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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 07/11/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. RO RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 307/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SE RE;
ricorrente
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NU DE ES;
resistente
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10/06/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/01/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in San AZ TI in data 17/12/2017 con Controparte_1 (trascritto nel registro del Comune di San AZ TI dell'anno 2017, p.I, al numero 14), dalla cui unione erano nate le figlie (il 18/06/2017) e (il 9/10/2019), deduceva che a Per_1 Per_2 causa di incomprensioni e incompatibilità di carattere l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio concordava sulla richiesta di separazione avanzata Controparte_1 dal coniuge, ma alle diverse condizioni di cui alla propria memoria difensiva.
All'udienza del 10/06/2025 i coniugi manifestavano la volontà di voler trasformare la separazione in consensuale, concordandone le condizioni nell'atto allegato al verbale, contestualmente sottoscritto dagli stessi. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, la richiesta congiunta dei coniugi di procedere consensualmente alla loro separazione merita accoglimento.
E', infatti, accertata l'esistenza delle condizioni, previste dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. 2
Inoltre, le condizioni dagli stessi concordate per la soluzione delle questioni accessorie devono ritenersi valide perché frutto del loro libero accordo, non contrare alla legge e agli interessi della prole.
Va inoltre disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
Spese, interamente, compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
[...] AZ TI dell'anno 2017, p.I, al numero 14 ).
2) Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
3) Dispone che le questioni accessorie alla separazione siano disciplinate secondo le condizioni allegate al verbale dell'udienza del 10/6/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. RO RI
.
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
2 3
3 4
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione unica civile, in composizione collegiale in persona dei giudici: dr.ssa Gabriella Del Mastro Presidente dr. RO RI Giudice est. dr.ssa Roberta Marra Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nel giudizio civile, in prima istanza, iscritto al n. 307/2025 R.G.A.C., vertente
TRA
(cod. fisc. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
SE RE;
ricorrente
E
(cod. fisc.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
NU DE ES;
resistente
Oggetto del giudizio: Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 10/06/2025, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/01/2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio civile in San AZ TI in data 17/12/2017 con Controparte_1 (trascritto nel registro del Comune di San AZ TI dell'anno 2017, p.I, al numero 14), dalla cui unione erano nate le figlie (il 18/06/2017) e (il 9/10/2019), deduceva che a Per_1 Per_2 causa di incomprensioni e incompatibilità di carattere l'unione materiale e spirituale dei coniugi era venuta meno e chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la separazione dal coniuge alle condizioni esposte in ricorso.
Costituitosi in giudizio concordava sulla richiesta di separazione avanzata Controparte_1 dal coniuge, ma alle diverse condizioni di cui alla propria memoria difensiva.
All'udienza del 10/06/2025 i coniugi manifestavano la volontà di voler trasformare la separazione in consensuale, concordandone le condizioni nell'atto allegato al verbale, contestualmente sottoscritto dagli stessi. La causa veniva quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso, la richiesta congiunta dei coniugi di procedere consensualmente alla loro separazione merita accoglimento.
E', infatti, accertata l'esistenza delle condizioni, previste dall'art. 151 c.c., che hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi. 2
Inoltre, le condizioni dagli stessi concordate per la soluzione delle questioni accessorie devono ritenersi valide perché frutto del loro libero accordo, non contrare alla legge e agli interessi della prole.
Va inoltre disposta la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza, per le annotazioni di rito.
Spese, interamente, compensate atteso l'esito del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe richiamato, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San
[...] AZ TI dell'anno 2017, p.I, al numero 14 ).
2) Ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di competenza di procedere alle annotazioni di rito e per quant'altro di competenza.
3) Dispone che le questioni accessorie alla separazione siano disciplinate secondo le condizioni allegate al verbale dell'udienza del 10/6/2025, che si riportano in calce alla presente sentenza.
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 7 novembre 2025.
Il Presidente
dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice est.
dr. RO RI
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Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
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