Articolo 5 della Legge 4 aprile 1997, n. 93
Articolo 4Articolo 6
Versione
8 aprile 1997
Art. 5. 1. All'articolo 8, comma 1, della legge, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "All'osservanza dei medesimi obblighi sono tenuti i menzionati soggetti in caso di verifiche ed ispezioni disposte dall'Autorita' nazionale".
2. All'articolo 8 della legge, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le Amministrazioni interessate possono stipulare convenzioni con laboratori di analisi per l'esame dei campioni prelevati nel corso delle ispezioni, previo accertamento della loro conformita' alle norme UNIEN di riferimento alla serie 45.000".
Nota all'art. 5:
- L'art. 8, comma 1, della legge prevede l'obbligo delle persone fisiche, degli enti o delle societa' titolari di un immobile o di un'area sottoposta ad ispezione, a consentire l'accesso del nucleo ispettivo, nonche' ad agevolare la conduzione dell'ispezione.
Entrata in vigore il 8 aprile 1997