Provvedimento: […] Ciò posto, la Suprema Corte ha anche affermato che le modificazioni degli accordi, convenuti tra i coniugi, successive all'omologazione della separazione ovvero alla pronuncia presidenziale di cui all'art. 708 c.p.c., trovando legittimo fondamento nel disposto dell'art. 1332 c.c., devono ritenersi validi ed efficaci, a prescindere dall'intervento del giudice ex art. 710 c.p.c., qualora non superino il limite di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c. e, in particolare, quando non interferiscano con l'accordo omologato, ma ne specifichino il contenuto con disposizioni maggiormente rispondenti, all'evidenza, con gli interessi ivi tutelati (Cass. civ., 12 gennaio 2016, n, 298).
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