Ordinanza cautelare 23 giugno 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 11/12/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02344/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01284/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1284 del 2022, proposto da AN De ER e SA IN, rappresentati e difesi dagli avvocati Fulvio Lorigiola e Luciana Palaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castelfranco Veneto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mariano Bonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Settore 4 – Ufficio Edilizia del Comune di Castelfranco Veneto 5 luglio 2022, prot. n. 0031011, ad oggetto: “ Determinazioni su domanda di permesso di costruire per ristrutturazione e ampliamento fabbricato residenziale unifamiliare, in parte sanatoria art. 36 DPR 380/2001 – UNIPASS [...]-23052022-1400- web DUE 390097 – Borgo Treviso n. 55 – U.I. censita al Catasto urbano: Comune di Castelfranco Veneto, Sez. D, Foglio 5, mapp. 59 sub 3-4 ”, nella parte in cui, dopo aver comunicato l'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, presentata in data 23 maggio 2022, per la parte conforme dell'intervento, comunica, per la parte realizzata e non sanabile, la facoltà per i richiedenti di fare ricorso alla fiscalizzazione di cui all'art. 34 D.P.R. n. 380/2001, stabilendo che l'importo per la fiscalizzazione ammonta ad euro 98.748,80 “ per la quale seguirà formale e distinta comunicazione ”;
- della determinazione del Dirigente del Settore 4 – Ufficio Edilizia del Comune di Castelfranco Veneto 27 luglio 2022, prot. n. 0034748, con cui il medesimo funzionario determina di applicare a carico dei ricorrenti la sanzione amministrativa di cui all'art. 34 del D.P.R. 380/2001 pari a euro 98.748,60;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenti,
nonché per l'accertamento
del corretto ammontare della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 34 del D.P.R. n. 380/2001 nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque non superiore all'importo di euro 46.040,48.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castelfranco Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa LE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I ricorrenti, dopo aver acquistato nell’anno 2021 un immobile a destinazione residenziale a Castelfranco Veneto, in data 1° luglio 2021 hanno presentato al Comune una SCIA alternativa a permesso di costruire per un intervento edilizio di demolizione e ricostruzione con ampliamento in applicazione delle premialità della normativa regionale in materia di Piano Casa (L.R. 14/2019).
Il Comune ha assunto un provvedimento di sospensione dei lavori e poi ha annullato in autotutela la SCIA rilevando da un lato che l’intervento edilizio andava qualificato come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, dall’altro che l’ampliamento previsto non era consentito, risultando l’immobile soggetto a vincolo di grado 4 ai sensi delle NTO del Piano degli Interventi.
Con ordinanza del 21 aprile 2021 il Comune ha poi ordinato ai ricorrenti la demolizione delle opere realizzate in ampliamento eccedenti la volumetria esistente.
Il 23 maggio 2022 il tecnico degli esponenti ha presentato istanza di permesso di costruire in parziale sanatoria, ai sensi dell’art. 36 del TUE, per i lavori già eseguiti e con richiesta di fiscalizzazione della maggior superficie realizzata e oggetto dell’ordine di demolizione.
Con provvedimento del 5 luglio 2022 il Comune ha accolto l’istanza di permesso di costruire, parzialmente in sanatoria, per la parte conforme, e nel contempo ha confermato, per le opere realizzate e non sanabili, la facoltà per i richiedenti di fare ricorso alla fiscalizzazione di cui all’art. 34 D.P.R. n. 380/2001, dimostrando che la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, ed anticipando che l’importo per la fiscalizzazione ammonta ad Euro 98.748,80 “per la quale seguirà formale e distinta comunicazione”.
La sanzione amministrativa è stata poi determinata dal dirigente dell’ufficio edilizia con provvedimento del 27 luglio 2022 nella somma già indicata.
Ritenendo erroneo il calcolo della sanzione pecuniaria effettuato dal Comune, i ricorrenti impugnano i menzionati provvedimenti in parte qua , deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, secondo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 - Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione: omessa indicazione dei criteri di determinazione della sanzione pecuniaria e della relativa metodologia di calcolo .
L’art. 34 comma 2 prevede che la sanzione applicata sia pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.
I ricorrenti lamentano che il Comune non ha fornito loro (né al loro tecnico) il dettaglio del conteggio effettuato con indicazione dei parametri utilizzati per determinare la sanzione pecuniaria. Ciò in violazione dell’obbligo motivazionale che deve sorreggere ogni provvedimento amministrativo.
II. Violazione e falsa applicazione dell’art. 34, secondo comma, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sotto altro profilo – Erronea determinazione della sanzione pecuniaria .
Il tecnico dei ricorrenti ha quantificato la sanzione in 46.040,48 euro. Il conteggio effettuato dal Comune differisce quanto a superficie cui applicare la sanzione, valore aggiornato a metro quadro, parametro di conservazione, che il tecnico dei ricorrenti qualifica come “scadente” (cui corrisponde un coefficiente di 0.60) mentre l’elaborato comunale ritiene “normale” (con coefficiente 1,00). I deducenti sostengono che il calcolo del valore venale va effettuato avendo a riguardo allo stato dell’immobile al momento della commissione dell’abuso, senza effettuare quindi una valutazione prognostica relativa al completamento dell’intervento a valle del pagamento della sanzione.
Stante la rilevante differenza tra le due valutazioni i ricorrenti chiedono al TAR di disporre verificazione o CTU per determinare l’esatto ammontare del costo di produzione della parte di opera realizzata in difformità al titolo edilizio, in modo da determinare correttamente la sanzione pecuniaria dovuta.
Si è costituito per resistere al ricorso il Comune di Castelfranco Veneto.
L’amministrazione ha evidenziato che, pendente il giudizio, ha “rideterminato l’importo della stessa sanzione aggiornato a luglio 2022, secondo i parametri di calcolo di cui alla DGRV n. 795/2012, pari a € 93.717,67” in un importo di poco inferiore rispetto a quello originariamente richiesto (di euro 98.748).
Il 23 aprile 2025 i ricorrenti hanno ricevuto una richiesta di pagamento del saldo delle somme dovute e hanno quindi promosso istanza cautelare per ottenere la sospensione dell’ordine di pagamento.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 282 del 23 giugno 2025.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I ricorrenti hanno anzitutto contestato che l’amministrazione non avrebbe chiarito le modalità di calcolo della sanzione.
La censura va respinta atteso che il Comune resistente ha rappresentato e documentato – per contro – l’interlocuzione avvenuta al riguardo tra gli uffici comunali e il tecnico dei ricorrenti. Si tratta invero di una corrispondenza e di un confronto di cui danno conto gli stessi ricorrenti nell’atto introduttivo del giudizio.
L’amministrazione, dopo aver verificato il conteggio effettuato dal tecnico degli interessati, ha infatti restituito con e-mail del 22 settembre 2022 il prospetto dallo stesso proposto, evidenziando che:
“(…) a seguito della Vostra richiesta di verifica, invio il prospetto di calcolo della sanzione di cui all’art. 34 del dpr 380/2021.
In merito al coefficiente di trasformazione non si ritiene possibile definire mediocre lo stato dell’immobile:
- Le opere nuove se pur incomplete, non contengono gli elementi per essere valutate ai sensi dell’art. 21 della L. 392/1978; piuttosto è possibile pensare di escludere tale parametro;
- le opere oggetto di fiscalizzazione, oggi non ultimate, sono comunque destinate ad essere compiute e completate (…)”.
La tabella allegata alla comunicazione del Comune individuava tutti i parametri di calcolo della sanzione, riportando le modifiche rispetto ai calcoli effettuati dal tecnico del ricorrente, e quindi esplicitava i criteri e i parametri utilizzati, peraltro indicati dalla legge (art. 34 comma 2 del d.P.R. 380/2001 e art. 12 e sss. L. 392/1978).
Occorre poi scrutinare la seconda censura, che si appunta sul quantum della sanzione, contestandone la correttezza.
La difesa comunale ha evidenziato che il conteggio è stato effettuato in base a tre parametri:
- la superficie reale della parte da fiscalizzare;
- l’indice Istat di rivalutazione;
- il coefficiente relativo allo stato di conservazione dell’immobile.
Mentre i primi due parametri costituiscono dati oggettivi e scientifici, l’ultimo parametro non è predeterminato ma definito in base ad una valutazione discrezionale.
La censura si appunta proprio su quest’ultimo parametro, rispetto al quale il ricorrente sostiene che, risultando l’immobile allo stato grezzo, l’amministrazione deve applicare il coefficiente 0,6 , che riguarda gli immobili in stato di conservazione “scadente” e non il coefficiente 1 , previsto per gli immobili in stato “normale”,
La doglianza non può trovare accoglimento.
Occorre anzitutto evidenziare che “ l'applicazione dei coefficienti di cui alla legge n. 392 del 1978 viene effettuata sulla scorta di una valutazione di discrezionalità tecnica che appartiene al Comune, sindacabile solo sotto il profilo dell'inattendibilità, in caso di evidente contraddittorietà, illogicità o travisamento dei fatti, trattandosi di parametri qualitativi (TAR Puglia Bari, sez. III, 19 ottobre 2017, n. 1076) .” (TAR Marche, Sez. I, 9 novembre 2021, n. 790).
Vanno poi richiamati i principi già stabiliti in materia da precedenti pronunce di questo Tribunale, alle quali si intende dare continuità:
“- la c.d. “fiscalizzazione dell’abuso” rappresenta un istituto attraverso il quale il Legislatore ha inteso contemperare la situazione di difficoltà esistente al momento di esecuzione del ripristino con la necessità di esercitare comunque il potere sanzionatorio;
-sia nei casi di ristrutturazione abusiva di cui all’art. 33, comma 2°, del d.P.R. n. 380/2001 che in quelli di parziale difformità dal permesso di costruire ex art. 34, comma 2°, del citato d.P.R., la fiscalizzazione dell’abuso deve sempre tenere conto del valore del bene al tempo della determinazione della sanzione pecuniaria;
-è irragionevole attribuire rilievo al valore del bene al momento di realizzazione delle opere abusive poiché, in tal modo, si consentirebbe all’autore dell’abuso edilizio (che ha natura di illecito permanente) di trarre un lucro dal decorso del tempo in danno della collettività;
-poiché la sanzione pecuniaria costituisce, nei tassativi casi consentiti, una misura alternativa alla materiale demolizione del manufatto, essa deve costituire una “risposta sanzionatoria” omogenea ed effettiva, il che non accadrebbe se si dovesse tenere conto del valore del costo di produzione commisurato al tempo della realizzazione dell’abuso e non attualizzato in base agli indici ISTAT .” (TAR Veneto, Sez. I, 16 giugno 2025, n. 988; TAR Veneto, Sez. II, 1 aprile 2025, n. 473).
Con specifico riferimento al caso concreto qui in esame il recente provvedimento assunto in sede cautelare ha già evidenziato che:
“§ il prospetto redatto dal Comune per la quantificazione della sanzione dovuta pari a 93.717 euro (importo così rideterminato in riduzione, rispetto all’’originaria somma di euro 98.748,60), al quale va detratto quanto spontaneamente già versato dai ricorrenti, nel settembre 2022 (pari ad euro 46.040) è molto chiaro e contiene tutti i parametri di riferimento per poter enucleare il percorso di definizione utilizzato dal Comune nella quantificazione della sanzione di “fiscalizzazione” (cfr. doc. n. 6 dep. Comune);
§ il parametro contestato (di interesse sostanziale, implicando un “quasi” raddoppio della sanzione) attiene al “coefficiente” applicato (“1” anziché “0,60”) riferito allo “stato di conservazione” delle opere abusive; la tesi sostenuta, sul punto, dai ricorrenti (con, essenzialmente, pretesa di connotare come “scadente” la parte “non sanabile”) non è condivisibile in quanto gli abusi che vengono fiscalizzati debbono essere parametrati e considerati in relazione alla consistenza e qualità di quella parte del bene che, proprio grazie alla fiscalizzazione, viene mantenuta nella disponibilità concreta e permanente in capo al proprietario (senza il pagamento della sanzione le opere non otterrebbero legittimazione);
in punto di quantum appare corretta l’attribuzione , che è stata compiuta dal Comune , del coefficiente “1” = “normale” nel computo della metratura da fiscalizzare in riferimento ad una superficie residenziale, che diviene effettivamente utilizzabile , a seguito dello sviluppo del peculiare meccanismo legislativo (art. 34 TU edilizia), che ammette , a determinate condizioni, la legittimazione straordinaria , ex post, di opere che dovrebbero essere demolite (in carenza dei presupposti per concedere la speciale misura), per la quota non altrimenti suscettibile di sanatoria (come nel caso di specie è avvenuto) ”.
Si tratta di valutazioni che vanno confermate anche all’esito dell’approfondimento proprio della fase di merito.
Ad ulteriore conferma delle argomentazioni già illustrate va rilevato che, come sottolineato dalla difesa del Comune, ove la fiscalizzazione fosse accordata per un fabbricato allo stato grezzo, l’amministrazione sarebbe tenuta ad avviare un ulteriore procedimento per reprimere l’attività edilizia compiuta per completare l’immobile, oppure dovrebbe richiedere la demolizione delle ulteriori opere e il ripristino dell’opera allo stato originario alla data di presentazione della domanda di fiscalizzazione.
Per le considerazioni esposte il ricorso va quindi respinto.
Sussistono giusti motivi, data la peculiarità del caso controverso, per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco AL, Presidente
LE AR, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE AR | Marco AL |
IL SEGRETARIO