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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9988 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32225/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Rel.
DO OT DI
Mariachiara Vanini DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32225/2025 promossa da: con Direttore il Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Almeida, titolare della Carta Professionale
n. regolarmente registrata presso l'Ordine degli Avvocati del Portogallo, giusta Num_1 procura in calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
ATTRICE
Contro
Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento UE Europeo n. 861/2007
*
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data 4 settembre 2025, chiedendo la condanna della convenuta al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico pagina 1 di 6 dell'opera fotografica realizzata dal Sig. i cui diritti economici Parte_2 esclusivi sulle immagini fotografiche sono detenuti dall'attrice (con atto del 30 giugno
2020, All. C1), allegando che:
- l'opera fotografica oggetto della causa soddisfa i requisiti per la tutela del diritto d'autore ai sensi dell'art 6 Dir. 2006/116/CE in quanto riflette la personalità dell'autore;
- la società convenuta che gestisce il social media Facebook Controparte_2 https://www.facebook.com/IdolGinOfficial, senza autorizzazione e per finalità commerciali, ha utilizzato la foto intitolata “Piazza del Duomo | Milan, Italy” di creazione di
[...]
(All. C3); Per_1
- la fotografia è stata pubblicata sulla pagina Facebook della società convenuta in data 4 ottobre 2020, con acquisizione della prova in data 28 settembre 2021 (All. C3);
- la fotografia risulta ancora accessibile al medesimo URL alla data del 18 giugno 2025 (All.
C5);
- in data 30 settembre 2021, l'attrice ha riferito di aver ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione (giova anticipare, in proposito, che tale circostanza, tuttavia, è dedotta senza essere supportata da alcun documento);
- la violazione è ancora in corso;
- l'attore ha ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione con comunicazione del 22 luglio 2025 (All. C6);
- la fotografia è una creazione del fotografo ed è stata pubblicata sul sito Parte_2 dell'attore in data 9 settembre 2018 con la data di creazione, il nome dell'autore, data e anno di pubblicazione accanto all'immagine.
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagini” tramite Google sarebbe stata idonea ad indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e dove viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il DI ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007.
In data 23 settembre 2025 il procedimento è stato comunicato alla società convenuta a mezzo
PEC.
pagina 2 di 6 3.Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.
4.Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo
Regolamento Europeo, è emessa sentenza.
4. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex art. 496, 2° co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco.
5. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento
Europeo n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attrice ha, invero, la propria sede legale in Portogallo, mentre il convenuto ha la sede legale in Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
6. Nel merito, la domanda proposta è fondata nei limiti di seguito precisati.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.90
e ss. l. a.
Come noto, le produzioni fotografiche beneficiano di diversa tutela a seconda della loro qualificazione come opere dell'ingegno, connotate da creatività ed originalità o di fotografie semplici. Le prime, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 1 e 2, n. 7, l.a., godono della tutela del diritto d'autore, mentre le fotografie semplici beneficiano della tutela dei diritti connessi in conformità al disposto degli artt. 87 ss. l.a.
La tutela del diritto d'autore presuppone il carattere creativo ed originale dell'opera fotografica che è l'espressione di un'attività intellettuale creativa in grado di comunicare la personalità dell'autore e di suscitare nell'osservatore suggestioni ulteriori rispetto alla pagina 3 di 6 rappresentazione della realtà oggettiva cristallizzata nello scatto (tra le tante Cass.
33599/2024; Cass. 8425/2000; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/06/2024; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa,
04/12/2019).
A differenza delle opere fotografiche, le fotografie semplici, pur di elevato livello qualitativo, si limitano a riprodurre la realtà esterna senza una sostanziale rielaborazione da parte dell'autore, non consentendo di distinguere la realtà ritratta nella fotografia da altre analoghe riproduzioni dello stesso soggetto.
Nel caso di specie la foto in esame, pur di elevato livello di qualità, si limita a riprodurre il
Duomo e la piazza del Duomo. Tuttavia, poiché una buona esecuzione tecnica e scelte formali minime, quali la modifica del colore, attraverso accorgimenti tecnici, non sono idonee a conferire alla fotografia il carattere creativo di cui all'art 2 l.a., ritiene il tribunale che la foto in oggetto possa beneficiare solo della tutela dei diritti connessi ex art. 87 l.a.con alcune scelte
L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).
La foto è stata infatti pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti nella quale sono chiaramente indicati il nome di colui che è titolare dei diritti fotografici e la data dello scatto (inter alia, T. Roma Sezione specializzata in materia d'impresa, n. 1207/2015).
È dunque accertata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta per aver illecitamente utilizzato l'immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 4 ottobre 2020 (All. C3) al 18 giugno 2025 (All. C5) sul proprio sito.
6. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sia congruo assumere come parametro le tariffe concordate per i “canoni di licenza con attribuzione”, così come documentate dalla società con il deposito di fatture Parte_1
(pag. 6 All. C4).
pagina 4 di 6 Ritiene il Collegio di non applicare importi superiori o aumenti ai fini della quantificazione del danno, poiché non risulta documentata alcuna iniziativa diligente della società attrice successivamente alla scoperta della violazione (settembre 2021) e fino a pochi giorni prima dell'instaurazione del presente giudizio: infatti, l'attrice si è limitata a produrre una comunicazione del 22 luglio 2025 (All. C6) – senza tuttavia prova dell'effettivo invio e dell'effettiva ricezione - e, quindi, una diffida con data successiva allo screenshot del 18 giugno 2025 (All. C5), nonostante a sua detta avesse scoperto sin dal settembre 2021 la violazione.
Applicati i valori indicati dalla stessa società per i canoni di licenza fino a 5 anni Parte_1
(pag. 6 All. C4), il danno è liquidato, in moneta attuale, in € 2.860,00 oltre interessi legali dal
18 giugno 2025, data di cessazione dell'illecito; gli interessi legali vanno calcolati sulla somma devalutata alla data dell'illecito sopra menzionata e via via rivalutata ad oggi.
7. Spese. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta. Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico. Esse sono liquidate, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit), e dell'assenza della fase istruttoria e decisionale.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, si liquida a titolo di spese processuali, l'importo di € 850,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese non imponibili per € 223,00, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3 confronti di così provvede: Controparte_2
pagina 5 di 6 - condanna la convenuta Controparte_1
al versamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €
[...]
2.860,00 oltre interessi legali dal 18 giugno 2025 al saldo come in motivazione.
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attore, in euro 850,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente rel. dott.ssa Silvia Giani
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Giani Presidente Rel.
DO OT DI
Mariachiara Vanini DI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32225/2025 promossa da: con Direttore il Sig. Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Taine Alcides De Almeida, titolare della Carta Professionale
n. regolarmente registrata presso l'Ordine degli Avvocati del Portogallo, giusta Num_1 procura in calce all'allegato 1 dell'atto introduttivo
ATTRICE
Contro
Controparte_1
CONVENUTA
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento UE Europeo n. 861/2007
*
MOTIVAZIONE
1. L'attrice ha promosso il presente procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n. 861/2007, con atto depositato in cancelleria in data 4 settembre 2025, chiedendo la condanna della convenuta al Controparte_2 risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico pagina 1 di 6 dell'opera fotografica realizzata dal Sig. i cui diritti economici Parte_2 esclusivi sulle immagini fotografiche sono detenuti dall'attrice (con atto del 30 giugno
2020, All. C1), allegando che:
- l'opera fotografica oggetto della causa soddisfa i requisiti per la tutela del diritto d'autore ai sensi dell'art 6 Dir. 2006/116/CE in quanto riflette la personalità dell'autore;
- la società convenuta che gestisce il social media Facebook Controparte_2 https://www.facebook.com/IdolGinOfficial, senza autorizzazione e per finalità commerciali, ha utilizzato la foto intitolata “Piazza del Duomo | Milan, Italy” di creazione di
[...]
(All. C3); Per_1
- la fotografia è stata pubblicata sulla pagina Facebook della società convenuta in data 4 ottobre 2020, con acquisizione della prova in data 28 settembre 2021 (All. C3);
- la fotografia risulta ancora accessibile al medesimo URL alla data del 18 giugno 2025 (All.
C5);
- in data 30 settembre 2021, l'attrice ha riferito di aver ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione (giova anticipare, in proposito, che tale circostanza, tuttavia, è dedotta senza essere supportata da alcun documento);
- la violazione è ancora in corso;
- l'attore ha ingiunto alla convenuta l'immediata cessazione della violazione con comunicazione del 22 luglio 2025 (All. C6);
- la fotografia è una creazione del fotografo ed è stata pubblicata sul sito Parte_2 dell'attore in data 9 settembre 2018 con la data di creazione, il nome dell'autore, data e anno di pubblicazione accanto all'immagine.
Secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagini” tramite Google sarebbe stata idonea ad indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e dove viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
2. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il DI ordinava alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007.
In data 23 settembre 2025 il procedimento è stato comunicato alla società convenuta a mezzo
PEC.
pagina 2 di 6 3.Il convenuto non si è costituito nonostante il decorso di trenta giorni dalla notifica del modulo di domanda, rimanendo contumace al processo.
4.Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo
Regolamento Europeo, è emessa sentenza.
4. Il procedimento europeo è disciplinato dalle disposizioni processuali dello Stato membro in cui esso si svolge. Pertanto, dichiarata la contumacia della convenuta, non trova applicazione, nel nostro ordinamento, al pari di quello francese (ex art. 472, 2° co., c.p.c.) e di quello spagnolo ex art. 496, 2° co., L.E.C., il meccanismo automatico di ficta confessio, poiché non è espressamente contemplato nel diritto processuale italiano (art. 291 ss. c.p.c.) e ciò a differenza del default judgment inglese e del Versäumnisurteil tedesco e austriaco.
5. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento
Europeo n. 861/2007, modificato dal Regolamento (UE) n. 2421/2015, può trovare ivi applicazione in quanto il petitum attoreo è inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attrice ha, invero, la propria sede legale in Portogallo, mentre il convenuto ha la sede legale in Italia, nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del presente Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione del diritto d'autore delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
6. Nel merito, la domanda proposta è fondata nei limiti di seguito precisati.
La fotografia in esame rientra nell'ambito di tutela delle fotografie semplici di cui agli artt.90
e ss. l. a.
Come noto, le produzioni fotografiche beneficiano di diversa tutela a seconda della loro qualificazione come opere dell'ingegno, connotate da creatività ed originalità o di fotografie semplici. Le prime, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 1 e 2, n. 7, l.a., godono della tutela del diritto d'autore, mentre le fotografie semplici beneficiano della tutela dei diritti connessi in conformità al disposto degli artt. 87 ss. l.a.
La tutela del diritto d'autore presuppone il carattere creativo ed originale dell'opera fotografica che è l'espressione di un'attività intellettuale creativa in grado di comunicare la personalità dell'autore e di suscitare nell'osservatore suggestioni ulteriori rispetto alla pagina 3 di 6 rappresentazione della realtà oggettiva cristallizzata nello scatto (tra le tante Cass.
33599/2024; Cass. 8425/2000; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/06/2024; Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa,
04/12/2019).
A differenza delle opere fotografiche, le fotografie semplici, pur di elevato livello qualitativo, si limitano a riprodurre la realtà esterna senza una sostanziale rielaborazione da parte dell'autore, non consentendo di distinguere la realtà ritratta nella fotografia da altre analoghe riproduzioni dello stesso soggetto.
Nel caso di specie la foto in esame, pur di elevato livello di qualità, si limita a riprodurre il
Duomo e la piazza del Duomo. Tuttavia, poiché una buona esecuzione tecnica e scelte formali minime, quali la modifica del colore, attraverso accorgimenti tecnici, non sono idonee a conferire alla fotografia il carattere creativo di cui all'art 2 l.a., ritiene il tribunale che la foto in oggetto possa beneficiare solo della tutela dei diritti connessi ex art. 87 l.a.con alcune scelte
L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).
La foto è stata infatti pubblicata su una pagina web riconducibile al titolare dei diritti nella quale sono chiaramente indicati il nome di colui che è titolare dei diritti fotografici e la data dello scatto (inter alia, T. Roma Sezione specializzata in materia d'impresa, n. 1207/2015).
È dunque accertata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta per aver illecitamente utilizzato l'immagine per fini pubblicitari e per finalità promozionali, per un periodo di tempo individuabile dal 4 ottobre 2020 (All. C3) al 18 giugno 2025 (All. C5) sul proprio sito.
6. Venendo alla quantificazione del danno, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, sia congruo assumere come parametro le tariffe concordate per i “canoni di licenza con attribuzione”, così come documentate dalla società con il deposito di fatture Parte_1
(pag. 6 All. C4).
pagina 4 di 6 Ritiene il Collegio di non applicare importi superiori o aumenti ai fini della quantificazione del danno, poiché non risulta documentata alcuna iniziativa diligente della società attrice successivamente alla scoperta della violazione (settembre 2021) e fino a pochi giorni prima dell'instaurazione del presente giudizio: infatti, l'attrice si è limitata a produrre una comunicazione del 22 luglio 2025 (All. C6) – senza tuttavia prova dell'effettivo invio e dell'effettiva ricezione - e, quindi, una diffida con data successiva allo screenshot del 18 giugno 2025 (All. C5), nonostante a sua detta avesse scoperto sin dal settembre 2021 la violazione.
Applicati i valori indicati dalla stessa società per i canoni di licenza fino a 5 anni Parte_1
(pag. 6 All. C4), il danno è liquidato, in moneta attuale, in € 2.860,00 oltre interessi legali dal
18 giugno 2025, data di cessazione dell'illecito; gli interessi legali vanno calcolati sulla somma devalutata alla data dell'illecito sopra menzionata e via via rivalutata ad oggi.
7. Spese. Le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della parte convenuta. Pur non essendovi obbligo di patrocinio, nel caso di specie la parte si è costituita a mezzo di difensore, come era suo diritto.
Vanno dunque rimborsati all'attore le spese processuali sostenute e i compensi determinati dalla presenza del rappresentante tecnico. Esse sono liquidate, tenendo conto dei valori assolutamente modesti della causa, degli obiettivi che si propone il procedimento europeo, di semplicità e di contenimento delle spese processuali, oltre che di proporzione con il valore della causa e di necessità delle spese sostenute (Regolamento cit), e dell'assenza della fase istruttoria e decisionale.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei parametri minimi di cui al DM n. 55/2014, applicati solo con riguardo alla fase introduttiva e di studio, si liquida a titolo di spese processuali, l'importo di € 850,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, spese non imponibili per € 223,00, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_3 confronti di così provvede: Controparte_2
pagina 5 di 6 - condanna la convenuta Controparte_1
al versamento, in favore dell'attore, della somma complessiva di €
[...]
2.860,00 oltre interessi legali dal 18 giugno 2025 al saldo come in motivazione.
- Condanna la convenuta alla rifusione integrale delle spese processuali liquidate, in favore dell'attore, in euro 850,00 per compensi, oltre ad euro 223,00 per spese non imponibili, nonché spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio del 4 dicembre 2025
Il Presidente rel. dott.ssa Silvia Giani
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