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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2249/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2249/2024 promossa da:
AR ÁC OR (indicato anche come AR AN OR), nato in [...]/PR,
Brasile, il 25/02/1971, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore SA UB de SO ÁC (indicata anche come SA
UB de SO AN), nata in [...]/SC, Brasile, l'01/05/1975, sulla figlia minore VÍ
ÁC (indicata anche come VÍ AN), nata in [...]ú/SC, Brasile, il
09/09/2008; ME ÁC (indicata anche come ME AN), nata in [...] - Bougeris
– GE, Svizzera, il 18/07/2006, residenti in Avenida São Paulo 2508 ap.to 401 – Edificio Maison
Heritage, 87.010-355 Maringá/PR, Brasile.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Alessandra Silicani del Foro di
Velletri (C.F.: ) come da procure in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._1 studio legale dell'Avvocato sito in Grottaferrata (RM), Via dell'Artigianato, n. 6.
ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 17.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano OR
AN, nato a [...] il giorno 03.03.1863 (doc. n. 1), il quale si univa in matrimonio il 23/02/1888 a SA IC (RC) con la Sig.ra NZ IC (doc.n.2).
Il Sig. OR AN emigrava in Brasile e vi decedeva il 13/09/1949 (doc.n.3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (doc. n. 4).
In data 06/02/1896, dall'unione tra AN OR e NZ IC nasceva a Buenos
Aires, Argentina, il loro figlio ÁS AN (doc. n. 5) il quale in data 25/02/1922 si univa in matrimonio in Ribeirão Preto/SP, Brasile, con ZA LL (doc. n 6). Il discendente ÁS
AN decedeva in Brasile il 23/12/1972 (doc. n. 7).
Dalla predetta unione nasceva il 23/09/1926 in Ribeirão Preto/SP, Brasile, AR AN (doc.
n.8), il quale morì l'11/03/2001 in Maringá/PR, Brasile (doc. n.9).
Dall'unione tra AR AN e LZ VI de BA nasceva, in data 25/02/1971, AR
ÁC OR, attuale ricorrente (doc. n. 10). Il 20/04/2001, in Balnerário Cambioriú/SC, Brasile, il ricorrente si sposava con SA UB de SO, la quale acquisiva il nome di SA UB de SO
ÁC (doc. n.11).
Dalla loro unione matrimoniale nascevano le figlie, attuali ricorrenti, ME ÁC, il
18/07/2006 in Chêne - Bougeris – GE, Svizzera (doc. n. 12), e VÍ ÁC, il 09/09/2008 in
Balneário Camboriú/SC, Brasile (doc. n. 13), minore rappresentata dai rispettivi genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti da cittadino italiano, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, provvedendo, altresì, alle relative comunicazioni.
Il Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
22.02.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 29/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte avvenuto il 26/02/2025, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
2 ***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite e dei discendenti che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti, non vi sono dubbi sul fatto che si tratti della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot.
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato
3 elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'Interno e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
4 Ebbene, nel merito, la difesa ha rappresentato che gli odierni ricorrenti sono discendenti in linea retta da OR AN, cittadino italiano che non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza, validamente trasmessa ai successivi discendenti fino agli attuali istanti, come comprovato da idonea documentazione – tradotta e munita di Apostille – attestante la continuità dell'albero genealogico e la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis (doc. n. 16). In considerazione della trasmissione in linea paterna, i ricorrenti avrebbero potuto intraprendere il procedimento amministrativo presso il Consolato Generale d'Italia competente, sito in Curitiba. Tuttavia, la difesa ha evidenziato l'eccessiva durata dei tempi di attesa per la definizione del procedimento, quantificabili in circa dieci anni, in palese violazione del termine massimo di 730 giorni stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33.
È stata altresì sottolineata l'impossibilità di accedere al sistema di prenotazione consolare
“Prenot@mi”, costantemente privo di disponibilità, nonché la mancanza di trasparenza nelle modalità di gestione delle pratiche, assegnate unicamente tramite numero progressivo, senza indicazione dell'anno di iscrizione.
Tale situazione di stallo amministrativo, caratterizzata da un'attesa sine die, integra – secondo la prospettazione difensiva – una lesione del principio di ragionevole durata del procedimento e, di fatto, un diniego implicito del diritto al riconoscimento della cittadinanza, fondando così l'interesse dei ricorrenti ad adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere tutela.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa ha prodotto una documentazione probatoria puntuale e coerente, idonea a comprovare sia la veridicità delle circostanze rappresentate, sia la totale ineffettività del canale amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, è stata depositata una comunicazione ufficiale pubblicata il 19 febbraio 2024 sul sito del Consolato Generale d'Italia a Curitiba, relativa alla convocazione dei richiedenti inseriti nella lista d'attesa dal n. 64.001 al n. 70.000, con validità fino al 29 novembre 2024. Il documento attesta che le pratiche vengono esaminate esclusivamente sulla base di un numero progressivo, senza indicazione dell'anno di iscrizione, e che l'avanzamento è subordinato alla disponibilità di appuntamenti da concordare direttamente con il Consolato o con altra rappresentanza consolare (doc. n. 14). Tale elemento conferma quanto affermato dalla difesa circa la mancanza di trasparenza del sistema e l'assenza di certezze sui tempi di trattazione.
A supporto di ciò, è stata altresì allegata una pagina del sito “Insieme”, risalente al 14 ottobre 2019, in cui si riportano dati ufficiali sulle tempistiche di convocazione dei Consolati italiani in Brasile, dai quali emerge che, già all'epoca, il Consolato di Curitiba era fermo alle domande presentate nel 2016.
Dato che tale informazione precede l'emergenza pandemica, è ragionevole ritenere che i tempi di attesa si siano ulteriormente dilatati (doc. n. 15).
5 Con note scritte depositate in data 26 febbraio 2025, la difesa ha ulteriormente chiarito che tutti i
Consolati italiani in Brasile – e, in particolare, quello di Curitiba, territorialmente competente nella presente fattispecie – non rispettano il termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33, impiegando mediamente 4-5 anni per la definizione delle istanze. Il Consolato di Curitiba, infatti, riceve circa 10.000 richieste l'anno, ma ne evaderebbe meno della metà. A tal proposito, è stato richiamato un documento ufficiale trasmesso dal Ministero degli Affari Esteri a tutte le sedi dell'Avvocatura dello Stato, in cui sono riportate le tempistiche effettive di ciascun
Consolato e il volume delle domande ricevute (doc. n. 1).
È stato inoltre prodotto un aggiornamento pubblicato sul sito del Consolato di Curitiba, da cui risulta che tra marzo e settembre 2025 verranno esaminate le istanze comprese tra il n. 70.001 e il n. 76.000
(doc. n. 2), a fronte della precedente fascia (64.001–70.000) trattata nel 2024 (doc. n. 14). Se, come affermato dal Ministero degli Esteri, le domande annuali sono circa 10.000, ne consegue che l'amministrazione riesce a definire ogni anno una quantità largamente inferiore a quella in entrata, generando una paralisi sistemica incompatibile con il principio di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.
Per quanto concerne l'accesso al sistema di prenotazione “Prenot@mi”, la difesa ha documentato di aver inviato, in data 3 febbraio 2024, una pec al Consolato di Curitiba rappresentando l'impossibilità, per i propri assistiti, di accedere alla piattaforma a causa della costante assenza di disponibilità (doc. nn. 3 e 4). Tale comunicazione è rimasta priva di riscontro.
In aggiunta, sono stati prodotti numerosi print screen a dimostrazione dei tentativi infruttuosi effettuati dai ricorrenti tra il 27 gennaio e il 26 febbraio 2025, da cui emerge chiaramente la persistente indisponibilità di appuntamenti per il servizio richiesto. I tentativi sono stati effettuati da AR
AN OR e ME AS, in giorni e orari differenti, ma con identico esito negativo (doc. nn. 5–12).
Tale compendio documentale dimostra in modo inequivocabile che i ricorrenti hanno posto in essere ogni sforzo ragionevolmente esigibile per attivare il procedimento amministrativo previsto, trovandosi tuttavia dinanzi a una situazione di completa paralisi burocratica, che ha di fatto impedito sia l'avvio che la conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, risulta provata l'assoluta ineffettività del canale consolare e l'impossibilità per i ricorrenti di vedere tutelato il proprio diritto in via amministrativa. Ne discende, da un lato, la piena legittimità del ricorso giurisdizionale quale unico strumento effettivo di tutela, e dall'altro, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero resistente, in quanto priva di riscontro concreto. L'assenza di un'alternativa praticabile rafforza, dunque, la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, fondato su un diritto soggettivo pieno e meritevole
6 di tutela.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
7 l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
OR AN moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 29.07.2024, dal Ministero della Giustizia e
Pubblica Sicurezza, Dipartimento per gli Affari di Giustizia– Dipartimento di Migrazioni, nel quale
è riportato: “NON RISULTA, fino a data odierna, registrazione di naturalizzazione a nome di OR
AS, figlio di sconosciuto e sconosciuto, nato in [...] il [...]” (doc. n. 4). Orbene, in quanto italiano, OR AS trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del
Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Ministero dell'Interno né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 26.04.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
9
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 2249/2024 promossa da:
AR ÁC OR (indicato anche come AR AN OR), nato in [...]/PR,
Brasile, il 25/02/1971, in proprio e in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, congiuntamente all'altro genitore SA UB de SO ÁC (indicata anche come SA
UB de SO AN), nata in [...]/SC, Brasile, l'01/05/1975, sulla figlia minore VÍ
ÁC (indicata anche come VÍ AN), nata in [...]ú/SC, Brasile, il
09/09/2008; ME ÁC (indicata anche come ME AN), nata in [...] - Bougeris
– GE, Svizzera, il 18/07/2006, residenti in Avenida São Paulo 2508 ap.to 401 – Edificio Maison
Heritage, 87.010-355 Maringá/PR, Brasile.
Tutti rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Alessandra Silicani del Foro di
Velletri (C.F.: ) come da procure in atti, ed elettivamente domiciliati presso lo C.F._1 studio legale dell'Avvocato sito in Grottaferrata (RM), Via dell'Artigianato, n. 6.
ricorrenti contro
MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 17.09.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano OR
AN, nato a [...] il giorno 03.03.1863 (doc. n. 1), il quale si univa in matrimonio il 23/02/1888 a SA IC (RC) con la Sig.ra NZ IC (doc.n.2).
Il Sig. OR AN emigrava in Brasile e vi decedeva il 13/09/1949 (doc.n.3), senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (doc. n. 4).
In data 06/02/1896, dall'unione tra AN OR e NZ IC nasceva a Buenos
Aires, Argentina, il loro figlio ÁS AN (doc. n. 5) il quale in data 25/02/1922 si univa in matrimonio in Ribeirão Preto/SP, Brasile, con ZA LL (doc. n 6). Il discendente ÁS
AN decedeva in Brasile il 23/12/1972 (doc. n. 7).
Dalla predetta unione nasceva il 23/09/1926 in Ribeirão Preto/SP, Brasile, AR AN (doc.
n.8), il quale morì l'11/03/2001 in Maringá/PR, Brasile (doc. n.9).
Dall'unione tra AR AN e LZ VI de BA nasceva, in data 25/02/1971, AR
ÁC OR, attuale ricorrente (doc. n. 10). Il 20/04/2001, in Balnerário Cambioriú/SC, Brasile, il ricorrente si sposava con SA UB de SO, la quale acquisiva il nome di SA UB de SO
ÁC (doc. n.11).
Dalla loro unione matrimoniale nascevano le figlie, attuali ricorrenti, ME ÁC, il
18/07/2006 in Chêne - Bougeris – GE, Svizzera (doc. n. 12), e VÍ ÁC, il 09/09/2008 in
Balneário Camboriú/SC, Brasile (doc. n. 13), minore rappresentata dai rispettivi genitori.
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis in quanto discendenti da cittadino italiano, ordinando al Ministero dell'Interno e, per esso, all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana, provvedendo, altresì, alle relative comunicazioni.
Il Ministero dell'Interno, in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data
22.02.2025, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile e infondata.
Il Pubblico Ministero apponeva il visto.
All'udienza del 29/02/2025, sostituita con il deposito di note scritte avvenuto il 26/02/2025, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, riservava il deposito della sentenza.
2 ***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], pertanto in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite e dei discendenti che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti, non vi sono dubbi sul fatto che si tratti della medesima persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia, con la circolare n. 56-6/420 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo Ministero di Grazia e Giustizia nella nota del 28 settembre 1998 (prot.
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato
3 elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Orbene, nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al Ministero dell'Interno e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente.
A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07.08.1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi. Nello specifico, in applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice.
4 Ebbene, nel merito, la difesa ha rappresentato che gli odierni ricorrenti sono discendenti in linea retta da OR AN, cittadino italiano che non ha mai rinunciato alla propria cittadinanza, validamente trasmessa ai successivi discendenti fino agli attuali istanti, come comprovato da idonea documentazione – tradotta e munita di Apostille – attestante la continuità dell'albero genealogico e la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis (doc. n. 16). In considerazione della trasmissione in linea paterna, i ricorrenti avrebbero potuto intraprendere il procedimento amministrativo presso il Consolato Generale d'Italia competente, sito in Curitiba. Tuttavia, la difesa ha evidenziato l'eccessiva durata dei tempi di attesa per la definizione del procedimento, quantificabili in circa dieci anni, in palese violazione del termine massimo di 730 giorni stabilito dall'art. 3 del D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33.
È stata altresì sottolineata l'impossibilità di accedere al sistema di prenotazione consolare
“Prenot@mi”, costantemente privo di disponibilità, nonché la mancanza di trasparenza nelle modalità di gestione delle pratiche, assegnate unicamente tramite numero progressivo, senza indicazione dell'anno di iscrizione.
Tale situazione di stallo amministrativo, caratterizzata da un'attesa sine die, integra – secondo la prospettazione difensiva – una lesione del principio di ragionevole durata del procedimento e, di fatto, un diniego implicito del diritto al riconoscimento della cittadinanza, fondando così l'interesse dei ricorrenti ad adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere tutela.
A sostegno delle proprie argomentazioni, la difesa ha prodotto una documentazione probatoria puntuale e coerente, idonea a comprovare sia la veridicità delle circostanze rappresentate, sia la totale ineffettività del canale amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
In particolare, è stata depositata una comunicazione ufficiale pubblicata il 19 febbraio 2024 sul sito del Consolato Generale d'Italia a Curitiba, relativa alla convocazione dei richiedenti inseriti nella lista d'attesa dal n. 64.001 al n. 70.000, con validità fino al 29 novembre 2024. Il documento attesta che le pratiche vengono esaminate esclusivamente sulla base di un numero progressivo, senza indicazione dell'anno di iscrizione, e che l'avanzamento è subordinato alla disponibilità di appuntamenti da concordare direttamente con il Consolato o con altra rappresentanza consolare (doc. n. 14). Tale elemento conferma quanto affermato dalla difesa circa la mancanza di trasparenza del sistema e l'assenza di certezze sui tempi di trattazione.
A supporto di ciò, è stata altresì allegata una pagina del sito “Insieme”, risalente al 14 ottobre 2019, in cui si riportano dati ufficiali sulle tempistiche di convocazione dei Consolati italiani in Brasile, dai quali emerge che, già all'epoca, il Consolato di Curitiba era fermo alle domande presentate nel 2016.
Dato che tale informazione precede l'emergenza pandemica, è ragionevole ritenere che i tempi di attesa si siano ulteriormente dilatati (doc. n. 15).
5 Con note scritte depositate in data 26 febbraio 2025, la difesa ha ulteriormente chiarito che tutti i
Consolati italiani in Brasile – e, in particolare, quello di Curitiba, territorialmente competente nella presente fattispecie – non rispettano il termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 17 gennaio 2014, n. 33, impiegando mediamente 4-5 anni per la definizione delle istanze. Il Consolato di Curitiba, infatti, riceve circa 10.000 richieste l'anno, ma ne evaderebbe meno della metà. A tal proposito, è stato richiamato un documento ufficiale trasmesso dal Ministero degli Affari Esteri a tutte le sedi dell'Avvocatura dello Stato, in cui sono riportate le tempistiche effettive di ciascun
Consolato e il volume delle domande ricevute (doc. n. 1).
È stato inoltre prodotto un aggiornamento pubblicato sul sito del Consolato di Curitiba, da cui risulta che tra marzo e settembre 2025 verranno esaminate le istanze comprese tra il n. 70.001 e il n. 76.000
(doc. n. 2), a fronte della precedente fascia (64.001–70.000) trattata nel 2024 (doc. n. 14). Se, come affermato dal Ministero degli Esteri, le domande annuali sono circa 10.000, ne consegue che l'amministrazione riesce a definire ogni anno una quantità largamente inferiore a quella in entrata, generando una paralisi sistemica incompatibile con il principio di efficienza e tempestività dell'azione amministrativa.
Per quanto concerne l'accesso al sistema di prenotazione “Prenot@mi”, la difesa ha documentato di aver inviato, in data 3 febbraio 2024, una pec al Consolato di Curitiba rappresentando l'impossibilità, per i propri assistiti, di accedere alla piattaforma a causa della costante assenza di disponibilità (doc. nn. 3 e 4). Tale comunicazione è rimasta priva di riscontro.
In aggiunta, sono stati prodotti numerosi print screen a dimostrazione dei tentativi infruttuosi effettuati dai ricorrenti tra il 27 gennaio e il 26 febbraio 2025, da cui emerge chiaramente la persistente indisponibilità di appuntamenti per il servizio richiesto. I tentativi sono stati effettuati da AR
AN OR e ME AS, in giorni e orari differenti, ma con identico esito negativo (doc. nn. 5–12).
Tale compendio documentale dimostra in modo inequivocabile che i ricorrenti hanno posto in essere ogni sforzo ragionevolmente esigibile per attivare il procedimento amministrativo previsto, trovandosi tuttavia dinanzi a una situazione di completa paralisi burocratica, che ha di fatto impedito sia l'avvio che la conclusione del procedimento entro i termini di legge.
Alla luce delle circostanze sopra esposte, risulta provata l'assoluta ineffettività del canale consolare e l'impossibilità per i ricorrenti di vedere tutelato il proprio diritto in via amministrativa. Ne discende, da un lato, la piena legittimità del ricorso giurisdizionale quale unico strumento effettivo di tutela, e dall'altro, l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero resistente, in quanto priva di riscontro concreto. L'assenza di un'alternativa praticabile rafforza, dunque, la sussistenza dell'interesse ad agire dei ricorrenti, fondato su un diritto soggettivo pieno e meritevole
6 di tutela.
Ciò detto, per quanto attiene ai cittadini italiani emigrati in Brasile in epoca pre-costituzionale, occorre richiamare la posizione costante della giurisprudenza rispetto al c.d. “Decreto della Grande
Naturalizzazione brasiliana” del 1889 che stabiliva che “sarebbero stati considerati cittadini brasiliani tutti gli stranieri residenti in [...]alla data del 15 novembre 1889, salvo dichiarazione in contrario fatta innanzi al rispettivo comune, nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del Decreto”.
La citata norma non fu ritenuta applicabile dalla giurisprudenza e in tal senso rileva la sentenza della
Corte di cassazione di Napoli del 05.10.1907 che sottolineò che ai sensi delle disposizioni generali del Codice Civile del 1865, all'epoca vigente, in nessun caso le leggi di un paese straniero potevano derogare alle leggi proibitive del regno e che concernono le persone, i beni e gli atti. La cittadinanza sulla base delle leggi dell'epoca si perdeva solo in caso di rinuncia espressa o trasferimento della residenza all'estero ovvero in caso di ottenimento della cittadinanza estera (art. 11, comma 1, c.c. Del
1865). La successiva legge n. 555/1912, in linea di continuità con il disposto suddetto, poneva in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza dovesse sostanziarsi in un atto consapevole e volontario stante la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale e assoluto, permanente e imprescrittibile.
Invero, già nella vigenza della precedente normativa di cui al Codice civile la perdita della cittadinanza poteva conseguire solo ed esclusivamente ad un atto volontario del cittadino da cui potesse desumersi una rinuncia tacita alla cittadinanza italiana (cfr. Cass. SU n. 25317/2022:
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l.
n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Ne consegue che la cittadinanza brasiliana “iure loci” non può mai comportare la perdita della cittadinanza da parte dei discendenti di un avo, in mancanza di un atto volontario (come, ad esempio,
7 l'iscrizione alle liste elettorali), da cui potersi desumere inequivocabilmente detta volontà.
Anche alla luce di quanto sopra argomentato, occorre valutare se l'avo italiano indicato si sia mai naturalizzato cittadino brasiliano o abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
OR AN moriva senza aver mai acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine. Tale fatto giuridico risulta comprovato dal certificato negativo di naturalizzazione rilasciato, in data 29.07.2024, dal Ministero della Giustizia e
Pubblica Sicurezza, Dipartimento per gli Affari di Giustizia– Dipartimento di Migrazioni, nel quale
è riportato: “NON RISULTA, fino a data odierna, registrazione di naturalizzazione a nome di OR
AS, figlio di sconosciuto e sconosciuto, nato in [...] il [...]” (doc. n. 4). Orbene, in quanto italiano, OR AS trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al proprio figlio e ai relativi discendenti.
Sulla base delle circostanze esposte e dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta dei ricorrenti dall'antenato cittadino e, quindi, la cittadinanza italiana veniva trasmessa dall'avo italiano sino a loro, senza interruzione. Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani iure sanguinis e disponendo l'adozione da parte del
Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite ex art. 92 c. 2 c.p.c. Sul punto si osserva che è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, posto che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del Ministero dell'Interno né della Procura della Repubblica, non sarebbero in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
2) ordina al Ministero degli Interni o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere
8 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolati competenti;
3) spese compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso il 26.04.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani
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