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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 28/05/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1364/2025 TRA
, nata il [...] a [...], ammessa al beneficio del patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Alessandro Chiarazzo
-RICORRENTE- e
DI BARI in persona del Pubblico Ministero Controparte_1
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * All'esito dell'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31 gennaio 2025 e, poi, ritualmente notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Bari, ha dedotto quanto di seguito: - parte ricorrente Parte_1
è persona transgender con sesso femminile assegnato alla nascita, ma che ha sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità in quella di sesso maschile;
- parte ricorrente ha manifestato sin dall'età infantile interesse per giochi ed attività tipicamente maschili;
- in età adolescenziale ha cominciato a comportarsi secondo il genere maschile traendo beneficio da tale comportamento;
- in data 07/10/2022, parte ricorrente si è rivolta presso il Centro di Riferimento Regionale per la disforia di genere con la richiesta di intraprendere l'iter di affermazione di genere, come previsto dalla Legge 164/1992; - come si legge nella relazione medica, che costituisce parte integrante del presente atto ed alla quale ci si riporta integralmente, “l'avvio del percorso di affermazione di genere sul versante sociale e relazionale ha favorito un crescente senso di benessere psichico”; - parte ricorrente ha scelto quale nome di elezione, quello di - la ricorrente è stata quindi Per_1
“sottoposto anche ad uno specifico assessment psicodiagnostico presso il Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere e/o Unità Operativa Complessa di Psichiatria
Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, che non ha evidenziato condizioni psicopatologiche ostative all'avvio del percorso di affermazione di genere, e pertanto in data 09/06/2023 è stato avviato a TOS”; - nella relazione si legge “in conclusione, il sig. (genere femminile assegnato alla nascita con nome Parte_2 all'anagrafe ), soddisfa i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM5) o Pt_1 Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso”; -parte ricorrente non è coniugata e non ha prole. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente come in epigrafe Parte_1 rappresentata e difesa, ha così concluso nell'atto introduttivo: “-accogliere la domanda e per l'effetto, autorizzare l'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso e autorizzare la contestuale rettificazione di sesso anagrafico da femminile in maschile negli atti di stato civile e cambio del nome da a ”. Pt_1 Persona_2 All'udienza istruttoria monocratica del 17.04.2025, si procedeva all'interrogatorio libero di ivi comparsa personalmente con la rappresentanza e l'assistenza Parte_1 del proprio procuratore, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte ricorrente, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 23.09.2024, a firma della Dott.ssa , Testimone_1
Dirigente Medico Responsabile del Centro Regionale di riferimento per la Disforia di
Genere, che ha concluso rammentando che “il sig. (genere femminile Parte_2 assegnato alla nascita con nome all'anagrafe ), soddisfa tutti i criteri per la Pt_1 diagnosi di Disforia di Genere (DSM 5) o Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima ricorrente, in sede di interrogatorio libero. Parte_1 Le emergenze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico, qualificabile in termini di disforia di genere;
lo stesso ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato che parte ricorrente presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme all'altro sesso (id est al sesso al quale gli individui medesimi sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, il richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15 e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co.,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta
"ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive muta-zioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Di fatto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico e viene, sostanzialmente, considerato come "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali".
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 180/2017 con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”. È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte, in definitiva, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (già verificatesi a prescindere dal trattamento chirurgico) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla ratio legis. Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'atto introduttivo, a corroborazione dell'iter di transizione intrapreso e della diagnosi di “Disforia di Genere”, è stata confermata anche in sede di interrogatorio formale, in cui parte ricorrente ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità; ha dichiarato, inoltre, di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio- ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte ricorrente di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte ricorrente sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a
“maschile” nonché di sostituire il nome ” col nome ”. Pt_1 Persona_2
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 1364/2025, introdotto con ricorso proposto, in data 31 gennaio 2025, da , nei Parte_1 confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede: DISPONE la rettifica dei dati anagrafici di , nata il [...] a [...] Parte_1 (BA), nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso
“maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome ” deve essere sostituito con Pt_1 quello indicato da parte ricorrente in ”; Persona_2 ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettifica dell'atto di nascita di , nata il [...] a [...], con modifica Parte_1 del genere anagrafico da “femminile” in “maschile”, nonché del prenome da ” Pt_1 in ”; Persona_2
DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1364/2025 TRA
, nata il [...] a [...], ammessa al beneficio del patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Alessandro Chiarazzo
-RICORRENTE- e
DI BARI in persona del Pubblico Ministero Controparte_1
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * All'esito dell'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 31 gennaio 2025 e, poi, ritualmente notificato, in uno al pedissequo decreto di fissazione di udienza, alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale ordinario di Bari, ha dedotto quanto di seguito: - parte ricorrente Parte_1
è persona transgender con sesso femminile assegnato alla nascita, ma che ha sempre manifestato una profonda insofferenza nel riconoscersi nel proprio sesso biologico, accompagnata dal desiderio di cambiare la propria identità in quella di sesso maschile;
- parte ricorrente ha manifestato sin dall'età infantile interesse per giochi ed attività tipicamente maschili;
- in età adolescenziale ha cominciato a comportarsi secondo il genere maschile traendo beneficio da tale comportamento;
- in data 07/10/2022, parte ricorrente si è rivolta presso il Centro di Riferimento Regionale per la disforia di genere con la richiesta di intraprendere l'iter di affermazione di genere, come previsto dalla Legge 164/1992; - come si legge nella relazione medica, che costituisce parte integrante del presente atto ed alla quale ci si riporta integralmente, “l'avvio del percorso di affermazione di genere sul versante sociale e relazionale ha favorito un crescente senso di benessere psichico”; - parte ricorrente ha scelto quale nome di elezione, quello di - la ricorrente è stata quindi Per_1
“sottoposto anche ad uno specifico assessment psicodiagnostico presso il Centro Regionale di Riferimento per la Disforia di Genere e/o Unità Operativa Complessa di Psichiatria
Universitaria del Dipartimento di Scienze Mediche di Base, che non ha evidenziato condizioni psicopatologiche ostative all'avvio del percorso di affermazione di genere, e pertanto in data 09/06/2023 è stato avviato a TOS”; - nella relazione si legge “in conclusione, il sig. (genere femminile assegnato alla nascita con nome Parte_2 all'anagrafe ), soddisfa i criteri per la diagnosi di Disforia di Genere (DSM5) o Pt_1 Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso”; -parte ricorrente non è coniugata e non ha prole. Tutto quanto sopra premesso, la ricorrente come in epigrafe Parte_1 rappresentata e difesa, ha così concluso nell'atto introduttivo: “-accogliere la domanda e per l'effetto, autorizzare l'intervento chirurgico di riattribuzione di sesso e autorizzare la contestuale rettificazione di sesso anagrafico da femminile in maschile negli atti di stato civile e cambio del nome da a ”. Pt_1 Persona_2 All'udienza istruttoria monocratica del 17.04.2025, si procedeva all'interrogatorio libero di ivi comparsa personalmente con la rappresentanza e l'assistenza Parte_1 del proprio procuratore, il quale insisteva per l'accoglimento del ricorso. All'esito dell'udienza del 17.04.2025, sulle conclusioni del procuratore di parte ricorrente, di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'istruttoria è stata espletata per il tramite dell'acquisizione ed esame in contraddittorio della documentazione prodotta da parte ricorrente, con peculiare riguardo alla relazione psicologica del 23.09.2024, a firma della Dott.ssa , Testimone_1
Dirigente Medico Responsabile del Centro Regionale di riferimento per la Disforia di
Genere, che ha concluso rammentando che “il sig. (genere femminile Parte_2 assegnato alla nascita con nome all'anagrafe ), soddisfa tutti i criteri per la Pt_1 diagnosi di Disforia di Genere (DSM 5) o Incongruenza di Genere (ICD-11), per la quale può essere indicata la riattribuzione chirurgica del sesso”, nonché per il tramite dell'ascolto della medesima ricorrente, in sede di interrogatorio libero. Parte_1 Le emergenze istruttorie consentono senz'altro al Collegio di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la richiedente presenta, univocamente, un quadro clinico, qualificabile in termini di disforia di genere;
lo stesso ha confermato il fatto, sotto il profilo della c.d. autopercezione, di “sentirsi” appartenente al genere maschile, nonostante il dato anatomico di un corpo morfologicamente femminile. È stato accertato che parte ricorrente presenta tutti i tratti comportamentali tipici del c.d. “transessuale primario” (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale). In buona sostanza, è stato rilevato l'atteggiamento psicologico tipico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e, quindi, compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere, in modo conforme all'altro sesso (id est al sesso al quale gli individui medesimi sentono di appartenere). Ne consegue che il transessuale rifiuta, decisamente, il suo sesso anatomico e vuole cambiarlo, considerando l'aspetto esterno del proprio corpo, come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato. La persona con disforia di genere, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerata, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo. Trattandosi, nella specie, di transessuale “donna”, il richiedente si considera “uomo” a tutti gli effetti. Tale aspirazione trova, però, concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni. Preliminarmente si deve osservare che l'azione di rettificazione di attribuzione di sesso è regolata dalla L. 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), e dall'art. 31 del d.lgs. 150/2011 (sostitutivo degli artt. 2 e 3 della L. 164/1982 ora abrogati). A norma dell'art. 1 L. n. 164/1982, la rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita “a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”. Prevede, poi, l'art. 31 del d.lgs. 150/2011, titolato “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, che quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato.
Nel subordinare la rettifica dello stato civile ad intervenute modifiche dei caratteri sessuali dell'istante, l'art. 1, L. n. 164 del 1982 non specifica se a tal fine sia sufficiente la mutazione dei caratteri sessuali secondari (quali la diversa distribuzione di peli e adipe, il diverso sviluppo delle masse muscolari, il timbro di voce) o se sia, invece, necessaria una modifica di quelli primari (organi genitali e riproduttivi) mediante intervento chirurgico di demolizione/adeguamento. Sul punto in questione sono oggi intervenute la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15138/15 e la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/15. Quest'ultima, nel richiamare espressamente il detto precedente di legittimità, condividendone l'impianto interpretativo, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, 1 co., L. 14 aprile 1982, n. 164 sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32, 117, 1 co.,
Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
La Corte di Cassazione, sul presupposto che il diritto ad autodeterminarsi in ordine all'identità di genere, essendo elemento costitutivo del diritto all'identità personale, è compreso nel novero dei diritti inviolabili della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale e dalla CEDU (artt. 2, 3, 32 Cost., 8 CEDU), ha ritenuto, in base a un'interpretazione dell'art. 1 L. n. 162/1984 costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che, per conseguire la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile, non sia obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari, sostenendo che comunque resta
"ineludibile un rigoroso accertamento della definitività della scelta" stante il coinvolgimento dell'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali per le implicazioni che ne possono conseguire nelle relazioni giuridiche e, in particolare, nei rapporti familiari e filiali.
Considerato poi che "la percezione di una 'disforia di genere'... determina l'esigenza di un percorso soggettivo di riconoscimento di questo primario profilo dell'identità personale né breve né privo di interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie" e che "il momento conclusivo di tale percorso è individuale e certamente non standardizzabile attenendo alla sfera più esclusiva della personalità", nella citata pronuncia n. 15138/15 della Cassazione si è precisato, per quanto qui rileva, che "il riconoscimento giudiziale del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte ad attestare l'irreversibilità personale della scelta", comunque ritenuta "tendenzialmente immutabile, sia sotto il profilo della percezione soggettiva, sia sotto il profilo delle oggettive muta-zioni dei caratteri sessuali secondari estetico-somatici ed ormonali".
Anche la Corte Costituzionale, richiamata la propria sentenza n. 161 del 1985 (ove si era evidenziato che la L. n. 164 del 1982 accoglie "un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero 'naturalmente' evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico- chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale" e che pertanto il testo legislativo in questione si riferisce a una concezione del sesso "come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti"), ha parimenti escluso "la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico".
Di fatto, il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico e viene, sostanzialmente, considerato come "solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali".
Tale orientamento è stato seguito dalla Corte costituzionale anche nella successiva sentenza n. 180/2017 con cui ha ribadito che “l'acquisizione di una nuova identità di genere possa essere il risultato di un processo individuale che non postula la necessità di un intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari”. Aggiunge la Corte che “rimane ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo”. È, dunque, sufficiente il rigoroso accertamento, da parte del giudice di merito, del disturbo di identità di genere e del serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
In argomento è, in ultimo, intervenuta la pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 23.7.2024 la quale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo n. 150/2011, “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. Orbene, in sostanza, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in questione nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico- chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte, in definitiva, ha osservato che, potendo il percorso di transizione di genere compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico- comportamentale, quindi, anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale (di cui alla norma censurata) determina una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa ad un trattamento chirurgico che avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione. In sostanza, il regime autorizzatorio, in questi casi, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione (già verificatesi a prescindere dal trattamento chirurgico) violerebbe l'art. 3 della Costituzione, non rispondendo più alla ratio legis. Nel caso che ci occupa, la documentazione allegata all'atto introduttivo, a corroborazione dell'iter di transizione intrapreso e della diagnosi di “Disforia di Genere”, è stata confermata anche in sede di interrogatorio formale, in cui parte ricorrente ha mostrato piena consapevolezza del percorso avviato e della sua irreversibilità; ha dichiarato, inoltre, di aver consolidato nel tempo la propria identità di genere, presentandosi anche sul piano sociale come persona di sesso maschile.
Per tutto quanto sopra esposto ne discende il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento demolitorio- ricostruttivo, ferma restando la possibilità di parte ricorrente di rivolgersi ai competenti sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici de quibus, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale.
Nel caso di specie, le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute nella persona di parte ricorrente sono di per sé sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione dei dati anagrafici della parte, nel senso di sostituire l'indicazione del sesso da “femminile” a
“maschile” nonché di sostituire il nome ” col nome ”. Pt_1 Persona_2
Ben può, quindi, la rettificazione anagrafica in parola essere ottenuta dal competente Ufficiale di stato civile, in ottemperanza al presente dictum giudiziale.
Nulla va statuito sulle spese del procedimento, in assenza di opposizione da parte del Pubblico Ministero.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento distinto dal n. 1364/2025, introdotto con ricorso proposto, in data 31 gennaio 2025, da , nei Parte_1 confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, visti gli artt. 3 legge n. 164/82 e 31 d.lgs. n. 150/2011, così provvede: DISPONE la rettifica dei dati anagrafici di , nata il [...] a [...] Parte_1 (BA), nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso
“maschile”, nonché nel senso che l'attuale prenome ” deve essere sostituito con Pt_1 quello indicato da parte ricorrente in ”; Persona_2 ORDINA, per l'effetto, all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettifica dell'atto di nascita di , nata il [...] a [...], con modifica Parte_1 del genere anagrafico da “femminile” in “maschile”, nonché del prenome da ” Pt_1 in ”; Persona_2
DICHIARA non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione giudiziale alla sottoposizione agli interventi chirurgici di demolizione e/o ricostruzione degli organi sessuali primari, avanzata da parte attrice;
NULLA statuisce sulle spese del procedimento.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione 1a civile del Tribunale, il giorno 20 maggio 2025.
Il Giudice estensore Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato