Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 08/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 1535 del 28.6.2023
Oggetto: impugnativa licenziamento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente (relatore) dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere dott.ssa Luisa Santo Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in materia di Lavoro, in grado d'appello, iscritta al n. 571/2023 del
Ruolo Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, rappresentato e difeso dalla Avvocatura dello Stato di Lecce. Parte_1
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Del Vecchio. Controparte_1
APPELLATO
All'udienza dell'8 gennaio 2024 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 31 luglio 2023, il ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 1535 del 28.06.2023, con la quale il Tribunale di Taranto- sezione lavoro – ha accolto la domanda avanzata da – ex militare della Marina Controparte_1
Militare, transitato nei ruoli del personale civile del dall'1/10/2008 presso Parte_1 la Direzione del genio militare per la marina di Taranto, inquadrato nella 2^ Area, con mansioni di “assistente amministrativo” – e, per l'effetto, ha accertato la illegittimità del
2021 con conseguente condanna dell'amministrazione datrice di lavoro alla reintegrazione di nel posto di lavoro e al pagamento di tutte le Controparte_1
retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella della effettiva reintegrazione nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
A sostegno dell'appello l'amministrazione appellante ha rilevato che, nei confronti di
, era stato proposto procedimento penale per i reati di cui agli artt. Controparte_1
110, 628, co. 3 (rapina in concorso), 110, 582 e 585 (lesioni personali) codice penale e dagli artt. 2 e 4 legge 895/67 e 61, n. 2 (detenzione e porto illegale di armi) cod. pen., procedimento conclusosi con sentenza irrevocabile, con la quale era stato CP_1
condannato alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 1.000 di multa, con pena accessoria della interdizione di 5 anni dai pubblici uffici (sentenza della Corte d'Appello di Lecce- sezione distaccata di Taranto- n°216 del 22 febbraio 2019 divenuta irrevocabile il 13 gennaio 2021); che le condotte criminose, per le quali aveva riportato la CP_1
predetta condanna in sede penale, sono da ritenersi di estrema gravità anche sotto il profilo del suo disvalore sociale, condotte che, pertanto, non solo avevano incrinato irrimediabilmente il rapporto di fiducia con il dipendente, tanto da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, ma leso anche l'immagine dell'Amministrazione datrice di lavoro.
L'amministrazione appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado, valorizzando il dato temporale ( le condotte criminose erano state tenute nel 2003) nonché il comportamento diligente del lavoratore nel periodo successivo ai fatti contestati, aveva ritenuto il provvedimento disciplinare datoriale carente dell'elemento della proporzionalità tra l'illecito disciplinare contestato e la sanzione irrogata. Sul punto l'appellante ha ribadito la proporzionalità della sanzione disciplinare impugnata, resa quest'ultima necessitata dalla gravità dei fatti accertati in sede penale – gravità non scalfita dal trascorrere del tempo-, tenuto anche conto del comportamento successivo dell'appellato in ambito lavorativo. In particolare ha evidenziato che il dipendente, oltre ad essere stato destinatario di un'altra contestazione disciplinare nel 2011 ( sanzione della sospensione dal servizio per mesi 1 con privazione dello stipendio a seguito di altro procedimento penale a carico di per il reato di CP_1 cui all'art. 12 della legge n°197/91, in quanto l'appellato era stato trovato in possesso di una carta bancomat rubata), anche in epoca recente non aveva assunto un comportamento diligente e trasparente nei confronti dell'Amministrazione datrice di lavoro in quanto, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, non aveva informato di tale circostanza la amministrazione datrice di lavoro, limitandosi ad assentarsi dal lavoro, salvo poi, nel corso dell'espiazione della pena, avanzare richiesta di aspettativa per mesi 12 per motivi personali o di famiglia.
Il ha poi rilevato di aver atteso l'esito del procedimento penale per acquisire Parte_1 maggiori elementi rispetto all'illecito disciplinare contestato ed ha sottolineato che, già
a partire dal momento dell'assunzione, al personale di amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, quale il
[...]
, è richiesta una condotta incensurabile (ex art. 35, comma 6, del d.lgs Parte_1
165/2001 che rimanda all'art. 26 l. n. 53/1989).
Infine parte appellante ha dedotto la impossibilità, allo stato, di dare esecuzione alla sentenza di primo grado di reintegra nel posto di lavoro, considerata la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici inflitta all'appellato.
Il ha quindi concluso per l'integrale riforma della sentenza Parte_1
impugnata con conseguente rigetto della domanda proposta da nonché per la CP_1
refusione delle spese del doppio grado di giudizio.
si è costituito in giudizio, con memoria depositata il 7 giugno 2024, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello, vinte le spese del grado.
L'appellato ha ribadito come le condotte poste a base del provvedimento espulsivo afferiscano al ventennio antecedente rispetto alla adozione del provvedimento medesimo;
che, dopo la contestazione disciplinare del 10 dicembre 2009, nessun altro rilievo disciplinare era stato mosso al dipendente né era stata richiesta da parte appellante prova contraria sul punto;
che, al contrario di quanto dedotto dal , Parte_1
i testi escussi ( colleghi di lavoro dell'appellato) hanno riferito che aveva CP_1
sempre adempiuto le proprie mansioni con correttezza e diligenza ( , , Tes_1 Tes_2
nonché capitano di vascello e direttore di MARIGEMINIL a Taranto), Tes_3 Per_1
senza ricevere alcuna contestazione disciplinare (testi , , ). Tes_1 Tes_2 Tes_3
Parte appellata ha inoltre dedotto che l'appello proposto avverso la decisione di primo grado “si limiterebbe ad una critica distruttiva, senza proporre alcuna ricostruzione del fatto, senza prevedere una analitica rassegna del ragionamento probatorio del primo giudice, le emergenze di prova, le presunzioni e le conclusioni che possono trarsi” (pag.
9 memoria di costituzione in appello), che pertanto l'atto di appello, difetterebbe del requisito della specificità dei motivi, con conseguente inammissibilità dello stesso. Nel merito, l'appellato ha rilevato che la decisione di primo grado avrebbe correttamente ritenuto non rispettato il principio di proporzionalità tra sanzione disciplinare e illecito contestato: nel caso di specie mancherebbe il requisito della gravità dei fatti addebitati all'appellato tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto di fiducia tra le parti, tanto che il rapporto lavorativo tra le parti era proseguito per anni senza che alcun addebito fosse elevato al dipendente.
All'odierna udienza la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per aspecificità dei motivi.
Ed invero l'intero giudizio ha riguardato la legittimità della sanzione disciplinare estrema inflitta all'appellato con particolare riguardo al rispetto del principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla condotta contestata. L'amministrazione appellante nell'impugnazione de qua ha ampiamente trattato tale profilo, prospettando una visione alternativa a quella illustrata dal giudice di primo grado nel proprio iter logico-argomentativo, tanto da consentire al Collegio di cogliere la “natura, portata e senso della critica” (Cass. civ. Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7675, che si pone sulla scia di
Cassazione Sezioni Unite n. 27199/2017).
Ciò precisato, appare opportuno ripercorre i fatti salienti che caratterizzano il caso in esame, così come risultano dalla documentazione prodotta dalle parti.
, sottufficiale della Marina Militare di Taranto, veniva rinviato a Controparte_1
giudizio per i reati di cui agli artt 110, 628, co. 3 (rapina in concorso), 110, 582 e 585
(lesioni personali) codice penale e dagli artt. 2 e 4 legge 895/67 e 61, n. 2 (detenzione e porto illegale di armi) cod. pen in quanto, in data 30 giugno 2003, in concorso con un altro soggetto, nel corso di una rapina con uso di arma da fuoco (detenuta illegalmente)
e passamontagna, si era impossessato di euro 7.285, due portafogli e due telefonini, sottraendoli a due dipendenti di ed aveva provocato lesioni Controparte_2
personali colpendo violentemente e ripetutamente con il calcio della pistola uno dei due predetti dipendenti;
nel giudizio di primo grado, veniva emessa sentenza del Tribunale di Taranto di non luogo a procedere per non aver commesso il fatto, decisione quest'ultima poi annullata in sede di legittimità (sent. 1139/07) con conseguente rinvio al Tribunale di Taranto. Detto “excursus” processuale veniva illustrato dal Ministero appellante nella nota di contestazione di addebiti del 10.12.2009, con la quale veniva avviato il procedimento disciplinare e contestualmente sospeso “fino alla sentenza definitiva ovvero alla conclusione del procedimento penale” (doc. 1 memoria di costituzione in primo grado).
Nelle more del procedimento penale, il rapporto di lavoro tra le parti continuava all'esito del passaggio di dal 1 ottobre 2008, nei ruoli del personale civile del CP_1 [...]
(come si evince dalla nota 27.10.2009, doc. 2 memoria di costituzione in Parte_1
primo grado). In data 15 febbraio 2021, il direttore comunicava agli uffici di Per_1 competenza che all'epoca “assistente amministrativo” presso la CP_1
MARIGENIMIL di Taranto, non si era presentato a lavoro senza alcuna giustificazione e non aveva risposto ai numerosi tentativi di contatto telefonico (doc. 3 memoria di costituzione in primo grado); il 16.12.2021 lo stesso direttore riferiva all'Ente quanto appreso telefonicamente dal coniuge del dipendete e cioè che quest'ultimo era ristretto nelle carceri di VI (doc. 5). Nella medesima giornata l'ufficio del personale della amministrazione convenuta riceveva comunicazione dal Tribunale di Taranto sulla irrevocabilità della sentenza penale di condanna a carico del per i reati predetti. CP_1
Nella memoria di costituzione in primo grado (pag.3), l'Amministrazione riferisce di aver poi acquisito, il 22 febbraio 2021, copia conforme dell'ordinanza n. 2021/409 emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Spoleto il 18 febbraio 2021, depositata in pari data, relativa all'applicazione provvisoria della misura alternativa, dalla quale era emerso che il stava espiando una condanna per il reato di cui all'art. 628 comma CP_1
3 c.p. per il quale era stato tratto in arresto il 20 novembre 2004 e che era stata disposta la misura dell'affidamento provvisorio in prova al servizio sociale, con specifiche prescrizioni (ordinanza prodotta, doc.6).
In data 23.02.2021 il ricorrente, benché sottoposto al regime di affidamento al servizio sociale con termine di fine pena 24 ottobre 2021, nonché assoggettato alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, presentava alla amministrazione appellante istanza di aspettativa per mesi 12 per motivi personali o di famiglia (doc. 7); detta istanza veniva rigettata dalla Direzione Generale per il Personale
Civile con nota prot. n. 13732 del 25.02.2021 (doc. 8); in data 25.02.2021 l'ente d'impiego del dipendente (Direzione del Genio per la Marina Militare - Taranto) disponeva la sospensione cautelare dal servizio in via obbligatoria a decorrere dal 16 gennaio 2021 - data in cui il dipendente si era presentato presso la C.R. di VI - per tutta la durata della limitazione della libertà personale, ai sensi dell'art. 64, comma 1,
CCNL Funzioni Centrali 12 febbraio 2018 (doc. 9); con nota del 24 febbraio 2021, pervenuta il successivo 1° marzo, l'ufficio Esecuzioni Penali di Taranto trasmetteva il certificato dello stato di esecuzione della pena, dal quale risulta il fine pena al 24 ottobre
2021 e che al rimaneva da espiare la pena accessoria della interdizione dai CP_1
pubblici uffici per 5 anni (doc. 10).
Il 24.03.2024, il procedimento disciplinare veniva quindi riattivato “essendo pervenuta il
2 marzo 2021 la sentenza n.216/2019 del 22 febbraio 2019 - irrevocabile il l3 gennaio 2021 - emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - con la quale, visto l'art. 605 cpp., in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto del 16 novembre 2016, veniva ridotta la pena a 4 anni di reclusione ed euro 1000,00 di multa sostituendo alla pena accessoria applicata quella dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni 5 e confermando nel resto la sentenza appellata.”
Il 10 maggio 2021, al termine dell'iter disciplinare, veniva irrogata la sanzione disciplinare, oggetto del presente giudizio, “del licenziamento senza preavviso ai sensi dell'art. 24, comma l, lett. g), C.C.N.L. 16 maggio l995 e successive modificazioni, a decorrere dal 16 gennaio 2021, data del decreto di sospensione cautelare obbligatoria dal servizio” (doc. 17 memoria di costituzione in primo grado).
Ricostruita in fatto la vicenda in esame, si ritiene necessario un approfondimento in diritto.
Nel settore del lavoro pubblico l'ordinamento esprime un principio generale, sconosciuto all'ordinamento del lavoro alle dipendenze dei privati datori di lavoro, secondo il quale l'esercizio del potere disciplinare è obbligatorio per la pubblica amministrazione. Ciò a dimostrazione del fatto che l'esattezza degli adempimenti dei dipendenti degli enti pubblici costituisce oggetto di un interesse che trascende quello meramente “privatistico” della parte datoriale di un qualsiasi contratto di lavoro subordinato e si configura come attuazione del principio costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione che ogni P.A. deve perseguire.
Il principio di obbligatorietà dell'azione disciplinare nel contratto di lavoro subordinato alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni discende dai principi costituzionali dell'art. 97 Cost.5 e si desume chiaramente dall'art. 55-sexies, comma 3, D. lgs. n.
165/2001, il quale dispone che il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in presenza di condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, ipotesi di responsabilità disciplinare Una particolare forma aggravata di una simile responsabilità
è prevista dall'art. 55-quater, comma 3-quinquies, in caso di omessa attivazione del procedimento disciplinare o di omessa adozione del provvedimento di sospensione cautelare del dipendente per il quale sia stata accertata, in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, la falsa attestazione della presenza in servizio;
la norma, infatti, prevede che simili omissioni costituiscano illecito disciplinare punibile con il licenziamento. Fatti costitutivi dell'illecito disciplinare configurato dall'art. 55-sexies, comma 3, sono, disgiuntamente tra loro: a) l'ingiustificata omissione di atti del procedimento disciplinare (a tale ipotesi deve ritenersi assimilabile quella del compimento di atti del procedimento disciplinare affetti da marchiane e grossolane irregolarità che ne determinano la sicura nullità); b)
l'ingiustificato ritardo nel compimento di atti della procedura disciplinare (con la precisazione che il ritardo che rileva ai fini della disposizione in commento e quale fonte di responsabilità disciplinare è solamente quello che si risolve nella violazione di uno dei termini perentori che cadenzano il procedimento disciplinare); c) valutazioni irragionevoli o manifestamente infondate circa l'insussistenza dell'illecito disciplinare (
Cass., 18 aprile 2023, n. 102369; Cass., 9 marzo 2021, n. 6500. 5 Cass., 24 maggio 2019,
n. 14245) e detta previsione si spiega con l'esigenza di assicurare l'effettività del principio di obbligatorietà dell'azione disciplinare che potrebbe essere frustrato ove il soggetto competente ad esprimere la valutazione finale circa la rilevanza disciplinare della condotta addebitata al dipendente potesse impunemente disporre ingiustificate archiviazioni del procedimento disciplinare.
Quanto alla sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti definitivi di quello penale, il principio generale espresso dal comma 1 dell'art. 55-ter è esattamente opposto a quello cui era informata la disciplina previgente. Dispone infatti la norma che il procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza di procedimento penale. Tale regola si applica senza alcuna eccezione alle infrazioni punite con sanzioni non superiori alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a dieci giorni (in questi casi, dunque, vi è un assoluto divieto di sospensione del procedimento disciplinare). Invece, per le infrazioni punite con sanzioni più gravi, l'Amministrazione ha la facoltà (non l'obbligo) di sospendere il procedimento disciplinare «nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione». Conclusivamente, si può affermare che l'esercizio del potere disciplinare nell'impiego pubblico contrattualizzato è obbligatorio e non facoltativo perché se il datore di lavoro privato è libero di valutare la opportunità e la convenienza dell'iniziativa e anche di tollerare comportamenti che potrebbero essere ritenuti disciplinarmente rilevanti, non altrettanto può dirsi per il dirigente pubblico, che in nessun caso può consentire che rimangano impunite condotte poste in essere dall'impiegato in violazione delle regole di comportamento imposte dalla legge o dal contratto collettivo.
Se ne è tratta la conseguenza che nel rapporto alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche l'inerzia nella repressione del comportamento contrario ai doveri di ufficio può solo rilevare quale causa di decadenza dall'esercizio dell'azione, ove comporti il mancato rispetto dei termini perentori imposti dal legislatore, ma non può mai fare sorgere un legittimo affidamento nella liceità della condotta vietata, perchè il principio dell'affidamento incolpevole presuppone che il potere del datore sia discrezionale, di modo che l'inerzia possa essere interpretata dal lavoratore (Cass. n.
8722 del 2017; Cass. n. 11160 del 2018; Cass. n. 27387 del 2018).
Ritornando all'esame della fattispecie concreta, le motivazioni addotte dalla
Amministrazione datrice si incentrano sulla impossibilità di prosecuzione anche temporanea alla luce dell'accertamento dei fatti delittuosi accertati in sede penale.
Nella fattispecie è applicabile l'art. 13, comma 6° lett.b), del CCNL 2002/2005
Comparto Ministeri, applicabile ratione temporis, che prevede il licenziamento senza preavviso nell'ipotesi di condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità.
Orbene, sottolineata nuovamente la obbligatorietà dell'azione disciplinare una volta conclusosi il procedimento penale, la circostanza che il rapporto di lavoro sia proseguito nel periodo di svolgimento delle varie fasi processuali del processo penale, non può influire sulla valutazione delle condotte criminose, accertate in sede penale, con efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare.
Da una parte, non è prevista dalla normativa vigente la estinzione dell'illecito disciplinare per decorso del tempo, essendo piuttosto prevista la sospensione senza limiti di tempo del procedimento disciplinare fino alla riattivazione tempestiva di detto procedimento all'esito della sentenza penale irrevocabile;
dall'altra le condotte accertate in sede penale, e rilevanti in sede disciplinare, non possono ritenersi meno gravi e quindi non proporzionate rispetto alla sanzione espulsiva, in considerazione della circostanza che sono state accertate, con efficacia di giudicato, dopo molti anni dalla loro commissione da parte del dipendente pubblico.
Né è possibile invocare, come sopra evidenziato, il principio di affidamento ovvero che il decorso di un periodo di tempo lungo rispetto alla condotta contestata potrebbe legittimamente indurre nel lavoratore la convinzione che la parte datoriale abbia tacitamente deciso di rinunciare all'esercizio del potere disciplinare.
Quanto alla gravità dei fatti contestati, si sottolinea la prescrizione che prevede la condotta incensurabile quale requisito per l'accesso alle amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza (come dal citato art. 26 l.
53/1989, disposizione richiamata dall'art. 35, co. 6 d.lgs. 165/2001), requisito che non può che riferirsi anche alla fase di esecuzione del rapporto di lavoro.
Si consideri inoltre anche il tentativo di chiedere la concessione dell'aspettativa per il periodo di esecuzione della pena se non altro perché avanzata i motivi non attinenti e veritieri (non si comprende come avrebbe potuto prendersi cura della figlia minore se costretto nelle carceri di un'altra regione). In data 23.02.2021 il ricorrente, benché sottoposto al regime di affidamento al servizio sociale con termine di fine pena 24 ottobre 2021, nonché assoggettato alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, presentava istanza di aspettativa per mesi 12 per motivi personali o di famiglia (All. 7). Detta istanza veniva rigettata dalla Direzione Generale per il Personale
Civile con nota prot. n. 13732 del 25.02.2021 (All. 8).
I fatti addebitati all'appellato sono connotati da indiscutibile disvalore sociale e non possono che aver leso il vincolo fiduciario con l'amministrazione datrice di lavoro. La rapina a mano armata, con volto travisato e l'uso di violenza tale da provocare lesioni personali a terzi ( colpendo ripetutamente il capo della parte offesa con il calcio della pistola) sono reati già di per loro di elevato disvalore sociale e si connotano nella fattispecie di un elemento aggiuntivo particolarmente pregnante in considerazione della posizione professionale rivestita da al momento di commissione del reato ( era CP_1
sottufficiale della Marina Militare). La commissione dei predetti reati ha indubbiamente leso l'immagine ed il prestigio ( correlato ai valori dell'onestà e correttezza nell'espletamento delle mansioni ) del nei confronti dei Parte_1
consociati, considerato, in particolare, che i militari sono tenuti proprio alla difesa dei beni della incolumità fisica e psichica dei medesimi consociati, beni che, nel caso concreto, ha addirittura leso nonostante il ruolo rivestito all'interno della CP_1
compagine sociale. Inoltre non può che sottolinearsi che la lesione del prestigio e della immagine della amministrazione appellante viene in rilievo proprio quando è accertata con efficacia di giudicato la colpevolezza del dipendente ovvero nel 2021; e sempre nel
2021 viene meno anche il vincolo fiduciario tra le parti, in quanto nel periodo precedente, intercorso tra la commissione dei fatti contestati in sede penale e l'accertamento della penale responsabilità, la valutazione del vincolo fiduciario era preclusa dal non essere ancora intervenuto un accertamento definitivo sulla responsabilità penale del dipendente.
Quanto alla proporzionalità si rileva inoltre che delle due l'una: o gli illeciti contestati si considerano di fatto prescritti per il decorso del tempo, il che non è giuridicamente ammissibile o detti illeciti non possono che condurre alla sanzione espulsiva consideratane la evidente gravità. Non vi è spazio per una rideterminazione della sanzione ( con applicazione di una sanzione conservativa) come invece sostenuto dal giudice di primo grado.
Tutto ciò precisato, si ritiene sussistente la giusta causa del licenziamento intimato al
[...]
senza preavviso. La sentenza impugnata va pertanto annullata con conseguente CP_1
rigetto della domanda proposta da CP_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM.
visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 31.07.2023 dal , in persona del Ministro pro tempore, nei Parte_1
confronti di avverso la sentenza n. 1535 del 28.6.2023 del Tribunale Controparte_1
di Taranto, così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta la domanda proposta da Controparte_1
con ricorso introduttivo del 27 luglio 2021;
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.695,00 per il primo grado ed in euro
1.984,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge.
Così deciso in Lecce il 8.01.2025
Il Presidente
dott.ssa Caterina Mainolfi