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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 22/01/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8737/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Mannino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 22/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 settembre 2021 ha chiesto Parte_1 che, accertata l'illegittimità delle trattenute operate dall per il recupero dei quattro CP_1
indebiti rilevati sulla pensione cat. IO n. 60044393 il 2017 ed il 2020, l'ente previdenziale venga condannato alla restituzione delle relative somme. A sostegno delle superiori richieste il ricorrente ha eccepito l'irripetibilità degli indebiti ex art. 52, L. 88/1989 ed art. 13, comma 1, L. 412/1991, evidenziando che gli indebiti sarebbero maturati in conseguenza delle dichiarazioni reddituali diligentemente presentate (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 24 marzo 2023 l ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, evidenziando che l'indebito di € 343,02 relativo al periodo tra l'1 gennaio 2018 ed il 29 febbraio 2020 sarebbe stato contestato tempestivamente il 30 gennaio
2020, mentre tutti gli altri indebiti sarebbero già stati estinti in forza di pagamenti rateali
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto va evidenziato come il carattere indebito delle somme di cui ai provvedimenti dell'1 novembre 2017 (€ 759,36 relativi al periodo tra maggio 2016 e novembre 2017), del 3 febbraio 2018 (€ 592,54 relativi al periodo tra luglio 2015 e dicembre
2017), del 23 ottobre 2019 (€ 450,89 relativi al periodo tra gennaio 2017 e novembre 2019) e del 30 gennaio 2020 (€ 343,02 relativi al periodo tra gennaio 2018 e febbraio 2020) non sia controverso tra le parti (cfr. i rispettivi atti introduttivi).
La decisione della causa, dunque, dipende dall'eccezione di irripetibilità sollevata dal beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 52 della L. 88/1989.
Ora, è noto che secondo tale disposizione le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori virgola in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione ho riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, sono state riscosse rati di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
E' altrettanto noto che secondo l'art. 13, comma 1, L. 412/1991 la superiore disposizione si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il secondo comma del citato articolo 13, poi, stabilisce espressamente che l' proceda CP_1
2 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Ebbene, dalla lettura della stessa disciplina invocata dal emerge Pt_1
chiaramente l'infondatezza dell'eccezione d'irripetibilità sia perché nella fattispecie l'erogazione delle maggiorazioni non avveniva per un errore dell' bensì per il CP_1
fisiologico meccanismo di erogazione delle prestazioni in via anticipata rispetto alla produzione e conseguente dichiarazione del reddito influente ai fini della determinazione del suo ammontare. Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va comunque considerato che tutti i provvedimenti di recupero (fatta eccezione di € 61,98 relativi all'anno 2015) venivano emessi nel rispetto dei termini di cui al secondo comma dell'art. 13 della L. L. 412/1991, con la conseguente infondatezza dell'eccezione anche laddove la disciplina invocata dal fosse ritenuta applicabile al caso di specie. Pt_1
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma non anche alla condanna ex art. 91 c.p.c. del ricorrente soccombente, visto che quest'ultimo ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente. CP_1
Così deciso il 22/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8737/2021 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Mannino;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 22/01/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 30 settembre 2021 ha chiesto Parte_1 che, accertata l'illegittimità delle trattenute operate dall per il recupero dei quattro CP_1
indebiti rilevati sulla pensione cat. IO n. 60044393 il 2017 ed il 2020, l'ente previdenziale venga condannato alla restituzione delle relative somme. A sostegno delle superiori richieste il ricorrente ha eccepito l'irripetibilità degli indebiti ex art. 52, L. 88/1989 ed art. 13, comma 1, L. 412/1991, evidenziando che gli indebiti sarebbero maturati in conseguenza delle dichiarazioni reddituali diligentemente presentate (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
1 Con la memoria di costituzione depositata il 24 marzo 2023 l ha chiesto il CP_1
rigetto del ricorso, evidenziando che l'indebito di € 343,02 relativo al periodo tra l'1 gennaio 2018 ed il 29 febbraio 2020 sarebbe stato contestato tempestivamente il 30 gennaio
2020, mentre tutti gli altri indebiti sarebbero già stati estinti in forza di pagamenti rateali
(cfr. memoria).
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese, va osservato quanto segue.
Innanzitutto va evidenziato come il carattere indebito delle somme di cui ai provvedimenti dell'1 novembre 2017 (€ 759,36 relativi al periodo tra maggio 2016 e novembre 2017), del 3 febbraio 2018 (€ 592,54 relativi al periodo tra luglio 2015 e dicembre
2017), del 23 ottobre 2019 (€ 450,89 relativi al periodo tra gennaio 2017 e novembre 2019) e del 30 gennaio 2020 (€ 343,02 relativi al periodo tra gennaio 2018 e febbraio 2020) non sia controverso tra le parti (cfr. i rispettivi atti introduttivi).
La decisione della causa, dunque, dipende dall'eccezione di irripetibilità sollevata dal beneficiario della prestazione ai sensi dell'art. 52 della L. 88/1989.
Ora, è noto che secondo tale disposizione le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori virgola in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione ho riliquidazione della prestazione. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, sono state riscosse rati di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato.
E' altrettanto noto che secondo l'art. 13, comma 1, L. 412/1991 la superiore disposizione si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il secondo comma del citato articolo 13, poi, stabilisce espressamente che l' proceda CP_1
2 annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza.
Ebbene, dalla lettura della stessa disciplina invocata dal emerge Pt_1
chiaramente l'infondatezza dell'eccezione d'irripetibilità sia perché nella fattispecie l'erogazione delle maggiorazioni non avveniva per un errore dell' bensì per il CP_1
fisiologico meccanismo di erogazione delle prestazioni in via anticipata rispetto alla produzione e conseguente dichiarazione del reddito influente ai fini della determinazione del suo ammontare. Soltanto per scrupolo motivazionale, dunque, va comunque considerato che tutti i provvedimenti di recupero (fatta eccezione di € 61,98 relativi all'anno 2015) venivano emessi nel rispetto dei termini di cui al secondo comma dell'art. 13 della L. L. 412/1991, con la conseguente infondatezza dell'eccezione anche laddove la disciplina invocata dal fosse ritenuta applicabile al caso di specie. Pt_1
Le considerazioni che precedono conducono al rigetto del ricorso, ma non anche alla condanna ex art. 91 c.p.c. del ricorrente soccombente, visto che quest'ultimo ha reso la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
dichiara le spese giudiziali dell' irripetibili nei confronti del ricorrente. CP_1
Così deciso il 22/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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