Articolo 3 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70
Articolo 2Articolo 4
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15 febbraio 1994
Art. 3. Raccolta statistica 1. Il Ministero dell'ambiente conclude un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con l'Unioncamere per la predisposizione, l'elaborazione e la comunicazione al pubblico di una raccolta statistica dei dati acquisiti sulla base del modello unico di dichiarazione. Tale raccolta e' articolata anche su base regionale o per ambiti significativi di territorio.
2. La raccolta statistica di cui al comma 1 contiene anche i dati relativi ai controlli effettuati ai sensi dell'articolo 4.
3. L'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) compie studi e ricerche sulle materie disciplinate dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, utilizzando i dati contenuti nella raccolta statistica di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1994