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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/05/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 62/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 62/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Marsala (TP), Contrata Mattarocco n. 362;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Desio (MB), Via Spinelli n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Pietro Fassi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Albino (BG), Via Roma n. 46, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
I. disporre la permanenza a carico di l'importo di € 150,00, da versarsi a Parte_1 [...]
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia con la necessità di accordo preventivo con il sig. per le spese relative a cure dentistiche, Pt_2 interventi chirurgici, farmaci alternativi, corsi privati, gite con pernottamento, attività sportive o universitarie.
Infine, i conteggi delle spese saranno preferibilmente fatti su base mensile, con una rendicontazione chiara delle somme dovute o ricevute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza definitiva n. 1715/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 06.07.2023 e pubblicata in data 19.07.2023, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 08.01.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 14.04.2005 (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune Pt_2 di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 62/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in Marsala (TP), Contrata Mattarocco n. 362;
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], residente in Parte_2 C.F._2
Desio (MB), Via Spinelli n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Pietro Fassi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Albino (BG), Via Roma n. 46, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
I. disporre la permanenza a carico di l'importo di € 150,00, da versarsi a Parte_1 [...]
in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive della figlia con la necessità di accordo preventivo con il sig. per le spese relative a cure dentistiche, Pt_2 interventi chirurgici, farmaci alternativi, corsi privati, gite con pernottamento, attività sportive o universitarie.
Infine, i conteggi delle spese saranno preferibilmente fatti su base mensile, con una rendicontazione chiara delle somme dovute o ricevute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza definitiva n. 1715/2023 emessa dal Tribunale di Monza in data 06.07.2023 e pubblicata in data 19.07.2023, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, cosi che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, cosi come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del
2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 08.01.2025, così provvede: Pt_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 14.04.2005 (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio del Comune Pt_2 di Desio), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Desio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 8 maggio 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi