TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/04/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 813/2023 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore Sig. , domiciliato in in Melicuccà Frazione Dinami (VV), alla Via Parte_2
Provinciale n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cotronei Nicola Antonio (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Esposito Gianfranco (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede nella qualità, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione opposte n. OI – 002050159, OI -001260558, OI -002010878, e OI -002244600, notificate il 04.04.2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in ragione dell'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- vista l'omessa notificazione dei prodromici atti di accertamento, annullare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare le ingiunzioni impugnate Ordinanza Ingiunzione n. OI – 002050159 (Prot. CP_1
2202.24/03/2023.0047540) di € 10.000,00 oltre € 6,60 a titolo di spese (All. 4) annualità 2016: Ordinanza Ingiunzione n. OI-001260558 (Prot. 2202-24/03/2023.0047548) di € 10.000,00 CP_1 oltre € 6,60 a titolo di spese (All. 1) annualità 2017; Ordinanza Ingiunzione n. OI -002244600 (Prot. 2202-24/03/2023.00475521) di € 10.000,00 oltre € 6,60 a titolo di spese (All. 2) annualità CP_1
2019; Ordinanza Ingiunzione n. OI -002010878 (Prot. 2202- 24/03/2023.0047550) di € CP_1
10.000,00 oltre € 6,60 a titolo di spese (All. 3) annualità 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 L.689/1981 in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell si era CP_1 già estinto, decorsi 90 giorni dalla notifica dei presunti atti di accertamento;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, dato atto della sproporzione delle sanzioni irrogate all'odierno ricorrente, per come previste dalle disposizioni di legge pari ad € 10.000,00 per ogni anno contestato, voglia l'On.le Giudice adito, quantificarle nella misura massima di € 10.000,00 per l'intera contestazione;
- In ogni caso, condannare l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Roma - alla Via Ciro il Grande, Direzione Generale, alle spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito.
- In via cautelare, ricorrendo i motivi e le condizioni di legge si chiede che la S.V. Ill.ma, voglia sospendere, con decreto, le ingiunzioni opposte in considerazione della circostanza delle fondatezza dei motivi esposti in narrativa e dell'importo considerevole dell'atto impugnato di € 40.000,00, in quanto lo stesso determina un ragionevole grave danno per il ricorrente con la conseguenza di esporre lo stesso ad azioni esecutive ingiuste e pregiudizievoli.
- Con salvezza di ogni altro diritto e con riserva di ogni altra richiesta istruttoria e di merito, anche in conseguenza dell'assumenda posizione difensiva avversaria.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici di accertamento, il il 06.09.2018, 08.09.2018 e 03.01.2020 per l'annualità 2016: - il 06.09.2018, 08.09.2018 per l'annualità 2017: - il 23.12.2019 per l'annualità 2018: - il 18.10.2021 per annualità 2019, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, 2017, 2018 e 2019, contestato con gli atti di accertamento presupposti, poi richiamati dalle ordinanze d'ingiunzione impugnate, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi, dal 16 febbraio 2020. 5.2. La notifica degli atti di accertamento prodromici, invece, è stata eseguita il 06.09.2018, 08.09.2018 e 03.01.2020 per l'annualità 2016; il 06.09.2018, 08.09.2018 per l'annualità 2017; il 23.12.2019 per l'annualità 2018; il 18.10.2021 per annualità 2019, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze d'ingiunzione n. OI – 002050159, OI -001260558, OI -002010878 e OI -002244600;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro Parte_1 tempore Sig. , domiciliato in in Melicuccà Frazione Dinami (VV), alla Via Parte_2
Provinciale n. 13, presso lo studio dell'Avv. Cotronei Nicola Antonio (PEC:
che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. Email_1
RICORRENTE E
in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale, in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, con l'avv. Esposito Gianfranco (PEC: t) che lo rappresenta e difende giusta procura Email_2 generale in atti. RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione ordinanza ingiunzione. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 03/05/2023, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede nella qualità, rappresentando l'illegittimità delle ordinanze d'ingiunzione opposte n. OI – 002050159, OI -001260558, OI -002010878, e OI -002244600, notificate il 04.04.2023, emesse a titolo di sanzione per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, in ragione dell'omessa notifica degli avvisi di accertamento prodromici all'ordinanza impugnata, della decadenza dal potere di irrogare la sanzione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento della violazione imputatale e dell'estinzione della pretesa per intervenuta prescrizione. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “- vista l'omessa notificazione dei prodromici atti di accertamento, annullare e/o dichiarare inefficace e/o disapplicare le ingiunzioni impugnate Ordinanza Ingiunzione n. OI – 002050159 (Prot. CP_1
2202.24/03/2023.0047540) di € 10.000,00 oltre € 6,60 a titolo di spese (All. 4) annualità 2016: Ordinanza Ingiunzione n. OI-001260558 (Prot. 2202-24/03/2023.0047548) di € 10.000,00 CP_1 oltre € 6,60 a titolo di spese (All. 1) annualità 2017; Ordinanza Ingiunzione n. OI -002244600 (Prot. 2202-24/03/2023.00475521) di € 10.000,00 oltre € 6,60 a titolo di spese (All. 2) annualità CP_1
2019; Ordinanza Ingiunzione n. OI -002010878 (Prot. 2202- 24/03/2023.0047550) di € CP_1
10.000,00 oltre € 6,60 a titolo di spese (All. 3) annualità 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 L.689/1981 in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell si era CP_1 già estinto, decorsi 90 giorni dalla notifica dei presunti atti di accertamento;
- in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra, dato atto della sproporzione delle sanzioni irrogate all'odierno ricorrente, per come previste dalle disposizioni di legge pari ad € 10.000,00 per ogni anno contestato, voglia l'On.le Giudice adito, quantificarle nella misura massima di € 10.000,00 per l'intera contestazione;
- In ogni caso, condannare l in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto in Roma - alla Via Ciro il Grande, Direzione Generale, alle spese, diritti ed onorari, oltre spese generali (15%), CPA, IVA da distrarsi in favore del procuratore costituito.
- In via cautelare, ricorrendo i motivi e le condizioni di legge si chiede che la S.V. Ill.ma, voglia sospendere, con decreto, le ingiunzioni opposte in considerazione della circostanza delle fondatezza dei motivi esposti in narrativa e dell'importo considerevole dell'atto impugnato di € 40.000,00, in quanto lo stesso determina un ragionevole grave danno per il ricorrente con la conseguenza di esporre lo stesso ad azioni esecutive ingiuste e pregiudizievoli.
- Con salvezza di ogni altro diritto e con riserva di ogni altra richiesta istruttoria e di merito, anche in conseguenza dell'assumenda posizione difensiva avversaria.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese, e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D. Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. L'eccezione di decadenza dall'azione previdenziale, dedotta da parte ricorrente può trovare accoglimento, poiché sebbene l'Ente previdenziale abbia provato di aver validamente notificato gli atti prodromici di accertamento, il il 06.09.2018, 08.09.2018 e 03.01.2020 per l'annualità 2016: - il 06.09.2018, 08.09.2018 per l'annualità 2017: - il 23.12.2019 per l'annualità 2018: - il 18.10.2021 per annualità 2019, la contestazione della violazione di parte resistente è avvenuta oltre il termine decadenziale previsto dalla legge.
4.1. Infatti, secondo quanto enunciato dall'art. 14 della L. n. 689/1981: “La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”.
5. Al fine di stabilire il momento da cui l'Ente previdenziale può avere contezza di un'eventuale trasgressione da parte del datore di lavoro nel versamento delle spettanze, occorre segnalare che trattandosi di contributi previdenziali, il termine ultimo per il versamento coincide con il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
5.1. Nel caso in esame: relativamente all'anno 2016, 2017, 2018 e 2019, contestato con gli atti di accertamento presupposti, poi richiamati dalle ordinanze d'ingiunzione impugnate, i novanta giorni sarebbero decorsi, al più tardi, dal 16 febbraio 2020. 5.2. La notifica degli atti di accertamento prodromici, invece, è stata eseguita il 06.09.2018, 08.09.2018 e 03.01.2020 per l'annualità 2016; il 06.09.2018, 08.09.2018 per l'annualità 2017; il 23.12.2019 per l'annualità 2018; il 18.10.2021 per annualità 2019, oltre il termine decadenziale di 90 giorni.
6. Pertanto, la tardività dell'azione dell'Ente previdenziale, comporta la nullità dell'ordinanza ingiunzione impugnata.
7. Da ciò discende l'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento dell'ordinanza ingiunzionale opposta.
8. Sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- accoglie il ricorso e per l'effetto, annulla le ordinanze d'ingiunzione n. OI – 002050159, OI -001260558, OI -002010878 e OI -002244600;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 16/04/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani