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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 22/11/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D' A P P E L L O
DI EG CA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente;
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliere;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 150/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. IARIA Parte_1 C.F._1
GI, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Bovalino, via
US NA n. 1;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ) ( ); Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 CodiceFiscale_3
(C.F. ); (C.F. ); CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ); (C.F. Parte_2 C.F._6 Parte_3
; (C.F. ); C.F._7 Parte_4 C.F._8 Parte_5
( ); (C.F. ); (C.F. CodiceFiscale_9 CP_3 C.F._10 Parte_6
); (C.F. ); (C.F. C.F._11 Parte_7 C.F._12 Controparte_2
); (C.F. ); C.F._13 Controparte_4 C.F._14 Parte_8
( ) (C.F. );
[...] CodiceFiscale_15 Parte_9 C.F._16 Pt_2
(C.F. ); (C.F. );
[...] C.F._17 Parte_10 C.F._18
C.F. ). Parte_11 C.F._19
Appellati non costituiti Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello depositato in data 12.3.2023, impugnava e contestava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, n. 205/2023 pubbl. il 17/02/2023, chiedendone la riforma.
Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 17.1.2025 veniva rilevata la mancanza agli atti della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello, la causa era quindi rinviata all'udienza del 10 giugno 2025, onerando parte appellante alla produzione della documentazione richiesta.
All'udienza del 10 giugno 2025, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, la causa era dunque rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma c.p.c.
Neppure a tale successiva udienza le parti depositavano note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 127 ter quarto comma cpc a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n.
115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro + ALTRI disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Visto l'art 127 ter comma IV cod. proc. civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento. Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 21.11.2025
Il Consigliere istruttore Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
DI EG CA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
1) dott. Natalino Sapone Presidente;
2) dott.ssa Federica Rende Consigliere relatore;
3) dott.ssa Rosa Maria Bova Consigliere;
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 150/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. IARIA Parte_1 C.F._1
GI, elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale sito in Bovalino, via
US NA n. 1;
Appellante
CONTRO
(C.F.: ) ( ); Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 CodiceFiscale_3
(C.F. ); (C.F. ); CP_3 C.F._4 Controparte_4 C.F._5
(C.F. ); (C.F. Parte_2 C.F._6 Parte_3
; (C.F. ); C.F._7 Parte_4 C.F._8 Parte_5
( ); (C.F. ); (C.F. CodiceFiscale_9 CP_3 C.F._10 Parte_6
); (C.F. ); (C.F. C.F._11 Parte_7 C.F._12 Controparte_2
); (C.F. ); C.F._13 Controparte_4 C.F._14 Parte_8
( ) (C.F. );
[...] CodiceFiscale_15 Parte_9 C.F._16 Pt_2
(C.F. ); (C.F. );
[...] C.F._17 Parte_10 C.F._18
C.F. ). Parte_11 C.F._19
Appellati non costituiti Esposizione del fatto e motivazione
Con atto di appello depositato in data 12.3.2023, impugnava e contestava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, n. 205/2023 pubbl. il 17/02/2023, chiedendone la riforma.
Nessuna delle parti appellate si costituiva in giudizio.
Con ordinanza del 17.1.2025 veniva rilevata la mancanza agli atti della prova dell'avvenuta notifica dell'atto di appello, la causa era quindi rinviata all'udienza del 10 giugno 2025, onerando parte appellante alla produzione della documentazione richiesta.
All'udienza del 10 giugno 2025, nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta, la causa era dunque rinviata all'udienza del 14 ottobre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma c.p.c.
Neppure a tale successiva udienza le parti depositavano note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l'estinzione del processo: infatti si è verificata l'ipotesi prevista dall'art. 127 ter quarto comma cpc a mente del quale “…Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.”.
Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n.
115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro + ALTRI disattesa ogni contraria Parte_1 Controparte_1 istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. Visto l'art 127 ter comma IV cod. proc. civ, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento. Così è deciso nella camera di consiglio svoltasi sulla piattaforma Microsoft Teams il 21.11.2025
Il Consigliere istruttore Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone