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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/02/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
17.2.2024, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3730/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Spina Antonio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinelli Vincenza Marina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/04/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…il sig. sia Parte_1
portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 68% (sessantotto per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno.”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 17.2.2024 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, va rilevato che la domanda appare improponibile con riguardo all'accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere la pensione di invalidità civile, come già osservato in fase di ATP con ordinanza del 13.11.2023, le cui motivazioni possono essere in questa sede integralmente richiamate: “[…] rilevato che dall'esame del ricorso e della documentazione allegata risulta che con sentenza n., 3801/2020 del 3.11.2020 emessa dal Tribunale di Catania il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile nella misura del 75%; considerato che dall'eventuale revisione della permanenza dei requisiti non può derivare un diritto dell'interessato ad ottenere una prestazione diversa rispetto a quella già in godimento con la conseguenza che, allorché in sede di revisione l' confermi o neghi la prestazione in godimento, CP_1
l'interessato non può pretendere, all'uopo attivando il procedimento per ATP, di ottenere una prestazione ulteriore e diversa da quella che già percepisce;
ritenuto che
per ottenere la diversa prestazione della pensione di inabilità parte ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa volta ad ottenere l'accertamento del più grave grado di invalidità (nella misura qui richiesta del 100%), dovendosi escludere che sussista un obbligo della amministrazione di riconoscere d'ufficio, a prescindere dalla domanda amministrativa, una diversa ed ulteriore prestazione assistenziale rispetto a quella erogata, qualora in sede di revisione vengano accertati i relativi requisiti sanitari (cfr. in tal senso Tribunale di Roma,
20 giugno 2018); ritenuto che rispetto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità civile il ricorso è improponibile non essendo stato riconosciuto tale stato in sede di primo accertamento e mancando la domanda amministrativa di aggravamento;
[…]
Dichiara la parziale improponibilità del ricorso, nei termini in cui in parte motiva”.
2 4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971
a decorrere dal mese di aprile 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha ritenuto il ricorrente affetto da “Obesità (BMI pari a 35,01) in soggetto con spondiloartrosi a marcata incidenza funzionale, diabete mellito non insulino dipendente, paralisi della corda vocale sinistra e pregressa fibrillazione atriale cardiovertita. La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, pertanto: il diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro - macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III), è assimilabile al codice 9309 (range valutativo 41-50), valutabile nella misura del 41%; l'obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche, è assimilabile al codice 7105 (range valutativo 31-40), valutabile nella misura del 40%; la patologia cardiaca - miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I Classe
NYHA), è assimilabile al codice 6441 (range valutativo 21-30), valutabile nella misura del 30%.
Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del 75%”. La consulente ha quindi concluso ritenendo il ricorrente “portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del
75% (settantacinque per cento). Alla luce di quanto sopra sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno”, con decorrenza dall'aprile 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di aprile 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto per è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/1972, con decorrenza dal mese di aprile 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/02/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
17.2.2024, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3730/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'Avv. Spina Antonio;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Marinelli Vincenza Marina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 11/04/2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis
c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…il sig. sia Parte_1
portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 68% (sessantotto per cento). Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno.”.
Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione della pensione di inabilità civile o dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
1 Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 17.2.2024 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, va rilevato che la domanda appare improponibile con riguardo all'accertamento delle condizioni sanitarie per ottenere la pensione di invalidità civile, come già osservato in fase di ATP con ordinanza del 13.11.2023, le cui motivazioni possono essere in questa sede integralmente richiamate: “[…] rilevato che dall'esame del ricorso e della documentazione allegata risulta che con sentenza n., 3801/2020 del 3.11.2020 emessa dal Tribunale di Catania il ricorrente era stato riconosciuto invalido civile nella misura del 75%; considerato che dall'eventuale revisione della permanenza dei requisiti non può derivare un diritto dell'interessato ad ottenere una prestazione diversa rispetto a quella già in godimento con la conseguenza che, allorché in sede di revisione l' confermi o neghi la prestazione in godimento, CP_1
l'interessato non può pretendere, all'uopo attivando il procedimento per ATP, di ottenere una prestazione ulteriore e diversa da quella che già percepisce;
ritenuto che
per ottenere la diversa prestazione della pensione di inabilità parte ricorrente avrebbe dovuto presentare una nuova domanda amministrativa volta ad ottenere l'accertamento del più grave grado di invalidità (nella misura qui richiesta del 100%), dovendosi escludere che sussista un obbligo della amministrazione di riconoscere d'ufficio, a prescindere dalla domanda amministrativa, una diversa ed ulteriore prestazione assistenziale rispetto a quella erogata, qualora in sede di revisione vengano accertati i relativi requisiti sanitari (cfr. in tal senso Tribunale di Roma,
20 giugno 2018); ritenuto che rispetto all'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento della pensione di inabilità civile il ricorso è improponibile non essendo stato riconosciuto tale stato in sede di primo accertamento e mancando la domanda amministrativa di aggravamento;
[…]
Dichiara la parziale improponibilità del ricorso, nei termini in cui in parte motiva”.
2 4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971
a decorrere dal mese di aprile 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il CTU ha ritenuto il ricorrente affetto da “Obesità (BMI pari a 35,01) in soggetto con spondiloartrosi a marcata incidenza funzionale, diabete mellito non insulino dipendente, paralisi della corda vocale sinistra e pregressa fibrillazione atriale cardiovertita. La valutazione percentualistica di quanto in diagnosi viene effettuata secondo quanto contenuto nelle Tabelle di cui al D.M.S. 5.2.1992, pertanto: il diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro - macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (Classe III), è assimilabile al codice 9309 (range valutativo 41-50), valutabile nella misura del 41%; l'obesità - (indice di massa corporea compreso tra 35 e 40) con complicanze artrosiche, è assimilabile al codice 7105 (range valutativo 31-40), valutabile nella misura del 40%; la patologia cardiaca - miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I Classe
NYHA), è assimilabile al codice 6441 (range valutativo 21-30), valutabile nella misura del 30%.
Pertanto, applicando la formula riduzionistica di Balthazard, la valutazione globale è del 75%”. La consulente ha quindi concluso ritenendo il ricorrente “portatore di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del
75% (settantacinque per cento). Alla luce di quanto sopra sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'assegno”, con decorrenza dall'aprile 2024.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex lege 118/1971 a decorrere dal mese di aprile 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto per è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'assegno di invalidità civile ex L. 118/1972, con decorrenza dal mese di aprile 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/02/2025
La giudice del lavoro
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