TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2222/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
19/02/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPIONI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in Corso De Michetti n. 28, 64100 Teramo, presso il difensore avv. SCIPIONI ANTONELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del diretto re P. T., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO e avv. Mariotti Silvana, elettivamente domiciliato in Teramo, c/o l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, presso il difensore avv. GAMBINO CP_1
ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 445 bis cpc chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale l'accertamento del proprio stato sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ex artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 e, in subordine, lo status di
1 soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% ex art. 13
L.30/01/1971 n. 5 conv. in L. 30/03/1971 n. 118, art. 8 D.Lvo 23/11/1988 n. 509, allegando che la relativa domanda amministrativa era stata disattesa per insussistenza dei requisiti prescritti nella seduta del 11.07.2022 dove la 1° Commissione Medico Legale della Asl di
Teramo, le riconosceva una condizione invalidante ritenendo ridotta la capacità lavorativa della ricorrente solo nella minore misura del 70%.
Nel giudizio di ATP N. R.G. 2046/2022, volto a verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa circa il riconoscimento di un'invalidità civile con totale inabilità lavorativa 100%, o in subordine del 74%, ai sensi dell'art. 12 o art. 13 L. 118/71 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa, il CTU nominato non aveva riscontrato una capacità di lavoro della ricorrente ridotta permanentemente ed in misura totale e neppure la sussistenza di una invalidità di almeno il
74% per l'assegno ordinario di invalidità pertanto non riconoscibile appariva la prestazione richiesta limitando il grado di inabilità al 70% confermando così il giudizio della commissione medica ASL in fase amministrativa.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 27.12.2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e, pertanto, qualora riconosciuta come dovuta, chiedeva:
“accertato che la ricorrente era ed è affetta da patologie tali da renderla totalmente
e permanentemente inabile al lavoro al 100%, o in subordine nella misura del 74% o in quella diversa che risulterà a seguito di Ctu, dichiarare pertanto che lo stesso andava riconosciuto invalido nella suddetta misura con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo per tutte le ragioni esplicitate nella propria memoria eccependo pure
(sebbene non oggetto di richiesta da parte della ricorrente) l'inammissibilità della richiesta di condanna al beneficio economico essendo il presente procedimento teso all'accertamento del mero requisito sanitario.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla odierna udienza.
All'esito dell'accertamento peritale il ricorso è meritevole di parziale accoglimento
2 nella parte limitata all'accertamento del requisito sanitario in via subordinata ed essendo stata pure riconosciuta una decorrenza della prestazione posteriore al deposito del ricorso nella precedente fase cautelare.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. , con Persona_1
argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha concluso per il riconoscimento del requisito sanitario dal
01.05.2023 (ossia dalla precedente CTU) sulla scorta della considerazione secondo cui l'ausiliare nominato nella precedente fase giudiziale non avrebbe considerato esaustivamente la patologia riconducibile alla ipertensione arteriosa e la artropatia polidistrettuale avendo accertato che la ricorrente era ed è affetta da patologie invalidanti nella misura parziale del 74%.
Nella rinnovata consulenza medico-legale il consulente d'ufficio, alla luce dell'esame obiettivo e delle certificazioni esibite, ha accertato che è affetta da: Parte_1
“Esiti di artroprotesi d'anca dx. Coxartrosi sx. Diabete mellito. Ipertensione arteriosa. Spondilo-disco-artrosi vertebrale. Spalla dx dolorosa. Tiroidite cronica.”.
Le affezioni poste in diagnosi e sulla base della documentazione sanitaria disponibile ed in relazione alle indagini occorse “hanno evidenziato già all'epoca, anche da una ipertensione arteriosa e da una artropatia polidistrettuale documentate, non citate nella diagnosi. Pur riconoscendo solo il 25% per queste due affezioni, il valore finale supera il
74%”. Sulla base del riscontro obiettivo e di quello anamnestico il CTU accerta che lo stato invalidante possa essersi configurato in un periodo successivo alla valutazione della CM
(11 luglio 2022) e sicuramente presente al momento della CTU in sede di ATP, in data 14 luglio 2023 concludendo nel ritenere che le patologie che interessano Parte_1
configurino il diritto all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili
[...]
(art. 13 D.L. 30/1/1971n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118, art. 8 D L.vo 23/11/ 1988 n. 509)
a decorrere dal 1° maggio 2023. Da evidenziare che il CTU ha giustamente osservato che il consulente in ATP non avrebbe valutato nelle “Considerazioni medico-legali” di cui al suo elaborato peritale la patologia afferente alla Ipertensione arteriosa seppure nella “Diagnosi medico-legale” elenca tra le patologie la “Cardiopatia arteriosa” pertanto inconferente appare l'assunto della resistente sulla doppia valutazione operata dal consulente d'Ufficio.
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data
25.11.2024.
Si tratta di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali
3 apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata nel ricorso con il riconoscimento alla ricorrente il beneficio richiesto con tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa quale diretta conseguenza di esso senza la necessità di una precipua condanna al pagamento a carico dell'ente resistente dei ratei maturati stante l'oggetto del presente giudizio vertente sul mero accertamento del richiesto requisito sanitario.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio con l'accoglimento della domanda subordinata e il riconoscimento di una data di decorrenza del requisito sanitario postuma al deposito del primo ricorso, possono essere compensate tra le parti per entrambe le fasi del giudizio.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate
CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che
è affetta da patologie che ne hanno ridotto la capacità lavorativa nella Parte_1
misura percentuale del 74% trovandosi nelle condizioni previste per il diritto all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili ex art. 13 D.L. 30/1/1971n. 5 conv. in L.
30/3/1971 n. 118, art. 8 D L.vo 23/11/ 1988 n. 509, a decorrere dal 1° maggio 2023.
- compensa tra le parti le spese di giudizio e pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 19 Febbraio 2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del
19/02/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SCIPIONI Parte_1 C.F._1
ANTONELLA, elettivamente domiciliato in Corso De Michetti n. 28, 64100 Teramo, presso il difensore avv. SCIPIONI ANTONELLA
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del diretto re P. T., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO e avv. Mariotti Silvana, elettivamente domiciliato in Teramo, c/o l'Ufficio Legale
Periferico in Teramo, al corso San Giorgio n. 14/16, presso il difensore avv. GAMBINO CP_1
ARMANDO
RESISTENTE
OGGETTO: Assegno - pensione.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 445 bis cpc chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale l'accertamento del proprio stato sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità, ex artt. 2 e 12 della legge n. 118 del 1971 e, in subordine, lo status di
1 soggetto invalido con riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74% ex art. 13
L.30/01/1971 n. 5 conv. in L. 30/03/1971 n. 118, art. 8 D.Lvo 23/11/1988 n. 509, allegando che la relativa domanda amministrativa era stata disattesa per insussistenza dei requisiti prescritti nella seduta del 11.07.2022 dove la 1° Commissione Medico Legale della Asl di
Teramo, le riconosceva una condizione invalidante ritenendo ridotta la capacità lavorativa della ricorrente solo nella minore misura del 70%.
Nel giudizio di ATP N. R.G. 2046/2022, volto a verificare la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa circa il riconoscimento di un'invalidità civile con totale inabilità lavorativa 100%, o in subordine del 74%, ai sensi dell'art. 12 o art. 13 L. 118/71 con decorrenza dalla data di proposizione della domanda amministrativa, il CTU nominato non aveva riscontrato una capacità di lavoro della ricorrente ridotta permanentemente ed in misura totale e neppure la sussistenza di una invalidità di almeno il
74% per l'assegno ordinario di invalidità pertanto non riconoscibile appariva la prestazione richiesta limitando il grado di inabilità al 70% confermando così il giudizio della commissione medica ASL in fase amministrativa.
Formalizzate, ai sensi del comma 4 dell'art. 445 bis c.p.c., le contestazioni alle conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato in data 27.12.2023 proponeva rituale opposizione, chiedendo l'accoglimento dell'originaria istanza e, pertanto, qualora riconosciuta come dovuta, chiedeva:
“accertato che la ricorrente era ed è affetta da patologie tali da renderla totalmente
e permanentemente inabile al lavoro al 100%, o in subordine nella misura del 74% o in quella diversa che risulterà a seguito di Ctu, dichiarare pertanto che lo stesso andava riconosciuto invalido nella suddetta misura con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso e la CP_1 conferma delle conclusioni cui era pervenuto il perito d'ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo per tutte le ragioni esplicitate nella propria memoria eccependo pure
(sebbene non oggetto di richiesta da parte della ricorrente) l'inammissibilità della richiesta di condanna al beneficio economico essendo il presente procedimento teso all'accertamento del mero requisito sanitario.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla odierna udienza.
All'esito dell'accertamento peritale il ricorso è meritevole di parziale accoglimento
2 nella parte limitata all'accertamento del requisito sanitario in via subordinata ed essendo stata pure riconosciuta una decorrenza della prestazione posteriore al deposito del ricorso nella precedente fase cautelare.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale dott. , con Persona_1
argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha concluso per il riconoscimento del requisito sanitario dal
01.05.2023 (ossia dalla precedente CTU) sulla scorta della considerazione secondo cui l'ausiliare nominato nella precedente fase giudiziale non avrebbe considerato esaustivamente la patologia riconducibile alla ipertensione arteriosa e la artropatia polidistrettuale avendo accertato che la ricorrente era ed è affetta da patologie invalidanti nella misura parziale del 74%.
Nella rinnovata consulenza medico-legale il consulente d'ufficio, alla luce dell'esame obiettivo e delle certificazioni esibite, ha accertato che è affetta da: Parte_1
“Esiti di artroprotesi d'anca dx. Coxartrosi sx. Diabete mellito. Ipertensione arteriosa. Spondilo-disco-artrosi vertebrale. Spalla dx dolorosa. Tiroidite cronica.”.
Le affezioni poste in diagnosi e sulla base della documentazione sanitaria disponibile ed in relazione alle indagini occorse “hanno evidenziato già all'epoca, anche da una ipertensione arteriosa e da una artropatia polidistrettuale documentate, non citate nella diagnosi. Pur riconoscendo solo il 25% per queste due affezioni, il valore finale supera il
74%”. Sulla base del riscontro obiettivo e di quello anamnestico il CTU accerta che lo stato invalidante possa essersi configurato in un periodo successivo alla valutazione della CM
(11 luglio 2022) e sicuramente presente al momento della CTU in sede di ATP, in data 14 luglio 2023 concludendo nel ritenere che le patologie che interessano Parte_1
configurino il diritto all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili
[...]
(art. 13 D.L. 30/1/1971n. 5 conv. in L. 30/3/1971 n. 118, art. 8 D L.vo 23/11/ 1988 n. 509)
a decorrere dal 1° maggio 2023. Da evidenziare che il CTU ha giustamente osservato che il consulente in ATP non avrebbe valutato nelle “Considerazioni medico-legali” di cui al suo elaborato peritale la patologia afferente alla Ipertensione arteriosa seppure nella “Diagnosi medico-legale” elenca tra le patologie la “Cardiopatia arteriosa” pertanto inconferente appare l'assunto della resistente sulla doppia valutazione operata dal consulente d'Ufficio.
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU in data
25.11.2024.
Si tratta di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico-legali
3 apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento della domanda proposta in via subordinata nel ricorso con il riconoscimento alla ricorrente il beneficio richiesto con tutte le agevolazioni previste dalla vigente normativa quale diretta conseguenza di esso senza la necessità di una precipua condanna al pagamento a carico dell'ente resistente dei ratei maturati stante l'oggetto del presente giudizio vertente sul mero accertamento del richiesto requisito sanitario.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio con l'accoglimento della domanda subordinata e il riconoscimento di una data di decorrenza del requisito sanitario postuma al deposito del primo ricorso, possono essere compensate tra le parti per entrambe le fasi del giudizio.
Infine, vanno poste definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate
CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando,
- accoglie l'opposizione nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che
è affetta da patologie che ne hanno ridotto la capacità lavorativa nella Parte_1
misura percentuale del 74% trovandosi nelle condizioni previste per il diritto all'assegno mensile a favore di mutilati ed invalidi civili ex art. 13 D.L. 30/1/1971n. 5 conv. in L.
30/3/1971 n. 118, art. 8 D L.vo 23/11/ 1988 n. 509, a decorrere dal 1° maggio 2023.
- compensa tra le parti le spese di giudizio e pone definitivamente a carico di parte resistente le spese delle espletate CTU, sia nella fase dell'A.T.P. (già liquidate) che nel presente giudizio, come liquidato con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 19 Febbraio 2025
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
4