricorrente e conseguentemente dichiararla inammissibile in quanto domanda nuova;
- NEL MERITO IN TESI, rigettare tutte le domande ex adverso formulate nei confronti dei resistenti, perché infondate in fatto ed in diritto per i motivi sopra indicati e dichiarare che nulla è dovuto da parte dei resistenti nei confronti della ricorrente per assenza di preventivo scritto obbligatorio per legge. - IN IPOTESI, rideterminare gli onorari in favore dell'Avv. per Parte_1
l'attività professionale prestata nell'ambito del procedimento cautelare svoltosi dinanzi
2 al Tribunale di Firenze avente n. 8693/2022 R.G. nella somma di € 5.304,60 o in quella diversa somma ritenuta di giustizia e, accertato l'avvenuto pagamento da parte dei resistenti della somma di € 9.475,52 dichiarare che niente è dovuto alla ricorrente.
- IN IPOTESI SUBORDINATA: rideterminare gli onorari in favore dell'Avv. Parte_1 per l'attività professionale prestata nell'ambito del procedimento cautelare svoltosi dinanzi al Tribunale di Firenze avente n. 8693/2022 R.G. e nella denegata ipotesi in cui la somma dovesse essere superiore a quella già versata dai resistenti e pari a €
9.475,52 determinare l'eventuale importo residuo dovuto all'avv. sempre Parte_1 contenendo le spettanze nei valori minimi tariffari. In ogni caso, con vittoria di spese
e competenze di causa”.
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/11 e 281 decies c.p.c., l'avv. Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, , , Controparte_5 CP_2
e , per ivi sentirli condannare al pagamento del CP_3 Controparte_4 saldo dei compensi professionali maturati in relazione alle attività di assistenza e difesa prestata in favore dei suddetti convenuti.
La ricorrente asseriva che i compensi in parola erano da riferire all'assistenza legale fornita, dopo una precedente consulenza stragiudiziale, nel procedimento per sequestro giudiziario ex art. 670 cpc (promosso dinanzi al Tribunale di Firenze dal e recante R.G. n. 8693/22 e che vedeva quali Controparte_6 ulteriori convenuti i sigg.ri e avente ad oggetto Parte_2 Controparte_7 quote societarie (550 Carni srl e Toscocarni srl) e quote proprietarie di beni immobili
(ubicati in Campi ZI, alla via Terracini n° 40/a) compresi nel patrimonio morendo dismesso da e per il sequestro conservativo ex art. 671 cpc CP_8 fino alla concorrenza della somma di € 289.288,17 in capo a di € Controparte_5
289.288,17 in capo a di € 289.288,17 in capo a CP_2 Controparte_7 di € 158.235,32 in capo a di € 158.235,32 in capo a CP_3 CP_4 di € 158.235,32 in capo a e così per complessivi Euro
[...] Parte_2
1.342.570,46 sulle partecipazioni dei Vezzani alle società Tosco Carni Srl, 500 Carni srl, Holding AMR srl, The Grocery Store srl, AMT Forniture Srl.
A sostegno del cautelare proposto una azione di riduzione per la reintegra della quota di riserva ex art. 537 c.c. spettante a , figlio legittimario di Persona_1
deceduta a Firenze l'11 agosto 2021. Persona_2
3 La de cuius con disposizione testamentaria del 22 maggio 2017, avendo pretermesso i due figli e aveva istituito eredi Per_1 Persona_3 testamentari , , , e Controparte_5 CP_2 CP_7 CP_3 CP_4 Pt_2 disponendo, in loro favore, di quote di partecipazione sociale delle aziende 500 Carni srl e Toscocarni srl, di beni immobiliari e delle somme disponibili presso i c/c accesi su ChiantiBanca.
La disposizione testamentaria risultava lesiva delle ragioni di Persona_1 che, quale socio accomandatario della Nuova Valdarno Carni sas, era stato dichiarato fallito unitamente alla società; da qui, l'attivazione delle misure cautelari ex art. 670 e
671 c.p.c. da parte della curatela per l'acquisizione della quota di riserva . Il valore della suddetta quota, pari ad 1/3 del patrimonio ereditario, veniva così determinato : società 500 CARNI S.r.l. valore €. 2.230.000,00; quote cadute in successione €
2.118.500,00; società TOSCO CARNI SRL valore €. 1.500.000,00; quote cadute in successione € 1.485.000,00. saldi attivi conto corrente ChiantiBanca n. 40/590816 €
20,30; saldi attivi conto corrente ChiantiBanca n. 40/590934 € 6.191,09; corrispettivo della vendita del bene immobile ubicato in Campi ZI (FI), via U. Terracini 40/A, pari ad € 92.500,00; valore, in subordine, dello stesso immobile in complessivi €
328.000,00, che, attraverso la finta vendita era stato in effetti donato ai Il CP_5 tutto per in totale di € 3.937.711,39.
Per quanto sopra, la quota di riserva ex art. 537 c.c. spettante al
[...]
quale figlio legittimario veniva, pertanto, quantificata in € 1.342.570,46. Per_1
L'attività procuratoria, a detta della parte ricorrente, si era concretizzata in sessioni telefoniche, via mail e in conference call, nell'esame della copiosa documentazione richiesta ed inviata via mail, nella predisposizione, redazione e deposito telematico della memoria difensiva ampiamente contestativa degli assunti difensivi della
Curatela, nella comparizione all'udienza del 6 settembre 2022 dinanzi al Tribunale di
Firenze; nella predisposizione redazione e deposito telematico di note di trattazione aggiuntive e ulteriori documenti;
nell'intraprendere, dopo il differimento dell'udienza, una trattativa bonaria richiesta e sollecitata dalla Curatela;
nella predisposizione e deposito telematico di note illustrative autorizzate;
nell'esame della comparsa di costituzione degli altri convenuti;
nell'esame e nelle controdeduzioni alle note autorizzate della Curatela e degli altri convenuti;
nelle sessioni in studio, prima della pubblicazione dell'ordinanza che concludeva la fase cautelare;
nell'esame dell'ordinanza resa il 17/1/2023; nella ulteriore sessione, finalizzata alla valutazione
4 del reclamo ex art. 669 terdecies cpc convocata in call conference il 24/1/2023, svoltasi dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
Per l'attività svolta la ricorrente chiedeva il pagamento complessivo di € 34.652,50
(detratto l'acconto di € 7.468,10, già versato dai convenuti), ovvero altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre oneri ed accessori di legge .
Si costituivano i resistenti i quali eccepivano, inter alia, la mancanza del preventivo scritto da parte della ricorrente, da qui traendone la illegittimità della domanda proposta;
in subordine assumevano, comunque, l'eccessività del quantum richiesto in relazione al valore della controversia, chiedendo la riduzione degli importi richiesti.
Con ordinanza del 16.10.2023 venivano assegnati alle parti i termini di legge ex art. 281, duodecies 4^ comma, c.p.c. e, dopo l'espletamento delle prove orali, la causa veniva trattenuta in decisione.
Motivazioni in fatto ed in diritto
La domanda risulta parzialmente fondata.
Sulla mancanza del preventivo scritto
Quanto alla dedotta mancanza del preventivo scritto, la stessa, contrariamente all'assunto difensivo delle parti convenute, non assume alcuna rilevanza ai fini del diritto al compenso professionale.
Secondo il consolidato orientamento espresso dalla Corte di legittimità, da cui non si ha motivo di discostarsi, la mancata redazione del preventivo non determina la nullità del contratto intercorso tra avvocato e cliente, comportando, in caso di accertamento giudiziale, la sola determinazione del compenso secondo le tariffe stabilite dal D.M. 55/2014 (cfr. ex multis Cass. ord. n. 33193/22; nello stesso senso, da ultimo, Cass. n. 10438/2023 e n 24993/2023).
In buona sostanza, il diritto al compenso del professionista deriva dal contratto di mandato difensivo e dall'effettivo svolgimento dell'attività procuratoria.
Pertanto, al fine di esigere il pagamento delle proprie competenze, il patrocinatore deve solo provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo. E ciò in quanto in tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura ad litem costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene
5 incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera in favore della parte
Sul diritto al compenso in argomento occorre ricordare che l'art. 13 comma 6, della l.n.247/2012, statuisce espressamente che i parametri si applicano sia nella ipotesi in cui il compenso non sia stato determinato in forma scritta e sia in caso di mancata determinazione consensuale.
Da quanto sopra dedotto ne consegue che, nel caso in questione, in assenza dell'accordo delle parti sul compenso, debba trovare applicazione il suddetto decreto ministeriale.
Alla luce delle superiori argomentazioni perde di consistenza anche l'ulteriore motivo di riduzione del compenso invocato dai resistenti, che vede nell'applicazione dei minimi tariffari la naturale conseguenza di tale deficit informativo, non ravvisandosi alcun presupposto normativo da cui potere inferire tale approccio esegetico.
Ciò premesso, non essendo contestato il conferimento dell'incarico professionale, bisognerà procedere alla disamina dell'attività professionale espletata per verificare la congruità degli importi a tale titolo richiesti.
Sul valore della controversia ai fini della determinazione dei compensi
L'art. 5 del DM 55/2014 prevede che nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda, dovendo, poi, quest'ultima essere determinata secondo le norme del codice di procedura civile (1.
Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile…. 2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda).
Nel caso che ci occupa la domanda cautelare (nello specifico la richiesta di sequestro giudiziario e conservativo ex artt. 670 e 671 c.p.c) presentava un valore pari ad € 1.342.570,45 (corrispondente alla quota di riserva ex art. 537 c.c. di
[...]
, figlio legittimario della de cuius . Per_1 CP_8
Lo stesso valore sostanzialmente rinvenibile nel decisum giudiziale (in ciò palesandosi, ad ulteriore conforto di quanto sopra argomentato, la corrispondenza tra l'oggetto della domanda e l'effettivo valore della controversia – cfr. Cass. n. 27789/19;
Cass. Civ. 28885/2023) dal momento che l'ordinanza conclusiva del procedimento in parola, resa dal Tribunale di Firenze, ha autorizzato la misura cautelare del 95% delle quote di 500 Carni SRL;
del 99% delle quote di Tosco Carni SRL;
dei beni immobili
6 ubicati in Campi ZI (FI), via Terracini 40/A, consistenza 205 m2, per un valore complessivo di € 3.931.500,00 ed un valore presuntivo della quota di legittima di un terzo pari ad € 1.310.500,00 (con un valore sostanzialmente sovrapponibile a quello di cui alla istanza cautelare).
Nessuna rilevanza può, poi, essere attribuita, ai fini di una eventuale riduzione dei compensi (così come richiesta dai convenuti) alla successiva transazione, intervenuta nel luglio del 2023 (dopo l'introduzione del giudizio di merito da parte del ) CP_6 tra l'attuale difensore delle parti resistenti e la curatela del fallimento Nuova Valdarno
Carni sas.
Infatti, come più volte specificato dalla Corte di legittimità, ai fini della liquidazione degli onorari professionali dovuti dal cliente in favore dell'avvocato, nel caso di transazione di una causa introdotta con domanda di valore determinato (come verificatosi nel caso in esame) e, pertanto, non presunto in base ai criteri fissati dal codice di procedura civile, il valore della causa si determina avendo riguardo soltanto a quanto specificato nella domanda, considerata al momento iniziale della lite, restando irrilevante la somma realizzata dal cliente a seguito della transazione (cfr. ex plurimis Cass. n. 18723/24; Cass. n. 1666 del 2017; Cass. n. 27305 del 2020).
Sulla ritenuta inammissibilità della modifica della domanda
L'assunto difensivo delle parti convenute circa l'asserita inammissibilità della modifica della domanda operata dalla ricorrente nella propria memoria ex art. 281 duodecies , 4^ comma, c.p.c. non persuade.
Infatti, come precisato più volte dai giudici di legittimità, con riferimento allo ius variandi, espresso dal previgente art. 183, V^ comma, c.p.c. ultima parte (“Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate”), ed il cui contenuto risulta sostanzialmente trasfuso nel nuovo art. 281, duodecies, 4^ comma, c.p.c., (laddove consente la variazione della domanda nell'appendice scritta come ivi autorizzata “…per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni..”) la modificazione in parola, benché riguardante anche uno o entrambi gli elementi identificativi della stessa sul piano oggettivo (petitum e causa petendi), può essere consentita purché risulti in ogni caso connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio, e senza che per ciò solo si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte ovvero l'allungamento dei tempi processuali (in questi termini Cass. n. 12310 del 2015; nello stesso senso
Cass. 224404/18).
7 In applicazione dei suddetti criteri, la variazione in aumento del quantum richiesto dalla ricorrente nella memoria di cui al succitato disposto normativo (ed ivi indicato in
€ 61.942,41, quale portato dell'aumento, in rettifica, della quota percentuale riguardante il numero della parti assistite, della complessità dell'opera prestata e dall'attività preordinata al raggiungimento della transazione raggiunta con la
Curatela), ponendosi in sostanziale connessione con i fatti oggetto di scrutinio giudiziale, non può che ritenersi ammissibile.
Sul compenso della fase di trattazione e/o istruttoria
Come recentemente precisato dalla Corte di legittimità la disposizione di cui all'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014 prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione.
Detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall'effettivo svolgimento, nel corso del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa
(cfr. Cass. 30219/23).
Per quanto sopra, quindi, l'assenza di attività istruttoria non preclude in alcun modo il riconoscimento di tale fase, potendo al più, incidere sulla applicazione di un diverso parametro (quale quello minimo), ove, come nel caso in specie, l'attività espletata risulti contenuta entro i soli limiti della trattazione.
Sulla fase di studio del reclamo
Quanto alla richiesta del compenso professionale riguardante la fase di studio del reclamo avverso il provvedimento cautelare la stessa non risulta provata.
Invero la deposizione resa, in parte qua, dalla teste è risultata Tes_1 estremamente generica, non contenendo, infatti, alcuna adeguata evidenza probatoria idonea a confermare l'effettivo svolgimento della asserita attività consulenziale.
Né a diversa conclusione conduce la lettura del documento prodotto dalla ricorrente (doc. 46), contenente la disamina della ordinanza cautelare, non essendo rinvenibile alcun elemento da cui poter desumere un eventuale condivisione (anche, ad esempio, tramite l'invio a mezzo email) della stessa con i resistenti.
Sulla maggiorazione per l'intervenuta transazione
Stessa sorte per l'invocato incremento degli onorari riferito all'intervenuta transazione con la Curatela dal momento che tale accordo, oltre ad essere successivo alla cessazione del contratto di patrocinio, di cui oggi è giudizio, è stato definito da
8 altro legale. A ciò si aggiunga che non sussistono adeguati riscontri probatori da cui poter desumere la fondatezza dell'assunto di parte ricorrente.
Sulla maggiorazione per il numero delle parti
Come noto, le variazioni in aumento o diminuzione nell'ipotesi di assistenza di più soggetti da parte del medesimo avvocato sono stabilite dall'art. 4, commi 2 e 4, del
D.M. n. 55/2014 (cfr. Cass. n. 10367/24).
La suddetta norma stabilisce che nel caso in cui l'avvocato abbia difeso più parti
“aventi la stessa posizione processuale”, il suo compenso andrà liquidato una sola volta, come se avesse difeso una sola parte, ed andrà maggiorato di una certa misura percentuale per ciascuna parte assistita, fino ad un massino di trenta.
L'identità della posizione processuale si rinviene nel caso in cui le parti siano accomunate dalla posizione di attore, di convenuto (come verificatosi nella odierna fattispecie) o di interventore.
Infine, ai sensi dell'art. 2, 4^ comma, del d.m. n. 55/14, va applicata la riduzione del
30% solo quando vi sia completa coincidenza tra le posizioni delle parti assistite dal medesimo difensore, posto che il compenso non va ridotto se l'avvocato, pur difendendo soggetti aventi l'identica posizione processuale, abbia dovuto esaminare, come nel caso in specie, specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
Sul quantum dovuto a titolo di compenso professionale
Per quanto sopra, tenuto conto della diversità delle questioni esaminate
(caratterizzate da una differenziata titolarità di beni e/o di diritti ad essi correlati, di natura immobiliare, mobiliare e/o societaria, in capo a ciascuno degli odierni resistenti che hanno richiesto una diversa disamina, sia sotto il profilo fattuale che giuridico, della varie posizioni), così come evincibile dalla documentazione versata atti, non andrà applicata la suddetta riduzione e dovrà, pertanto, ritenersi operativa la maggiorazione del 30% per ciascuna parte oltre la prima.
Ciò chiarito e considerata l'attività effettivamente espletata dalla ricorrente, così come attestata in atti, risulta congrua una valutazione dei compensi professionali che,
a parere del giudicante – ed assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra € 1.000.001 ed € 2.000.000 - assuma, per la relativa quantificazione, i parametri medi con riferimento alle fasi di studio ed introduttiva ed i parametri minimi per la fase istruttoria e/o di trattazione (mancando, come detto, una specifica attività istruttoria)
e per quella decisionale (in considerazione della ridotta attività defensionale correlata a tale fase).
9 Per quanto sopra, quindi, le competenze professionali vengono così determinate:
€ 6.230,00 per la fase di studio della controversia;
€ 2.635,00 per la fase introduttiva;
€ 3.354,00 per quella di trattazione;
€ 2.157,00 per la fase decisionale;
per un totale di € 14.376,00.
Su tale importo andrà applicato un aumento per il numero delle parti, ex art. 4, 2^ comma, D.M. 55/14, del 90% pari ad € 12.938,40 per un totale complessivo di €
27.314,40, a cui andranno aggiunti € 335,00 per spese (€ 27.649,40).
Portando in detrazione quanto effettivamente versato, a titolo di acconto, da parte dei resistenti, pari ad € 7.468,10, il credito residuo maturato per le suddette causali ammonta, in definitiva, a complessivi € 20.181,30.
Sulla rivalutazione monetaria
La richiesta di tale voce da parte della ricorrente non appare in linea con il principio espresso, in parte qua, dal consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr ex multis ordinanza n. 28832/2020) laddove attribuisce al credito per compensi professionali la natura di credito di valuta, restando, in quanto tale, soggetto al principio nominalistico.
La rivalutazione monetaria del credito dell'avvocato non può, perciò, essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale subito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 c.p.c..; l'assenza di prova, sul punto, da parte del ricorrente non può che precluderne, pertanto, il riconoscimento.
Sulla responsabilità processuale dei convenuti ex art. 96 cpc.
Tale tipologia di responsabilità integra, come noto, una particolare forma di responsabilità processuale a carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (ravvisabile nella ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate) , ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente.
Per quanto sopra, quindi, non può farsi luogo all'applicazione della norma nel caso di soccombenza reciproca, come nel caso in specie (in tal senso Cass. n. 14147/24 laddove è stato specificato che :”Nel caso concreto il fatto stesso che una domanda sia stata accolta per un importo notevolmente inferiore a quello indicato in domanda
10 dimostra che la resistenza in giudizio era ben giustificata, in buona parte, da fondate ragioni e non può per ciò stesso giammai imputarsi ad abuso del processo”)
Anche a voler prescindere dalla suddetta valutazione, l'istanza in parola non potrebbe, comunque, rivelarsi fondata dal momento che non emergono, dagli atti di causa, elementi tali da indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta dei resistenti sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.
Oltretutto l'assenza dei requisiti soggettivi come sopra indicati (mala fede o colpa grave) risulterebbe comunque preclusiva per l'eventuale applicabilità dell'art. 96,3^ comma, c.p.c.
Ogni ulteriore deduzione, eccezione ed istanza deve ritenersi assorbita dalle superiori argomentazioni.
Sulle spese di lite
Con riferimento alle spese di lite, la soccombenza reciproca delle parti ne impone la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Firenze, ogni diversa domanda ed eccezione, disattesa o assorbita così provvede: in accoglimento parziale della domanda condanna i convenuti al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 20.181,30, oltre interessi di legge, 15% spese generali, iva e cap come per legge.
Respinge la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte ricorrente.
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Firenze, 03 febbraio 2025
Il GOP
dott. Gianfranco Apollonio
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