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Sentenza 18 settembre 2024
Sentenza 18 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/09/2024, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/09/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4691/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Davide Di Parte_1
Marco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scafati, via Don Angelo Pagano n. 60;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Laura Lembo ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro; resistente CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.09.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver prestato sin dal 1986 attività lavorativa alle dipendenze di diverse aziende, nella qualità di operaio nel settore edile con la mansione di carpentiere-muratore;
- che le mansioni disimpegnate lo avevano esposto a forti rumori prodotti dagli attrezzi utilizzati durante il turno di lavoro, tali da avergli provocato una progressiva compromissione dell'apparato uditivo, quale “ipoacusia da rumore”;
- di aver presentato denuncia all' il quale, a seguito di visita medica, gli aveva CP_1 riconosciuto una menomazione permanente all'integrità psicofisica pari al 3%;
- che tale valutazione era stata confermata anche in sede di visita collegiale;
- che, diversamente da quanto accertato in sede amministrativa, il danno biologico permanente derivante dall'accertata malattia avrebbe dovuto quantificarsi nella misura del 23%.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il signor , a causa della CP_1 Parte_1 ipoacusia da rumori contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 23% o comunque in una misura superiore al 4% a decorrere dal 29/05/2020 (data di denuncia M.P.) e per l'effetto, chiedere all'ente resistente il ricalcolo effettivo sulla percentuale di invalidante del sig. Pt_1 condannando l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della costituzione di CP_1 rendita o dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 insistendo per la correttezza delle valutazioni mediche espresse con riguardo agli esiti dell'infortunio subito dall'istante. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Espletata la consulenza d'ufficio medico-legale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di cui al comma 3 art. cit..
2. La domanda è infondata.
Pacifica l'eziologia professionale della malattia, ciò che viene in discussione è la valutazione medico-legale espressa dalla Commissione circa l'entità della menomazione all'integrità CP_1 psicofisica derivante dalla malattia contratta dall'istante per effetto dello svolgimento della propria attività lavorativa.
Per la risoluzione della controversia, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento della misura del danno biologico patito dall'istante.
All'esito delle indagini peritali, il c.t.u. nominato, dott. ha formulato la Persona_1 seguente diagnosi: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, confermando la valutazione espressa dai sanitari dell' sulla misura del danno biologico, pari al 4%. CP_1
Al riguardo, rappresentava il consulente che “Nella relazione medico-legale di parte redatta dal
Dr. , quest'ultimo fonda la sua valutazione del danno biologico permanente Persona_2 pari al 23% basandosi esclusivamente su un esame audiometrico tonale del 07.05.2021, eseguito presso il P.O. di Castellammare di Stabia dell'ASL e versato in atti, riportante la Pt_2 dicitura “NON VALIDO AI FINI MEDICO-LEGALE”.
Per tale ragione, il sottoscritto richiese alla parte ricorrente in sede peritale l'esibizione di una vista ORL con esame audiometrico tonale ed impedenziometrico per uso medico-legale, da eseguirsi presso strutture dell'ASL NA 3 SUD e da depositare telematicamente contestualmente all'istanza di autorizzazione da avanzare al Giudice adito entro il termine del 31/03/2024, come riportato nel verbale peritale allegato.
Di contro, il difensore della parte ricorrente trasmise a mezzo PEC in data 20/02/2024
l'allegato esame audiometrico tonale effettuato in data 15.02.2024 presso un centro privato (centro
Polispecialistica Vesuviana del Dott. S. Savarese).
A questo punto, lo scrivente contestò al difensore del ricorrente a mezzo dell'allegata PEC del
20/02/2024 che la documentazione medica trasmessa non rispettava i requisiti richiesti in sede peritale, rappresentando che l'esame trasmesso non sarebbe stato preso in considerazione ai fini valutativi peritali.
A tutt'oggi la parte ricorrente non ha inteso trasmettere gli accertamenti clinico-strumentali richiesti in sede peritale.
In effetti, in atti la parte ricorrente non ha versato documentazione clinico-strumentale utilizzabile dal punto di vista medico-legale e, pertanto, non si intravedono elementi utili per innalzare la percentuale complessiva del 4% di danno biologico già riconosciuta al periziato dall' .”. CP_1
2.1. Nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente ha dedotto di non aver potuto prenotare l'esame audiometrico richiesto dal c.t.u. presso l'ASL sull'assunto che “erano terminate le date utili nei 6 mesi successivi”.
Trattasi, tuttavia, di asserzioni rimaste del tutto indimostrate, non avendo la parte provato di aver effettivamente effettuato la prenotazione nella struttura pubblica con lista d'attesa; in ogni caso, a mezzo del difensore, avrebbe potuto interfacciarsi con il consulente per chiedere una proroga del termine concessogli per depositare i referti dell'esame richiesto, adempiendo all'onere di collaborazione sullo stesso gravante.
Questo giudice deve uniformarsi al costante orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui il contegno processuale delle parti, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice del merito, è particolarmente significativo nelle controversie previdenziali, nelle quali, ove sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'istante, emerge, a carico del medesimo, un onere di collaborazione concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale al fine di rendere possibile l'espletamento dell'accertamento medico, o ad effettuare esami strumentali richiesti dall'ausiliario indispensabili per l'espletamento dell'incarico. Ne consegue che l'ingiustificata mancata presentazione alla visita medica prefissata dal consulente o l'inottemperanza alla richiesta di integrazione della documentazione medica, con ulteriori esami richiesti dal c.t.u., ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (Cass. lav. 11.12.1995, n. 12662;
Cass. lav., 28.04.1995, n. 4751; Cass. lav., 03.04.1986, n. 2304).
In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice.
Alla luce del giudizio medico-legale espresso, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
3. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU da liquidarsi con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese della c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 18/09/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, viste le disposizioni di cui all'art. 127 ter c.p.c.; richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti;
pronuncia la seguente sentenza nei termini di cui all'art. 127 ter comma 3 c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, previo scambio e deposito telematico delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato in data 18/09/2024, mediante deposito telematico contestuale di motivazione e dispositivo, la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia in materia previdenziale iscritta al n. 4691/2021 del ruolo generale affari contenziosi;
T R A
, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Davide Di Parte_1
Marco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scafati, via Don Angelo Pagano n. 60;
ricorrente
C O N T R O
, in persona del Controparte_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Laura Lembo ed elettivamente domiciliato in Napoli, via Nuova Poggioreale, angolo via San
Lazzaro; resistente CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 20.09.2021, il ricorrente in epigrafe riferiva:
- di aver prestato sin dal 1986 attività lavorativa alle dipendenze di diverse aziende, nella qualità di operaio nel settore edile con la mansione di carpentiere-muratore;
- che le mansioni disimpegnate lo avevano esposto a forti rumori prodotti dagli attrezzi utilizzati durante il turno di lavoro, tali da avergli provocato una progressiva compromissione dell'apparato uditivo, quale “ipoacusia da rumore”;
- di aver presentato denuncia all' il quale, a seguito di visita medica, gli aveva CP_1 riconosciuto una menomazione permanente all'integrità psicofisica pari al 3%;
- che tale valutazione era stata confermata anche in sede di visita collegiale;
- che, diversamente da quanto accertato in sede amministrativa, il danno biologico permanente derivante dall'accertata malattia avrebbe dovuto quantificarsi nella misura del 23%.
Tanto premesso, conveniva innanzi al Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del lavoro,
l' chiedendo di “a) accertare e dichiarare che il signor , a causa della CP_1 Parte_1 ipoacusia da rumori contratta, ha riportato postumi invalidanti in misura pari al 23% o comunque in una misura superiore al 4% a decorrere dal 29/05/2020 (data di denuncia M.P.) e per l'effetto, chiedere all'ente resistente il ricalcolo effettivo sulla percentuale di invalidante del sig. Pt_1 condannando l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento della costituzione di CP_1 rendita o dell'indennizzo del danno biologico dovuto dalla data di presentazione della domanda amministrativa, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
b) condannare l' , in CP_1 persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di giudizio con attribuzione ai sottoscritti procuratori che dichiarano di averne fatto anticipo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in giudizio, CP_1 insistendo per la correttezza delle valutazioni mediche espresse con riguardo agli esiti dell'infortunio subito dall'istante. Concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Espletata la consulenza d'ufficio medico-legale, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'odierna udienza – celebratasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata telematicamente nel termine di cui al comma 3 art. cit..
2. La domanda è infondata.
Pacifica l'eziologia professionale della malattia, ciò che viene in discussione è la valutazione medico-legale espressa dalla Commissione circa l'entità della menomazione all'integrità CP_1 psicofisica derivante dalla malattia contratta dall'istante per effetto dello svolgimento della propria attività lavorativa.
Per la risoluzione della controversia, si è reso necessario ricorrere all'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento della misura del danno biologico patito dall'istante.
All'esito delle indagini peritali, il c.t.u. nominato, dott. ha formulato la Persona_1 seguente diagnosi: “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, confermando la valutazione espressa dai sanitari dell' sulla misura del danno biologico, pari al 4%. CP_1
Al riguardo, rappresentava il consulente che “Nella relazione medico-legale di parte redatta dal
Dr. , quest'ultimo fonda la sua valutazione del danno biologico permanente Persona_2 pari al 23% basandosi esclusivamente su un esame audiometrico tonale del 07.05.2021, eseguito presso il P.O. di Castellammare di Stabia dell'ASL e versato in atti, riportante la Pt_2 dicitura “NON VALIDO AI FINI MEDICO-LEGALE”.
Per tale ragione, il sottoscritto richiese alla parte ricorrente in sede peritale l'esibizione di una vista ORL con esame audiometrico tonale ed impedenziometrico per uso medico-legale, da eseguirsi presso strutture dell'ASL NA 3 SUD e da depositare telematicamente contestualmente all'istanza di autorizzazione da avanzare al Giudice adito entro il termine del 31/03/2024, come riportato nel verbale peritale allegato.
Di contro, il difensore della parte ricorrente trasmise a mezzo PEC in data 20/02/2024
l'allegato esame audiometrico tonale effettuato in data 15.02.2024 presso un centro privato (centro
Polispecialistica Vesuviana del Dott. S. Savarese).
A questo punto, lo scrivente contestò al difensore del ricorrente a mezzo dell'allegata PEC del
20/02/2024 che la documentazione medica trasmessa non rispettava i requisiti richiesti in sede peritale, rappresentando che l'esame trasmesso non sarebbe stato preso in considerazione ai fini valutativi peritali.
A tutt'oggi la parte ricorrente non ha inteso trasmettere gli accertamenti clinico-strumentali richiesti in sede peritale.
In effetti, in atti la parte ricorrente non ha versato documentazione clinico-strumentale utilizzabile dal punto di vista medico-legale e, pertanto, non si intravedono elementi utili per innalzare la percentuale complessiva del 4% di danno biologico già riconosciuta al periziato dall' .”. CP_1
2.1. Nelle note di trattazione scritta la parte ricorrente ha dedotto di non aver potuto prenotare l'esame audiometrico richiesto dal c.t.u. presso l'ASL sull'assunto che “erano terminate le date utili nei 6 mesi successivi”.
Trattasi, tuttavia, di asserzioni rimaste del tutto indimostrate, non avendo la parte provato di aver effettivamente effettuato la prenotazione nella struttura pubblica con lista d'attesa; in ogni caso, a mezzo del difensore, avrebbe potuto interfacciarsi con il consulente per chiedere una proroga del termine concessogli per depositare i referti dell'esame richiesto, adempiendo all'onere di collaborazione sullo stesso gravante.
Questo giudice deve uniformarsi al costante orientamento espresso dai giudici di legittimità secondo cui il contegno processuale delle parti, che costituisce elemento concorrente alla formazione del convincimento del giudice del merito, è particolarmente significativo nelle controversie previdenziali, nelle quali, ove sia disposta consulenza tecnica sullo stato di salute dell'istante, emerge, a carico del medesimo, un onere di collaborazione concretantesi nella sottoposizione all'ispezione corporale al fine di rendere possibile l'espletamento dell'accertamento medico, o ad effettuare esami strumentali richiesti dall'ausiliario indispensabili per l'espletamento dell'incarico. Ne consegue che l'ingiustificata mancata presentazione alla visita medica prefissata dal consulente o l'inottemperanza alla richiesta di integrazione della documentazione medica, con ulteriori esami richiesti dal c.t.u., ben può far ritenere il difetto di prova in ordine alla sussistenza del dedotto stato invalidante, prova il cui onere incombe sull'attore, alla stregua dei criteri di cui all'art. 2697 c.c., trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato (Cass. lav. 11.12.1995, n. 12662;
Cass. lav., 28.04.1995, n. 4751; Cass. lav., 03.04.1986, n. 2304).
In definitiva, le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. sono pienamente giustificate dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale e possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice.
Alla luce del giudizio medico-legale espresso, la domanda si rivela infondata e come tale va rigettata.
3. In ragione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di CTU da liquidarsi con separato decreto vanno poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Valentina Olisterno, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• Rigetta il ricorso;
• Dichiara irripetibili le spese di lite;
• Pone le spese della c.t.u. a carico dell' . CP_1
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..
Così deciso in Nola, lì 18/09/2024.
Il Giudice
Dr.ssa Valentina Olisterno