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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/11/2025, n. 3192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3192 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei magistrati:
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1184/2024, promossa in grado d'appello da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Milano, Galleria Unione n. C.F._2
1, presso lo studio dell'Avv. Andrea Poletto, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellanti in via principale e appellati in via incidentale
CONTRO
(C.F. ) – in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore Dr.ssa - elettivamente domiciliata in Milano, Via Controparte_2
Leopardi n. 23, presso lo studio dell'Avv. Piero Spirandelli, che la rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti;
appellata in via principale e appellante in via incidentale
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 1186/2024 pronunciata il giorno 31.01.2024 dal Tribunale di Milano – Sesta sezione civile, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti, all'esito del procedimento civile n. 41476/2021 R.G., pubblicata in data 01.02.2024, mai notificata: in via preliminare, in principalità: attesa l'omessa proposizione della procedura di mediazione obbligatoria, dichiarare improcedibile la domanda promossa da
[...]
contro gli odierni appellanti e per l'effetto revocare la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano e comunque accertare e dichiarare che gli appellanti nulla devono in favore della per alcuna causa, per tutte le Controparte_1 ragioni indicate in atti;
nel merito: accertata e dichiarata la nullità delle fideiussioni, oppure accertata e dichiarata l'estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale ex art. 1957 C.c., oppure accertata e dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento e di conto corrente per la previsione illegittima dei tassi di interesse Euribor, oppure accertata e dichiarata la mancata dimostrazione del credito da parte dell'appellata, revocare la sentenza di primo grado e comunque accertare e dichiarare che gli appellanti nulla devono alla per alcuna causa, Controparte_1 per tutte le ragioni indicate in atti. Nel merito, sull'appello incidentale di rigettare Controparte_1
l'appello incidentale avversario essendo infondato in fatto ed in diritto. In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
.1) si chiede ordinarsi alla banca l'esibizione degli estratti dei rapporti di anticipazioni n. 9130546.33 e n. 88582016.64 ex art. 210 C.p.c.
.2) si chiede disporsi la rinnovazione della CTU tecnico – contabile affinché venga rideterminato il rapporto complessivo di debito – credito tra le parti:
.a) accertando l'importo degli interessi indebitamente versati da e Controparte_3 dagli appellanti, o comunque delle somme incamerate dalla banca ed imputate a titolo di interessi, con conseguente detrazione dall'eventuale credito della banca per essere tali somme illegittime, non dovute o comunque costituenti indebito arricchimento;
.b) detraendo dall'eventuale credito della banca l'importo del saldo risultante dai conti correnti di rapporto di anticipazione n. 9130546.33 e n. 88582016.64. Dichiararsi l'inammissibilità dell'avversaria produzione documentale sub All. B poiché tardiva ex art. 345 c.p.c., essendo stato il documento nella disponibilità di controparte durante il primo grado di giudizio. Riservata ogni ulteriore istanza di merito ed in via istruttoria nei termini di legge”.
Per Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: previa declaratoria, ove del caso, di inammissibilità di tutte le deduzioni ed eccezioni nuove e/o tardivamente svolte da parte appellante, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dettagliatamente esposti in atti. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare la sentenza n. 1186/2024 prevedendo la condanna dei Signori e in via Parte_2 Parte_1 solidale tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di Euro 324.393,88, a) oltre interessi al tasso convenzionale
[...] previsto in contratto di conto corrente, pur sempre calcolati nei limiti della legge n. 108/96, a far data dal 16/6/2018, con riguardo al saldo debitore di conto corrente;
b) oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto nel contratto di finanziamento n. 741719203, pur sempre nei limiti della L. 108/1996, a far data dal 10/7/2018, con riguardo alla somma capitale di Euro 21.996,62=; c) oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto nel contratto di finanziamento n. 741719229, pur sempre nei limiti della L. 108/1996, a far data dal 10/7/2018, con riguardo alla somma capitale di Euro 64.434,77=; d) oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto nel contratto di finanziamento n. 741753192, pur sempre nei limiti della L.
pag. 2/13 108/1996, a far data dal 10/7/2018, con riguardo alla somma capitale di Euro 33.583,34=. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili e, comunque e in ogni caso, in quanto tardive;
dichiarare l'inammissibilità, sempre in quanto tardive, delle produzioni effettuate da controparte per la prima volta in grado di appello. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione nel rispetto del rito. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna di parte appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (di seguito anche “MP” o la ) Controparte_1 CP_1 otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_3 quale debitrice principale, nonché di e , quali Parte_2 Parte_1 garanti in forza di distinti contratti di fideiussione, per il pagamento della somma complessiva di Euro 330.202,62, oltre interessi e spese. L'importo in linea capitale discendeva da quattro rapporti intrattenuti da CP_3 con MP e segnatamente:
[...]
1) il primo, di Euro 210.307,89, riguardava due contratti di anticipo su fatture e risultava dal saldo passivo del c/c n. 13343.19 (già c/c n. 10691.61);
2) il secondo, pari a Euro 21.996,62, quale importo residuo delle rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 7471203, stipulato il 26.10.2015, al netto dell'importo incassato in seguito all'escussione della garanzia rilasciata da;
Controparte_4
3) il terzo, di Euro 64.434,77, quale importo residuo delle rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 71719229, concluso il 26.10.2015, al netto dell'importo incassato in seguito all'escussione della garanzia rilasciata da;
Controparte_4
4) il quarto, pari a Euro 33.583,34, quale importo residuo delle rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 741753192, stipulato il 15.6.2016, al netto dell'importo incassato in seguito all'escussione della garanzia rilasciata da
. Controparte_4
2. Tutti i debitori ingiunti proponevano opposizione, fondata sui seguenti motivi:
- con riferimento al credito da anticipi su fatture, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, la pattuizione di interessi usurari, l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, di una commissione di istruttoria veloce pattuita soltanto il 27.5.2014 e di spese non pattuite, nonché l'omessa pattuizione del tasso di interesse convenzionale;
- con riferimento al credito derivante dal contratto di finanziamento n. 71719229, la nullità del contratto, in quanto stipulato per “consolidamento parziale affidamenti a breve scoperto di conto corrente”;
pag. 3/13 - con riferimento a tutti crediti derivanti dai contratti di finanziamento, l'indebito pagamento di interessi di mora, in quanto applicati su importi già comprensivi di interessi moratori, per la somma complessiva di Euro 8.821,70.
3. MP si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. A seguito dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di le cause venivano separate e il giudizio proseguiva esclusivamente nei Pt_3 confronti dei fideiussori.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1186 pubblicata il 1.2.2024, così statuiva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna gli opponenti e al pagamento (entro i Parte_1 Parte_2 limiti dell'impegno fidejussorio assunto e risultante dal doc. 11 fascicolo opposta) di Euro 315.830,71 per i titoli di cui sopra, oltre interessi nella misura di cui all'art, 1284, 1° co, c.c. sulla somma di Euro 307.009,01 dal 9.7.2018 al saldo;
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 15.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge”. Riguardo al credito da anticipi su fatture, il Tribunale, aderendo integralmente agli esiti della CTU, rideterminava il saldo passivo in Euro 195.815,98, evidenziando in motivazione che:
- il rapporto era stato ricostruito sulla base degli estratti conto disponibili, dal 30.9.2012 al 4.5.2018, data in cui il conto presentava un saldo negativo di Euro 304.133,40;
- non erano stati pattuiti interessi usurari, né erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici;
- le commissioni e spese erano state validamente pattuite;
- non poteva essere addebitata la somma Euro 8.563,17, in difetto di specifiche pattuizioni;
- occorreva tener conto di un accredito di Euro 100.000,00, pervenuto dopo il 4.5.2018. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento n. 71719229, aderendo all'orientamento giurisprudenziale in tema di validità del c.d. mutuo solutorio. Infine, il Tribunale accoglieva l'eccezione di indebito pagamento degli interessi moratori.
6. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_2 Parte_1 sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
I) Improcedibilità della domanda di accertamento e condanna al pagamento somme proposta dall'appellata per violazione dell'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010;
II) nullità delle fideiussioni;
III) estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale ex art. 1957 C.c.;
IV) nullità dei contratti di finanziamento e di conto corrente per l'applicazione del tasso di interesse Euribor;
pag. 4/13 V) errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie e documentali. Nelle conclusioni dell'atto di citazione gli appellanti hanno altresì chiesto di “accertare e dichiarare che gli appellanti nulla devono alla Controparte_1 per alcuna causa”.
7. Si è costituita in giudizio MP, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La CA ha altresì formulato appello incidentale, articolato su due motivi:
I) Erroneo mancato riconoscimento dell'importo di Euro 8.563,17 per addebiti derivanti dal conto anticipi;
II) Erroneo riconoscimento degli interessi al tasso legale, in luogo del tasso convenzionale.
8. All'udienza del 2 ottobre 2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il loro primo motivo, gli appellanti hanno contestato l'omessa attivazione – da parte del Tribunale e della – della mediazione obbligatoria, quale condizione di CP_1 procedibilità delle domande aventi a oggetto contratti bancari ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità delle domande di condanna formulate da MP.
L'appellata MP ha eccepito l'infondatezza del motivo, evidenziando che la fideiussione non è un contratto bancario e, come tale, non rientra tra le materie sottoposte a mediazione obbligatoria. Ha rilevato, inoltre, che l'improcedibilità della domanda non era stata eccepita dalla controparte, né rilevata d'ufficio dal primo giudice entro la prima udienza, come previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti in via principale hanno eccepito la nullità parziale dei contratti di fideiussione (doc. 11 fasc. primo grado MP), relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, in quanto riproduttive del noto schema ABI, nonché l'estensione della nullità parziale all'intero contratto, stante l'essenzialità delle tre clausole invalide: tali clausole, in quanto previste nelle condizioni generali di contratto, non erano state negoziate ed erano riportate anche nei contratti di mutuo, a conferma del fatto che senza di esse la banca non avrebbe erogato i finanziamenti.
L'appellata MP ha resistito al motivo di impugnazione, deducendo che l'eccezione di nullità
pag. 5/13 a) è inammissibile, perché si fonda su fatti allegati per la prima volta soltanto nel giudizio di secondo grado;
b) è altresì infondata, perché:
- le banche beneficiarie delle garanzie fideiussorie non avevano partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza;
- i fideiussori non avevano dimostrato che, al tempo della conclusione dei contratti – successiva di molti anni rispetto al provvedimento di CA d'AL – lo schema ABI fosse ancora oggetto di un impiego diffuso e generalizzato da parte delle banche;
- gli appellanti avevano stipulato contratti di garanzia specifica, ai quali il provvedimento di CA d'AL non era riferibile.
3. Con il terzo motivo di impugnazione – formulato in subordine rispetto al secondo, in caso di rigetto dell'eccezione di estensione della nullità delle singole clausole all'intero contratto – gli appellanti hanno eccepito l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per intervenuto decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che rivive in conseguenza della nullità della clausola di deroga. In proposito, essi hanno dedotto che il 17.7.2018 la aveva comunicato la CP_1 decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine e solo il 2.5.2019 aveva iscritto al ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente superamento del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
La ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando l'inammissibilità CP_1 dell'eccezione, in quanto formulata per la prima volta in appello e, in ogni caso, l'infondatezza della stessa, in quanto, in caso di pagamento dilazionato del debito, il dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. coincide con il giorno della scadenza dell'ultima rata.
4. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno eccepito la nullità dei tre contratti di finanziamento, in quanto contenenti la previsione di tassi di interesse indicizzati all'Euribor, oggetto di manipolazione, come accertato dalla Commissione UE con decisione del 4 dicembre 2013.
L'appellata MP ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto contenente un'eccezione di nullità formulata per la prima volta in appello e, in ogni caso, l'infondatezza dello stesso, non essendo stata dimostrata l'effettiva alterazione del parametro Euribor e non essendo configurabile un'intesa anticoncorrenziale in presenza di un tasso costituito dall'indice Euribor e da uno spread.
5. Con il quinto e ultimo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze probatorie della documentazione prodotta dalla in tesi non idonea a dimostrare l'esistenza del credito. CP_1
A tale riguardo, hanno dedotto che:
- nel ricorso monitorio la aveva affermato che il credito complessivo risultava dal CP_1
c/c n. 13343.19 (già c/c n. 10.691.61), senza prova dell'effettiva coincidenza dei due conti;
pag. 6/13 - rispetto al c/c n. 13343.19, la non aveva prodotto alcun estratto conto, ma solo CP_1 il certificato di estratto conto corrente ex art. 50 TUB, che tuttavia era inidoneo a dimostrare l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- la non aveva prodotto neppure i contratti e gli estratti conto relativi alle linee di CP_1 credito;
- MP era stata ammessa al passivo del fallimento di per l'importo di Euro CP_3
93.504,65, a fronte di una domanda di insinuazione formulata per Euro 338.844,65, stante la carenza di documentazione rilevata dal giudice delegato.
L'appellata MP ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto contenente un'eccezione formulata per la prima volta in appello e, in ogni caso, l'infondatezza dello stesso, essendo il credito provato con la produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto integrali, tanto è che nella procedura fallimentare della debitrice principale il credito della era stato interamente riconosciuto in Euro 338.844,65. CP_1
6. Il primo motivo dell'appello principale non è meritevole di accoglimento. In primo luogo, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda giudiziale soltanto per le controversie vertenti su contratti bancari, per tali intendendosi quelli sottoposti a riserva di attività, nel senso che possono essere stipulati esclusivamente da soggetti destinatari di apposita autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 TUB, mentre la fideiussione non è un contratto tipicamente bancario, ma è un contratto “di diritto comune”, nel senso che può essere stipulato – sia come garante, sia come beneficiario della garanzia – da qualsiasi contraente, inclusi gli imprenditori non bancari e le persone fisiche (v. Cass. Civ., n. 12290 del 2024 e Cass. Civ., n. 31209 del 2022). In secondo luogo, quand'anche fosse configurabile la condizione di procedibilità della domanda, l'eccezione di improcedibilità sarebbe comunque tardiva, perché avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice entro e non oltre la prima udienza, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010. In mancanza – come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (cfr. Cass. Civ., n. 5474 del 2025).
7. Con riferimento al secondo motivo di gravame, la Corte osserva quanto segue. Dall'art. 345, comma 2, c.p.c. si desume che il divieto di nuove eccezioni riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, sicché le eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice (le c.d. eccezioni in senso lato) possono essere sollevate per la prima volta nel giudizio di secondo grado (tra le tante, Cass. Civ., n. 14971 del 2022). Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente, la nuova eccezione in senso lato deve fondarsi su fatti già specificamente allegati nel giudizio di primo grado o, quantomeno, su fatti che, seppur non specificamente affermati, risultino comunque dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (Cass. Civ., Sez. Un. n. 10531 del 2013, Cass.
pag. 7/13 Civ. n. 8525 del 2020 e Cass. Civ. n. 16102 del 2024), perché la possibilità di sollevare (o di rilevare d'ufficio) eccezioni nuove deve essere contemperata con le regole generali del processo civile e con le relative preclusioni processuali. Con specifico riferimento ai contratti di fideiussione stipulati a valle dell'intesa anti- concorrenziale racchiusa nel c.d. schema ABI, la giurisprudenza di legittimità ha individuato le circostanze di fatto integranti l'eccezione di nullità parziale: lo schema ABI e il provvedimento della CA d'AL, la natura della fideiussione, l'epoca di stipulazione e il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca l'invalidità, nonché la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di censura da parte della CA d'AL (v. da ultimo, Cass. Civ., n. 26533 del 2025). La stessa giurisprudenza ha altresì specificato che il provvedimento della CA d'AL n. 55 del 2005 non è un atto normativo secondario, ma un provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio e, dunque, la relativa produzione soggiace ai principi in tema di onere della prova, non essendo invocabile il principio iura novit curia, né potendo esso considerarsi fatto notorio solo perché consultabile online (Cass. Civ., n. 16289 del 2024). Di conseguenza, secondo l'orientamento prevalente – cui questa Corte intende aderire – l'eccezione di nullità parziale della fideiussione proposta per la prima volta in appello è inammissibile, se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della CA d'AL e il modello ABI (v. da ultimo, Cass. Civ., n. 24380 del 2024; Cass. Civ., n. 20713 del 2023). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, l'eccezione di nullità parziale dev'essere ritenuta inammissibile. Vero è che si tratta di un'eccezione in senso lato, essendo la nullità rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.), ma non tutti i fatti costitutivi posti a fondamento dell'eccezione sono stati tempestivamente allegati: gli appellanti, infatti, hanno prodotto lo schema ABI e il provvedimento della CA d'AL soltanto con l'atto introduttivo del giudizio d'appello (docc. 5 e 6), quindi al di fuori dell'esercizio delle facoltà istruttorie e a relative preclusioni ormai maturate. Né può ritenersi integrata la previsione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., che eccezionalmente consente la produzione di nuovi documenti in appello soltanto in caso di impossibilità non imputabile nel corso del giudizio di primo grado. La ritenuta inammissibilità dell'eccezione di nullità parziale assorbe la valutazione dell'ulteriore eccezione – sollevata sempre con il secondo motivo di appello – di estensione della nullità delle singole clausole all'intero contratto.
8. Anche il terzo motivo d'appello non appare meritevole di accoglimento. Da un lato, la ritenuta inammissibilità dell'eccezione di nullità parziale assorbe la disamina dell'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che l'esame di tale eccezione presuppone la nullità della clausola negoziale. Dall'altro lato, tale eccezione sarebbe stata comunque di per sé inammissibile, essendo qualificata dalla giurisprudenza prevalente come eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, ricade nel divieto di nova di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 16119 del 2024, Cass. Civ., n. 15165 del 2024 e Cass. Civ., n. 8023 del 2024): pag. 8/13 dunque, l'eventuale nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.
“non ha incidenza sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante, ove quest'ultimo non abbia proposto tempestivamente l'eccezione di decadenza” (Cass. Civ., n. 267 del 2025). In ogni caso, a prescindere dai rilievi che precedono, la Corte ritiene il motivo in esame infondato anche nel merito. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nei contratti di garanzia personale ai quali è apposta la c.d. clausola a prima richiesta, ai fini dell'impedimento della decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non è necessario l'esercizio di un'azione giudiziale, ma è sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento: diversamente opinando si creerebbe una contraddizione, perché non si potrebbe considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziaria (v. Cass. Civ., n. 13078 del 2008, richiamata da Cass. Civ., n. 22346 del 2017 e da ultimo confermata, tra le altre, da Cass. Civ., n. 5179 del 2025 e Cass. Civ., n. 9680 del 2025). Nel caso di specie, va esclusa la decadenza, in quanto le fideiussioni sono a prima richiesta, come si evince chiaramente dalla clausola n. 7 (doc. 11 fasc. primo grado MP) e la scadenza dell'obbligazione principale, quale dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., coincide con la richiesta di pagamento avanzata da MP in via stragiudiziale nei confronti dei fideiussori, atteso che, con comunicazione del 17.7.2018 (doc. 9 fasc. primo grado e doc. 12 fasc. primo grado MP), Pt_2 inviata alla debitrice principale e ai fideiussori, la ha revocato gli affidamenti, CP_1 dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e chiesto il pagamento del complessivo debito residuo.
9. Per quanto concerne il quarto motivo d'appello, la Corte ritiene inammissibile l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento per indicizzazione del tasso di interesse all'Euribor manipolato e ciò per le medesime ragioni già enunciate in ordine all'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni. Anche in tal caso, infatti, gli appellanti hanno prodotto per la prima volta nel giudizio di secondo grado la decisione della Commissione UE che ha accertato la manipolazione del parametro utilizzato ai fini della determinazione dei tassi di interesse variabili (doc. 11 fasc. appello e Pt_2
). Parte_1
In ogni caso, il motivo è infondato anche nel merito, in quanto non è stato dedotto a cura degli appellanti – gravati del relativo onere – che a tale accordo di cartello abbia partecipato MP e in quanto l'intesa vietata – che, tra l'altro, riguardava il settore dei derivati, ben diverso da quello dei finanziamenti che qui rileva – si realizzò negli anni 2005/2008, laddove i contratti oggetto di causa risultano stipulati tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 e si realizzò con andamenti sia al rialzo, sia al ribasso, secondo convenienza dei partecipi, sicché nessuna prova – deve ritenersi – è stata fornita od offerta in ordine all'esistenza e all'incidenza, sui finanziamenti per cui è causa, della lamentata, remota manipolazione.
pag. 9/13 10. Riguardo al quinto e ultimo motivo dell'appello principale, la Corte evidenzia preliminarmente l'ammissibilità dell'eccezione con esso sollevata, trattandosi di eccezione la cui necessità è sorta in conseguenza del contenuto della sentenza di primo grado, venendo con essa criticata la decisione del giudice circa la valutazione delle prove poste a fondamento dei crediti azionati in via monitoria. Venendo al merito delle contestazioni, sempre in via preliminare, va chiarita l'irrilevanza, a fini probatori, dell'insinuazione del credito al passivo della procedura fallimentare a carico della debitrice principale: il decreto di esecutività dello stato passivo, infatti, accerta l'esistenza dei crediti insinuati ai soli fini del concorso e quindi è privo dell'efficacia piena di giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. (art. 96, comma 5 L. Fall., oggi art. 204, comma 5 CCII). Ciò posto, essendo stata nel caso di specie avanzata – seppur nelle forme del procedimento speciale di ingiunzione – un'azione di condanna all'esatto adempimento di prestazioni oggetto di diritti di credito derivanti da contratto, devono trovare applicazione i principi sul riparto dell'onere della prova sanciti da Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore deve dimostrare il titolo, cioè la fonte del credito, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale incombe l'onere di provare l'esatto adempimento o l'impossibilità sopravvenuta derivante da causa a lui non imputabile. Ebbene, tale onere è stato correttamente assolto dalla CA, mentre i fideiussori non hanno sollevato eccezioni o prodotto documenti idonei a neutralizzare la pretesa creditoria. Con riferimento al credito derivante da anticipi su fatture, MP ha prodotto il contratto di conto corrente (c/c 13343.19 già 10691.61, doc. 3 fasc. primo grado MP), la certificazione ex art. 50 TUB (c/c 13343.19; doc. 4 fasc. primo grado MP) e gli estratti conto integrali dal 2013 al 4 maggio 2018 (doc. 16 fasc. appello MP): tali estratti riguardano il conto corrente contrassegnato dal n. 10691.56 e nella relazione di consulenza il CTU ha dato espressamente atto che il conto corrente ordinario n. 10691.61 è stato rinumerato come 10691.56 (v. relazione peritale pag. 15). E tale attestazione del CTU non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli odierni appellanti nell'ambito delle operazioni di consulenza. Con riferimento ai crediti derivanti dai finanziamenti, MP ha prodotto i contratti di mutuo (nn. 741719203, 741719229, 741753192; docc. 5, 7, 9 fasc. primo grado MP) con i rispettivi piani di ammortamento (docc. 20, 22 24 fasc. primo grado MP) e le contabili di erogazione delle somme (docc. 21, 23 e 25 fasc. primo grado MP), nonché le certificazioni ex art. 50 TUB (docc. 6, 8, 10 fasc. primo grado MP). I fideiussori, di contro, fin dall'opposizione – esclusa l'eccezione di nullità, peraltro riguardante solo uno dei finanziamenti e comunque ritenuta infondata e non fatta oggetto di specifico motivo di gravame – hanno sollevato esclusivamente eccezioni di indebito pagamento di interessi moratori, quali oneri economici accessori, senza formulare difese o contestazioni relative all'efficacia del titolo o all'esistenza del debito principale portato da quest'ultimo.
pag. 10/13 Ne segue che anche il quinto motivo d'appello è infondato e dev'essere rigettato.
11. Venendo all'esame dell'appello incidentale, con il suo primo motivo, MP contesta la sottrazione, dall'ammontare del credito per anticipi fatture, della somma di Euro 8.563,17 a titolo di addebiti relativi al conto anticipi. Secondo la CA, il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore affermando che
“l'onere probatorio in ordine alla legittimità degli importi addebitati grava sulla banca, attrice in senso sostanziale” (cfr. sentenza pag. 6), dato che tale onere probatorio incombe sul correntista.
12. Con il suo secondo motivo, la censura la sentenza di primo grado nella parte CP_1 in cui ha escluso la pattuizione di un tasso di interesse convenzionale e ha quindi ritenuto che gli interessi dovessero essere calcolati al tasso legale. In conseguenza del gravame incidentale, MP ha chiesto la condanna di e Pt_2
al pagamento del maggior importo di Euro 324.393,88 (pari alla somma tra Parte_1
l'originario credito di Euro 315.830,71 ed Euro 8.563,17), oltre interessi, da calcolarsi non più al tasso legale, ma al tasso convenzionale previsto in contratto.
13. Riguardo al primo motivo, è sufficiente richiamare le conclusioni del CTU, il quale ha accertato che “non risultano prodotti in atti contratti e/o estratti conto relativi al rapporto di anticipazione n. 9130546.33 e n. 88582016.64, né è presente nella documentazione depositata in atti alcuna clausola e/o indicazione che autorizzi l'addebito sul c/c ordinario n. 10691.61, rinumerato 10691.56 di interessi e competenze derivanti dal/dai conto anticipi collegati” (cfr. relazione pag. 10) e che “non risultano prodotti in atti contratti e/o estratti conto relativi al rapporto di anticipazione n. 9130546.33 e n. 88582016.64, né è presente nella documentazione depositata in atti alcuna clausola e/o indicazione che autorizzi l'addebito sul c/c ordinario n. 10691.61, rinumerato 10691.56 di interessi e competenze derivanti dal/dai conto anticipi collegati per un ammontare totale pari ad € 8.563,77” (cfr. pag. 15). Il Tribunale, rilevato che la banca si era opposta alla richiesta di produzione di tale documentazione, ha ritenuto che “Mentre di fronte alle contestazioni svolte dalla parte opponente che si appuntano anche sul conto anticipi, deve ricordarsi che l'onere probatorio in ordine alla legittimità degli importi addebitati grava sulla banca, attrice in senso sostanziale, il CTU ha indicato nella somma di Euro 8563,17 l'importo derivante da tali addebiti, addebiti che devono pertanto essere espunti” (cfr. relazione peritale pag. 6). La Corte condivide le conclusioni espresse dal CTU, in quanto fondate su argomentazioni ampiamente motivate, coerenti, immuni da vizi logici e rispondenti alle emergenze documentali di cui agli atti di causa (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Lav., 13.7.2023, n. 20090; Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2015, n. 1815). Ne segue che il motivo è infondato e dev'essere dunque rigettato.
14. Per quanto concerne il secondo motivo del gravame incidentale, rileva la Corte che le censure ivi formulate sono viziate da eccessiva genericità.
pag. 11/13 Il motivo di appello contiene, infatti, un generico riferimento al fatto che “il tasso di interesse per i singoli rapporti risulta correttamente dedotto in atti e, per giunta, non risulta essere stato contestato in corso di causa” (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 16), con conseguente richiesta di “riconoscimento degli interessi sui singoli rapporti come indicato in atti, nonché nella narrativa della presente comparsa” (cfr. pag. 16). L'appellante incidentale non si è, tuttavia, premurato di indicare il tasso, né il documento da cui risulterebbe la sua pattuizione – né, tanto meno, la relativa clausola negoziale – in spregio al principio che ritiene necessaria la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati necessari per il loro reperimento, non potendosi richiedere al giudice una ricerca personale (che si esporrebbe inevitabilmente a errori, fraintendimenti e contestazioni) della documentazione idonea a sostenere le ragioni delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 19006 del 2022; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 26.5.2011, n. 11617).
15. Sotto il profilo delle spese di lite, il rigetto totale dell'impugnazione principale e di quella incidentale integra il presupposto della parziale reciproca soccombenza, che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di lite, nel caso di specie solo parziale, nella misura della metà, visto il maggior numero e la maggior portata dei motivi dell'appello principale rispetto a quelli dell'appello incidentale. La restante metà è posta a carico degli appellanti, stante la loro maggiore soccombenza ed è liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 260.001,00 - Euro 520.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata.
16. Con riguardo alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da MP, in punto di diritto va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/14) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n. 7901/18), in tal modo contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22).
pag. 12/13 Nel caso di specie non sono ravvisabili nella condotta di e indizi da Pt_2 Parte_1 cui desumere una loro coscienza e volontà di servirsi del processo in maniera strumentale e illecita, con la conseguenza che va rigettata la domanda formulata da MP ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
17. Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo agli appellanti principali e all'appellante incidentale, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1186/24, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e;
Parte_2 Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) compensa per la metà tra le parti le spese del grado e condanna e Parte_2
in solido a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 la metà residua, che si liquida in Euro 7.119,50 per compensi (di cui Euro
[...]
2.194,50 per la fase di studio, Euro 1.276,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.649,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di e e da Parte_2 Parte_1 parte di di un ulteriore importo, pari al Controparte_1 contributo unificato già corrisposto a norma dell'art. 13, co. 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
pag. 13/13
Domenico Bonaretti Presidente
Beatrice Siccardi Consigliere
Cristina Ravera Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1184/2024, promossa in grado d'appello da (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliati in Milano, Galleria Unione n. C.F._2
1, presso lo studio dell'Avv. Andrea Poletto, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
appellanti in via principale e appellati in via incidentale
CONTRO
(C.F. ) – in persona Controparte_1 P.IVA_1 del procuratore Dr.ssa - elettivamente domiciliata in Milano, Via Controparte_2
Leopardi n. 23, presso lo studio dell'Avv. Piero Spirandelli, che la rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti;
appellata in via principale e appellante in via incidentale
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Parte_2
“Voglia la Corte d'Appello adita, in riforma della sentenza n. 1186/2024 pronunciata il giorno 31.01.2024 dal Tribunale di Milano – Sesta sezione civile, Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti, all'esito del procedimento civile n. 41476/2021 R.G., pubblicata in data 01.02.2024, mai notificata: in via preliminare, in principalità: attesa l'omessa proposizione della procedura di mediazione obbligatoria, dichiarare improcedibile la domanda promossa da
[...]
contro gli odierni appellanti e per l'effetto revocare la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Milano e comunque accertare e dichiarare che gli appellanti nulla devono in favore della per alcuna causa, per tutte le Controparte_1 ragioni indicate in atti;
nel merito: accertata e dichiarata la nullità delle fideiussioni, oppure accertata e dichiarata l'estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale ex art. 1957 C.c., oppure accertata e dichiarata la nullità dei contratti di finanziamento e di conto corrente per la previsione illegittima dei tassi di interesse Euribor, oppure accertata e dichiarata la mancata dimostrazione del credito da parte dell'appellata, revocare la sentenza di primo grado e comunque accertare e dichiarare che gli appellanti nulla devono alla per alcuna causa, Controparte_1 per tutte le ragioni indicate in atti. Nel merito, sull'appello incidentale di rigettare Controparte_1
l'appello incidentale avversario essendo infondato in fatto ed in diritto. In tutti i casi, con vittoria di spese e compensi di lite del doppio grado di giudizio. In via istruttoria:
.1) si chiede ordinarsi alla banca l'esibizione degli estratti dei rapporti di anticipazioni n. 9130546.33 e n. 88582016.64 ex art. 210 C.p.c.
.2) si chiede disporsi la rinnovazione della CTU tecnico – contabile affinché venga rideterminato il rapporto complessivo di debito – credito tra le parti:
.a) accertando l'importo degli interessi indebitamente versati da e Controparte_3 dagli appellanti, o comunque delle somme incamerate dalla banca ed imputate a titolo di interessi, con conseguente detrazione dall'eventuale credito della banca per essere tali somme illegittime, non dovute o comunque costituenti indebito arricchimento;
.b) detraendo dall'eventuale credito della banca l'importo del saldo risultante dai conti correnti di rapporto di anticipazione n. 9130546.33 e n. 88582016.64. Dichiararsi l'inammissibilità dell'avversaria produzione documentale sub All. B poiché tardiva ex art. 345 c.p.c., essendo stato il documento nella disponibilità di controparte durante il primo grado di giudizio. Riservata ogni ulteriore istanza di merito ed in via istruttoria nei termini di legge”.
Per Controparte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: previa declaratoria, ove del caso, di inammissibilità di tutte le deduzioni ed eccezioni nuove e/o tardivamente svolte da parte appellante, rigettare l'appello avversario in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dettagliatamente esposti in atti. IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: riformare la sentenza n. 1186/2024 prevedendo la condanna dei Signori e in via Parte_2 Parte_1 solidale tra loro, al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di Euro 324.393,88, a) oltre interessi al tasso convenzionale
[...] previsto in contratto di conto corrente, pur sempre calcolati nei limiti della legge n. 108/96, a far data dal 16/6/2018, con riguardo al saldo debitore di conto corrente;
b) oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto nel contratto di finanziamento n. 741719203, pur sempre nei limiti della L. 108/1996, a far data dal 10/7/2018, con riguardo alla somma capitale di Euro 21.996,62=; c) oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto nel contratto di finanziamento n. 741719229, pur sempre nei limiti della L. 108/1996, a far data dal 10/7/2018, con riguardo alla somma capitale di Euro 64.434,77=; d) oltre interessi al tasso convenzionale moratorio previsto nel contratto di finanziamento n. 741753192, pur sempre nei limiti della L.
pag. 2/13 108/1996, a far data dal 10/7/2018, con riguardo alla somma capitale di Euro 33.583,34=. IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte in quanto inammissibili e, comunque e in ogni caso, in quanto tardive;
dichiarare l'inammissibilità, sempre in quanto tardive, delle produzioni effettuate da controparte per la prima volta in grado di appello. Con riserva di ogni ulteriore eccezione, deduzione e produzione nel rispetto del rito. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio. Con condanna di parte appellante ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, u.c., c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. (di seguito anche “MP” o la ) Controparte_1 CP_1 otteneva dal Tribunale di Milano un decreto ingiuntivo nei confronti di Controparte_3 quale debitrice principale, nonché di e , quali Parte_2 Parte_1 garanti in forza di distinti contratti di fideiussione, per il pagamento della somma complessiva di Euro 330.202,62, oltre interessi e spese. L'importo in linea capitale discendeva da quattro rapporti intrattenuti da CP_3 con MP e segnatamente:
[...]
1) il primo, di Euro 210.307,89, riguardava due contratti di anticipo su fatture e risultava dal saldo passivo del c/c n. 13343.19 (già c/c n. 10691.61);
2) il secondo, pari a Euro 21.996,62, quale importo residuo delle rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 7471203, stipulato il 26.10.2015, al netto dell'importo incassato in seguito all'escussione della garanzia rilasciata da;
Controparte_4
3) il terzo, di Euro 64.434,77, quale importo residuo delle rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 71719229, concluso il 26.10.2015, al netto dell'importo incassato in seguito all'escussione della garanzia rilasciata da;
Controparte_4
4) il quarto, pari a Euro 33.583,34, quale importo residuo delle rate insolute relative al contratto di finanziamento n. 741753192, stipulato il 15.6.2016, al netto dell'importo incassato in seguito all'escussione della garanzia rilasciata da
. Controparte_4
2. Tutti i debitori ingiunti proponevano opposizione, fondata sui seguenti motivi:
- con riferimento al credito da anticipi su fatture, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici, la pattuizione di interessi usurari, l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, di una commissione di istruttoria veloce pattuita soltanto il 27.5.2014 e di spese non pattuite, nonché l'omessa pattuizione del tasso di interesse convenzionale;
- con riferimento al credito derivante dal contratto di finanziamento n. 71719229, la nullità del contratto, in quanto stipulato per “consolidamento parziale affidamenti a breve scoperto di conto corrente”;
pag. 3/13 - con riferimento a tutti crediti derivanti dai contratti di finanziamento, l'indebito pagamento di interessi di mora, in quanto applicati su importi già comprensivi di interessi moratori, per la somma complessiva di Euro 8.821,70.
3. MP si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
4. A seguito dell'interruzione del processo per intervenuta dichiarazione di fallimento di le cause venivano separate e il giudizio proseguiva esclusivamente nei Pt_3 confronti dei fideiussori.
5. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1186 pubblicata il 1.2.2024, così statuiva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna gli opponenti e al pagamento (entro i Parte_1 Parte_2 limiti dell'impegno fidejussorio assunto e risultante dal doc. 11 fascicolo opposta) di Euro 315.830,71 per i titoli di cui sopra, oltre interessi nella misura di cui all'art, 1284, 1° co, c.c. sulla somma di Euro 307.009,01 dal 9.7.2018 al saldo;
3) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in Euro 15.000,00, oltre rimborso spese generali, Iva e cpa come per legge”. Riguardo al credito da anticipi su fatture, il Tribunale, aderendo integralmente agli esiti della CTU, rideterminava il saldo passivo in Euro 195.815,98, evidenziando in motivazione che:
- il rapporto era stato ricostruito sulla base degli estratti conto disponibili, dal 30.9.2012 al 4.5.2018, data in cui il conto presentava un saldo negativo di Euro 304.133,40;
- non erano stati pattuiti interessi usurari, né erano stati illegittimamente applicati interessi anatocistici;
- le commissioni e spese erano state validamente pattuite;
- non poteva essere addebitata la somma Euro 8.563,17, in difetto di specifiche pattuizioni;
- occorreva tener conto di un accredito di Euro 100.000,00, pervenuto dopo il 4.5.2018. Il Tribunale riteneva infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento n. 71719229, aderendo all'orientamento giurisprudenziale in tema di validità del c.d. mutuo solutorio. Infine, il Tribunale accoglieva l'eccezione di indebito pagamento degli interessi moratori.
6. Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_2 Parte_1 sulla base dei seguenti motivi di impugnazione:
I) Improcedibilità della domanda di accertamento e condanna al pagamento somme proposta dall'appellata per violazione dell'art. 5 comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010;
II) nullità delle fideiussioni;
III) estinzione della fideiussione per decorso del termine semestrale ex art. 1957 C.c.;
IV) nullità dei contratti di finanziamento e di conto corrente per l'applicazione del tasso di interesse Euribor;
pag. 4/13 V) errata interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie e documentali. Nelle conclusioni dell'atto di citazione gli appellanti hanno altresì chiesto di “accertare e dichiarare che gli appellanti nulla devono alla Controparte_1 per alcuna causa”.
7. Si è costituita in giudizio MP, chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con condanna degli appellanti alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. La CA ha altresì formulato appello incidentale, articolato su due motivi:
I) Erroneo mancato riconoscimento dell'importo di Euro 8.563,17 per addebiti derivanti dal conto anticipi;
II) Erroneo riconoscimento degli interessi al tasso legale, in luogo del tasso convenzionale.
8. All'udienza del 2 ottobre 2024, il Consigliere istruttore, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha fissato l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., assegnando termini di legge per il deposito degli scritti conclusivi. All'esito dell'udienza del 5 novembre 2025, sulle conclusioni riportate in epigrafe la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il loro primo motivo, gli appellanti hanno contestato l'omessa attivazione – da parte del Tribunale e della – della mediazione obbligatoria, quale condizione di CP_1 procedibilità delle domande aventi a oggetto contratti bancari ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, con conseguente improcedibilità delle domande di condanna formulate da MP.
L'appellata MP ha eccepito l'infondatezza del motivo, evidenziando che la fideiussione non è un contratto bancario e, come tale, non rientra tra le materie sottoposte a mediazione obbligatoria. Ha rilevato, inoltre, che l'improcedibilità della domanda non era stata eccepita dalla controparte, né rilevata d'ufficio dal primo giudice entro la prima udienza, come previsto dall'art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 28/2010.
2. Con il secondo motivo di gravame gli appellanti in via principale hanno eccepito la nullità parziale dei contratti di fideiussione (doc. 11 fasc. primo grado MP), relativamente alle clausole nn. 2, 6 e 8, in quanto riproduttive del noto schema ABI, nonché l'estensione della nullità parziale all'intero contratto, stante l'essenzialità delle tre clausole invalide: tali clausole, in quanto previste nelle condizioni generali di contratto, non erano state negoziate ed erano riportate anche nei contratti di mutuo, a conferma del fatto che senza di esse la banca non avrebbe erogato i finanziamenti.
L'appellata MP ha resistito al motivo di impugnazione, deducendo che l'eccezione di nullità
pag. 5/13 a) è inammissibile, perché si fonda su fatti allegati per la prima volta soltanto nel giudizio di secondo grado;
b) è altresì infondata, perché:
- le banche beneficiarie delle garanzie fideiussorie non avevano partecipato all'intesa restrittiva della concorrenza;
- i fideiussori non avevano dimostrato che, al tempo della conclusione dei contratti – successiva di molti anni rispetto al provvedimento di CA d'AL – lo schema ABI fosse ancora oggetto di un impiego diffuso e generalizzato da parte delle banche;
- gli appellanti avevano stipulato contratti di garanzia specifica, ai quali il provvedimento di CA d'AL non era riferibile.
3. Con il terzo motivo di impugnazione – formulato in subordine rispetto al secondo, in caso di rigetto dell'eccezione di estensione della nullità delle singole clausole all'intero contratto – gli appellanti hanno eccepito l'estinzione dell'obbligazione fideiussoria per intervenuto decorso del termine semestrale di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., che rivive in conseguenza della nullità della clausola di deroga. In proposito, essi hanno dedotto che il 17.7.2018 la aveva comunicato la CP_1 decadenza della debitrice principale dal beneficio del termine e solo il 2.5.2019 aveva iscritto al ruolo il ricorso per decreto ingiuntivo, con conseguente superamento del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c.
La ha dedotto l'infondatezza del motivo, evidenziando l'inammissibilità CP_1 dell'eccezione, in quanto formulata per la prima volta in appello e, in ogni caso, l'infondatezza della stessa, in quanto, in caso di pagamento dilazionato del debito, il dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. coincide con il giorno della scadenza dell'ultima rata.
4. Con il quarto motivo di gravame, gli appellanti hanno eccepito la nullità dei tre contratti di finanziamento, in quanto contenenti la previsione di tassi di interesse indicizzati all'Euribor, oggetto di manipolazione, come accertato dalla Commissione UE con decisione del 4 dicembre 2013.
L'appellata MP ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto contenente un'eccezione di nullità formulata per la prima volta in appello e, in ogni caso, l'infondatezza dello stesso, non essendo stata dimostrata l'effettiva alterazione del parametro Euribor e non essendo configurabile un'intesa anticoncorrenziale in presenza di un tasso costituito dall'indice Euribor e da uno spread.
5. Con il quinto e ultimo motivo di appello, gli appellanti hanno contestato l'erronea valutazione, da parte del Tribunale, delle risultanze probatorie della documentazione prodotta dalla in tesi non idonea a dimostrare l'esistenza del credito. CP_1
A tale riguardo, hanno dedotto che:
- nel ricorso monitorio la aveva affermato che il credito complessivo risultava dal CP_1
c/c n. 13343.19 (già c/c n. 10.691.61), senza prova dell'effettiva coincidenza dei due conti;
pag. 6/13 - rispetto al c/c n. 13343.19, la non aveva prodotto alcun estratto conto, ma solo CP_1 il certificato di estratto conto corrente ex art. 50 TUB, che tuttavia era inidoneo a dimostrare l'esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo;
- la non aveva prodotto neppure i contratti e gli estratti conto relativi alle linee di CP_1 credito;
- MP era stata ammessa al passivo del fallimento di per l'importo di Euro CP_3
93.504,65, a fronte di una domanda di insinuazione formulata per Euro 338.844,65, stante la carenza di documentazione rilevata dal giudice delegato.
L'appellata MP ha eccepito l'inammissibilità del motivo, in quanto contenente un'eccezione formulata per la prima volta in appello e, in ogni caso, l'infondatezza dello stesso, essendo il credito provato con la produzione in giudizio dei contratti e degli estratti conto integrali, tanto è che nella procedura fallimentare della debitrice principale il credito della era stato interamente riconosciuto in Euro 338.844,65. CP_1
6. Il primo motivo dell'appello principale non è meritevole di accoglimento. In primo luogo, la mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità della domanda giudiziale soltanto per le controversie vertenti su contratti bancari, per tali intendendosi quelli sottoposti a riserva di attività, nel senso che possono essere stipulati esclusivamente da soggetti destinatari di apposita autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi dell'art. 14 TUB, mentre la fideiussione non è un contratto tipicamente bancario, ma è un contratto “di diritto comune”, nel senso che può essere stipulato – sia come garante, sia come beneficiario della garanzia – da qualsiasi contraente, inclusi gli imprenditori non bancari e le persone fisiche (v. Cass. Civ., n. 12290 del 2024 e Cass. Civ., n. 31209 del 2022). In secondo luogo, quand'anche fosse configurabile la condizione di procedibilità della domanda, l'eccezione di improcedibilità sarebbe comunque tardiva, perché avrebbe dovuto essere sollevata dalla parte o rilevata d'ufficio dal giudice entro e non oltre la prima udienza, ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis D.Lgs. n. 28/2010. In mancanza – come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità – “il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (cfr. Cass. Civ., n. 5474 del 2025).
7. Con riferimento al secondo motivo di gravame, la Corte osserva quanto segue. Dall'art. 345, comma 2, c.p.c. si desume che il divieto di nuove eccezioni riguarda soltanto le eccezioni in senso stretto, sicché le eccezioni rilevabili d'ufficio dal giudice (le c.d. eccezioni in senso lato) possono essere sollevate per la prima volta nel giudizio di secondo grado (tra le tante, Cass. Civ., n. 14971 del 2022). Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente, la nuova eccezione in senso lato deve fondarsi su fatti già specificamente allegati nel giudizio di primo grado o, quantomeno, su fatti che, seppur non specificamente affermati, risultino comunque dagli atti, dai documenti o dalle altre prove ritualmente acquisite al processo (Cass. Civ., Sez. Un. n. 10531 del 2013, Cass.
pag. 7/13 Civ. n. 8525 del 2020 e Cass. Civ. n. 16102 del 2024), perché la possibilità di sollevare (o di rilevare d'ufficio) eccezioni nuove deve essere contemperata con le regole generali del processo civile e con le relative preclusioni processuali. Con specifico riferimento ai contratti di fideiussione stipulati a valle dell'intesa anti- concorrenziale racchiusa nel c.d. schema ABI, la giurisprudenza di legittimità ha individuato le circostanze di fatto integranti l'eccezione di nullità parziale: lo schema ABI e il provvedimento della CA d'AL, la natura della fideiussione, l'epoca di stipulazione e il contenuto delle clausole contrattuali di cui si invoca l'invalidità, nonché la loro esatta corrispondenza con quelle oggetto di censura da parte della CA d'AL (v. da ultimo, Cass. Civ., n. 26533 del 2025). La stessa giurisprudenza ha altresì specificato che il provvedimento della CA d'AL n. 55 del 2005 non è un atto normativo secondario, ma un provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio e, dunque, la relativa produzione soggiace ai principi in tema di onere della prova, non essendo invocabile il principio iura novit curia, né potendo esso considerarsi fatto notorio solo perché consultabile online (Cass. Civ., n. 16289 del 2024). Di conseguenza, secondo l'orientamento prevalente – cui questa Corte intende aderire – l'eccezione di nullità parziale della fideiussione proposta per la prima volta in appello è inammissibile, se la parte interessata non ha tempestivamente prodotto il provvedimento della CA d'AL e il modello ABI (v. da ultimo, Cass. Civ., n. 24380 del 2024; Cass. Civ., n. 20713 del 2023). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, l'eccezione di nullità parziale dev'essere ritenuta inammissibile. Vero è che si tratta di un'eccezione in senso lato, essendo la nullità rilevabile d'ufficio (art. 1421 c.c.), ma non tutti i fatti costitutivi posti a fondamento dell'eccezione sono stati tempestivamente allegati: gli appellanti, infatti, hanno prodotto lo schema ABI e il provvedimento della CA d'AL soltanto con l'atto introduttivo del giudizio d'appello (docc. 5 e 6), quindi al di fuori dell'esercizio delle facoltà istruttorie e a relative preclusioni ormai maturate. Né può ritenersi integrata la previsione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., che eccezionalmente consente la produzione di nuovi documenti in appello soltanto in caso di impossibilità non imputabile nel corso del giudizio di primo grado. La ritenuta inammissibilità dell'eccezione di nullità parziale assorbe la valutazione dell'ulteriore eccezione – sollevata sempre con il secondo motivo di appello – di estensione della nullità delle singole clausole all'intero contratto.
8. Anche il terzo motivo d'appello non appare meritevole di accoglimento. Da un lato, la ritenuta inammissibilità dell'eccezione di nullità parziale assorbe la disamina dell'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., dal momento che l'esame di tale eccezione presuppone la nullità della clausola negoziale. Dall'altro lato, tale eccezione sarebbe stata comunque di per sé inammissibile, essendo qualificata dalla giurisprudenza prevalente come eccezione in senso stretto, che, in quanto tale, ricade nel divieto di nova di cui all'art. 345, comma 2, c.p.c. (cfr. Cass. Civ., n. 16119 del 2024, Cass. Civ., n. 15165 del 2024 e Cass. Civ., n. 8023 del 2024): pag. 8/13 dunque, l'eventuale nullità della clausola di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c.
“non ha incidenza sul diritto del creditore di esigere la prestazione dal garante, ove quest'ultimo non abbia proposto tempestivamente l'eccezione di decadenza” (Cass. Civ., n. 267 del 2025). In ogni caso, a prescindere dai rilievi che precedono, la Corte ritiene il motivo in esame infondato anche nel merito. Secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, nei contratti di garanzia personale ai quali è apposta la c.d. clausola a prima richiesta, ai fini dell'impedimento della decadenza semestrale di cui all'art. 1957 c.c. non è necessario l'esercizio di un'azione giudiziale, ma è sufficiente una semplice richiesta stragiudiziale di pagamento: diversamente opinando si creerebbe una contraddizione, perché non si potrebbe considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione giudiziaria (v. Cass. Civ., n. 13078 del 2008, richiamata da Cass. Civ., n. 22346 del 2017 e da ultimo confermata, tra le altre, da Cass. Civ., n. 5179 del 2025 e Cass. Civ., n. 9680 del 2025). Nel caso di specie, va esclusa la decadenza, in quanto le fideiussioni sono a prima richiesta, come si evince chiaramente dalla clausola n. 7 (doc. 11 fasc. primo grado MP) e la scadenza dell'obbligazione principale, quale dies a quo del termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c., coincide con la richiesta di pagamento avanzata da MP in via stragiudiziale nei confronti dei fideiussori, atteso che, con comunicazione del 17.7.2018 (doc. 9 fasc. primo grado e doc. 12 fasc. primo grado MP), Pt_2 inviata alla debitrice principale e ai fideiussori, la ha revocato gli affidamenti, CP_1 dichiarato la decadenza dal beneficio del termine e chiesto il pagamento del complessivo debito residuo.
9. Per quanto concerne il quarto motivo d'appello, la Corte ritiene inammissibile l'eccezione di nullità dei contratti di finanziamento per indicizzazione del tasso di interesse all'Euribor manipolato e ciò per le medesime ragioni già enunciate in ordine all'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni. Anche in tal caso, infatti, gli appellanti hanno prodotto per la prima volta nel giudizio di secondo grado la decisione della Commissione UE che ha accertato la manipolazione del parametro utilizzato ai fini della determinazione dei tassi di interesse variabili (doc. 11 fasc. appello e Pt_2
). Parte_1
In ogni caso, il motivo è infondato anche nel merito, in quanto non è stato dedotto a cura degli appellanti – gravati del relativo onere – che a tale accordo di cartello abbia partecipato MP e in quanto l'intesa vietata – che, tra l'altro, riguardava il settore dei derivati, ben diverso da quello dei finanziamenti che qui rileva – si realizzò negli anni 2005/2008, laddove i contratti oggetto di causa risultano stipulati tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016 e si realizzò con andamenti sia al rialzo, sia al ribasso, secondo convenienza dei partecipi, sicché nessuna prova – deve ritenersi – è stata fornita od offerta in ordine all'esistenza e all'incidenza, sui finanziamenti per cui è causa, della lamentata, remota manipolazione.
pag. 9/13 10. Riguardo al quinto e ultimo motivo dell'appello principale, la Corte evidenzia preliminarmente l'ammissibilità dell'eccezione con esso sollevata, trattandosi di eccezione la cui necessità è sorta in conseguenza del contenuto della sentenza di primo grado, venendo con essa criticata la decisione del giudice circa la valutazione delle prove poste a fondamento dei crediti azionati in via monitoria. Venendo al merito delle contestazioni, sempre in via preliminare, va chiarita l'irrilevanza, a fini probatori, dell'insinuazione del credito al passivo della procedura fallimentare a carico della debitrice principale: il decreto di esecutività dello stato passivo, infatti, accerta l'esistenza dei crediti insinuati ai soli fini del concorso e quindi è privo dell'efficacia piena di giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. (art. 96, comma 5 L. Fall., oggi art. 204, comma 5 CCII). Ciò posto, essendo stata nel caso di specie avanzata – seppur nelle forme del procedimento speciale di ingiunzione – un'azione di condanna all'esatto adempimento di prestazioni oggetto di diritti di credito derivanti da contratto, devono trovare applicazione i principi sul riparto dell'onere della prova sanciti da Cass. Sez. Un. n. 13533 del 2001, secondo cui il creditore deve dimostrare il titolo, cioè la fonte del credito, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, sul quale incombe l'onere di provare l'esatto adempimento o l'impossibilità sopravvenuta derivante da causa a lui non imputabile. Ebbene, tale onere è stato correttamente assolto dalla CA, mentre i fideiussori non hanno sollevato eccezioni o prodotto documenti idonei a neutralizzare la pretesa creditoria. Con riferimento al credito derivante da anticipi su fatture, MP ha prodotto il contratto di conto corrente (c/c 13343.19 già 10691.61, doc. 3 fasc. primo grado MP), la certificazione ex art. 50 TUB (c/c 13343.19; doc. 4 fasc. primo grado MP) e gli estratti conto integrali dal 2013 al 4 maggio 2018 (doc. 16 fasc. appello MP): tali estratti riguardano il conto corrente contrassegnato dal n. 10691.56 e nella relazione di consulenza il CTU ha dato espressamente atto che il conto corrente ordinario n. 10691.61 è stato rinumerato come 10691.56 (v. relazione peritale pag. 15). E tale attestazione del CTU non è stata oggetto di specifica contestazione da parte degli odierni appellanti nell'ambito delle operazioni di consulenza. Con riferimento ai crediti derivanti dai finanziamenti, MP ha prodotto i contratti di mutuo (nn. 741719203, 741719229, 741753192; docc. 5, 7, 9 fasc. primo grado MP) con i rispettivi piani di ammortamento (docc. 20, 22 24 fasc. primo grado MP) e le contabili di erogazione delle somme (docc. 21, 23 e 25 fasc. primo grado MP), nonché le certificazioni ex art. 50 TUB (docc. 6, 8, 10 fasc. primo grado MP). I fideiussori, di contro, fin dall'opposizione – esclusa l'eccezione di nullità, peraltro riguardante solo uno dei finanziamenti e comunque ritenuta infondata e non fatta oggetto di specifico motivo di gravame – hanno sollevato esclusivamente eccezioni di indebito pagamento di interessi moratori, quali oneri economici accessori, senza formulare difese o contestazioni relative all'efficacia del titolo o all'esistenza del debito principale portato da quest'ultimo.
pag. 10/13 Ne segue che anche il quinto motivo d'appello è infondato e dev'essere rigettato.
11. Venendo all'esame dell'appello incidentale, con il suo primo motivo, MP contesta la sottrazione, dall'ammontare del credito per anticipi fatture, della somma di Euro 8.563,17 a titolo di addebiti relativi al conto anticipi. Secondo la CA, il giudice di primo grado sarebbe incorso in errore affermando che
“l'onere probatorio in ordine alla legittimità degli importi addebitati grava sulla banca, attrice in senso sostanziale” (cfr. sentenza pag. 6), dato che tale onere probatorio incombe sul correntista.
12. Con il suo secondo motivo, la censura la sentenza di primo grado nella parte CP_1 in cui ha escluso la pattuizione di un tasso di interesse convenzionale e ha quindi ritenuto che gli interessi dovessero essere calcolati al tasso legale. In conseguenza del gravame incidentale, MP ha chiesto la condanna di e Pt_2
al pagamento del maggior importo di Euro 324.393,88 (pari alla somma tra Parte_1
l'originario credito di Euro 315.830,71 ed Euro 8.563,17), oltre interessi, da calcolarsi non più al tasso legale, ma al tasso convenzionale previsto in contratto.
13. Riguardo al primo motivo, è sufficiente richiamare le conclusioni del CTU, il quale ha accertato che “non risultano prodotti in atti contratti e/o estratti conto relativi al rapporto di anticipazione n. 9130546.33 e n. 88582016.64, né è presente nella documentazione depositata in atti alcuna clausola e/o indicazione che autorizzi l'addebito sul c/c ordinario n. 10691.61, rinumerato 10691.56 di interessi e competenze derivanti dal/dai conto anticipi collegati” (cfr. relazione pag. 10) e che “non risultano prodotti in atti contratti e/o estratti conto relativi al rapporto di anticipazione n. 9130546.33 e n. 88582016.64, né è presente nella documentazione depositata in atti alcuna clausola e/o indicazione che autorizzi l'addebito sul c/c ordinario n. 10691.61, rinumerato 10691.56 di interessi e competenze derivanti dal/dai conto anticipi collegati per un ammontare totale pari ad € 8.563,77” (cfr. pag. 15). Il Tribunale, rilevato che la banca si era opposta alla richiesta di produzione di tale documentazione, ha ritenuto che “Mentre di fronte alle contestazioni svolte dalla parte opponente che si appuntano anche sul conto anticipi, deve ricordarsi che l'onere probatorio in ordine alla legittimità degli importi addebitati grava sulla banca, attrice in senso sostanziale, il CTU ha indicato nella somma di Euro 8563,17 l'importo derivante da tali addebiti, addebiti che devono pertanto essere espunti” (cfr. relazione peritale pag. 6). La Corte condivide le conclusioni espresse dal CTU, in quanto fondate su argomentazioni ampiamente motivate, coerenti, immuni da vizi logici e rispondenti alle emergenze documentali di cui agli atti di causa (cfr. sul tema, Cass. Civ., Sez. Lav., 13.7.2023, n. 20090; Cass. Civ., Sez. VI, 2.2.2015, n. 1815). Ne segue che il motivo è infondato e dev'essere dunque rigettato.
14. Per quanto concerne il secondo motivo del gravame incidentale, rileva la Corte che le censure ivi formulate sono viziate da eccessiva genericità.
pag. 11/13 Il motivo di appello contiene, infatti, un generico riferimento al fatto che “il tasso di interesse per i singoli rapporti risulta correttamente dedotto in atti e, per giunta, non risulta essere stato contestato in corso di causa” (cfr. comparsa di costituzione in appello, pag. 16), con conseguente richiesta di “riconoscimento degli interessi sui singoli rapporti come indicato in atti, nonché nella narrativa della presente comparsa” (cfr. pag. 16). L'appellante incidentale non si è, tuttavia, premurato di indicare il tasso, né il documento da cui risulterebbe la sua pattuizione – né, tanto meno, la relativa clausola negoziale – in spregio al principio che ritiene necessaria la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati necessari per il loro reperimento, non potendosi richiedere al giudice una ricerca personale (che si esporrebbe inevitabilmente a errori, fraintendimenti e contestazioni) della documentazione idonea a sostenere le ragioni delle parti (cfr. Cass. Civ., n. 19006 del 2022; v. anche Cass. Civ., Sez. III, 26.5.2011, n. 11617).
15. Sotto il profilo delle spese di lite, il rigetto totale dell'impugnazione principale e di quella incidentale integra il presupposto della parziale reciproca soccombenza, che, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., giustifica la compensazione delle spese di lite, nel caso di specie solo parziale, nella misura della metà, visto il maggior numero e la maggior portata dei motivi dell'appello principale rispetto a quelli dell'appello incidentale. La restante metà è posta a carico degli appellanti, stante la loro maggiore soccombenza ed è liquidata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod., secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia (Euro 260.001,00 - Euro 520.000,00), dell'assenza di attività istruttoria nel giudizio di appello, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa in concreto prestata.
16. Con riguardo alla domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da MP, in punto di diritto va ricordato che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è connotata da natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa presuppone l'accertamento del solo elemento soggettivo della mala fede o colpa grave della parte soccombente (v. Cass. Civ., n. 3003/14) che ha posto in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza, tale da risolversi in un uso strumentale e illecito del processo, generando un pregiudizio al sistema processuale nel suo complesso (v. Cass. Civ., n. 7901/18), in tal modo contemperandosi le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (v. Cass. Civ., n. 7726/16). Con particolare riferimento al giudizio di impugnazione, va rilevato che “Nel giudizio di appello incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che abbia insistito colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame” (Cass. Civ., n. 34693/22).
pag. 12/13 Nel caso di specie non sono ravvisabili nella condotta di e indizi da Pt_2 Parte_1 cui desumere una loro coscienza e volontà di servirsi del processo in maniera strumentale e illecita, con la conseguenza che va rigettata la domanda formulata da MP ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.
17. Va dichiarata, infine, la sussistenza, in capo agli appellanti principali e all'appellante incidentale, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo, pari all'importo del contributo unificato già corrisposto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 1186/24, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello principale proposto da e;
Parte_2 Parte_1
2) rigetta l'appello incidentale proposto da Controparte_1
3) compensa per la metà tra le parti le spese del grado e condanna e Parte_2
in solido a pagare in favore di Parte_1 Controparte_1 la metà residua, che si liquida in Euro 7.119,50 per compensi (di cui Euro
[...]
2.194,50 per la fase di studio, Euro 1.276,00 per la fase introduttiva ed Euro 3.649,00 per la fase decisoria), oltre 15% per rimborso spese generali e oltre IVA e CPA, come per legge;
4) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater del D.P.R. n. 115/2002 per il pagamento, da parte di e e da Parte_2 Parte_1 parte di di un ulteriore importo, pari al Controparte_1 contributo unificato già corrisposto a norma dell'art. 13, co. 1-bis.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Cristina Ravera Domenico Bonaretti
Provvedimento redatto in collaborazione con il Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Francesco Gennaro Pezone.
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