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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 12/11/2024, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
RG n. 521/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 521 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2024 e promossa da
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Terra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Trento n.4, in virtù di procura allegata in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
CONTRO
( , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Angelone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvecchio Subequo, Via Nazionale n. 236/B ex art. 85 c.p.c.
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso ed alla memoria integrativa, come precisate ed integrate nel verbale di udienza del 17.7.2024: “L'Avv. TERRA si riporta alle precisazione delle conclusioni formulate nel ricorso e nella memoria integrativa del 14.10.2021 1 facendo rilevare, tuttavia, che ad oggi la figlia è divenuta maggiorenne e che le Persona_1 esigenze personali richiederebbero un aumento del contributo ordinario, posto a carico del padre nella misura di € 300,00 dal Presidente o, in subordine, il mantenimento del contributo già disposto.
L'Avv. TERRA precisa come il pagamento sia eseguito attualmente dal non dal datore CP_1 di lavoro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 22.4.2021 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la sig.ra , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il sig. in Lecce dei Marsi il 31.5.1999, ha Controparte_1 adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporsi l'affidamento esclusivo della minore a lei;
c) disporsi l'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà; d) porsi, a carico del un CP_1 assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per la sola figlia , all'epoca Per_1
dell'introduzione del giudizio minorenne, oltre al rimborso, in misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da protocollo d'intesa vigente in questo tribunale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il progressivo venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei problemi di tossicodipendenza e di natura psichica da cui era affetto il resistente che hanno reso intollerabile la vita coniugale;
ha sostenuto, inoltre, che la convivenza tra i coniugi si è definitivamente interrotta nel 2019, ovvero dal momento del ricovero del sig. presso una struttura specializzata. CP_1
Ha, altresì, dichiarato di provvedere in via esclusiva all'assistenza materiale e spirituale della figlia ed ha, quindi, insistito per l'affidamento esclusivo della minore a lei e per la previsione di un contributo di mantenimento mensile, a carico del resistente, non inferiore ad euro 300,00, alla luce delle ingenti spese sostenute mensilmente a titolo di rimborso di prestiti contratti per le esigenze della famiglia.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale, pur aderendo in parte alle Controparte_1
domande della ricorrente, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia ad entrambi i genitori e porsi, a suo carico, un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00 alla luce degli esigui redditi percepiti.
All'udienza del 16.6.2021, fallito il tentativo di conciliazione ed ascoltata la minore, il giudice delegato, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha disposto
2 l'affidamento esclusivo di alla ricorrente e ha previsto, a carico del Persona_1
resistente, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%; ha, inoltre, nominato il g.i. ed ha fissato udienza di comparizione e trattazione della causa dinanzi a lui con concessione dei termini per il deposito delle rispettive memorie integrative.
Nelle more del giudizio, il Collegio ha accolto la domanda, avanzata da parte ricorrente, di previsione dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.p.c. dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente alla luce del perdurante inadempimento, da parte di quest'ultimo, agli obblighi previsti con l'ordinanza presidenziale del 1.10.2021 mentre, con riferimento al resistente, l'avv. Angelone ha comunicato la revoca del mandato da parte del proprio assistito senza che, tuttavia, a tale revoca sia mai seguita la sostituzione formale di altro difensore.
All'udienza del 4.5.2022, su istanza della ricorrente, il g.i. ha, inoltre, modificato l'ordinanza presidenziale disponendo in via esclusiva alla sig.ra il potere di assumere le Pt_1 decisioni di maggior interesse per la figlia ed ha ordinato alla sede Inps di Ferrara, Per_1
ove è attualmente residente il resistente, di fornire indicazioni sul soggetto giuridico dal quale il resistente percepisce retribuzioni o sull'eventuale percezione dell'indennità di disoccupazione da parte di quest'ultimo.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 17.7.2024, ove era presente il procuratore della parte ricorrente e l'avv. Quirino D'Orazio per il resistente, seppur privo di procura, l'avv. Terra ha precisato le proprie conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed ha insistito per un aumento del contributo di mantenimento alla luce delle mutate esigenze personali della figlia della coppia, nelle more, divenuta maggiorenne;
il procuratore della sig.ra ha, altresì, rappresentato che nonostante sia stato Pt_1 pronunciato l'ordine di versamento diretto ex art. 156 sesto comma c.p.c. con ordinanza del
16.2.2022, il resistente provvede spontaneamente al versamento dell'assegno di mantenimento in luogo del suo datore di lavoro.
Il g.i. ha, quindi, trattenuto la causa per la decisione del Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; le comparse conclusionali sono state depositate dalla sola ricorrente la quale ha insistito per la richiesta di aumento del contributo di mantenimento posto a carico
3 del per la revoca dell'ordine di versamento diretto pronunciato, nei confronti del CP_1
datore di lavoro del resistente, con ordinanza del 28.9.2022.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato, negli anni, a deteriorarsi tanto che la coppia non è più convivente dal 2019 e, attualmente, il resistente è residente e svolge attività lavorativa presso altra Regione.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.; conseguentemente, deve confermarsi quanto è stato già oggetto di pronuncia con sentenza non definitiva sullo status n. 280/2022 del 28.9.2022.
3. Nulla deve essere disposto in ordine al regime di affidamento della figlia della coppia ed alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, alla luce della raggiunta maggiore età della giovane , nata il [...] ad [...] Per_1
4.Venendo ad esaminare l'unico punto oggetto di disaccordo tra le parti - sebbene il resistente, in seguito alla revoca del mandato al proprio difensore non abbia partecipato al giudizio né personalmente, né mediante la nomina di altro difensore – ovvero la misura dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del resistente per la figlia , si ritiene Per_1 opportuno confermare il quantum disposto dal giudice delegato, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, pari ad euro 300,00 mensili.
Non può, quindi, trovare accoglimento la domanda, di parte ricorrente, di aumento dell'assegno di mantenimento previsto a carico del non essendo emerso alcun CP_1
mutamento in melius delle condizioni economico – reddituali di quest'ultimo, del quale è nota esclusivamente l'assunzione, a tempo indeterminato, presso un'azienda sita a Ferrara senza, tuttavia, avere alcuna contezza dell'ammontare della retribuzione percepita né dell'effettiva maggiorazione dei redditi rispetto a quelli percepiti nel 2021 (pari ad euro
950,00 mensili), né vi è prova del peggioramento delle condizioni reddituali della ricorrente o delle maggiori esigenze di , attualmente studentessa universitaria presso Persona_1
l'Università Federico II di Napoli, non avendo contezza delle spese eventualmente sostenute
4 nell'interesse di questa per l'alloggio ed il vitto o dell'eventuale percezione di emolumenti e borse di studio.
Deve, pertanto, confermarsi la previsione dell'assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, oltre che l'obbligo, da parte del resistente, di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Da ultimo, come rappresentato dalla ricorrente, si ritiene opportuno disporre la revoca dell'ordine di versamento diretto, previsto con ordinanza del 28.9.2022, a carico del datore di lavoro del resistente, dell'assegno di Controparte_2
mantenimento alla ricorrente alla luce dell'adempimento spontaneo, da parte del sig.
al pagamento del contributo in favore della prole. CP_1
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione o
[...] Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
CONFERMA la sentenza non definitiva sullo status n. 280/2022, pubblicata da questo tirbunale in data 28.9.2022 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce dei Marsi per l'annotazione prevista dalla legge (atto n. 1 parte II, serie A, Uff. 1);
PONE a carico di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, oltre Controparte_1
rivalutazione secondo indici Istat, da versarsi a , entro il 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di mantenimento della figlia;
Persona_1
PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse di Per_1
in misura del 50% ciascuna;
[...]
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi euro 5.908,00 di cui euro 5.810,00 per compensi ed euro 98,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. 5 Così deciso in Avezzano, il 16.10.2024
Il giudice est./rel.
Dr. Paolo Lepidi
Il Presidente
Dr. Leopoldo Sciarrillo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
Composto dai sottoindicati magistrati:
Dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente
Dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore
Dott.ssa Francesca GRECO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n. 521 dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 17.7.2024 e promossa da
( ), nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Terra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Avezzano, Via Trento n.4, in virtù di procura allegata in calce al ricorso per la separazione personale giudiziale dei coniugi
RICORRENTE
CONTRO
( , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Angelone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castelvecchio Subequo, Via Nazionale n. 236/B ex art. 85 c.p.c.
RESISTENTE
Con la partecipazione del P.M.
Oggetto: separazione personale giudiziale dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Parte ricorrente si riporta alle conclusioni di cui al ricorso ed alla memoria integrativa, come precisate ed integrate nel verbale di udienza del 17.7.2024: “L'Avv. TERRA si riporta alle precisazione delle conclusioni formulate nel ricorso e nella memoria integrativa del 14.10.2021 1 facendo rilevare, tuttavia, che ad oggi la figlia è divenuta maggiorenne e che le Persona_1 esigenze personali richiederebbero un aumento del contributo ordinario, posto a carico del padre nella misura di € 300,00 dal Presidente o, in subordine, il mantenimento del contributo già disposto.
L'Avv. TERRA precisa come il pagamento sia eseguito attualmente dal non dal datore CP_1 di lavoro.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in cancelleria il 22.4.2021 e ritualmente notificato al resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la sig.ra , deducendo di aver Parte_1
contratto matrimonio civile con il sig. in Lecce dei Marsi il 31.5.1999, ha Controparte_1 adito l'intestatario tribunale per ivi sentir: a) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
b) disporsi l'affidamento esclusivo della minore a lei;
c) disporsi l'assegnazione, in suo favore, della casa coniugale, di sua esclusiva proprietà; d) porsi, a carico del un CP_1 assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili per la sola figlia , all'epoca Per_1
dell'introduzione del giudizio minorenne, oltre al rimborso, in misura del 50%, delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, come da protocollo d'intesa vigente in questo tribunale.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto il progressivo venir meno dell'affectio coniugalis a causa dei problemi di tossicodipendenza e di natura psichica da cui era affetto il resistente che hanno reso intollerabile la vita coniugale;
ha sostenuto, inoltre, che la convivenza tra i coniugi si è definitivamente interrotta nel 2019, ovvero dal momento del ricovero del sig. presso una struttura specializzata. CP_1
Ha, altresì, dichiarato di provvedere in via esclusiva all'assistenza materiale e spirituale della figlia ed ha, quindi, insistito per l'affidamento esclusivo della minore a lei e per la previsione di un contributo di mantenimento mensile, a carico del resistente, non inferiore ad euro 300,00, alla luce delle ingenti spese sostenute mensilmente a titolo di rimborso di prestiti contratti per le esigenze della famiglia.
Si è costituito in giudizio il sig. il quale, pur aderendo in parte alle Controparte_1
domande della ricorrente, ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo della figlia ad entrambi i genitori e porsi, a suo carico, un assegno mensile di mantenimento di euro 200,00 alla luce degli esigui redditi percepiti.
All'udienza del 16.6.2021, fallito il tentativo di conciliazione ed ascoltata la minore, il giudice delegato, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti, ha disposto
2 l'affidamento esclusivo di alla ricorrente e ha previsto, a carico del Persona_1
resistente, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, oltre al rimborso delle spese straordinarie in misura del 50%; ha, inoltre, nominato il g.i. ed ha fissato udienza di comparizione e trattazione della causa dinanzi a lui con concessione dei termini per il deposito delle rispettive memorie integrative.
Nelle more del giudizio, il Collegio ha accolto la domanda, avanzata da parte ricorrente, di previsione dell'ordine di versamento diretto ex art. 156 co. 6 c.p.c. dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del resistente alla luce del perdurante inadempimento, da parte di quest'ultimo, agli obblighi previsti con l'ordinanza presidenziale del 1.10.2021 mentre, con riferimento al resistente, l'avv. Angelone ha comunicato la revoca del mandato da parte del proprio assistito senza che, tuttavia, a tale revoca sia mai seguita la sostituzione formale di altro difensore.
All'udienza del 4.5.2022, su istanza della ricorrente, il g.i. ha, inoltre, modificato l'ordinanza presidenziale disponendo in via esclusiva alla sig.ra il potere di assumere le Pt_1 decisioni di maggior interesse per la figlia ed ha ordinato alla sede Inps di Ferrara, Per_1
ove è attualmente residente il resistente, di fornire indicazioni sul soggetto giuridico dal quale il resistente percepisce retribuzioni o sull'eventuale percezione dell'indennità di disoccupazione da parte di quest'ultimo.
La causa è stata istruita in via documentale e all'udienza del 17.7.2024, ove era presente il procuratore della parte ricorrente e l'avv. Quirino D'Orazio per il resistente, seppur privo di procura, l'avv. Terra ha precisato le proprie conclusioni riportandosi ai precedenti scritti difensivi ed ha insistito per un aumento del contributo di mantenimento alla luce delle mutate esigenze personali della figlia della coppia, nelle more, divenuta maggiorenne;
il procuratore della sig.ra ha, altresì, rappresentato che nonostante sia stato Pt_1 pronunciato l'ordine di versamento diretto ex art. 156 sesto comma c.p.c. con ordinanza del
16.2.2022, il resistente provvede spontaneamente al versamento dell'assegno di mantenimento in luogo del suo datore di lavoro.
Il g.i. ha, quindi, trattenuto la causa per la decisione del Collegio con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.; le comparse conclusionali sono state depositate dalla sola ricorrente la quale ha insistito per la richiesta di aumento del contributo di mantenimento posto a carico
3 del per la revoca dell'ordine di versamento diretto pronunciato, nei confronti del CP_1
datore di lavoro del resistente, con ordinanza del 28.9.2022.
2. Preliminarmente, la domanda di separazione dei coniugi deve trovare accoglimento.
Non vi è, infatti, contestazione sull'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare e sull'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i coniugi;
dalle allegazioni di entrambe le parti è emerso, con ogni evidenza, che il rapporto coniugale è andato, negli anni, a deteriorarsi tanto che la coppia non è più convivente dal 2019 e, attualmente, il resistente è residente e svolge attività lavorativa presso altra Regione.
Si può, pertanto, escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi sussistendo i presupposti di cui all'art. 151, primo comma c.p.c.; conseguentemente, deve confermarsi quanto è stato già oggetto di pronuncia con sentenza non definitiva sullo status n. 280/2022 del 28.9.2022.
3. Nulla deve essere disposto in ordine al regime di affidamento della figlia della coppia ed alla regolamentazione del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, alla luce della raggiunta maggiore età della giovane , nata il [...] ad [...] Per_1
4.Venendo ad esaminare l'unico punto oggetto di disaccordo tra le parti - sebbene il resistente, in seguito alla revoca del mandato al proprio difensore non abbia partecipato al giudizio né personalmente, né mediante la nomina di altro difensore – ovvero la misura dell'assegno di mantenimento da porsi a carico del resistente per la figlia , si ritiene Per_1 opportuno confermare il quantum disposto dal giudice delegato, in sede di adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti, pari ad euro 300,00 mensili.
Non può, quindi, trovare accoglimento la domanda, di parte ricorrente, di aumento dell'assegno di mantenimento previsto a carico del non essendo emerso alcun CP_1
mutamento in melius delle condizioni economico – reddituali di quest'ultimo, del quale è nota esclusivamente l'assunzione, a tempo indeterminato, presso un'azienda sita a Ferrara senza, tuttavia, avere alcuna contezza dell'ammontare della retribuzione percepita né dell'effettiva maggiorazione dei redditi rispetto a quelli percepiti nel 2021 (pari ad euro
950,00 mensili), né vi è prova del peggioramento delle condizioni reddituali della ricorrente o delle maggiori esigenze di , attualmente studentessa universitaria presso Persona_1
l'Università Federico II di Napoli, non avendo contezza delle spese eventualmente sostenute
4 nell'interesse di questa per l'alloggio ed il vitto o dell'eventuale percezione di emolumenti e borse di studio.
Deve, pertanto, confermarsi la previsione dell'assegno di mantenimento dell'importo di euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione secondo indici Istat, oltre che l'obbligo, da parte del resistente, di contribuire in misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Da ultimo, come rappresentato dalla ricorrente, si ritiene opportuno disporre la revoca dell'ordine di versamento diretto, previsto con ordinanza del 28.9.2022, a carico del datore di lavoro del resistente, dell'assegno di Controparte_2
mantenimento alla ricorrente alla luce dell'adempimento spontaneo, da parte del sig.
al pagamento del contributo in favore della prole. CP_1
5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento, dell'ordinario pregio delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di ogni contraria istanza, eccezione o
[...] Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
CONFERMA la sentenza non definitiva sullo status n. 280/2022, pubblicata da questo tirbunale in data 28.9.2022 che ha pronunciato la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
[...] Controparte_1
MANDA alla cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Lecce dei Marsi per l'annotazione prevista dalla legge (atto n. 1 parte II, serie A, Uff. 1);
PONE a carico di un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili, oltre Controparte_1
rivalutazione secondo indici Istat, da versarsi a , entro il 5 di ogni Parte_1 mese, a titolo di mantenimento della figlia;
Persona_1
PONE a carico di entrambe le parti le spese straordinarie sostenute nell'interesse di Per_1
in misura del 50% ciascuna;
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CONDANNA alla rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in complessivi euro 5.908,00 di cui euro 5.810,00 per compensi ed euro 98,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge. 5 Così deciso in Avezzano, il 16.10.2024
Il giudice est./rel.
Dr. Paolo Lepidi
Il Presidente
Dr. Leopoldo Sciarrillo
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