TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 3617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3617 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14919/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14919/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
DA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. MARCO DA.
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA RICCI CP_1 P.IVA_1
NI elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 126 50129 – FIRENZE, presso il difensore avv. ELENA RICCI NI
OPPOSTA
Conclusioni di parte opponente: come in atti
Conclusioni di parte opposta: come in atti pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, ex art. Parte_1
615, co. II c.p.c., contestando il diritto di parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata, per essere assente il dedotto inadempimento, a causa della mala fede di controparte, contestando, altresì, la legittimazione attiva di quest'ultima, nonché
l'assenza di prova del perfezionamento della cessione ed il dolo di controparte.
L'opponente ha lamentato in particolare una condotta processuale e stragiudiziale abusiva, e formulato contestazioni anche sull'assenza e sulla validità del contratto di mutuo, chiedendo di estendere il contraddittorio alla cedente mutuante, nonché di sospendere il giudizio in attesa della mediazione avviata nei confronti della cedente.
In particolare, rispetto al contratto di mutuo, ha dedotto l'indeterminatezza del tasso d'interesse, con conseguente nullità dell'intero contratto.
Ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità, nonché il superamento del tasso soglia, e la pattuizione d'interessi anatocistici, come da perizia di parte che ha allegato.
Ha lamentato, infine, la non congruità del prezzo di stima .
Si è costituita in giudizio la creditrice procedente, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Osserva il Giudicante che l'opposizione è infondata e va respinta.
Va infatti in primo luogo osservato, quanto alla lamentata condotta processuale e stragiudiziale abusiva dell'opposta, che l'opponente ha dedotto di non avere potuto adempiere, perché la controparte, sin dal momento in cui si è verificata la liquidazione della Banca Popolare di Vicenza, avrebbe omesso di fornire le informazioni necessarie per individuare correttamente il soggetto legittimato a ricevere i pagamenti.
Ma sul punto va osservato che l'opponente risulta essere stato inadempiente fin dal momento iniziale del sorgere del credito, ed anche nei confronti dell'istituto che ne era l'originario titolare.
pagina 2 di 5 E, d'altronde, l'opponente non ha nemmeno provato di avere esperito, senza esito, i rimedi attribuiti dalla legge per la messa in mora del creditore, il che conferma l'infondatezza del motivo d'opposizione.
Quanto, poi, alle censure relative all'indeterminatezza del tasso d'interesse, osserva il giudicante che risulta dal contratto di mutuo (doc. n. 9 del fascicolo di parte opposta), ai punti 1.1 e 2.1, che tale tasso è individuato puntualmente, con distinzione tra periodo di preammortamento e periodo di ammortamento, con espresso richiamo al capitolato, presente come allegato C del contratto, e come tale sottoscritto da tutte le parti.
Anche la doglianza relativa all'incertezza tra tasso variabile e tasso fisso, alla luce del contenuto delle clausole contrattuali, non risulta fondata, atteso che l'art.3 del contratto prevede (ad eccezione che per il periodo di preammortamento), un tasso variabile determinato dall'applicazione di un tasso Euribor arrotondato ai centesimi superiori , aumentato di 3.5 punti annui di spread.
Quanto all'anatocismo ed all'eccezione di superamento del tasso soglia, va osservato che le deduzioni sul punto sono oltremodo generiche, risolvendosi l'opposizione in un mero integrale richiamo ad una perizia econometrica di parte, a sua volta generica.
Risulta, comunque, pattuito un piano di ammortamento alla francese, e, sul punto, va pertanto richiamata la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n.15130/2024) nella quale è evidenziato che il maggior carico d'interessi del finanziamento per capitalizzazione non deriva da un fenomeno di interessi su interessi
(anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione la restituzione del capitale per mantenere la rata costante.
Ciò comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario , poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito, senza tuttavia incidere negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, determinandone la nullità.
Quanto al superamento del limite di finanziabilità, l'eccezione di nullità del contratto azionato per superamento del limite di cui all'art.38 del secondo comma del d.lgs n.
pagina 3 di 5 385del 1993, dev'essere esaminata anche in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un., n.33719/22), modificando un precedente orientamento, ha affermato che “... in tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità di cui all'art.38, secondo comma, del d. lgs n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto dello stesso, o posta a presidio della sua validità, ma di un elemento meramente specificativo integrativo dell'oggetto del negozio: non integra norma imperativa la disposizione qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorita' di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr art. 5 Ric. 2015 n. 03791, Sez. Un. ud.27/09/2022), 33 ss e 53 T.U.B. , la cui violazione se posta a fondamento della nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma tutela, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca, ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Secondo la giurisprudenza, dunque, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili essendo a loro volta comune in tal senso incontestata ( o quando contestata accertata dal giudice di merito) non è consentito giudice riqualificare d'ufficio il contratto al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Da ciò consegue che il motivo di opposizione è infondato, in quanto il superamento del limite di finanziabilità non incide sulla validità del contratto.
pagina 4 di 5 Quanto fin qui argomentato sul contratto di mutuo esclude la necessità d'integrare il contraddittorio con l'istituto cedente, comunque esclusa dalla validità della cessione e della comunicazione della stessa al debitore, odierno opponente.
D'altro canto, prima dell'udienza del 2.10.2024, parte opposta ha prodotto la sentenza n.
2525/2024 del Tribunale di Firenze, di rigetto di opposizione a precetto con argomenti sovrapponibili, almeno in parte, a quelli qui svolti, il che conferma la fondatezza delle ragioni dell'opposta.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in euro
12.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Pompei
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente dott. Patrizia Pompei, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14919/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARCO Parte_1 C.F._1
DA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. MARCO DA.
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ELENA RICCI CP_1 P.IVA_1
NI elettivamente domiciliata in VIA XX SETTEMBRE 126 50129 – FIRENZE, presso il difensore avv. ELENA RICCI NI
OPPOSTA
Conclusioni di parte opponente: come in atti
Conclusioni di parte opposta: come in atti pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha introdotto il giudizio di merito dell'opposizione all'esecuzione, ex art. Parte_1
615, co. II c.p.c., contestando il diritto di parte creditrice a procedere ad esecuzione forzata, per essere assente il dedotto inadempimento, a causa della mala fede di controparte, contestando, altresì, la legittimazione attiva di quest'ultima, nonché
l'assenza di prova del perfezionamento della cessione ed il dolo di controparte.
L'opponente ha lamentato in particolare una condotta processuale e stragiudiziale abusiva, e formulato contestazioni anche sull'assenza e sulla validità del contratto di mutuo, chiedendo di estendere il contraddittorio alla cedente mutuante, nonché di sospendere il giudizio in attesa della mediazione avviata nei confronti della cedente.
In particolare, rispetto al contratto di mutuo, ha dedotto l'indeterminatezza del tasso d'interesse, con conseguente nullità dell'intero contratto.
Ha eccepito, inoltre, la nullità del contratto per superamento del limite di finanziabilità, nonché il superamento del tasso soglia, e la pattuizione d'interessi anatocistici, come da perizia di parte che ha allegato.
Ha lamentato, infine, la non congruità del prezzo di stima .
Si è costituita in giudizio la creditrice procedente, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Osserva il Giudicante che l'opposizione è infondata e va respinta.
Va infatti in primo luogo osservato, quanto alla lamentata condotta processuale e stragiudiziale abusiva dell'opposta, che l'opponente ha dedotto di non avere potuto adempiere, perché la controparte, sin dal momento in cui si è verificata la liquidazione della Banca Popolare di Vicenza, avrebbe omesso di fornire le informazioni necessarie per individuare correttamente il soggetto legittimato a ricevere i pagamenti.
Ma sul punto va osservato che l'opponente risulta essere stato inadempiente fin dal momento iniziale del sorgere del credito, ed anche nei confronti dell'istituto che ne era l'originario titolare.
pagina 2 di 5 E, d'altronde, l'opponente non ha nemmeno provato di avere esperito, senza esito, i rimedi attribuiti dalla legge per la messa in mora del creditore, il che conferma l'infondatezza del motivo d'opposizione.
Quanto, poi, alle censure relative all'indeterminatezza del tasso d'interesse, osserva il giudicante che risulta dal contratto di mutuo (doc. n. 9 del fascicolo di parte opposta), ai punti 1.1 e 2.1, che tale tasso è individuato puntualmente, con distinzione tra periodo di preammortamento e periodo di ammortamento, con espresso richiamo al capitolato, presente come allegato C del contratto, e come tale sottoscritto da tutte le parti.
Anche la doglianza relativa all'incertezza tra tasso variabile e tasso fisso, alla luce del contenuto delle clausole contrattuali, non risulta fondata, atteso che l'art.3 del contratto prevede (ad eccezione che per il periodo di preammortamento), un tasso variabile determinato dall'applicazione di un tasso Euribor arrotondato ai centesimi superiori , aumentato di 3.5 punti annui di spread.
Quanto all'anatocismo ed all'eccezione di superamento del tasso soglia, va osservato che le deduzioni sul punto sono oltremodo generiche, risolvendosi l'opposizione in un mero integrale richiamo ad una perizia econometrica di parte, a sua volta generica.
Risulta, comunque, pattuito un piano di ammortamento alla francese, e, sul punto, va pertanto richiamata la pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza n.15130/2024) nella quale è evidenziato che il maggior carico d'interessi del finanziamento per capitalizzazione non deriva da un fenomeno di interessi su interessi
(anatocismo), ma dal fatto che il piano concordato ritarda la restituzione la restituzione del capitale per mantenere la rata costante.
Ciò comporta la debenza di più interessi compensativi da parte del mutuatario , poiché il termine per la restituzione del capitale viene differito, senza tuttavia incidere negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto, determinandone la nullità.
Quanto al superamento del limite di finanziabilità, l'eccezione di nullità del contratto azionato per superamento del limite di cui all'art.38 del secondo comma del d.lgs n.
pagina 3 di 5 385del 1993, dev'essere esaminata anche in base al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Sez.Un., n.33719/22), modificando un precedente orientamento, ha affermato che “... in tema di mutuo fondiario il limite di finanziabilità di cui all'art.38, secondo comma, del d. lgs n. 385 del 1993 non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto dello stesso, o posta a presidio della sua validità, ma di un elemento meramente specificativo integrativo dell'oggetto del negozio: non integra norma imperativa la disposizione qual è quella con la quale il legislatore ha demandato all'Autorita' di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della vigilanza prudenziale (cfr art. 5 Ric. 2015 n. 03791, Sez. Un. ud.27/09/2022), 33 ss e 53 T.U.B. , la cui violazione se posta a fondamento della nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato, cui dovrebbe conseguire anche il venir della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma tutela, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca, ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Secondo la giurisprudenza, dunque, qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca di primo grado su immobili essendo a loro volta comune in tal senso incontestata ( o quando contestata accertata dal giudice di merito) non è consentito giudice riqualificare d'ufficio il contratto al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario.
Da ciò consegue che il motivo di opposizione è infondato, in quanto il superamento del limite di finanziabilità non incide sulla validità del contratto.
pagina 4 di 5 Quanto fin qui argomentato sul contratto di mutuo esclude la necessità d'integrare il contraddittorio con l'istituto cedente, comunque esclusa dalla validità della cessione e della comunicazione della stessa al debitore, odierno opponente.
D'altro canto, prima dell'udienza del 2.10.2024, parte opposta ha prodotto la sentenza n.
2525/2024 del Tribunale di Firenze, di rigetto di opposizione a precetto con argomenti sovrapponibili, almeno in parte, a quelli qui svolti, il che conferma la fondatezza delle ragioni dell'opposta.
L'opposizione va, pertanto, respinta.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Respinge l'opposizione;
2) Condanna l'opponente a rimborsare all'opposta le spese di lite, che liquida in euro
12.000,00, oltre 15% spese generali, IVA e CAP come per legge.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice
dott. Patrizia Pompei
pagina 5 di 5