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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/10/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 359/2020 R.G. vertente
fra
c.f , rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Brienza e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Donatella Gallucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Potenza via
Sanremo 67, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Rocca ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma, alla via Flavio Domiziano n.9, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 5.2.2020 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1 lavoro ed esponeva di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di Operatore di esercizio dal 1.1.2016; di avere ricevuto comunicazione in data 30/10/2019 con la quale parte datoriale contestava di non ottemperare alle disposizioni aziendali per quanto attiene il turno di servizio nel giorno 15.10.2019 comandato sul turno 00531 con inizio alle ore sulla vettura 2028 adducendo motivi pretestuosi e infondati circa presunti guasti e malfunzionamenti della vettura, nonché sostituita la vettura con la n. 2030, rifiutava anche in questo caso di prendere servizio per le stesse motivazioni. Nel termine di cinque giorni, presentava le proprie giustificazioni, allegando di aver tenuto il comportamento a tutela dell'immagine dell'azienda e dell'incolumità dell'utenza e di aver richiesto l'intervento della polizia locale in data 15.10.2019 al fine di constatare l'inidoneità del mezzo. Il 5 dicembre si teneva l'incontro con la parte datoriale e il rappresentante sindacale, richiesto dal lavoratore, per dirimere la vicenda con l'annullamento della contestazione e tuttavia l'1.1.2020 l'azienda notificava provvedimento disciplinare delle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione per giorni venti dal 2.1.2020 al 24.1.2020 (vds comunicazioni Prot.
1282 PZ del 1/1/2020 e Prot. 1285 PZ del 1/1/2020.
Deduceva che le sanzioni apparivano ingiuste, sproporzionate ed ingiustificate per mancata esposizione del codice disciplinare e nel merito per la fondatezza delle argomentazioni addotte circa l'inidoneità al servizio della vettura 2028, vettura coinvolta in incidenti e che non aveva superato le verifiche in sede di revisione straordinaria prezzo la motorizzazione civile di Potenza. Evidenziava che anche altri colleghi, e avevano effettuato analoghe segnalazioni ricevendo Pt_2 Pt_3 provvedimenti disciplinari dall'azienda. In merito alla vettura 2030 i fati erano veri tanto che intervenuta la Polizia locale verificava che il mezzo era da rimuovere a cura della CP_1
Tanto premesso, ritenendo ingiusto il comportamento datoriale, adiva il Tribunale e Parte_1 domandava di ritenere e dichiarare che le sanzioni disciplinari comminate sono illegittime, illecite, nulle o comunque annullabili;
e, per l'effetto, domandava di condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria, eventualmente trattenute per le sanzioni illegittimamente comminate, oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al soddisfo, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità, anche procedurale delle sanzioni comminate e la infondatezza delle allegazioni avversarie, prive di adeguato supporto probatorio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi e, riassegnata a questo giudice, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
In relazione alla domanda volta ad ottenere l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate con comunicazione protocollo n. Prot. 1282 PZ del 1/1/2020 e Prot. 1285 PZ del 1/1/202, parte ricorrente ne allega la illegittimità in quanto le contestazioni della parte datoriale erano infondate e smentite nei fatti come in premessa esposti, né si era tenuto conto delle giustificazioni rese dal lavoratore.
La doglianza è fondata.
Invero, con riferimento al primo provvedimento disciplinare l'azienda si rifà a quanto attestato dal capo officina dal meccanico e dal direttore della sede ing. Controparte_2 Testimone_1
che all'esito del controllo della vettura 2028 trg. FE957BB, nel rapporto di Parte_4 servizio dell'officina riferivano “ Durante il percorso non si riscontravano anomalie al motore e cambio marce. Nessun odore di bruciato né di frizione consumata… risultava idonea all'uso perfettamente funzionante…lo spessore del battistrada delle gomme nei tre solchi … risultavano tutti ampiamente rispettosi della norma… il veicolo risultava idoneo all'uso e se ne conferma la sua disponibilità all'uff. movimento.” Analogamente, affidata al ricorrente, nella stessa giornata del
15.10.2019 la vettura n. 2030 sostitutiva, davanti alle rimostranze del ricorrente in ordine alla funzionalità del mezzo, il reparto officina attestava nel rapporto di intervento l'idoneità all'utilizzo, evidenziando solo …l'usura dei silent block e l'accensione della spia dell'ABS…
Quanto al mancato superamento della visita di revisione della vettura 2028 risulta che la stessa risale a periodo diverso e successivo ai fatti e che in precedenza la vettura era stata ritenuta idonea al servizio. Analogamente il richiamato intervento della polizia contrariamente a quanto affermati dal ricorrente non consente di ritenere provata alcuna dele circostanze addotte a mancato espletamento del servizio, anche alla luce dei rapporti di intervento tecnico effettuati dal responsabile della manutenzione-officina della riportanti valutazioni tecniche e oggettive che non trovano CP_1 nessuna smentita. Peraltro, il mezzo era stato utilizzato prima dell'inizio servizio del ricorrente da altri colleghi che nulla avevano rilevato e/o segnalato al responsabile di officina.
In conclusione, risulta rispettata la procedura disciplinare prevista dall'art. 7 legge n. 300/1970 co. 2
e segg. con contestazione dell'addebito specifica e analitica dei fatti sui quali il datore di lavoro ritiene sia stato attuato il comportamento denunziato. Nel caso in esame si ritiene che tali indicazioni siano state precise, tanto da trovare conferma nel corso del procedimento disciplinare sulla base della documentazione, e in corso di causa dall'esame dei testi. Invero le dichiarazioni dei testi risultano generiche e comunque rese da soggetti portatori di interesse a vario titolo nei confronti dell'azienda, dichiarazioni non supportate da prove documentali (fanno riferimento a rapporti di servizio circa l'inefficienza del mezzo senza che tuttavia queste risultino in atti), o per riferito dal ricorrente, sicché non apportano elementi di decisività alla prospettazione del ricorrente. Del resto, sul piano logico e fattuale, risulta difficile prestare fede incondizionata alle riferite problematiche meccaniche e strutturali dei mezzi adibiti giornalmente al trasporto di persone (ABS non funzionante, gomme lisce, saldature strutturali, ecc.), vieppiù dopo l'intervento della Polizia che evidentemente, per non procedere al sequestro della vettura, ha ritenuto insussistenti tali vizi.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato per infondatezza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37 del 2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore (secondo scaglione), e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 5.2.2020, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 16 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LL, all'udienza del 16 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 359/2020 R.G. vertente
fra
c.f , rappresentato e difeso dall'avv. Giampaolo Brienza e Parte_1 C.F._1
dall'avv. Donatella Gallucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Potenza via
Sanremo 67, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
P. IVA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco La Rocca ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, in Roma, alla via Flavio Domiziano n.9, giusta mandato in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato il 5.2.2020 e ritualmente notificato, adiva il giudice del Parte_1 lavoro ed esponeva di prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con mansioni e qualifica di Operatore di esercizio dal 1.1.2016; di avere ricevuto comunicazione in data 30/10/2019 con la quale parte datoriale contestava di non ottemperare alle disposizioni aziendali per quanto attiene il turno di servizio nel giorno 15.10.2019 comandato sul turno 00531 con inizio alle ore sulla vettura 2028 adducendo motivi pretestuosi e infondati circa presunti guasti e malfunzionamenti della vettura, nonché sostituita la vettura con la n. 2030, rifiutava anche in questo caso di prendere servizio per le stesse motivazioni. Nel termine di cinque giorni, presentava le proprie giustificazioni, allegando di aver tenuto il comportamento a tutela dell'immagine dell'azienda e dell'incolumità dell'utenza e di aver richiesto l'intervento della polizia locale in data 15.10.2019 al fine di constatare l'inidoneità del mezzo. Il 5 dicembre si teneva l'incontro con la parte datoriale e il rappresentante sindacale, richiesto dal lavoratore, per dirimere la vicenda con l'annullamento della contestazione e tuttavia l'1.1.2020 l'azienda notificava provvedimento disciplinare delle sospensioni dal servizio e dalla retribuzione per giorni venti dal 2.1.2020 al 24.1.2020 (vds comunicazioni Prot.
1282 PZ del 1/1/2020 e Prot. 1285 PZ del 1/1/2020.
Deduceva che le sanzioni apparivano ingiuste, sproporzionate ed ingiustificate per mancata esposizione del codice disciplinare e nel merito per la fondatezza delle argomentazioni addotte circa l'inidoneità al servizio della vettura 2028, vettura coinvolta in incidenti e che non aveva superato le verifiche in sede di revisione straordinaria prezzo la motorizzazione civile di Potenza. Evidenziava che anche altri colleghi, e avevano effettuato analoghe segnalazioni ricevendo Pt_2 Pt_3 provvedimenti disciplinari dall'azienda. In merito alla vettura 2030 i fati erano veri tanto che intervenuta la Polizia locale verificava che il mezzo era da rimuovere a cura della CP_1
Tanto premesso, ritenendo ingiusto il comportamento datoriale, adiva il Tribunale e Parte_1 domandava di ritenere e dichiarare che le sanzioni disciplinari comminate sono illegittime, illecite, nulle o comunque annullabili;
e, per l'effetto, domandava di condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione delle somme dovute a titolo di retribuzione ordinaria, eventualmente trattenute per le sanzioni illegittimamente comminate, oltre interessi e rivalutazione dalla trattenuta al soddisfo, ovvero di quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva la società in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La società rilevava, in particolare, la legittimità, anche procedurale delle sanzioni comminate e la infondatezza delle allegazioni avversarie, prive di adeguato supporto probatorio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e prova per testi e, riassegnata a questo giudice, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
In relazione alla domanda volta ad ottenere l'annullamento delle sanzioni disciplinari comminate con comunicazione protocollo n. Prot. 1282 PZ del 1/1/2020 e Prot. 1285 PZ del 1/1/202, parte ricorrente ne allega la illegittimità in quanto le contestazioni della parte datoriale erano infondate e smentite nei fatti come in premessa esposti, né si era tenuto conto delle giustificazioni rese dal lavoratore.
La doglianza è fondata.
Invero, con riferimento al primo provvedimento disciplinare l'azienda si rifà a quanto attestato dal capo officina dal meccanico e dal direttore della sede ing. Controparte_2 Testimone_1
che all'esito del controllo della vettura 2028 trg. FE957BB, nel rapporto di Parte_4 servizio dell'officina riferivano “ Durante il percorso non si riscontravano anomalie al motore e cambio marce. Nessun odore di bruciato né di frizione consumata… risultava idonea all'uso perfettamente funzionante…lo spessore del battistrada delle gomme nei tre solchi … risultavano tutti ampiamente rispettosi della norma… il veicolo risultava idoneo all'uso e se ne conferma la sua disponibilità all'uff. movimento.” Analogamente, affidata al ricorrente, nella stessa giornata del
15.10.2019 la vettura n. 2030 sostitutiva, davanti alle rimostranze del ricorrente in ordine alla funzionalità del mezzo, il reparto officina attestava nel rapporto di intervento l'idoneità all'utilizzo, evidenziando solo …l'usura dei silent block e l'accensione della spia dell'ABS…
Quanto al mancato superamento della visita di revisione della vettura 2028 risulta che la stessa risale a periodo diverso e successivo ai fatti e che in precedenza la vettura era stata ritenuta idonea al servizio. Analogamente il richiamato intervento della polizia contrariamente a quanto affermati dal ricorrente non consente di ritenere provata alcuna dele circostanze addotte a mancato espletamento del servizio, anche alla luce dei rapporti di intervento tecnico effettuati dal responsabile della manutenzione-officina della riportanti valutazioni tecniche e oggettive che non trovano CP_1 nessuna smentita. Peraltro, il mezzo era stato utilizzato prima dell'inizio servizio del ricorrente da altri colleghi che nulla avevano rilevato e/o segnalato al responsabile di officina.
In conclusione, risulta rispettata la procedura disciplinare prevista dall'art. 7 legge n. 300/1970 co. 2
e segg. con contestazione dell'addebito specifica e analitica dei fatti sui quali il datore di lavoro ritiene sia stato attuato il comportamento denunziato. Nel caso in esame si ritiene che tali indicazioni siano state precise, tanto da trovare conferma nel corso del procedimento disciplinare sulla base della documentazione, e in corso di causa dall'esame dei testi. Invero le dichiarazioni dei testi risultano generiche e comunque rese da soggetti portatori di interesse a vario titolo nei confronti dell'azienda, dichiarazioni non supportate da prove documentali (fanno riferimento a rapporti di servizio circa l'inefficienza del mezzo senza che tuttavia queste risultino in atti), o per riferito dal ricorrente, sicché non apportano elementi di decisività alla prospettazione del ricorrente. Del resto, sul piano logico e fattuale, risulta difficile prestare fede incondizionata alle riferite problematiche meccaniche e strutturali dei mezzi adibiti giornalmente al trasporto di persone (ABS non funzionante, gomme lisce, saldature strutturali, ecc.), vieppiù dopo l'intervento della Polizia che evidentemente, per non procedere al sequestro della vettura, ha ritenuto insussistenti tali vizi.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato per infondatezza.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe professionali approvate con Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, DM 37 del 2018 e DM 147/2022, in base all'oggetto, al valore (secondo scaglione), e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 5.2.2020, ogni altra domanda Parte_1 eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida complessivamente in €
1.314,00 oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e CPA come per legge, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Potenza, 16 ottobre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LL