Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Rigetto
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01085/2025REG.PROV.COLL.
N. 03227/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3227 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Pienazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
la Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio,
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, Sezione Prima n. 230/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La controversia, definita dal T.A.R. per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con la sentenza in forma semplificata appellata, ha ad oggetto il decreto del 30 novembre 2022, con il quale Questura di Brescia ha respinto la domanda del ricorrente volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di “ lavoro subordinato ” nell’ambito della procedura di emersione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, presentata in data 21 febbraio 2022.
Il provvedimento scaturisce dall’accertamento della falsità della documentazione relativa alla attuale dimora/residenza del richiedente prodotta in allegato all’istanza, avendo l’Amministrazione riscontrato che:
- lo straniero ha dichiarato in seno all’istanza di abitare a -OMISSIS-(BS) alla via -OMISSIS-;
- dalla nota della Polizia Locale di -OMISSIS-del 7 aprile 2022 risulta che lo straniero non dimora più al suddetto indirizzo e che al titolare del contratto di locazione, sig. -OMISSIS-, è subentrata altra persona, oltre ad essere irreperibile sul territorio di -OMISSIS-;
- lo straniero in data 15 luglio 2022 ha presentato “ dichiarazione di rinuncia alla protezione internazionale ”, confermando di essere residente a [...];
- lo straniero, in riscontro alla comunicazione ex art. 10- bis l. n. 241/1990, con la quale gli veniva richiesto di produrre la “ documentazione attestante l’attuale dimora/residenza ”, in data 18 ottobre 2022 ha inoltrato copia della comunicazione di ospitalità attestante il domicilio, a decorrere dal 15 ottobre 2022, in Brescia alla via -OMISSIS-, presso l’abitazione del sig. -OMISSIS-
- dalla nota della Polizia Locale di Brescia del 24 novembre 2022 si evince che “ il richiedente non è reperibile presso il domicilio dichiarato ”: in particolare, in data 26 novembre 2022 la pattuglia operante riscontrava l’assenza dello straniero e che l’appartamento risultava “ vuoto ed in fase di ristrutturazione ”; in data 28 novembre 2022 la pattuglia operante riscontrava nuovamente l’assenza dello straniero e confermava che “ l’appartamento era vuoto da tempo in considerazione dei lavori ”.
Il T.A.R., richiamata la giurisprudenza secondo cui “ il requisito della residenza non è privo di rilevanza ai fini della valutazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, in quanto le disposizioni vigenti in materia di immigrazione (art. 2, comma 9 e art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. n. 286/1998) prevedono, da un lato, che lo straniero presente nel territorio italiano sia comunque tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente e, dall’altro, che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche siano effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani. (ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 7 marzo 2022, n. 2636) ”, richiamato altresì il disposto dell’art. 6, comma 8, del menzionato testo legislativo, il quale prevede espressamente che “ fuori dei casi di cui al comma 7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale ”, in quanto “ la disponibilità di un alloggio costituisce, a norma degli artt. 22 comma 2 lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 e 9 comma 4 lett. c), d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, uno dei requisiti richiesti per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno all’extracomunitario, con conseguente legittimità del diniego oppostogli dall’amministrazione e motivato principalmente in ragione della mancanza di tale requisito essenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 15 giugno 2020 n. 3810) ”, ha osservato che le ragioni per le quali il ricorrente avrebbe dovuto abbandonare il proprio domicilio “ rappresentano delle mere asserzioni sprovviste di un qualsiasi substrato probatorio (eccezion fatta per la dichiarazione di un suo connazionale, redatta appositamente per il presente giudizio), senza contare che, anche se tali affermazioni fossero comprovate, nulla toglierebbero al fatto che, ai sensi del menzionato art. 6 comma 8 del d.lgs. 286/98, il ricorrente avrebbe dovuto comunicare tempestivamente al Questore ogni variazione del proprio domicilio mentre è pacifico, perché ammesso negli stessi scritti difensivi, che egli al momento dei controlli di polizia si era trasferito senza comunicarlo all’autorità di pubblica sicurezza ”, aggiungendo che “ il riscontro di un’univoca situazione alloggiativa costituisce un presupposto indispensabile ai fini dell’ottenimento di un titolo di soggiorno, e siccome il ricorrente, in almeno due occasioni, ha comunicato delle informazioni sul punto non corrispondenti alla reale situazione di fatto, il ricorso è infondato e deve essere respinto, anche perché non si può certo onerare nuovamente l’amministrazione di verificare se l’interessato disponga effettivamente di un ulteriore alloggio ”.
La sentenza suindicata costituisce oggetto delle censure formulate dall’originario ricorrente con l’appello in esame, in vista della sua riforma e del conseguenziale annullamento del provvedimento impugnato in primo grado.
Egli deduce, con riguardo all’indirizzo in -OMISSIS-(BS), via -OMISSIS-, che
tale abitazione altro non è che quella nella quale il medesimo ha vissuto durante tutto il corso della procedura di emersione, ossia la dimora del proprio datore di lavoro, sig. -OMISSIS-, altresì evidenziando che, all’atto della sottoscrizione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Brescia del contratto di soggiorno, unitamente al proprio datore di lavoro, risultava praticamente impossibile variare l’indirizzo dichiarato al momento della presentazione della domanda di emersione, risalente a ben 2 anni prima, poiché lo stesso risultava già registrato nei database della Prefettura e la sua variazione avrebbe comportato un ulteriore allungamento dei tempi per la conclusione dell’ iter .
Quanto invece all’indirizzo in Brescia, via -OMISSIS-, deduce l’appellante che, a seguito della notifica della comunicazione ex art. 10- bis l. n. 241/1990 da parte della Questura, avvenuta in data 18 ottobre 2022, egli presentava copia della comunicazione di ospitalità presso l’abitazione sita al suddetto indirizzo, in casa del sig. -OMISSIS-, datata 15 ottobre 2022, ossia tre giorni prima della richiesta da parte della Questura, a dimostrazione della veridicità della stessa.
Quanto al fatto che l’appartamento si trovava in ristrutturazione, deduce l’appellante che, come attestato dal sig. -OMISSIS-, coinquilino del ricorrente nonché intestatario del contratto di locazione, fino alla metà del mese di novembre 2022 i due condividevano regolarmente l’appartamento e che purtroppo, verso la metà del mese, una perdita alle tubature del bagno creava un abbondante versamento di acqua all’interno dell’appartamento stesso, con conseguenti infiltrazioni anche in quello sottostante: pertanto, per ovviare a ciò, il proprietario dell’immobile, sig. -OMISSIS-, riferiva al proprio locatario di dover procedere con importanti lavori di ristrutturazione, per cui, sebbene il contratto di locazione fosse valido e ancora in corso fino alla scadenza naturale del 28 ottobre 2023, il sig. -OMISSIS- era costretto a lasciare l’appartamento e con lui, conseguentemente, anche l’odierno ricorrente, il quale si è trasferito a vivere in Torino, avendo nel frattempo trovato ivi una nuova attività lavorativa in qualità di “ banconiere ”.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione appellata, per opporsi all’accoglimento dell’appello e produrre una relazione intesa a prendere posizione sui fatti dedotti, con il corredo dei pertinenti documenti.
Tanto premesso, l’appello non può essere accolto.
Deve preliminarmente osservarsi che le deduzioni della parte appellante non si appuntano sui rilievi formulati in diritto dal Collegio di primo grado – con particolare riguardo ai passaggi motivazionali della sentenza appellata intesi a rimarcare il carattere essenziale della disponibilità alloggiativa ai fini del rilascio del titolo di soggiorno e l’obbligatorietà della comunicazione dello straniero in ordine alle variazioni eventualmente intervenute – ma sono essenzialmente dirette a fornire una (nelle intenzioni della parte deducente) plausibile rappresentazione delle ragioni che, indipendentemente dalla volontà dello straniero, sarebbero sottese alle risultanze fattuali poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Deve altresì precisarsi che, avendo la stessa Amministrazione concesso all’interessato, mediante la comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10- bis l. n. 241/1990, di emendare le carenze inficianti la dichiarazione originaria, integrando la documentazione allegata alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno, la verifica dei presupposti legittimanti l’adozione del provvedimento impugnato può concentrarsi sulla documentazione integrativa prodotta in riscontro alla suddetta comunicazione: documentazione la cui inidoneità probatoria, anche a prescindere da ogni considerazione attinente alla sua falsità, quanto al requisito indispensabile per l’accoglimento dell’istanza relativo, come si è detto (e non contestato dal ricorrente), alla disponibilità di una idonea sistemazione alloggiativa, non potrebbe che precludere l’accoglimento del gravame.
Ebbene, in riscontro alla suddetta comunicazione - ricevuta dalla parte in data 12 ottobre 2021 (cfr. pag. 25 della produzione documentale dell’Amministrazione del 13 settembre 2023) e non, come asserito in ricorso, in data 18 ottobre 2023 - il ricorrente ha prodotto la comunicazione di ospitalità a firma del sig. -OMISSIS- del 15 ottobre 2022, relativa all’abitazione sita in Brescia alla via -OMISSIS-.
Deve tuttavia osservarsi che, come si evince dagli accertamenti esperiti dalla Polizia Locale di Brescia, e di cui è fatta relazione nella nota del 29 novembre 2022 (cfr. pag. 31 della suddetta produzione documentale), in occasione dei sopralluoghi eseguiti in data 26 novembre e 28 novembre 2022 risultava che l’immobile era “ vuoto da tempo in considerazione dei lavori ” e che il richiedente non era “ reperibile presso il domicilio dichiarato ”.
A fronte di tale univoco dato fattuale, non contestato dal ricorrente, esso si limita ad affermare che era stato costretto ad abbandonare l’appartamento (unitamente al locatario dello stesso) in quanto in data 20 novembre 2022 si verificavano delle perdite d’acqua che ne rendevano necessaria la ristrutturazione, come confermato dal suo coinquilino, e titolare del contratto di locazione, sig. -OMISSIS- con la dichiarazione depositata in giudizio.
La ricostruzione fattuale fatta dal ricorrente, al fine di giustificare la sua assenza dall’immobile in occasione dei controlli eseguiti dalla Polizia Locale, non è tuttavia verosimile.
In primo luogo, come evidenziato dal T.A.R. (e non specificamente contestato dal ricorrente), a riprova della stessa viene fornita la mera dichiarazione del connazionale, priva di oggettivi elementi di riscontro.
Inoltre, come si evince dalla suddetta relazione della Polizia Locale (non contestata in parte qua dall’appellante), l’appartamento, alla data dei sopralluoghi, risultava “ vuoto da tempo ” (e non da pochi giorni): senza considerare che è scarsamente plausibile che i lavori fossero già in corso dopo appena sei giorni dal verificarsi della presunta perdita d’acqua.
Discende dai rilievi che precedono che il richiedente non disponeva, alla data del perfezionamento del procedimento e nonostante il soccorso istruttorio esperito dall’Amministrazione, di una effettiva sistemazione alloggiativa, regolarmente comunicata all’ufficio procedente, tale non potersi ritenere quella indicata in riscontro al preavviso ex art. 10- bis l. n. 241/1990, in quanto non corrispondente ad una effettiva ed attuale condizione abitativa.
Deve solo aggiungersi che non sono suscettibili di inficiare il provvedimento impugnato le deduzioni dell’appellante intese a lamentare di essere stato indotto dall’Amministrazione a rinunciare al suo status di “ rifugiato ” (ritenuto incompatibile con il richiesto permesso di soggiorno) e ad evidenziare le gravi conseguenze derivanti dal provvedimento medesimo, tenuto conto del carattere vincolato dallo stesso assunto, in quanto derivante dalla riscontrata carenza di un presupposto per l’ottenimento del permesso di soggiorno.
Allo stesso modo, non sono suscettibili di sanare il vizio originario le sopravvenienze relative alla nuova sistemazione alloggiativa conseguita in Torino dal ricorrente, in quanto successive al provvedimento impugnato, avendo lo stesso T.A.R. affermato – senza che neanche per questo aspetto l’appellante formulasse specifiche censure – che “ non si può certo onerare nuovamente l’amministrazione di verificare se l’interessato disponga effettivamente di un ulteriore alloggio ”.
L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio di appello, mentre deve disporsi la conferma dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria dalla competente Commissione, non essendo l’infondatezza del gravame rilevabile in modo evidente ed ex ante , e liquidarsi il compenso spettante al difensore, come da richiesta depositata in atti, nella complessiva misura di € 3.000,00, oltre oneri di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 3227/2023, lo respinge.
Compensa le spese.
Ammette in via definitiva l’appellante al patrocinio a spese dello Stato e liquida il compenso spettante al difensore in complessivi € 3.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.