Articolo 1332 del Codice civile
Articolo 1331Articolo 1333
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19 aprile 1942
Art. 1332.

(Adesione di altre parti al contratto).

Se ad un contratto possono aderire altre parti e non sono determinate le modalita' dell'adesione, questa deve essere diretta all'organo che sia stato costituito per l'attuazione del contratto o, in mancanza di esso, a tutti i contraenti originari.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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