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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 10/07/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia composto dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 517 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Ferrazzano in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
1
[...] rappresentato e difeso dall'avv. Cosimo Jannone in virtù di procura allegata al ricorso di primo grado
APPELLATO
NONCHE'
PG in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n.
2019/2024 pubblicata il 15/04/2024 (Divorzio contenzioso – statuizioni economiche)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate in sostituzione dell'udienza di discussione del 24/04/2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 29/12/23 , premettendo di aver CP_1
contratto matrimonio concordatario con in data 31/08/02 in Parte_1
Castellabate (SA) e che dalla loro unione erano nati i figli (31/07/03) ed Per_1
(15/07/06), chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Per_2
matrimonio, allegando altresì che con sentenza n. 637/23 depositata in data 13/02/23 era stata dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Pertanto, sul presupposto del venir meno dell'affectio coniugalis, introduceva il giudizio chiedendo la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del primogenito, in quanto economicamente autosufficiente, la conferma dell'assegno di mantenimento di € 325,00
mensili come determinato in sede di separazione in favore del figlio nessun Per_2
mantenimento in favore della moglie .
Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, non opponendosi alla Parte_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, spiegava in via riconvenzionale domanda di assegno divorzile in proprio favore nella misura di €
350,00 mensili e un aumento a € 400,00 mensili del contributo del mantenimento per il
2 secondo figlio sul presupposto del miglioramento delle condizioni patrimoniali del
CP_1
2. Con sentenza n. 2019/2024 pubblicata il 15/04/2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvedeva:”1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del
matrimonio tra , nato a [...] il [...] e , nata a [...]_1
Salerno il 17.12.75, celebrato nel Comune di Castellabate in data 31.8.22 e trascritto
nel relativo Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 11 P. II Serie A anno
2002; 2) Dispone l'affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con Per_2
collocazione presso la madre;
3) Dispone che il minore potrà incontrare il padre
quando lo vorrà; 4) Dispone che il padre corrisponda un assegno di mantenimento
mensile di € 350,00 per il figlio oltre rivalutazione annuale secondo gli Per_2
indici Istat, oltre a contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese
straordinarie; 5) Rigetta la domanda di assegno divorzile;
6) compensa tra le parti le
spese di lite”.
3. Con ricorso depositato il 10/05/2024 ha impugnato la sentenza Parte_1
dinanzi a questa Corte al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti richieste:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Salerno adita, reietta ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, in via principale e nel merito, accogliere il presente appello
per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza
2019/2024 emessa dal Tribunale di Salerno in data 15.04.2024, non notificata,
pronunciata all'esito del procedimento civile iscritta al R.G.N. 9316/2023 e
conseguentemente accogliere le seguenti conclusioni già formulate nel procedimento di
primo grado: voglia stabilire l'assegno di divorzio in favore della sig.ra
[...]
ed a carico del sig. , nella misura di €.350,00 mensili, ovvero Pt_1 CP_1
nella misura ritenuta di giustizia, con rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5
di ogni mese con le modalità già in uso ai fini dell'assegno di mantenimento;
voglia
3 disporre l'assegno per il mantenimento del figlio minore nella Persona_3
misura di €.400,00 mensile ovvero nella misura ritenuta di giustizia, per i motivi dedotti
in narrativa, con rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese con le
modalità già in uso ai fini dell'assegno di mantenimento. Il tutto con vittoria di spese e
competenze di giudizio, oltre il rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito , che ha resistito ai motivi CP_1
di gravame di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese.
E' stata fissata la discussione per l'udienza del 24/04/2025, poi sostituita con il deposito di note scritte. Il PG ha inviato il proprio parere favorevole all'accoglimento dell'appello.
Con ordinanza del 22/05/2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. ha impugnato la sentenza articolando due motivi di gravame: Parte_1
con il primo motivo ha contestato l'importo dell'assegno per il mantenimento del figlio che il Tribunale aveva riconosciuto in soli € 25,00 in più ( da € 325,00 Per_2
a € 350,00) rispetto a quanto stabilito in sede di separazione, senza tener conto, da un lato, delle mutate esigenze del minore in ragione dell'avvicinamento della maggiore età,
e, dall'altro, del miglioramento delle condizioni economiche del che era stato CP_1
esonerato dal mantenimento sia dell'altro figlio, in quanto ormai economicamente autosufficiente, che dell'ex coniuge. Assume pertanto che la motivazione fornita dal
Tribunale per giustificare la determinazione dell'assegno di mantenimento in € 350,00
sia illegittima per avere il primo Giudice tenuto conto del solo aspetto relativo alle necessità del minore e non anche di tutti gli altri elementi previsti dagli artt. 316bis e
337ter c.c. tra cui le sostanze e le capacità reddituali dei genitori, le esigenze dei figli in ragione del maturare dell'età e il tenore di vita da questi goduto in costanza di convivenza;
4 con il secondo motivo la ha contestato il rigetto della domanda di assegno Pt_1
divorzile ritenendo la decisione fondata su un'errata valutazione delle circostanze di fatto acquisite nel corso del procedimento in ordine alle sue capacità reddituali e alla capacità di mantenersi economicamente, e sul fraintendimento del principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza 18287/2018
riguardo all'interpretazione dell'art. 5 L. 898/1970 e alla natura e funzione assistenziale e risarcitoria, da intendersi come perequativo-compensativa, dell'assegno divorzile. Fa
sul punto rilevare che, non avendo tenuto conto dell'accordo dei coniugi sul riparto dei ruoli in famiglia durante tutto il rapporto matrimoniale, il Tribunale aveva rigettato la domanda di assegno erroneamente ritenendo che la non avesse provato di essersi Pt_1
attivata per reperire un'attività lavorativa, non tenendo conto nemmeno che proprio dalla documentazione offerta dallo stesso emergeva la dimostrazione che ella si CP_1
era attivata, senza successo, nella ricerca di un lavoro, ed erroneamente valutando il reddito del che, in base alle dichiarazioni del 2023 per i redditi del 2022, CP_1
risultava invece percepire mensilmente la somma netta di € 2.538,33, a fronte di €
562,33 percepiti dall'appellante, sicché l'assegno divorzile avrebbe potuto esserle riconosciuto anche sotto il profilo strettamente assistenziale.
5. L'appello va parzialmente accolto.
5.1. Il primo motivo è inammissibile per genericità.
Ed infatti, a fronte della motivazione addotta nella sentenza impugnata, in cui si legge:
“considerando, per un verso, che è venuto meno l'obbligo di mantenimento per il
primogenito e, per l'altro, che la sentenza di separazione è stata depositata in data
13.2.23 (poco più di un anno fa), senza che siano state allegate ulteriori nuove
circostanze, non essendo mutata di fatto la situazione reddituale tra le parti, si ritiene
di dover determinare in € 350,00 l'assegno di mantenimento da corrispondersi in
favore di alla madre, entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale Per_2
5 secondo gli indici Istat, dovendo entrambi i genitori contribuire nella misura del 50%
al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse del figlio”, la si è Pt_1
limitata a dedurre l'erroneità della decisione per non avere il Giudice tenuto conto “
delle mutate esigenze del minore in ragione dell'avvicinamento alla maggiore età che
pur nell'arco di un anno giustificano senz'altro un aumento dell'importo
originariamente determinato” e dell'“evidente mutamento vi è stato nella capacità
reddituale del , il quale si è liberato (….) del mantenimento del figlio CP_1 Per_1
(…) e poi del mantenimento dovuto all'ex coniuge determinato nell'importo di
€.130,00”, aggiungendo che “la motivazione tiene conto di un solo aspetto, quello
relativo alle necessità del minore, senza tener conto tutti gli altri elementi che, per la
natura dell'assegno anche in sede di divorzio, in relazione alla posizione dei figli,
rimangono immutati.”(…)”il Tribunale non ha tenuto conto della necessità di una
congiunta valutazione dei vari requisiti previsti dagli artt. 316bis e 337ter c.c. tra cui,
per importanza, spiccano le sostanze e le capacità reddituali dei genitori, le esigenze
dei figli in ragione del maturare dell'età e il tenore di vita da questi goduto in costanza
di convivenza”.
La formulazione del motivo è evidentemente generica e in violazione delle prescrizioni dettate dall'art. 342 cpc, applicabile all'appello anche in questa materia per effetto dell'espresso richiamo fatto dall'art. 473 bis .30 cpc, giacché l'appellante non illustra quali elementi il Tribunale non avrebbe esaminato o adeguatamente valutato, che avrebbero comportato l'aumento dell'importo dell'assegno per il mantenimento del figlio, essendo rimaste al livello di mere allegazioni le maggiori esigenze di quest'ultimo relativamente al suo mantenimento ordinario.
Ed invero, pur costituendo fatto notorio che l'aumento delle esigenze economiche del figlio è legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità e non ha bisogno di specifica dimostrazione, ritiene la Corte che, laddove, come nella specie, il Tribunale
6 abbia proceduto alla valutazione di queste esigenze con la sentenza sulla separazione,
l'intervento della sentenza di divorzio a distanza di un anno imponeva alla parte che ne ha fatto richiesta di offrire adeguata dimostrazione dei nuovi elementi di fatto (ad es.,
maggiori spese di studio, per impegni extrascolastici, per spostamenti ) che dovrebbero indurre il giudice del divorzio ad una diversa valutazione sulla congruità dell'assegno.
5.2. Il secondo motivo di gravame va accolto.
5.2.1. E' noto che all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, che ne costituisce la principale finalità (cfr. Cass. n.
11504/2017; n. 6386/2019)- che le Sezioni Unite (n. 18287/ 2018), non solo non hanno inteso cancellare, ma che danno invece per scontata (cfr. Cass. n. 21228/2019) -, anche una natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà e conduce al riconoscimento di un “contributo
volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di
un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”
(Cass. SU n. 18287/2018).
Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto, in sé, che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi
- che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, l. n. 898 del 1970 - , essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta, seppure condivisa, di colui che chiede l'assegno di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, scelta che assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali e la cui prova spetta al richiedente (cfr. Cass., n. 29920/2022; n. 35434/2023).
7 Quindi, in tema di determinazione dell'assegno di divorzio, il principio secondo il quale,
sciolto il vincolo coniugale, ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento è derogato, oltre che nell'ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall'uno all'altro coniuge, ex post divenuto ingiustificato, che deve perciò
essere corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-
perequativa, adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato.
L'accertamento che il giudice effettuava, in passato, nello scrutinare il tenore di vita dei coniugi è stato superato a partire dalla pronuncia Cass. n. 11504/ 2017 e non costituisce quindi quello che occorre compiere oggi al fine di verificare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativo-perequativa (in tal senso cfr. pure Cass. n. 11178/2019), sicché, mentre prima era necessario e sufficiente stabilire quale fosse il tenore di vita della coppia in costanza di matrimonio e quale fosse il tenore di vita che poteva permettersi l'ex coniuge richiedente dopo il divorzio,
oggi occorre stabilire, ove sia prospettata una esigenza compensativo-perequativa, se si sia determinato, da un coniuge all'altro, uno spostamento patrimoniale, meritevole di riequilibrio attraverso l'assegno. “A tal fine, il giudice deve quindi verificare: i) se tra
gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato o aggravato uno squilibrio
economico-patrimoniale prima inesistente ovvero di minori proporzioni;
ii) se, in
costanza di matrimonio, gli allora coniugi abbiano convenuto che uno di essi
sacrificasse le proprie prospettive economico-patrimoniali per dedicarsi al
soddisfacimento delle incombenze familiari;
iii) se tali scelte abbiano inciso sulla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi,
giacché, in caso contrario, non vi è alcuno spostamento patrimoniale da riequilibrare,
con la precisazione che l'onere della prova sul punto ricade sul coniuge richiedente, il
8 quale potrà se del caso avvalersi del sistema delle presunzioni, purché nel rispetto del
paradigma di gravità, precisione e concordanza, sicché non potrà il giudice di merito
presumere, così e semplicemente, che il non avere un coniuge svolto alcuna attività
lavorativa sia da ascrivere ad una concorde scelta comune ad entrambi i coniugi, e men
che meno che abbia senz'altro contribuito al successo professionale dell'altro; iv)
quale sia l'entità concreta dello spostamento patrimoniale, e la conseguente esigenza di
riequilibro, causalmente rapportabile alle determinazioni comuni ed ai ruoli
endofamiliari” (cfr. Cass. n. 22738/2022, che richiama Cass. n. 21228/2019).
In definitiva, al fine del riconoscimento di un assegno “perequativo”, tendente a colmare tale squilibrio reddituale e a dare ristoro, in funzione riequilibratrice, al contributo dato dall'ex coniuge all'organizzazione della vita familiare, il Giudice deve procedere ad un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre in assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere eventualmente giustificato solo da una esigenza strettamente assistenziale, che tuttavia presuppone che il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive ( cfr. Cass. n. 35434/2023, richiamata pure da Cass. n. 24795/2024; n.
26520/2024).
Inoltre, l'assegno deve essere riconosciuto, in presenza della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più
debole sia il frutto di un espresso accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare - che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi - a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e
9 personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio ( cfr. Cass. n. 4328/2024; n.
24795/2024).
Peraltro, la funzione, oltre che assistenziale, anche perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio dà attuazione al principio di solidarietà posto a base del diritto del coniuge debole.
Ed infatti “l'autoresponsabilità deve (…) percorrere tutta la storia della vita
matrimoniale e non comparire solo al momento della sua fine: dal primo momento di
autoresponsabilità della coppia, quando all'inizio del matrimonio (o dell'unione civile)
concordano tra loro le scelte fondamentali su come organizzarla e le principali regole
che la governeranno;
alle varie fasi successive, quando le scelte iniziali vengono più
volte ridiscusse ed eventualmente modificate, restando l'autoresponsabilità pur sempre
di coppia. Quando poi la relazione di coppia giunge alla fine, l'autoresponsabilità
diventa individuale, di ciascuna delle due parti: entrambe sono tenute a procurarsi i
mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità, anche quella più
debole economicamente. Ma non si può prescindere da quanto avvenuto prima dando al
principio di autoresponsabilità un'importanza decisiva solo in questa fase, ove finisce
per essere applicato principalmente a danno della parte più debole ”(cfr. Cass. n.
35434/2023).
5.2.2. Alla luce di questi, ormai consolidati e condivisibili, principi espressi dal Giudice
di legittimità, la doglianza di cui al secondo motivo d'impugnazione appare fondata.
Le allegazioni dell'appellante sono infatti sufficienti ad offrire la dimostrazione dei presupposti richiesti per il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile con funzione compensativo-perequativa giacché consentono di ritenere raggiunta la prova che la disparità della situazione economica delle parti al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale sia la conseguenza delle scelte di conduzione della vita familiare adottate in costanza di matrimonio e del sacrificio delle aspettative reddituali e
10 professionali della in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante Pt_1
endofamiliare.
Dalla documentazione allegata agli atti proprio dalla difesa del ( cfr. estratto CP_1
conto previdenziale ) risulta infatti che la che già lavorava nel settore delle CP_2 Pt_1
imprese stagionali prima di contrarre matrimonio, dall'anno 2006, quando è nato il secondo figlio, sino all'anno 2021, subito dopo che fu intrapreso il giudizio di separazione, non ha più lavorato e si è dedicata esclusivamente all'accudimento dei figli e alla gestione della famiglia.
La circostanza, in difetto di elementi di opposta valenza che era onere del di CP_1
allegare, costituisce la dimostrazione di una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi nella conduzione della vita familiare, che ha comportato da parte della moglie,
nel corso di un matrimonio di durata ventennale, un indubbio contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio,
al punto da comportare all'attualità una sproporzione dei redditi di entità tale da giustificare il diritto della appellante a percepire un assegno finalizzato a compensare il suo sacrificio e ad assicurarle un livello di reddito adeguato al contributo fornito alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
Risulta infatti che, in base ai redditi dichiarati per l'anno 2022, il percepisce CP_1
entrate mensili pari ad € 2.583,33, che, detratto il rateo di mutuo di € 750,00 e l'assegno di € 350,00 per il figlio si riducono ad € 1.500,00, laddove invece la Per_2 Pt_1
per l'anno 2022 risulta aver percepito indennità di disoccupazione pari ad € 6.748,00
lordi, e cioè € 562,33 mensili, e percepisce € 97,70 mensili a titolo di Assegno Unico.
Nei mesi in cui lavora percepisce € 1.000,00 oltre all'Assegno Unico.
Va poi considerato, con riguardo agli immobili, che la è proprietaria di una casa Pt_1
di edilizia popolare in cui vive col figlio ed è comproprietaria dell'immobile costruito
11 sul terreno comune dei coniugi, che è utilizzato in via esclusiva dal il quale CP_1
paga interamente i ratei del mutuo contratto.
Orbene, ritiene la Corte che la disparità economica delle parti, che si è determinata in conseguenza delle scelte dei coniugi nella conduzione della vita della famiglia e l'incremento di benessere (“attuale o potenziale, in atto o spendibile” come rileva Cass.
n. 35434/2023) concentratosi su uno solo dei due ex coniugi grazie all'aiuto che egli abbia ricevuto dall'impegno familiare dell'altro, possa essere, nella specie, compensata attraverso il riconoscimento in favore della appellante di un assegno di divorzio, che,
tenuto conto delle sue attuali condizioni economiche e del tipo di occupazione cui,
verosimilmente, in considerazione dell'età ( 50 anni) e dell'assenza di particolari competenze professionali, ella potrà anche in futuro ambire, appare congruo liquidare nell'importo di € 300,00 mensili, assoggettabile a rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
6. La sentenza impugnata va pertanto parzialmente riformata e per l'effetto va
riconosciuto in favore della appellante un assegno di divorzio dell'importo di €
300,00 mensili.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo il criterio, dettato da Cass. n. 14365/2024, per cui “ In tema di giudizio di divorzio, le
spese di lite relative alla domanda per l'ottenimento dell'assegno, sebbene questo non
abbia natura strettamente alimentare, vanno liquidate tenendo conto dello scaglione
relativo non alle controversie di valore indeterminabile, bensì a quelle afferenti
ad assegni alimentari ex art. 13, comma 1, c.p.c.”.
Ne consegue che, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n. 147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è pari ad €
7.200,00 ( € 300,00 x 24 mesi ), va fatto riferimento allo scaglione da € 5.201,00 a €
26.000,00.
12 Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei minimi, stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto e per le fasi effettivamente trattate ( studio,
introduttiva, istruttoria e decisionale per il primo grado;
studio, introduttiva e decisionale per l'appello).
Essendo ammessa al Patrocinio statale, le spese liquidate vanno Parte_1
corrisposte in favore dell'Erario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il
10/05/2024 da nei confronti di avverso la Parte_1 CP_1
sentenza del Tribunale di Salerno n. 2019/2024 pubblicata il 15/04/2024, così provvede:
1) ACCOGLIE IN PARTE l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce in favore di e a carico di un Parte_1 CP_1
assegno di divorzio nella misura di € 300,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e con aggiornamento annuale ed automatico in base agli indici Istat;
2) CONFERMA il resto;
3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali, che liquida, a CP_1
titolo di compenso, per il primo grado, in € 2.540,00 e per questo grado in € 2.906,00,
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap. PONE il pagamento in favore dell'Erario.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi
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