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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12959 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30868/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 30868/2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Valdinievole 11
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati. pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per
[...]
vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, nonché lo stato di disabilità grave o non grave ex art. 3, commi 3 e 1, L. 104/1992, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, limitatamente alla parte in cui non era stata riconosciuta la condizione utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, nonché alla decorrenza con cui era stato accertato lo stato di disabilità grave (da aprile 2025 e non già dalla data della domanda amministrativa del 2.4.2024), ha convenuto in giudizio l , affinché, previa CP_1
rinnovazione della CTU, fossero riconosciuti la condizione sanitaria utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, nonché lo stato di disabilità grave, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per eccessiva genericità delle censure e nel merito contestandone la fondatezza.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
pagina 2 di 7 tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, il CTU del giudizio di ATP, Dott.ssa ha così relazionato: Per_1
“Trattasi di anziana di 84 anni in discrete condizioni generali, normotipo, curata nell'igiene e nel vestiario. Lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio, qualche isolato deficit della memoria a breve termine, risponde a tono alle domande poste, in
pagina 3 di 7 atto disturbo neurocognitivo minore (MCI - Mild Cognitive Impairment) anche per deflessione del tono dell'umore in terapia a base di IN (Brintellix 15 gtt/die) introdotta a seguito di valutazione geriatrica eseguita il 5.4.2025 dal dott.
In comorbidità osteoporosi femorale (T-score – 2,6) e lombare (T- Persona_2
score - 3,3) con aumentato rischio frattura, artrosi diffusa in particolare a carico della colonna, delle articolazioni delle spalle e delle ginocchia a lieve-moderato impegno funzionale;
pregressa frattura diafisaria del radio destro trattata con infibulo senza limitazioni funzionali del gomito e del polso;
all'esame obiettivo si
s/veste autonomamente, esegue i passaggi di postura e la deambulazione in autonomia. Per quanto sopra rilevato e discusso, sulla base della documentazione versata in atti e prodotta al momento della visita peritale, ritengo che la ricorrente presenti difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (D.Lgs 508/88 e D.Lgs 124/98) e riduzione dell'autonomia - correlata all'età
– in misura tale da rendere necessaria un'assistenza socio-sanitaria (ex art. 3, c. 3,
Legge 104/92) con decorrenza da Aprile 2025. Vi è carenza dei requisiti sanitari per vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento essendo autonoma nelle attività della vita quotidiana ed essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Dal canto suo, la parte ricorrente, nel contestare tali conclusioni, si è limitata a sostenere che la valutazione operata dalla CTU sia “viziata da un'ingiustificata sottostima delle condizioni cliniche e funzionali della perizianda, con conseguente erronea esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento” e “decorrenza … limitata ad aprile 2025 (in relazione alla condizione di disabilità grave ex art. 3 L.
104/92)”, sul rilievo che “il quadro clinico assum[a] toni di maggiore gravità rispetto a quanto deducibile dalla formulazione diagnostica peritale” (v. consulenza di parte) e che “la combinazione delle pluripatologie e dei deficit cognitivi e motori determin[i] un bisogno effettivo e costante di assistenza eterogenea” (v. memoria di costituzione).
pagina 4 di 7 Premesso che la documentazione medica è stata, per stessa ammissione di parte, presa in considerazione dalla CTU nominata nel giudizio di ATP, manca nel ricorso, in ogni caso la valutazione dell'incidenza funzionale delle singole patologie, l'indicazione della percentuale di invalidità che si ritenere sia derivata per effetto di ciascuna di esse e poi l'indicazione della percentuale di invalidità totale, in sede di valutazione complessiva. In altre parole, la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo a quello espresso dal CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). La parte ricorrente, infatti, se da un lato lamenta la sommarietà dell'accertamento compiuto dal medico legale, dall'altro, non si premura di offrire una valida alternativa diagnostica, a sostegno della fondatezza della pretesa avanzata con l'odierno giudizio. Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Per completezza è bene evidenziare poi che nella stessa consulenza di parte allegata al ricorso ci si limita a rappresentare l'esistenza di un “quadro clinico … responsabile di una grandemente ridotta tolleranza agli sforzi su base cardiovascolare”, nonché di una “ridotta capacità motoria … e di autodeterminazione” e dunque di un quadro che non presenta i connotati di gravità per configurare il diritto all'indennità di accompagnamento. Nulla è dedotto poi al fine di far retroagire lo stato di disabilità grave, pur riconosciuto dalla CTU con decorrenza da aprile 2025, all'epoca della domanda amministrativa, risalente al 2 aprile 2024.
pagina 5 di 7 Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Considerato che però il CTU nominato nella fase di ATP ha accertato lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, a decorrere dal mese di aprile 2025; che detto accertamento non è stato contestato nei termini dall;
che CP_1
(correttamente) non è stato emesso decreto di omologa parziale;
nella presente sede va dichiarata la sussistenza delle predette condizioni sanitarie, con la relativa decorrenza.
Le spese di lite relative alla fase di ATP, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate nella misura della metà, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree e con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, ponendosi a carico dell' , parzialmente soccombente, la restante metà delle spese sostenute CP_1
dalla parte ricorrente.
Per quanto riguarda invece le spese della fase di opposizione agli esiti dell'ATP, rilevato che la parte ricorrente ha allegato l'insussistenza della condizione reddituale necessaria per la dichiarazione di non ripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c., esse vanno liquidate in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente a decorrere dal mese di aprile 2025 si trova nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- rigetta il ricorso in opposizione agli esiti dell'ATP e dunque la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di pagina 6 di 7 accompagnamento e la domanda di riconoscimento di una decorrenza anteriore dello stato di disabilità grave;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese della CP_1
fase di ATP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA, compensando tra le parti la restante metà;
- condanna la ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio di CP_1
opposizione agli esiti dell'ATP, liquidate in euro 2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
in persona del Giudice, dott.sa Amalia Savignano ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta la N.R.G. 30868/2025, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura in allegato al Parte_1
ricorso, dall'Avv. Ester Ferrari Morandi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Roma, Via Valdinievole 11
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti depositata in atti, dall'Avv. Simonetta Zannini Quirini, unitamente alla quale è elettivamente domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana, in Roma, Via C. Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione agli esiti dell'ATP;
CONCLUSIONI: per entrambe le parti, come nei rispettivi atti introduttivi, da intendersi, per quella parte, qui richiamati. pagina 1 di 7 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., ritualmente notificato, Parte_1
premesso di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo per
[...]
vedersi riconosciute le condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L. 18/1980, nonché lo stato di disabilità grave o non grave ex art. 3, commi 3 e 1, L. 104/1992, e di aver depositato, nei termini di legge, dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del detto procedimento, limitatamente alla parte in cui non era stata riconosciuta la condizione utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, nonché alla decorrenza con cui era stato accertato lo stato di disabilità grave (da aprile 2025 e non già dalla data della domanda amministrativa del 2.4.2024), ha convenuto in giudizio l , affinché, previa CP_1
rinnovazione della CTU, fossero riconosciuti la condizione sanitaria utile ai fini dell'indennità di accompagnamento, nonché lo stato di disabilità grave, a decorrere dalla domanda amministrativa o comunque dalla data ritenuta di giustizia.
L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1
ricorso per eccessiva genericità delle censure e nel merito contestandone la fondatezza.
All'udienza odierna, all'esito della discussione delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova preliminarmente ricordare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di
«contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio», con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u..
Questo giudizio (rectius, questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio,
pagina 2 di 7 tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della CTU impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
Anche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, astratta e assoluta, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso postula in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, dovendo contenere l´indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
Ebbene, nel caso di specie, pur non apparendo l'opposizione radicalmente inammissibile avendo la parte ricorrente comunque indicato, ancorché succintamente,
i motivi del dissenso, si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito avrebbe dovuto ritenere più grave il quadro patologico diagnosticato.
Diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, le conclusioni cui è pervenuto il
CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
In particolare, il CTU del giudizio di ATP, Dott.ssa ha così relazionato: Per_1
“Trattasi di anziana di 84 anni in discrete condizioni generali, normotipo, curata nell'igiene e nel vestiario. Lucida, ben orientata nel tempo e nello spazio, qualche isolato deficit della memoria a breve termine, risponde a tono alle domande poste, in
pagina 3 di 7 atto disturbo neurocognitivo minore (MCI - Mild Cognitive Impairment) anche per deflessione del tono dell'umore in terapia a base di IN (Brintellix 15 gtt/die) introdotta a seguito di valutazione geriatrica eseguita il 5.4.2025 dal dott.
In comorbidità osteoporosi femorale (T-score – 2,6) e lombare (T- Persona_2
score - 3,3) con aumentato rischio frattura, artrosi diffusa in particolare a carico della colonna, delle articolazioni delle spalle e delle ginocchia a lieve-moderato impegno funzionale;
pregressa frattura diafisaria del radio destro trattata con infibulo senza limitazioni funzionali del gomito e del polso;
all'esame obiettivo si
s/veste autonomamente, esegue i passaggi di postura e la deambulazione in autonomia. Per quanto sopra rilevato e discusso, sulla base della documentazione versata in atti e prodotta al momento della visita peritale, ritengo che la ricorrente presenti difficoltà persistenti gravi (100%) a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età (D.Lgs 508/88 e D.Lgs 124/98) e riduzione dell'autonomia - correlata all'età
– in misura tale da rendere necessaria un'assistenza socio-sanitaria (ex art. 3, c. 3,
Legge 104/92) con decorrenza da Aprile 2025. Vi è carenza dei requisiti sanitari per vedere riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento essendo autonoma nelle attività della vita quotidiana ed essendo in grado di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore”.
Dal canto suo, la parte ricorrente, nel contestare tali conclusioni, si è limitata a sostenere che la valutazione operata dalla CTU sia “viziata da un'ingiustificata sottostima delle condizioni cliniche e funzionali della perizianda, con conseguente erronea esclusione del diritto all'indennità di accompagnamento” e “decorrenza … limitata ad aprile 2025 (in relazione alla condizione di disabilità grave ex art. 3 L.
104/92)”, sul rilievo che “il quadro clinico assum[a] toni di maggiore gravità rispetto a quanto deducibile dalla formulazione diagnostica peritale” (v. consulenza di parte) e che “la combinazione delle pluripatologie e dei deficit cognitivi e motori determin[i] un bisogno effettivo e costante di assistenza eterogenea” (v. memoria di costituzione).
pagina 4 di 7 Premesso che la documentazione medica è stata, per stessa ammissione di parte, presa in considerazione dalla CTU nominata nel giudizio di ATP, manca nel ricorso, in ogni caso la valutazione dell'incidenza funzionale delle singole patologie, l'indicazione della percentuale di invalidità che si ritenere sia derivata per effetto di ciascuna di esse e poi l'indicazione della percentuale di invalidità totale, in sede di valutazione complessiva. In altre parole, la parte ricorrente neppure fornisce un quadro valutativo alternativo a quello espresso dal CTU nominato dal primo giudice;
sicché le censure rinvenibili nel ricorso si traducono in semplici generiche contestazioni rispetto alla valutazione cui è pervenuto il consulente, circa l'incidenza e l'entità del dato patologico;
valutazione non ritenuta corrispondente al diverso valore cui aspira la parte ricorrente (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004). La parte ricorrente, infatti, se da un lato lamenta la sommarietà dell'accertamento compiuto dal medico legale, dall'altro, non si premura di offrire una valida alternativa diagnostica, a sostegno della fondatezza della pretesa avanzata con l'odierno giudizio. Si verte, in conclusione nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n. 2151/2004).
Per completezza è bene evidenziare poi che nella stessa consulenza di parte allegata al ricorso ci si limita a rappresentare l'esistenza di un “quadro clinico … responsabile di una grandemente ridotta tolleranza agli sforzi su base cardiovascolare”, nonché di una “ridotta capacità motoria … e di autodeterminazione” e dunque di un quadro che non presenta i connotati di gravità per configurare il diritto all'indennità di accompagnamento. Nulla è dedotto poi al fine di far retroagire lo stato di disabilità grave, pur riconosciuto dalla CTU con decorrenza da aprile 2025, all'epoca della domanda amministrativa, risalente al 2 aprile 2024.
pagina 5 di 7 Si osserva che, in ogni caso, la descritta situazione non appare modificata nelle more, non essendo stato allegato alcun apprezzabile aggravamento – neppure paventato dalla relativa difesa - del quadro clinico della ricorrente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
L'opposizione spiegata deve dunque essere rigettata.
Considerato che però il CTU nominato nella fase di ATP ha accertato lo stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, a decorrere dal mese di aprile 2025; che detto accertamento non è stato contestato nei termini dall;
che CP_1
(correttamente) non è stato emesso decreto di omologa parziale;
nella presente sede va dichiarata la sussistenza delle predette condizioni sanitarie, con la relativa decorrenza.
Le spese di lite relative alla fase di ATP, liquidate come in dispositivo, possono essere compensate nella misura della metà, stante l'accoglimento solo parziale delle domande attoree e con decorrenza successiva alla domanda amministrativa, ponendosi a carico dell' , parzialmente soccombente, la restante metà delle spese sostenute CP_1
dalla parte ricorrente.
Per quanto riguarda invece le spese della fase di opposizione agli esiti dell'ATP, rilevato che la parte ricorrente ha allegato l'insussistenza della condizione reddituale necessaria per la dichiarazione di non ripetibilità ex art. 152 disp. att. c.p.c., esse vanno liquidate in applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- accerta e dichiara che la ricorrente a decorrere dal mese di aprile 2025 si trova nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992;
- rigetta il ricorso in opposizione agli esiti dell'ATP e dunque la domanda di accertamento delle condizioni sanitarie utili ai fini dell'indennità di pagina 6 di 7 accompagnamento e la domanda di riconoscimento di una decorrenza anteriore dello stato di disabilità grave;
- condanna l' a rifondere alla parte ricorrente la metà delle spese della CP_1
fase di ATP, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, metà liquidata in euro 750,00, oltre rimborso forfetario spese generali,
IVA e CPA, compensando tra le parti la restante metà;
- condanna la ricorrente a rifondere all' le spese del giudizio di CP_1
opposizione agli esiti dell'ATP, liquidate in euro 2.300,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA.
Roma, 16.12.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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