Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14500 dell'anno 2023 del Ruolo generale LAVORO
TRA
rappresentata e difesa dagli avv.ti RAFFAELE CICCARELLI e Parte_1 ALESSANDRO DI GENOVA
E
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE – INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A. M. INGALA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.07.23 la ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità del recupero dell'indebito operato dall'Inps con comunicazione del 19.5.2022, sulla prestazione di assegno sociale n.
04408517 categoria AS, per complessivi € 2671,14 per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022, di cui: € 2440,10 per il 2020, € 158,08 per il 2021 ed € 72,96 per il 2022.
Allegava a fondamento della domanda l'irripetibilità dell'indebito stante la buona fede della percipiente considerato che la stessa aveva sempre comunicato i propri redditi agli Enti competenti;
di aver impugnato il provvedimento di indebito e di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell CP_1
[...]
[... INPS, nel costituirsi, contestava la fondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
La domanda può essere accolta.
Dalla documentazione in atti si evince che l'indebito che l'istituto aveva provveduto a recuperare verte sugli importi percepiti dalla ricorrente a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 2022.
L'art. 2033 c.c. recita: chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti [820 ss.] e agli interessi [1284] dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede [1147], dal giorno della domanda.
E' noto che il regime dell'indebito previdenziale ed assistenziale presenta tratti singolari e speciali rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico e dell'art. 2033 c.c. (che consente la restituzione senza limiti dell'indebito formatosi a seguito di un provvedimento di revoca della prestazione da parte dell'ente previdenziale) e ciò in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede in cui le prestazioni pensionistiche, anche se indebite, sono solitamente destinate a soddisfare bisogni alimentari propri del pensionato e della sua famiglia. In pratica,
l'orientamento prevalente della giurisprudenza è ormai nel senso di evitare che l'errore o l'inerzia dell'Inps debbano pesare sul pensionato che senza colpa ha ricevuto somme in realtà non dovute. In ambito assistenziale, si
è andato dunque affermando un quadro tale per cui in tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite trovano applicazione, in assenza di una specifica disciplina, le norme sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in via generale.
Segnatamente le norme in questione sono: l'art 3 ter del DL 850/1976
(convertito con legge n. 29/77) che dispone che gli organi preposti alla concessione dei benefici economici a favore…degli invalidi civili hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento e l'articolo 3, co. 9 del DL 173/1988 (convertito nella L. 291/1988) secondo cui con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità […] e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte. Leggendo le due disposizioni si ricava la regola secondo cui l'indebito assistenziale, in
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assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento in caso di dolo comprovato del beneficiario.
La Suprema Corte con sentenza del 09/11/2018, n.28771 ha per l'appunto affermato il principio secondo il quale l'indebito assistenziale è ripetibile in forza di un provvedimento che accerti il venir meno delle condizioni di legge previste, ovvero nel caso in cui si rilevi che l'accipiens si trovava in situazione di dolo al momento della percezione della somma assistenziale e/o previdenziale.
In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che quando manca il dolo del pensionato, quest'ultimo non è tenuto a restituire all'Inps le somme indebitamente percepite prima del provvedimento di revoca. In pratica secondo la Cassazione l'Inps può chiedere la restituzione dell'indebito solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con conseguente sanatoria dei ratei precedentemente già corrisposti, a meno che non vi sia stato dolo dell'interessato. La portata di tali norme, secondo la Cassazione, riguarda non solo i casi in cui la prestazione viene revocata per il venir meno dei requisiti legali, ma si estende anche ai casi in cui la prestazione venga revocata per il venir meno dei requisiti economici l'indebito assistenziale per venire meno dei requisiti reddituali, determina il diritto a ripetere le somme versate solo a partire dal momento in cui l'ente preposto accerti il superamento dei requisiti reddituali;
ciò
a meno che risulti provato che il pensionato si trovasse, al momento della percezione, in situazione di dolo rispetto al venire meno del suo diritto
(come ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio), trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito.
Nel caso di specie, l'Inps non ha dedotto, né tantomeno provato, alcun comportamento doloso o colposo della ricorrente che abbia potuto determinare l'errore in cui è incorso l'istituto nell'erogazione di rate di pensione, asserita come non spettante.
Al contrario, essendo l'indebito derivante dalla prestazione erogata dall'Inps, esso non è addebitabile alla ricorrente, che in alcun modo poteva occultare all'Istituto erogante, la sua complessiva posizione.
Considerato che l'Inps è tenuto a verificare tempestivamente la sussistenza del requisito reddituale per l'erogazione della prestazione assistenziale sulla scorta della dichiarazione dei redditi resa dall'assistito, deve ritenersi che la verifica effettuata solo nell'anno 2022 non sia idonea a giustificare il recupero dell'indebito effettuato per il periodo antecedente a quello di adozione del relativo provvedimento.
Deve, dunque, concludersi per l'irripetibilità dell'indebito, dichiarandosi l'illegittimità dell'azione di recupero operata dall'Inps.
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Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara l'illegittimità del provvedimento di indebito del 19.05.2022 e per l'effetto, condanna l'Inps alla restituzione delle somme eventualmente trattenute dall'Ente.
Condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi
€1200,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, 13.01.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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