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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/05/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 494/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 494/2022, vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ACCETTELLA Michele ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Attrice
CONTRO
(C.F./P.IVA: in persona del Curatore speciale ad Controparte_1 P.IVA_1
processum Avv. Maurizio Ciocca, giusta nomina decreto del Presidente del Tribunale di Chieti del
3/8/2021 – n. R.G. 1519/2021 V.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Volpe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Convenuta
Nonchè nei confronti di
- (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- ( ); Controparte_3 C.F._3
- (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2
del Direttore pro tempore;
Litisconsorti contumaci;
1 N.R.G. 494/2022
OGGETTO: Usucapione.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 07.04.2025, le parti hanno concluso come da relativo verbale di udienza.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con atto di citazione datato 26.05.2022, ritualmente notificato alla convenuta, l'attrice chiedeva: “• accertare e dichiarare che la parte attrice è proprietaria piena ed esclusiva, per avvenuta usucapione, dell'appartamento facente parte del complesso immobiliare denominato “ANTARES”, composto da quattro palazzine identificate con le lettere “A”, “B”,
“C” e “D”, sito nel Comune di Francavilla al Mare (CH), Viale Monte Amaro n. 21, posto al secondo piano della palazzina “B”, distinto con il numero interno dieci, censito al Catasto
Fabbricati di detto comune al foglio 3, particella 8, sub 10, zona cens. 1, categoria A/2, classe
1, consistenza 4 vani, R.C. € 268,56; • ordinare alla competente Agenzia delle Entrate -
Ufficio Territoriale di Chieti di trascrivere la sentenza dichiarativa di usucapione, esonerandola da qualunque responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
L'attrice deduceva che: - in data anteriore al 2001 e, precisamente, dal Parte_1
1983 possiede, in modo continuato, non violento e non clandestino, l'appartamento di cui al complesso immobiliare denominato “ANTARES”, composto da quattro palazzine identificate con le lettere “A”, “B”, “C” e “D”, sito nel Comune di Francavilla al Mare (CH), Viale Monte
Amaro n. 21, posto al secondo piano della palazzina “B”, distinto con il numero interno dieci, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 3, particella 8, sub 10, zona cens. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 4 vani, R.C. € 268,56, intestato catastalmente alla convenuta , già ; - la Controparte_1 CP_1 Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) sedente in Francavilla al Mare (CH), Via Nazionale Adriatica P.IVA_1
Sud n. 75, risulta cancellata dal Registro Imprese della CCIAA di Pescara - Chieti, dal 27 aprile 2016 e, in assenza della persona munita di rappresentanza, sussistendo ragioni d'urgenza, ai sensi dell'art. 78 c.p.c. , su richiesta di parte attrice di nomina di un curatore speciale, con decreto del 03.08.2021 - Proc. VG n. 1519/2021, veniva nominato dal Presidente del Tribunale di Chieti, l'Avv. Maurizio Ciocca;
- l'attrice ha la piena, totale e completa signoria di fatto e di diritto sulla res avendo da sempre posseduto l'appartamento in oggetto uti dominus, migliorandolo e provvedendo sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria,
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pagando imposte, tasse e tributi dovuti, contribuendo alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni condominiali, presenziando alle assemblee condominiali per l'adozione delle delibere di cui all'art. 1135 c.c. e di ogni altra delibera richiesta, inoltre interagiva con gli altri condomini, anche per corrispondenza, sostenendo oneri e spese di utenze, ricavandone i frutti, in via esclusiva e con piena autonomia;
- in data 25.02.2022,
l'attrice esperiva inoltre il tentativo obbligatorio di mediazione, finalizzato alla conciliazione per l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'immobile, con esisto negativo poiché la convenuta sosteneva di non essere legittimata passivamente, in virtù della sentenza della
Cassazione SS.UU. n. 6070/2013 e di non aderire all'accordo, nonostante il difensore dell'attrice ne ribadiva la regolarità della notifica e la legittimazione passiva della parte invitata ex art. 78 c.p.c., di cui ricorrono i presupposti, tanto che lo stesso Presidente del
Tribunale, nominava il curatore speciale nella persona dell'Avv. Maurizio Ciocca. - In diritto deduceva A) IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA che 1) la notifica al nominato curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., non equivale alla notifica alla società estinta o a un organo della medesima decaduto per effetto dell'estinzione e, pertanto, non contravviene alla ratio sottesa al principio enunciato al punto 6) della sentenza della Cassazione SS.UU. n.
6070/2013, che, precipuamente, si riferisce ad un caso diverso avente ad oggetto diritti di credito vantati dai terzi nei confronti della società estinta ed, in particolare, alle sopravvenienze attive e passive;
2) la predetta scelta processuale è correlata sia alla diversa natura giuridica del diritto vantato dalla signora (che è il diritto reale di Parte_1
proprietà e non un diritto di credito) che alla natura dell'azione giudiziale esperita (che è dichiarativa e non costitutiva), in quanto trattasi di usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario;
3) argomentando a contrario, la lettera b) del sopracitato punto 6) della sentenza della Cassazione SS.UU. N. 6070/2013, riferendosi a diritti e beni di proprietà della società, conferma che la ratio della predetta sentenza non è applicabile al caso in esame, in cui l'accertamento della proprietà per avvenuta usucapione presuppone che il bene già non sia più posseduto dalla società al momento dell'estinzione della stessa nel 2016 e della conseguente successione dei soci. Pertanto, l'attrice non può agire per l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà per avvenuta usucapione ultraventennale e notificare ai soci, sulla base della giurisprudenza citata, la quale attiene, invece, proprio al trasferimento ai soci dei beni per successione alla società estinta medio tempore;
sentenza, peraltro, riferita ad un caso diverso dei diritti di credito;
4) inoltre, la medesima lettera b) del punto 6) della suindicata sentenza esclude dall'oggetto della successione dei soci alla società estinta le “mere pretese” che, nel caso di specie, rappresentano proprio la situazione giuridica soggettiva della società,
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in quanto, al momento della sua estinzione nel 2016, l'attrice aveva già maturato l'usucapione ventennale;
5) da ultimo, la scelta processuale si basa sull'applicazione dell'art. 78 c.p.c., di cui ricorrono i presupposti, mentre la citata giurisprudenza di legittimità non è applicabile al caso di specie, in quanto inerente ad una fattispecie del tutto diversa;
B) IN RELAZIONE AI
PRESUPPOSTI DELL'USUCAPIONE 1) precisava che ricorrono tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, prescritti dall'art. 1158 c.c., ossia il possesso ventennale continuato e l'animus possidendi, per quanto segue;
2) gli atti compiuti dalla parte attrice negli ultimi vent'anni ed in data anteriore - conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso una inequivoca signoria in contrapposizione con l'inerzia della società titolare - confermano, di fatto, la sussistenza di un comportamento possessorio, continuo e non interrotto, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem (cfr.: Cass. n. 11000/2001;
Cass. n. 18392/2006; Cass. n. 362/2017); 3) tali atti confermano la sussistenza dell'animus possidendi;
4) l'animus possidendi può, pertanto, essere desunto dalle concrete circostanze di fatto sopra esposte, che caratterizzano la relazione del possessore con il bene esposto, ossia il potere di assumere iniziative sulla conservazione e disposizione dello stesso 5) anche il pagamento degli oneri condominiali, straordinari oltre che ordinari, da parte del possessore dell'immobile, costituisce indice univoco e sicuro di comportamento come proprietario del medesimo, tale da integrare l'animus rem sibi habendi, necessario ai fini dell'usucapione; 6) il possesso, esercitato da parte attrice sull'immobile, si presume continuo, ai sensi dell'art. 1142 c.c; 7) il possesso, esercitato dall'attrice, deve intendersi legittimo essendo continuo, non interrotto, non violento e non clandestino;
8) per le predette ragioni l'attrice intende ottenere sentenza dichiarativa in proprio favore del diritto di piena ed esclusiva proprietà sull'immobile in oggetto, per avventa usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
2. Con atto del 07.10.2022, si costituiva in giudizio la società in persona Controparte_1 del Curatore speciale Avv. Maurizio Ciocca, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare: dichiarare la domanda avanzata dall'attrice inammissibile stante la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_1
per quanto svolto in premessa;
- nel merito: rigettare, per quanto debitamente svolto in narrativa, la domanda introduttiva, stante la infondatezza della medesima in fatto e in diritto.
Il tutto con la condanna della sig.ra , alla rifusione dei compensi Parte_1 professionali”.
La convenuta esponeva nel proprio atto che: - l'iscrizione della causa presso la sede centrale del Tribunale in luogo della Sezione Distaccata di Ortona era irregolare, poiché la società convenuta era sedente in Francavilla al Mare;
- sollevava, inoltre, eccezione di legittimazione
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passiva in capo alla Curatela della società in virtù della cancellazione Controparte_1
della società dal Registro delle Imprese, che ne comporta l'estinzione e la conseguente successione dei soci, non solo nelle sopravvenienze passive, ma anche in quelle attive, in regime di contitolarità o comunione indivisa. Sul punto, la sentenza n. 6070/2013 della Corte di Cassazione a SS.UU ha chiarito che i rapporti giuridici sostanziali e processuali pendenti al momento della cancellazione della società vanno tenuti separati, in relazione alle passività
e attività, dai rapporti processuali. E, tenuto conto che l'appartamento oggetto di rivendica per usucapione costituisce una sopravvenienza attiva della società cancellata che, se fosse stato conosciuto o, comunque, non trascurato al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbe dovuto figurare e sarebbe stato oggetto di ripartizione tra i soci, al netto dei debiti. Tale ragionamento è stato affermato dalla citata sentenza che nel caso in cui, come in quello di specie, all'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, pertanto in applicazione di tali principi, siccome la società era estinta Controparte_1 precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, la compagine societaria era già priva della legittimazione passiva. Contestava le avverse affermazioni tese ad avanzare un avallo da parte del Presidente del Tribunale di Chieti circa la pretesa legittimità in virtù del provvedimento di nomina del Curatore speciale per la convenuta trattandosi di un atto dovuto a seguito di richiesta avanzata ex art. 78 c.p.c.. Nel merito, esponeva che la domanda era sguarnita di prova, anche solo indiziaria, atta ad integrare gli elementi costitutivi dell'usucapione, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus a possedere, mentre invece l'attrice pretende di fornire tale prova con la sola documentazione che contesta per essere di parte ed inidonea a fornire la prova del diritto vantato, pertanto non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata, tanto più che vi è carenza di legittimazione passiva, per come dedotta in precedenza.
*******
3. Il Giudice, visto il provvedimento del 13.10.2022 del Presidente del Tribunale, con cui veniva disposta la trasmissione del fascicolo presso la Sezione Distaccata di Ortona, rinviava per il prosieguo alla udienza del 15.12.2022, sostituita da note scritte di udienza e, a seguito del deposito delle stesse, il Giudice rinviava alla udienza del 12.01.2023 per consentire a parte convenuta di depositare tutti gli atti e i documenti precedentemente depositati dalle parti nel
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fascicolo telematico della sede Centrale e non visibili nella sezione Distaccata e, con provvedimento reso in pari data, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti concordemente dalle parti e fissava per la decisione sull'ammissibilità delle prove ovvero per i provvedimenti ex art. 187 c.p.c. l'udienza del 20.04.2023.
4. Il Giudice, lette le note scritte relative alla udienza del 20.04.2023, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di legittimità passiva sollevata dal convenuto in virtù del principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6970/2013 e tenuto conto che, riguardo al bene immobile oggetto della domanda attorea, si poteva configurare una comunione indivisa tra i soci della società estinta, con ordinanza dell'08.05.2023, ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, in virtù del principio espresso dalle Sezioni
Unite n. 6070/2013, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soci della società convenuta ex art. 102 c.p.c. e fissava la nuova udienza di Controparte_1
comparizione del 23.11.2023, poi nuovamente rinviata alla udienza dell'08.02.2024 e, nelle more, concedeva un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio, per effettuare verifiche in merito agli eredi dei soci defunti della società estinta, ordinando a parte attrice il deposito della prova delle notifiche effettuate nei confronti di e Controparte_2 CP_3
e nei confronti degli ulteriori chiamati all'eredità di e di
[...] CP_5 CP_6
e delle loro rinunce all'eredità e parte attrice, in ottemperanza, depositava i documenti
[...]
richiesti in data 12.07.2023.
5. Nonostante la regolare citazione notificata ai soci superstiti della società convenuta, CP_2
e nonché all'
[...] Controparte_3 Controparte_4
in persona del Direttore pro tempore, ex art. 586 c.c. per le
[...]
quote di partecipazione alla società dei soci defunti ( e , CP_6 CP_5
nessuno si costituiva in giudizio per tali litisconsorti;
6. Alla udienza dell'08.02.2024, parte attrice si riportava ai propri scritti e produzioni documentali, ribadendo la sussistenza dei requisiti per l'accertamento dell'usucapione a favore della SI.ra , deduceva inoltre di avere, in ottemperanza Parte_1 all'ordine del Giudice, integrato il contraddittorio con le notifiche alle due socie superstiti della società cancellata e all' , stante il decesso degli altri due soci e la Controparte_4
mancanza di successibili in virtù dell'assenza di qualsivoglia accettazione, sia tacita che espressa, nonché della rinuncia dei chiamati più prossimi, si riportava inoltre alle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c., chiedendone l'accoglimento e insistendo per il rigetto di quelle avverse. La difesa di parte convenuta preliminarmente si riportava ai propri scritti difensivi, prendeva atto delle notifiche ulteriori e dei documenti ex adverso prodotti,
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dava atto della comunicazione pervenuta a mezzo PEC da parte dell' Controparte_4
e chiedeva l'accoglimento delle richieste istruttorie per come formulate
[...]
nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con il rigetto di quelle avanzate da controparte per i motivi ivi dedotti nelle stesse. Parte attrice si opponeva al deposito di detta documentazione contestandone il contenuto poiché irrituale e senza previa costituzione dell' , inoltre rilevava che tale comunicazione era stata depositata solo Controparte_4
nella serata della giornata precedente alla udienza senza la possibilità di poter essere visionata prima dell'udienza e il Giudice si riservava. Con ordinanza resa fuori udienza, ma in pari data, ammetteva i mezzi istruttori e rinviava alla udienza del 21.03.2024 per l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione di un teste di parte convenuta.
7. Alle udienze del 21.03.2024, del 09.05.2024, del 04.07.2024 e del 10.10.2024 veniva espletata la prova testimoniale ammessa e veniva fissata l'udienza del 19.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
8. Il Giudice, con ordinanza del 04.02.2025, lette le note scritte di udienza depositate dalla sola parte attrice, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Faceva seguito il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. da entrambe le parti costituite e la causa giunge ora a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Parte attrice, nel caso di specie, chiede di accertare la proprietà dell'appartamento facente parte del complesso immobiliare denominato “ANTARES”, posto al piano secondo interno n. 10, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Francavilla al Mare, Viale Monte
Amaro n. 21, al foglio 3, particella 8, sub 10, zona cens. 1, categoria A/2, classe 1, consiste27.04.2016nza 4 vani, R.C. € 268,56, intestato catastalmente alla convenuta
[...]
, già per intervenuta usucapione. CP_1 CP_1
La domanda proposta dall'attrice non è meritevole di accoglimento. Parte_1
10. In primis, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta.
Volendo fare un excursus degli eventi a fini decisori della causa, preliminarmente si osserva che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 27.04.2016. Controparte_1
Come noto, fino al 2003, la Suprema Corte riteneva che la società mantenesse la capacità giuridica e di essere parte nel processo, fino alla cessazione dei rapporti pendenti e di tutte le attività, anche dopo la cancellazione dal Registro Imprese.
Con la riforma del diritto societario del 2003, lo scenario è mutato radicalmente.
Infatti, il novellato art. 2495 c.c., entrato in vigore dal 01.01.2004, ha attribuito efficacia di pubblicità costitutiva alla cancellazione della società di capitali dal Registro Imprese, che
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comporta, non solo la possibilità per i creditori sociali non soddisfatti di far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma anche l'estinzione dell'ente, che perde così la capacità giuridica e di essere parte nel processo con riferimento ai rapporti pendenti.
Tale interpretazione è stata confermata a partire dalla sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, n. 4060 del 22.02.2010.
Dunque, in linea generale, non è più possibile, dal 1 gennaio 2004, convenire in giudizio una società cancellata dal Registro Imprese, né la società cancellata ha la capacità di stare in giudizio.
Ne consegue che la cancellazione delle società (sia di capitali che di persone) ha efficacia costitutiva idonea a determinare la totale estinzione della stessa.
Anche di recente, la Cassazione (sez. lav., ud. 12/01/2023, dep. 28/04/2023, n.11278) ha ribadito il proprio orientamento sul punto, stabilendo che l'estinzione della società ne comporta la perdita di capacità processuale e il conseguente trasferimento di legittimazione processuale, attiva e passiva, in capo ai soci (sempre però che questi ne diano prova).
E, dopo l'estinzione della società, ciascun ex socio, subentrando illimitatamente nei debiti facenti capo alla società estinta, risponde per tutto il credito vantato dal creditore sociale insoddisfatto, solidalmente con gli altri soci, risultando debitore in proprio ed in solido tra loro.
Orbene, parte convenuta ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Curatela della società Controparte_1
Per sgombrare il campo da eventuali ulteriori dubbi, si osserva, sul punto, che l'attrice insiste a tutt'oggi sulla sussistenza della legittimazione passiva della società in Controparte_1 virtù della previsione di cui all'art. 78 c.p.c. e che il Presidente del Tribunale, nominando il
Curatore Speciale oggi convenuto in rappresentanza della società, avrebbe avallato tale scelta processuale.
Orbene, a tal proposito, è necessario precisare che il Presidente del Tribunale, a seguito della istanza ex art. 78 c.p.c. depositata, si è limitato a procedere alla nomina del curatore speciale ex art. 78 secondo comma c.p.c., al fine di evitare che la società risultasse priva di un rappresentante legale.
Dalla mera nomina del curatore speciale non si può far discendere nessun'altro argomento, se non quello di compiere un atto evidentemente dovuto.
Ciò posto, si evidenzia che la predetta eccezione, già valutata dal Giudice precedente e accolta, sulla quale si poteva sorvolare poiché già decisa, risulta pienamente fondata in virtù dei principi già esposti, sopra confermati. Anche la prevalente giurisprudenza (formatasi a
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partire dalle sentenze della Cass. Sez. un. n. 6070,6071 e 6072 del 12 marzo 2013) ritiene che all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro Imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta.
In altre parole, si determina un fenomeno di tipo successorio, in base al quale i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima dell'estinzione.
Di conseguenza, i creditori della società ormai estinta potranno aggredire esecutivamente i beni ricevuti dagli ex soci, soddisfacendosi sul valore effettivo di realizzo derivante dalla vendita di tali beni.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente, in caso di crediti che non vengano iscritti nel bilancio finale di liquidazione, la richiesta anticipata di cancellazione della società da parte del liquidatore, senza che si sia proceduto alla liquidazione integrale dell'attivo preesistente, oppure senza aver atteso (in base a elementi noti al liquidatore) i tempi necessari alla maturazione/sopravvenienza di tale attivo in capo alla società, non equivale ad un comportamento di rinuncia al credito/all'attivo, ma integra viceversa un'omissione colposa del liquidatore, che comporta la sua personale responsabilità verso i creditori sociali insoddisfatti.
Ne discende che la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione ha, quindi, valore meramente presuntivo circa la volontà di rinuncia tacita al credito, dovendosi in ogni caso fare una valutazione di merito caso per caso, onde valutare se il credito abbia un certo grado di incertezza, consistendo in una mera pretesa o un credito controverso e illiquido.
Come correttamente osservato anche da parte convenuta, la Corte di Cassazione, in tali casi, ha tenuto separati i rapporti giuridici sostanziali passivi da quelli attivi e da quelli processuali.
E, nel caso in cui emergano, dopo la cancellazione della società, debiti sociali non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione (sopravvenienze o sopravvivenze passive), i creditori sociali rimasti insoddisfatti potranno agire nei confronti degli ex soci, nei limiti della quota di liquidazione da essi ricevuta (oppure illimitatamente a seconda della forma giuridica della società e del ruolo ricoperto nella società), oppure nei confronti dei liquidatori in colpa, ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c.
In merito agli elementi patrimoniali passivi della società estinta, preesistenti e/o sopravvenuti alla sua cancellazione, si applica infatti il principio della successione dei soci nei debiti sociali, pur con la limitazione della loro responsabilità patrimoniale alla quota eventualmente liquidata.
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I debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione - siano essi noti od ignoti - non pregiudicano quindi l'effettiva estinzione della società a seguito della cancellazione dal
Registro delle Imprese, ma si trasferiscono in capo agli ex soci, in virtù di un meccanismo successorio, nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto.
In ordine alle attività non liquidate (cd. “sopravvivenze” attive) ed ai beni o crediti che, sorgendo solo dopo l'avvenuta liquidazione, non risultano dal bilancio finale (le
“sopravvenienze” attive), questi vengono divisi in due categorie eterogenee, tra loro soggette ad un diverso trattamento.
Da una parte, vengono collocate «le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio», relativamente alle quali «non vi sia ancora la possibilità di individuare con sicurezza un diritto o un bene definito nel patrimonio sociale», di modo che quell'aspettativa non avrebbe potuto ragionevolmente essere iscritta nell'attivo del bilancio finale di liquidazione.
La Suprema Corte adotta, per questo primo gruppo, una soluzione di comodo, anche in considerazione delle notevoli difficoltà ad ipotizzare un meccanismo successorio, una situazione di comunione tra gli ex soci o, comunque, una loro contitolarità sui diritti prima spettanti alla società.
Le Sezioni unite, dopo aver ricondotto la fattispecie – dal punto di vista sostanziale – ad un fenomeno successorio (sia pure sui generis, perché di ampiezza differente a seconda del tipo di società e della conseguente responsabilità dei soci per i debiti sociali), applica, all'estinzione avvenuta in pendenza di causa, l'art. 110 c.p.c., che disciplina la successione a titolo universale nei rapporti giuridici.
La legittimazione (sostanziale e) processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente in capo ai soci, anche se i giudizi non sono stati interrotti, per mancata dichiarazione dell'evento “cancellazione/estinzione” da parte del difensore e i soci, una volta evocati in causa, diventano, per effetto della vicenda estintiva, parti del processo, anche se non lo erano stati nei precedenti gradi di giudizio.
Nella vicenda in esame, la cancellazione della società e, dunque, la sua estinzione, hanno comportato, nei confronti degli ex soci, la conservazione della legittimatio ad causam inerente ai rapporti giuridici sospesi, sopravvenuti o sopravviventi, essendo essi i successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Dopo la cancellazione, si forma, dunque, automaticamente una comunione dei soci, le cui quote sarebbero proporzionali “alla quota di liquidazione ricevuta”, e il subentro degli ex soci
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alla società estinta, rispetto alle sopravvivenze attive, va considerato acquisito a titolo derivativo, il cui titolo è costituito dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto.
Non può revocarsi in dubbio come il bene immobile, di cui l'attrice chiede il riconoscimento della proprietà per usucapione, possa essere considerato una sopravvenienza attiva della società cancellata, anche se non compresa nel bilancio finale.
Pertanto, nel caso di specie, il Giudice, in virtù dei principi esposti, ha correttamente accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Curatela evocata in giudizio dall'attrice e chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società
Controparte_1
Infatti, l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese, comporta una immediata perdita della sua legittimazione processuale, attiva e passiva.
La scrivente, dunque, per le ragioni evidenziate, conferma l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta in persona del Curatore Speciale Avv. Controparte_1
Maurizio Ciocca, relativa alla inammissibilità della domanda nei propri confronti per carenza di legittimazione passiva, con la conseguenza della sua estromissione dal presente giudizio.
11. Proseguendo l'esame dei fatti storici confortati da documentazione in atti, emerge quanto segue.
Dai certificati storici degli stati di famiglia dei quattro soci, , Controparte_3 CP_2
e , risulta che, da oltre dieci anni prima della
[...] CP_6 CP_5
cancellazione della società, avvenuta nel 2016, erano deceduti i soci (in data CP_6
02.02.2009) e (in data 27.12.2012) e che, in assenza delle rinunce, chiamati CP_5 all'eredità del socio , erano la coniuge (già socia) ed i di CP_6 Controparte_2
lei figli, e , mentre, per il socio , i Controparte_7 Controparte_8 CP_5
chiamati sarebbero stati la coniuge, (già socia) ed i figli, , Controparte_3 Controparte_9
e . Controparte_10 CP_11
Tuttavia, dalle visure ipotecarie depositate da parte attrice in data 12.07.2023, emerge che, dalla data del decesso dei due soci e nei dieci anni successivi, non ci sono contro gli stessi né le trascrizioni delle accettazioni espresse o tacite di eredità, né quelle fiscali di successione.
Il dato certo, stante la mancata costituzione delle parti ulteriori, nei confronti delle quali è stato regolarmente integrato il contraddittorio, è la comunicazione che l'
[...]
sede di Pescara, inviava al Curatore Controparte_4
speciale, Avv. Maurizio Ciocca, ove si dava atto che i chiamati all'eredità avevano esercitato formale rinuncia ai sensi dell'art. 519 c.c. e che il aveva interesse ad avviare la CP_4
11 N.R.G. 494/2022
procedura di riconoscimento dell'avvenuta devoluzione allo Stato, ex art. 586 c.c., delle sole quote derelitte di partecipazione al capitale della società.
Non si hanno altri dati sul punto, atteso che, anche il ha deciso volontariamente di CP_4
non partecipare al presente giudizio.
Ciò posto, va osservato che il bene immobile oggetto della domanda fa parte dei beni che costituiscono il patrimonio disponibile dello Stato e, come tali, soggetti alle comuni regole del diritto privato, pertanto possono essere alienati ed anche usucapiti.
Per tali motivi, non ci si può esimere dall'esaminare la domanda di usucapione svolta dall'attrice nel merito, rammentando che chi agisce in giudizio al fine di sentire dichiarata l'intervenuta usucapione di un bene in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario, dimostrando il momento iniziale del possesso ad usucapionem ed anche la decorrenza del tempo di tale possesso, il quale, secondo le disposizioni codicistiche, deve essere continuato (art. 1158 c.c.), non violento o non clandestino (art. 1163 c.c.), oltre che ininterrotto (art. 1167 c.c.).
Dunque il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Sul punto, si osserva i testi di parte attrice, e non hanno Testimone_1 Testimone_2
fornito prova del possesso continuativo richiesto ai fini della usucapione.
Nello specifico, il teste (amministratore dal maggio 2013, dell'immobile in Testimone_1
parola) sul capitolo “(b) vero che, provvedeva ad inviare le convocazioni di assemblea in favore della sig.ra presso il suo domicilio/residenza in Francavilla al Parte_1
Mare al Viale Maiella n.14” risponde: “Si è vera la circostanza;
preciso che tuttavia non ricordo a quali indirizzi rivolgevo le convocazioni di assemblea” e, sul capitolo “(c) vero che,
a seguito del conferito incarico, provvedeva tra gli altri adempimenti, a ricostruire
l'anagrafica e la contabilità condominiale parzialmente”, risponde: “Si è vera la circostanza con precisazione che la contabilità condominiale è stata eseguita da me personalmente non in via parziale, ma totale ivi compresa anche quella della SI.ra ”. Pt_1
Quanto al teste ex coniuge dell'attrice e da essa divorziato dal dall'anno Testimone_2
2014, esso dichiarava di essere in regime di separazione dei coniugi (Cfr doc. n. 9 di parte attrice) e confermava le sole circostanze capitolate dall'attrice nella propria seconda memoria istruttoria sub A): “Confermo la circostanza e preciso sul capitolo di prova che io sono andato per la prima volta nell'immobile per cui è causa nell'anno 1983, dove io e la mia ex coniuge odierna attrice, abbiamo iniziato a vivere;
preciso altresì che mia moglie aveva cambiato la serratura del portone al fine di prendere possesso dell'immobile”; sub B): “Preciso sul
12 N.R.G. 494/2022
capitolo di prova che io ho abitato insieme a mia moglie in tale immobile dal 1983 al 1990 e dal 1990 mi sono trasferito in altro immobile sito in Francavilla al Mare in Viale Maiella n.
14 e ho pure trasferito la mia residenza in tale ultimo immobile”; sulla circostanza C) rispondeva: “Non è vera la circostanza, io non ho mai delegato l'attrice a partecipare alle riunioni condominiali del Condominio “Antares B” in Francavilla al Mare alla Via Monte
Amaro n. 21”.
Le prove testimoniali, che per mero scrupolo sono state ammesse dalla scrivente, non hanno confermato che la SI.ra ha posseduto l'immobile in modo continuato Parte_1 per vent'anni.
Né la documentazione allegata può essere considerata utile a fornire la prova di aver posseduto l'immobile uti dominus, per il tempo necessario ad usucapirlo, ivi compresa la documentazione relativa alla partecipazione ad assemblee condominiali e le contabili, peraltro relativa a periodi frammentari e di gran lunga inferiore ai vent'anni richiesti dalla norma.
Pertanto, a parere di questo giudicante, non si può parlare di possesso ultraventennale dell'attrice, bensì al massimo di mera detenzione.
Le risultanze istruttorie non hanno, dunque, fornito la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione invocata dall'attrice, in particolar modo del preciso dies a quo di decorrenza del termine ventennale e del carattere continuativo del possesso normativamente richiesto, pertanto, non potendo essere riconosciuta l'usucapione, la domanda va rigettata.
12. In ordine alle spese processuali, si osserva che il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata, nonchè il comportamento processuale degli ulteriori convenuti, ossia delle due socie superstiti della società e e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dell'Agenzia del Demanio successori ex art. 586 c.c., non costituiti, dei quali, in virtù della regolare loro citazione in giudizio, se ne dichiara la legittima contumacia con ogni conseguenza di legge, rappresentano motivo che giustifica la compensazione delle spese processuali del presente giudizio e della procedura di mediazione già svoltasi.
P.Q.M.
13. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in rigetto della domanda dell'attrice così provvede:
ACCOGLIE
13 N.R.G. 494/2022
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta in Controparte_1
persona del Curatore Avv. Maurizio Ciocca, dichiara, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto
DICHIARA
l'estromissione dal giudizio della convenuta in persona del Curatore Controparte_1
Avv. Maurizio Ciocca;
DICHIARA la contumacia degli ulteriori convenuti e e Controparte_3 Controparte_2 dell' regolarmente citati e non costituiti in giudizio;
Controparte_4
RIGETTA la domanda di usucapione avanzata dall'attrice come da parte motiva;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di giudizio e di mediazione tra le parti come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 28.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE DISTACCATA DI ORTONA - CIVILE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Tribunale Ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di
Pace, dott.ssa Filomena Maria Cofone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 494/2022, vertente tra
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ACCETTELLA Michele ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Attrice
CONTRO
(C.F./P.IVA: in persona del Curatore speciale ad Controparte_1 P.IVA_1
processum Avv. Maurizio Ciocca, giusta nomina decreto del Presidente del Tribunale di Chieti del
3/8/2021 – n. R.G. 1519/2021 V.G., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Volpe ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto legale;
Convenuta
Nonchè nei confronti di
- (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
- ( ); Controparte_3 C.F._3
- (C.F. ) in persona Controparte_4 P.IVA_2
del Direttore pro tempore;
Litisconsorti contumaci;
1 N.R.G. 494/2022
OGGETTO: Usucapione.
*****
CONCLUSIONI: All'udienza del 07.04.2025, le parti hanno concluso come da relativo verbale di udienza.
---- FATTO E PROCESSO ----
1. Con atto di citazione datato 26.05.2022, ritualmente notificato alla convenuta, l'attrice chiedeva: “• accertare e dichiarare che la parte attrice è proprietaria piena ed esclusiva, per avvenuta usucapione, dell'appartamento facente parte del complesso immobiliare denominato “ANTARES”, composto da quattro palazzine identificate con le lettere “A”, “B”,
“C” e “D”, sito nel Comune di Francavilla al Mare (CH), Viale Monte Amaro n. 21, posto al secondo piano della palazzina “B”, distinto con il numero interno dieci, censito al Catasto
Fabbricati di detto comune al foglio 3, particella 8, sub 10, zona cens. 1, categoria A/2, classe
1, consistenza 4 vani, R.C. € 268,56; • ordinare alla competente Agenzia delle Entrate -
Ufficio Territoriale di Chieti di trascrivere la sentenza dichiarativa di usucapione, esonerandola da qualunque responsabilità al riguardo. Con vittoria di spese e competenze di lite.”.
L'attrice deduceva che: - in data anteriore al 2001 e, precisamente, dal Parte_1
1983 possiede, in modo continuato, non violento e non clandestino, l'appartamento di cui al complesso immobiliare denominato “ANTARES”, composto da quattro palazzine identificate con le lettere “A”, “B”, “C” e “D”, sito nel Comune di Francavilla al Mare (CH), Viale Monte
Amaro n. 21, posto al secondo piano della palazzina “B”, distinto con il numero interno dieci, censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio 3, particella 8, sub 10, zona cens. 1, categoria A/2, classe 1, consistenza 4 vani, R.C. € 268,56, intestato catastalmente alla convenuta , già ; - la Controparte_1 CP_1 Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) sedente in Francavilla al Mare (CH), Via Nazionale Adriatica P.IVA_1
Sud n. 75, risulta cancellata dal Registro Imprese della CCIAA di Pescara - Chieti, dal 27 aprile 2016 e, in assenza della persona munita di rappresentanza, sussistendo ragioni d'urgenza, ai sensi dell'art. 78 c.p.c. , su richiesta di parte attrice di nomina di un curatore speciale, con decreto del 03.08.2021 - Proc. VG n. 1519/2021, veniva nominato dal Presidente del Tribunale di Chieti, l'Avv. Maurizio Ciocca;
- l'attrice ha la piena, totale e completa signoria di fatto e di diritto sulla res avendo da sempre posseduto l'appartamento in oggetto uti dominus, migliorandolo e provvedendo sia alla manutenzione ordinaria che straordinaria,
2 N.R.G. 494/2022
pagando imposte, tasse e tributi dovuti, contribuendo alle spese per la conservazione ed il godimento delle parti comuni condominiali, presenziando alle assemblee condominiali per l'adozione delle delibere di cui all'art. 1135 c.c. e di ogni altra delibera richiesta, inoltre interagiva con gli altri condomini, anche per corrispondenza, sostenendo oneri e spese di utenze, ricavandone i frutti, in via esclusiva e con piena autonomia;
- in data 25.02.2022,
l'attrice esperiva inoltre il tentativo obbligatorio di mediazione, finalizzato alla conciliazione per l'accertamento dell'avvenuta usucapione dell'immobile, con esisto negativo poiché la convenuta sosteneva di non essere legittimata passivamente, in virtù della sentenza della
Cassazione SS.UU. n. 6070/2013 e di non aderire all'accordo, nonostante il difensore dell'attrice ne ribadiva la regolarità della notifica e la legittimazione passiva della parte invitata ex art. 78 c.p.c., di cui ricorrono i presupposti, tanto che lo stesso Presidente del
Tribunale, nominava il curatore speciale nella persona dell'Avv. Maurizio Ciocca. - In diritto deduceva A) IN RELAZIONE ALLA LEGITTIMAZIONE PASSIVA che 1) la notifica al nominato curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., non equivale alla notifica alla società estinta o a un organo della medesima decaduto per effetto dell'estinzione e, pertanto, non contravviene alla ratio sottesa al principio enunciato al punto 6) della sentenza della Cassazione SS.UU. n.
6070/2013, che, precipuamente, si riferisce ad un caso diverso avente ad oggetto diritti di credito vantati dai terzi nei confronti della società estinta ed, in particolare, alle sopravvenienze attive e passive;
2) la predetta scelta processuale è correlata sia alla diversa natura giuridica del diritto vantato dalla signora (che è il diritto reale di Parte_1
proprietà e non un diritto di credito) che alla natura dell'azione giudiziale esperita (che è dichiarativa e non costitutiva), in quanto trattasi di usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario;
3) argomentando a contrario, la lettera b) del sopracitato punto 6) della sentenza della Cassazione SS.UU. N. 6070/2013, riferendosi a diritti e beni di proprietà della società, conferma che la ratio della predetta sentenza non è applicabile al caso in esame, in cui l'accertamento della proprietà per avvenuta usucapione presuppone che il bene già non sia più posseduto dalla società al momento dell'estinzione della stessa nel 2016 e della conseguente successione dei soci. Pertanto, l'attrice non può agire per l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà per avvenuta usucapione ultraventennale e notificare ai soci, sulla base della giurisprudenza citata, la quale attiene, invece, proprio al trasferimento ai soci dei beni per successione alla società estinta medio tempore;
sentenza, peraltro, riferita ad un caso diverso dei diritti di credito;
4) inoltre, la medesima lettera b) del punto 6) della suindicata sentenza esclude dall'oggetto della successione dei soci alla società estinta le “mere pretese” che, nel caso di specie, rappresentano proprio la situazione giuridica soggettiva della società,
3 N.R.G. 494/2022
in quanto, al momento della sua estinzione nel 2016, l'attrice aveva già maturato l'usucapione ventennale;
5) da ultimo, la scelta processuale si basa sull'applicazione dell'art. 78 c.p.c., di cui ricorrono i presupposti, mentre la citata giurisprudenza di legittimità non è applicabile al caso di specie, in quanto inerente ad una fattispecie del tutto diversa;
B) IN RELAZIONE AI
PRESUPPOSTI DELL'USUCAPIONE 1) precisava che ricorrono tutti gli elementi soggettivi e oggettivi, prescritti dall'art. 1158 c.c., ossia il possesso ventennale continuato e l'animus possidendi, per quanto segue;
2) gli atti compiuti dalla parte attrice negli ultimi vent'anni ed in data anteriore - conformi alla qualità ed alla destinazione del bene e tali da rivelare sullo stesso una inequivoca signoria in contrapposizione con l'inerzia della società titolare - confermano, di fatto, la sussistenza di un comportamento possessorio, continuo e non interrotto, ai fini della configurabilità del possesso ad usucapionem (cfr.: Cass. n. 11000/2001;
Cass. n. 18392/2006; Cass. n. 362/2017); 3) tali atti confermano la sussistenza dell'animus possidendi;
4) l'animus possidendi può, pertanto, essere desunto dalle concrete circostanze di fatto sopra esposte, che caratterizzano la relazione del possessore con il bene esposto, ossia il potere di assumere iniziative sulla conservazione e disposizione dello stesso 5) anche il pagamento degli oneri condominiali, straordinari oltre che ordinari, da parte del possessore dell'immobile, costituisce indice univoco e sicuro di comportamento come proprietario del medesimo, tale da integrare l'animus rem sibi habendi, necessario ai fini dell'usucapione; 6) il possesso, esercitato da parte attrice sull'immobile, si presume continuo, ai sensi dell'art. 1142 c.c; 7) il possesso, esercitato dall'attrice, deve intendersi legittimo essendo continuo, non interrotto, non violento e non clandestino;
8) per le predette ragioni l'attrice intende ottenere sentenza dichiarativa in proprio favore del diritto di piena ed esclusiva proprietà sull'immobile in oggetto, per avventa usucapione ai sensi dell'art. 1158 c.c..
2. Con atto del 07.10.2022, si costituiva in giudizio la società in persona Controparte_1 del Curatore speciale Avv. Maurizio Ciocca, chiedendo “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - in via preliminare: dichiarare la domanda avanzata dall'attrice inammissibile stante la carenza di legittimazione passiva in capo alla Controparte_1
per quanto svolto in premessa;
- nel merito: rigettare, per quanto debitamente svolto in narrativa, la domanda introduttiva, stante la infondatezza della medesima in fatto e in diritto.
Il tutto con la condanna della sig.ra , alla rifusione dei compensi Parte_1 professionali”.
La convenuta esponeva nel proprio atto che: - l'iscrizione della causa presso la sede centrale del Tribunale in luogo della Sezione Distaccata di Ortona era irregolare, poiché la società convenuta era sedente in Francavilla al Mare;
- sollevava, inoltre, eccezione di legittimazione
4 N.R.G. 494/2022
passiva in capo alla Curatela della società in virtù della cancellazione Controparte_1
della società dal Registro delle Imprese, che ne comporta l'estinzione e la conseguente successione dei soci, non solo nelle sopravvenienze passive, ma anche in quelle attive, in regime di contitolarità o comunione indivisa. Sul punto, la sentenza n. 6070/2013 della Corte di Cassazione a SS.UU ha chiarito che i rapporti giuridici sostanziali e processuali pendenti al momento della cancellazione della società vanno tenuti separati, in relazione alle passività
e attività, dai rapporti processuali. E, tenuto conto che l'appartamento oggetto di rivendica per usucapione costituisce una sopravvenienza attiva della società cancellata che, se fosse stato conosciuto o, comunque, non trascurato al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbe dovuto figurare e sarebbe stato oggetto di ripartizione tra i soci, al netto dei debiti. Tale ragionamento è stato affermato dalla citata sentenza che nel caso in cui, come in quello di specie, all'estinzione della società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi, pertanto in applicazione di tali principi, siccome la società era estinta Controparte_1 precedentemente all'instaurazione del presente giudizio, la compagine societaria era già priva della legittimazione passiva. Contestava le avverse affermazioni tese ad avanzare un avallo da parte del Presidente del Tribunale di Chieti circa la pretesa legittimità in virtù del provvedimento di nomina del Curatore speciale per la convenuta trattandosi di un atto dovuto a seguito di richiesta avanzata ex art. 78 c.p.c.. Nel merito, esponeva che la domanda era sguarnita di prova, anche solo indiziaria, atta ad integrare gli elementi costitutivi dell'usucapione, quindi non solo del corpus, ma anche dell'animus a possedere, mentre invece l'attrice pretende di fornire tale prova con la sola documentazione che contesta per essere di parte ed inidonea a fornire la prova del diritto vantato, pertanto non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda avanzata, tanto più che vi è carenza di legittimazione passiva, per come dedotta in precedenza.
*******
3. Il Giudice, visto il provvedimento del 13.10.2022 del Presidente del Tribunale, con cui veniva disposta la trasmissione del fascicolo presso la Sezione Distaccata di Ortona, rinviava per il prosieguo alla udienza del 15.12.2022, sostituita da note scritte di udienza e, a seguito del deposito delle stesse, il Giudice rinviava alla udienza del 12.01.2023 per consentire a parte convenuta di depositare tutti gli atti e i documenti precedentemente depositati dalle parti nel
5 N.R.G. 494/2022
fascicolo telematico della sede Centrale e non visibili nella sezione Distaccata e, con provvedimento reso in pari data, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. richiesti concordemente dalle parti e fissava per la decisione sull'ammissibilità delle prove ovvero per i provvedimenti ex art. 187 c.p.c. l'udienza del 20.04.2023.
4. Il Giudice, lette le note scritte relative alla udienza del 20.04.2023, ritenuta la fondatezza dell'eccezione di legittimità passiva sollevata dal convenuto in virtù del principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 6970/2013 e tenuto conto che, riguardo al bene immobile oggetto della domanda attorea, si poteva configurare una comunione indivisa tra i soci della società estinta, con ordinanza dell'08.05.2023, ritenuta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal convenuto, in virtù del principio espresso dalle Sezioni
Unite n. 6070/2013, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di soci della società convenuta ex art. 102 c.p.c. e fissava la nuova udienza di Controparte_1
comparizione del 23.11.2023, poi nuovamente rinviata alla udienza dell'08.02.2024 e, nelle more, concedeva un nuovo termine per l'integrazione del contraddittorio, per effettuare verifiche in merito agli eredi dei soci defunti della società estinta, ordinando a parte attrice il deposito della prova delle notifiche effettuate nei confronti di e Controparte_2 CP_3
e nei confronti degli ulteriori chiamati all'eredità di e di
[...] CP_5 CP_6
e delle loro rinunce all'eredità e parte attrice, in ottemperanza, depositava i documenti
[...]
richiesti in data 12.07.2023.
5. Nonostante la regolare citazione notificata ai soci superstiti della società convenuta, CP_2
e nonché all'
[...] Controparte_3 Controparte_4
in persona del Direttore pro tempore, ex art. 586 c.c. per le
[...]
quote di partecipazione alla società dei soci defunti ( e , CP_6 CP_5
nessuno si costituiva in giudizio per tali litisconsorti;
6. Alla udienza dell'08.02.2024, parte attrice si riportava ai propri scritti e produzioni documentali, ribadendo la sussistenza dei requisiti per l'accertamento dell'usucapione a favore della SI.ra , deduceva inoltre di avere, in ottemperanza Parte_1 all'ordine del Giudice, integrato il contraddittorio con le notifiche alle due socie superstiti della società cancellata e all' , stante il decesso degli altri due soci e la Controparte_4
mancanza di successibili in virtù dell'assenza di qualsivoglia accettazione, sia tacita che espressa, nonché della rinuncia dei chiamati più prossimi, si riportava inoltre alle richieste istruttorie di cui alle memorie ex art. 183 c.p.c., chiedendone l'accoglimento e insistendo per il rigetto di quelle avverse. La difesa di parte convenuta preliminarmente si riportava ai propri scritti difensivi, prendeva atto delle notifiche ulteriori e dei documenti ex adverso prodotti,
6 N.R.G. 494/2022
dava atto della comunicazione pervenuta a mezzo PEC da parte dell' Controparte_4
e chiedeva l'accoglimento delle richieste istruttorie per come formulate
[...]
nelle proprie memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. con il rigetto di quelle avanzate da controparte per i motivi ivi dedotti nelle stesse. Parte attrice si opponeva al deposito di detta documentazione contestandone il contenuto poiché irrituale e senza previa costituzione dell' , inoltre rilevava che tale comunicazione era stata depositata solo Controparte_4
nella serata della giornata precedente alla udienza senza la possibilità di poter essere visionata prima dell'udienza e il Giudice si riservava. Con ordinanza resa fuori udienza, ma in pari data, ammetteva i mezzi istruttori e rinviava alla udienza del 21.03.2024 per l'interrogatorio formale dell'attrice e l'escussione di un teste di parte convenuta.
7. Alle udienze del 21.03.2024, del 09.05.2024, del 04.07.2024 e del 10.10.2024 veniva espletata la prova testimoniale ammessa e veniva fissata l'udienza del 19.12.2024, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., per la precisazione delle conclusioni.
8. Il Giudice, con ordinanza del 04.02.2025, lette le note scritte di udienza depositate dalla sola parte attrice, tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Faceva seguito il deposito delle memorie ex art. 190 c.p.c. da entrambe le parti costituite e la causa giunge ora a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9. Parte attrice, nel caso di specie, chiede di accertare la proprietà dell'appartamento facente parte del complesso immobiliare denominato “ANTARES”, posto al piano secondo interno n. 10, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Francavilla al Mare, Viale Monte
Amaro n. 21, al foglio 3, particella 8, sub 10, zona cens. 1, categoria A/2, classe 1, consiste27.04.2016nza 4 vani, R.C. € 268,56, intestato catastalmente alla convenuta
[...]
, già per intervenuta usucapione. CP_1 CP_1
La domanda proposta dall'attrice non è meritevole di accoglimento. Parte_1
10. In primis, va esaminata l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta.
Volendo fare un excursus degli eventi a fini decisori della causa, preliminarmente si osserva che la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese sin dal 27.04.2016. Controparte_1
Come noto, fino al 2003, la Suprema Corte riteneva che la società mantenesse la capacità giuridica e di essere parte nel processo, fino alla cessazione dei rapporti pendenti e di tutte le attività, anche dopo la cancellazione dal Registro Imprese.
Con la riforma del diritto societario del 2003, lo scenario è mutato radicalmente.
Infatti, il novellato art. 2495 c.c., entrato in vigore dal 01.01.2004, ha attribuito efficacia di pubblicità costitutiva alla cancellazione della società di capitali dal Registro Imprese, che
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comporta, non solo la possibilità per i creditori sociali non soddisfatti di far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ma anche l'estinzione dell'ente, che perde così la capacità giuridica e di essere parte nel processo con riferimento ai rapporti pendenti.
Tale interpretazione è stata confermata a partire dalla sentenza della Suprema Corte di
Cassazione, a Sezioni Unite, n. 4060 del 22.02.2010.
Dunque, in linea generale, non è più possibile, dal 1 gennaio 2004, convenire in giudizio una società cancellata dal Registro Imprese, né la società cancellata ha la capacità di stare in giudizio.
Ne consegue che la cancellazione delle società (sia di capitali che di persone) ha efficacia costitutiva idonea a determinare la totale estinzione della stessa.
Anche di recente, la Cassazione (sez. lav., ud. 12/01/2023, dep. 28/04/2023, n.11278) ha ribadito il proprio orientamento sul punto, stabilendo che l'estinzione della società ne comporta la perdita di capacità processuale e il conseguente trasferimento di legittimazione processuale, attiva e passiva, in capo ai soci (sempre però che questi ne diano prova).
E, dopo l'estinzione della società, ciascun ex socio, subentrando illimitatamente nei debiti facenti capo alla società estinta, risponde per tutto il credito vantato dal creditore sociale insoddisfatto, solidalmente con gli altri soci, risultando debitore in proprio ed in solido tra loro.
Orbene, parte convenuta ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Curatela della società Controparte_1
Per sgombrare il campo da eventuali ulteriori dubbi, si osserva, sul punto, che l'attrice insiste a tutt'oggi sulla sussistenza della legittimazione passiva della società in Controparte_1 virtù della previsione di cui all'art. 78 c.p.c. e che il Presidente del Tribunale, nominando il
Curatore Speciale oggi convenuto in rappresentanza della società, avrebbe avallato tale scelta processuale.
Orbene, a tal proposito, è necessario precisare che il Presidente del Tribunale, a seguito della istanza ex art. 78 c.p.c. depositata, si è limitato a procedere alla nomina del curatore speciale ex art. 78 secondo comma c.p.c., al fine di evitare che la società risultasse priva di un rappresentante legale.
Dalla mera nomina del curatore speciale non si può far discendere nessun'altro argomento, se non quello di compiere un atto evidentemente dovuto.
Ciò posto, si evidenzia che la predetta eccezione, già valutata dal Giudice precedente e accolta, sulla quale si poteva sorvolare poiché già decisa, risulta pienamente fondata in virtù dei principi già esposti, sopra confermati. Anche la prevalente giurisprudenza (formatasi a
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partire dalle sentenze della Cass. Sez. un. n. 6070,6071 e 6072 del 12 marzo 2013) ritiene che all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro Imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta.
In altre parole, si determina un fenomeno di tipo successorio, in base al quale i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, in proporzione alle rispettive quote detenute nella società prima dell'estinzione.
Di conseguenza, i creditori della società ormai estinta potranno aggredire esecutivamente i beni ricevuti dagli ex soci, soddisfacendosi sul valore effettivo di realizzo derivante dalla vendita di tali beni.
Tuttavia, secondo la giurisprudenza prevalente, in caso di crediti che non vengano iscritti nel bilancio finale di liquidazione, la richiesta anticipata di cancellazione della società da parte del liquidatore, senza che si sia proceduto alla liquidazione integrale dell'attivo preesistente, oppure senza aver atteso (in base a elementi noti al liquidatore) i tempi necessari alla maturazione/sopravvenienza di tale attivo in capo alla società, non equivale ad un comportamento di rinuncia al credito/all'attivo, ma integra viceversa un'omissione colposa del liquidatore, che comporta la sua personale responsabilità verso i creditori sociali insoddisfatti.
Ne discende che la mancata inclusione nel bilancio di liquidazione ha, quindi, valore meramente presuntivo circa la volontà di rinuncia tacita al credito, dovendosi in ogni caso fare una valutazione di merito caso per caso, onde valutare se il credito abbia un certo grado di incertezza, consistendo in una mera pretesa o un credito controverso e illiquido.
Come correttamente osservato anche da parte convenuta, la Corte di Cassazione, in tali casi, ha tenuto separati i rapporti giuridici sostanziali passivi da quelli attivi e da quelli processuali.
E, nel caso in cui emergano, dopo la cancellazione della società, debiti sociali non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione (sopravvenienze o sopravvivenze passive), i creditori sociali rimasti insoddisfatti potranno agire nei confronti degli ex soci, nei limiti della quota di liquidazione da essi ricevuta (oppure illimitatamente a seconda della forma giuridica della società e del ruolo ricoperto nella società), oppure nei confronti dei liquidatori in colpa, ai sensi dell'art. 2495 comma 2 c.c.
In merito agli elementi patrimoniali passivi della società estinta, preesistenti e/o sopravvenuti alla sua cancellazione, si applica infatti il principio della successione dei soci nei debiti sociali, pur con la limitazione della loro responsabilità patrimoniale alla quota eventualmente liquidata.
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I debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione - siano essi noti od ignoti - non pregiudicano quindi l'effettiva estinzione della società a seguito della cancellazione dal
Registro delle Imprese, ma si trasferiscono in capo agli ex soci, in virtù di un meccanismo successorio, nei limiti della responsabilità che essi avevano secondo il tipo di rapporto sociale prescelto.
In ordine alle attività non liquidate (cd. “sopravvivenze” attive) ed ai beni o crediti che, sorgendo solo dopo l'avvenuta liquidazione, non risultano dal bilancio finale (le
“sopravvenienze” attive), questi vengono divisi in due categorie eterogenee, tra loro soggette ad un diverso trattamento.
Da una parte, vengono collocate «le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio», relativamente alle quali «non vi sia ancora la possibilità di individuare con sicurezza un diritto o un bene definito nel patrimonio sociale», di modo che quell'aspettativa non avrebbe potuto ragionevolmente essere iscritta nell'attivo del bilancio finale di liquidazione.
La Suprema Corte adotta, per questo primo gruppo, una soluzione di comodo, anche in considerazione delle notevoli difficoltà ad ipotizzare un meccanismo successorio, una situazione di comunione tra gli ex soci o, comunque, una loro contitolarità sui diritti prima spettanti alla società.
Le Sezioni unite, dopo aver ricondotto la fattispecie – dal punto di vista sostanziale – ad un fenomeno successorio (sia pure sui generis, perché di ampiezza differente a seconda del tipo di società e della conseguente responsabilità dei soci per i debiti sociali), applica, all'estinzione avvenuta in pendenza di causa, l'art. 110 c.p.c., che disciplina la successione a titolo universale nei rapporti giuridici.
La legittimazione (sostanziale e) processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente in capo ai soci, anche se i giudizi non sono stati interrotti, per mancata dichiarazione dell'evento “cancellazione/estinzione” da parte del difensore e i soci, una volta evocati in causa, diventano, per effetto della vicenda estintiva, parti del processo, anche se non lo erano stati nei precedenti gradi di giudizio.
Nella vicenda in esame, la cancellazione della società e, dunque, la sua estinzione, hanno comportato, nei confronti degli ex soci, la conservazione della legittimatio ad causam inerente ai rapporti giuridici sospesi, sopravvenuti o sopravviventi, essendo essi i successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c.
Dopo la cancellazione, si forma, dunque, automaticamente una comunione dei soci, le cui quote sarebbero proporzionali “alla quota di liquidazione ricevuta”, e il subentro degli ex soci
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alla società estinta, rispetto alle sopravvivenze attive, va considerato acquisito a titolo derivativo, il cui titolo è costituito dal bilancio finale di liquidazione e dal piano di riparto.
Non può revocarsi in dubbio come il bene immobile, di cui l'attrice chiede il riconoscimento della proprietà per usucapione, possa essere considerato una sopravvenienza attiva della società cancellata, anche se non compresa nel bilancio finale.
Pertanto, nel caso di specie, il Giudice, in virtù dei principi esposti, ha correttamente accolto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo alla Curatela evocata in giudizio dall'attrice e chiesto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della società
Controparte_1
Infatti, l'estinzione della società per effetto della cancellazione dal Registro delle Imprese, comporta una immediata perdita della sua legittimazione processuale, attiva e passiva.
La scrivente, dunque, per le ragioni evidenziate, conferma l'accoglimento dell'eccezione sollevata da parte convenuta in persona del Curatore Speciale Avv. Controparte_1
Maurizio Ciocca, relativa alla inammissibilità della domanda nei propri confronti per carenza di legittimazione passiva, con la conseguenza della sua estromissione dal presente giudizio.
11. Proseguendo l'esame dei fatti storici confortati da documentazione in atti, emerge quanto segue.
Dai certificati storici degli stati di famiglia dei quattro soci, , Controparte_3 CP_2
e , risulta che, da oltre dieci anni prima della
[...] CP_6 CP_5
cancellazione della società, avvenuta nel 2016, erano deceduti i soci (in data CP_6
02.02.2009) e (in data 27.12.2012) e che, in assenza delle rinunce, chiamati CP_5 all'eredità del socio , erano la coniuge (già socia) ed i di CP_6 Controparte_2
lei figli, e , mentre, per il socio , i Controparte_7 Controparte_8 CP_5
chiamati sarebbero stati la coniuge, (già socia) ed i figli, , Controparte_3 Controparte_9
e . Controparte_10 CP_11
Tuttavia, dalle visure ipotecarie depositate da parte attrice in data 12.07.2023, emerge che, dalla data del decesso dei due soci e nei dieci anni successivi, non ci sono contro gli stessi né le trascrizioni delle accettazioni espresse o tacite di eredità, né quelle fiscali di successione.
Il dato certo, stante la mancata costituzione delle parti ulteriori, nei confronti delle quali è stato regolarmente integrato il contraddittorio, è la comunicazione che l'
[...]
sede di Pescara, inviava al Curatore Controparte_4
speciale, Avv. Maurizio Ciocca, ove si dava atto che i chiamati all'eredità avevano esercitato formale rinuncia ai sensi dell'art. 519 c.c. e che il aveva interesse ad avviare la CP_4
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procedura di riconoscimento dell'avvenuta devoluzione allo Stato, ex art. 586 c.c., delle sole quote derelitte di partecipazione al capitale della società.
Non si hanno altri dati sul punto, atteso che, anche il ha deciso volontariamente di CP_4
non partecipare al presente giudizio.
Ciò posto, va osservato che il bene immobile oggetto della domanda fa parte dei beni che costituiscono il patrimonio disponibile dello Stato e, come tali, soggetti alle comuni regole del diritto privato, pertanto possono essere alienati ed anche usucapiti.
Per tali motivi, non ci si può esimere dall'esaminare la domanda di usucapione svolta dall'attrice nel merito, rammentando che chi agisce in giudizio al fine di sentire dichiarata l'intervenuta usucapione di un bene in suo favore, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario, dimostrando il momento iniziale del possesso ad usucapionem ed anche la decorrenza del tempo di tale possesso, il quale, secondo le disposizioni codicistiche, deve essere continuato (art. 1158 c.c.), non violento o non clandestino (art. 1163 c.c.), oltre che ininterrotto (art. 1167 c.c.).
Dunque il possesso deve essere non equivoco, ingenerandosi altrimenti in terzi il dubbio circa l'effettiva intenzione dell'interessato.
Sul punto, si osserva i testi di parte attrice, e non hanno Testimone_1 Testimone_2
fornito prova del possesso continuativo richiesto ai fini della usucapione.
Nello specifico, il teste (amministratore dal maggio 2013, dell'immobile in Testimone_1
parola) sul capitolo “(b) vero che, provvedeva ad inviare le convocazioni di assemblea in favore della sig.ra presso il suo domicilio/residenza in Francavilla al Parte_1
Mare al Viale Maiella n.14” risponde: “Si è vera la circostanza;
preciso che tuttavia non ricordo a quali indirizzi rivolgevo le convocazioni di assemblea” e, sul capitolo “(c) vero che,
a seguito del conferito incarico, provvedeva tra gli altri adempimenti, a ricostruire
l'anagrafica e la contabilità condominiale parzialmente”, risponde: “Si è vera la circostanza con precisazione che la contabilità condominiale è stata eseguita da me personalmente non in via parziale, ma totale ivi compresa anche quella della SI.ra ”. Pt_1
Quanto al teste ex coniuge dell'attrice e da essa divorziato dal dall'anno Testimone_2
2014, esso dichiarava di essere in regime di separazione dei coniugi (Cfr doc. n. 9 di parte attrice) e confermava le sole circostanze capitolate dall'attrice nella propria seconda memoria istruttoria sub A): “Confermo la circostanza e preciso sul capitolo di prova che io sono andato per la prima volta nell'immobile per cui è causa nell'anno 1983, dove io e la mia ex coniuge odierna attrice, abbiamo iniziato a vivere;
preciso altresì che mia moglie aveva cambiato la serratura del portone al fine di prendere possesso dell'immobile”; sub B): “Preciso sul
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capitolo di prova che io ho abitato insieme a mia moglie in tale immobile dal 1983 al 1990 e dal 1990 mi sono trasferito in altro immobile sito in Francavilla al Mare in Viale Maiella n.
14 e ho pure trasferito la mia residenza in tale ultimo immobile”; sulla circostanza C) rispondeva: “Non è vera la circostanza, io non ho mai delegato l'attrice a partecipare alle riunioni condominiali del Condominio “Antares B” in Francavilla al Mare alla Via Monte
Amaro n. 21”.
Le prove testimoniali, che per mero scrupolo sono state ammesse dalla scrivente, non hanno confermato che la SI.ra ha posseduto l'immobile in modo continuato Parte_1 per vent'anni.
Né la documentazione allegata può essere considerata utile a fornire la prova di aver posseduto l'immobile uti dominus, per il tempo necessario ad usucapirlo, ivi compresa la documentazione relativa alla partecipazione ad assemblee condominiali e le contabili, peraltro relativa a periodi frammentari e di gran lunga inferiore ai vent'anni richiesti dalla norma.
Pertanto, a parere di questo giudicante, non si può parlare di possesso ultraventennale dell'attrice, bensì al massimo di mera detenzione.
Le risultanze istruttorie non hanno, dunque, fornito la prova degli elementi costitutivi dell'usucapione invocata dall'attrice, in particolar modo del preciso dies a quo di decorrenza del termine ventennale e del carattere continuativo del possesso normativamente richiesto, pertanto, non potendo essere riconosciuta l'usucapione, la domanda va rigettata.
12. In ordine alle spese processuali, si osserva che il carattere di mero accertamento dell'azione esercitata, nonchè il comportamento processuale degli ulteriori convenuti, ossia delle due socie superstiti della società e e Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 dell'Agenzia del Demanio successori ex art. 586 c.c., non costituiti, dei quali, in virtù della regolare loro citazione in giudizio, se ne dichiara la legittima contumacia con ogni conseguenza di legge, rappresentano motivo che giustifica la compensazione delle spese processuali del presente giudizio e della procedura di mediazione già svoltasi.
P.Q.M.
13. Il Tribunale di Chieti, Sezione Distaccata di Ortona, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in narrativa, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in rigetto della domanda dell'attrice così provvede:
ACCOGLIE
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l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della convenuta in Controparte_1
persona del Curatore Avv. Maurizio Ciocca, dichiara, per le causali di cui in motivazione e, per l'effetto
DICHIARA
l'estromissione dal giudizio della convenuta in persona del Curatore Controparte_1
Avv. Maurizio Ciocca;
DICHIARA la contumacia degli ulteriori convenuti e e Controparte_3 Controparte_2 dell' regolarmente citati e non costituiti in giudizio;
Controparte_4
RIGETTA la domanda di usucapione avanzata dall'attrice come da parte motiva;
Parte_1
COMPENSA integralmente le spese di giudizio e di mediazione tra le parti come da parte motiva.
Si comunichi
Chieti, lì 28.05.2025
Il GOP
Dott.ssa Filomena Maria Cofone
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